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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. Angela Rita Di Pietro, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29.11.2024, lette le note depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 412/2024 R.G. promossa
DA
con sede in LA alla via E. Cernuschi n. 1 e sede Parte_1 amministrativa in Concorezzo (MB) alla via Monza n. 1, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LA , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Aveta Giovanna (CF:
) del Foro di S. Maria C. Vetere, con ivi studio alla p.zza San C.F._1
Pietro n. 1, giusta procura speciale notarile allegata in atti
- ricorrente-
CONTRO
(c.f. ), sito in Gela (CL) alla Via Pozzillo 54, Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'Amm.re p.t., (p.iva Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., con sede in 93012 Gela (CL) alla Via Indovina 3 P.IVA_3
-resistente contumace-
Oggetto: consegna elenco condomini morosi e condanna pagamento penale per ritardo consegna
Conclusioni: per parte attrice come da ricorso introduttivo del giudizio
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Co ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15.05.2024, la , Parte_1 esponeva:
-di essere creditrice del sito in Gela alla Via Pozzillo n. 54, in Controparte_1 forza del decreto ingiuntivo N. 123/2022 (RG n. 266/2022) emesso dal Giudice di Pace di Gela il 23.03.2022/08.04.2022, munito di formula esecutiva in data 19.10.2022, per la somma di €. 3.188,17 oltre interessi, spese e competenze maturate successivamente;
-che il debitore non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
-di avere notificato a mezzo pec precetto di pagamento per la somma di €. 4.136,18;
-che tale precetto rimaneva inevaso e di avere, pertanto, proceduto a pignorare il terzo che però rendeva dichiarazione negativa;
CP_3
-di avere formalmente richiesto mediante pec del 5.04.2023 all'amministratore del condominio l'elenco dei condomini morosi ma che tale richiesta era rimasta del tutto priva di riscontro.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare il diritto dell'istante ad ottenere la consegna dell'elenco dei condomini morosi completo delle loro generalità, dell'indirizzo di residenza, delle somme dovute in ragione del titolo vantato;
per l'effetto condannare l'amministratore del alla consegna di detto elenco CP_1 entro un termine perentorio dalla notifica della sentenza;
fissare ex art. 614 c.p.c. nel caso di mancata consegna nel termine fissato, una somma a carico dell'obbligato, per ogni giorno di ritardo, pari ad €. 200,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 29 novembre 2024, parte resistente seppure regolarmente citata rimaneva contumace.
Alla detta udienza, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente, nelle note scritte insisteva nelle proprie richieste.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . CP_1
Nel merito, la ricorrente ha documentato la titolarità del credito vantato con la produzione del titolo, decreto ingiuntivo di pagamento, che ha condannato il al pagamento della somma di €. 3.188,17, oltre interessi e spese. CP_1 Spetta conseguentemente all'istante il diritto di ottenere dall'amministratore del condominio i dati, ovvero le generalità complete (dati anagrafici, codice fiscale e residenza) dei condomini che risultino morosi in relazione al credito vantato dalla parte istante, con l'indicazione delle somme da ciascuno dovute in relazione al pagamento del credito indicato, in applicazione dell'art. 63 disp. att. al c.c. come riformulato a seguito dell'intervento di riforma attuato con la legge 220/2012, sul presupposto della riconosciuta parziarietà dell'obbligazione contratta dal condominio nei confronti dei terzi.
Difatti i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini.
La norma introduce un'obbligazione ex lege avente ad oggetto la comunicazione dei dati dei condomini morosi ed è rivolta a tutelare i creditori rispetto alla preclusione di cui al secondo comma dell'articolo (“i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”); preclusione che non viene meno per il caso in cui l'amministratore non metta il creditore nelle condizioni di conoscere quali siano i condomini morosi.
La comunicazione che l'amministratore è tenuto a fornire dovrà essere dettagliata, così che essi possano essere identificati compiutamente.
Difatti dalla immediata riferibilità ai singoli condomini degli effetti delle obbligazioni assunte dal , e per esso dal suo amministratore, discende la conseguente CP_1 azionabilità pro quota del credito del terzo nei confronti di ciascun partecipante, sicché l'obbligo di consegna dei dati dei condomini morosi viene a configurarsi come un vero e proprio obbligo di cooperazione e protezione a tutela del creditore che senza quei dati non sarebbe nelle condizioni di poter realizzare parziariamente il suo credito.
Invero, un elenco non completo di tutti i dati sopra indicati non consentirebbe di porre l'istante nelle condizioni di recuperare il proprio credito e rischierebbe di ingenerare altro contenzioso.
A fronte di tale diritto, alcuna prova dell'adempimento del corrispondente obbligo, gravante sull'ente di gestione, è stata fornita dal resistente, rimasto CP_1 contumace.
Merita, altresì, accoglimento la richiesta di parte ricorrente di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna, somma che, tenuto conto dell'ammontare del credito e di ogni altra circostanza, si determina equitativamente in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dall'undicesimo giorno successivo a quello di notifica del presente provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . Esse tenuto CP_1 conto del valore della controversia (da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022 si liquidano in €. 425,00 per la fase studio, in €. 425,00 per la fase introduttiva, in €. 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge;
le spese vive risultanti in atti ammontano ad €. 125,00.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela R. Di Pietro, così provvede:
-dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
-condanna il con sede in Gela (CL) alla via Pozzillo n. 54, in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t. (p.iva Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., con sede in 93012 Gela (CL) alla Via Indovina 3, P.IVA_3
a consegnare, entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla ricorrente un elenco completo, contenente le generalità, la residenza e il codice fiscale, dei condomini morosi in relazione al credito vantato dalla società con indicazione delle somme da ciascuno dovute in relazione al pagamento del credito vantato dalla ricorrente, sulla base delle tabelle millesimali in vigore;
-condanna, altresì, il al pagamento della somma di euro 50,00 per ogni CP_1 giorno di ritardo a partire dall'undicesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza, nella esecuzione dell'adempimento sopra indicato.
Condanna il resistente al pagamento in favore della controparte delle CP_1 spese processuali che liquida in euro 1.701,00 per compensi, oltre 15% s.g., cpa e iva se dovuta, ed euro 125,00 per spese vive.
Gela, lì 12.02.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. Angela Rita Di Pietro, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29.11.2024, lette le note depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 412/2024 R.G. promossa
DA
con sede in LA alla via E. Cernuschi n. 1 e sede Parte_1 amministrativa in Concorezzo (MB) alla via Monza n. 1, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LA , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Aveta Giovanna (CF:
) del Foro di S. Maria C. Vetere, con ivi studio alla p.zza San C.F._1
Pietro n. 1, giusta procura speciale notarile allegata in atti
- ricorrente-
CONTRO
(c.f. ), sito in Gela (CL) alla Via Pozzillo 54, Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'Amm.re p.t., (p.iva Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., con sede in 93012 Gela (CL) alla Via Indovina 3 P.IVA_3
-resistente contumace-
Oggetto: consegna elenco condomini morosi e condanna pagamento penale per ritardo consegna
Conclusioni: per parte attrice come da ricorso introduttivo del giudizio
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Co ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15.05.2024, la , Parte_1 esponeva:
-di essere creditrice del sito in Gela alla Via Pozzillo n. 54, in Controparte_1 forza del decreto ingiuntivo N. 123/2022 (RG n. 266/2022) emesso dal Giudice di Pace di Gela il 23.03.2022/08.04.2022, munito di formula esecutiva in data 19.10.2022, per la somma di €. 3.188,17 oltre interessi, spese e competenze maturate successivamente;
-che il debitore non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
-di avere notificato a mezzo pec precetto di pagamento per la somma di €. 4.136,18;
-che tale precetto rimaneva inevaso e di avere, pertanto, proceduto a pignorare il terzo che però rendeva dichiarazione negativa;
CP_3
-di avere formalmente richiesto mediante pec del 5.04.2023 all'amministratore del condominio l'elenco dei condomini morosi ma che tale richiesta era rimasta del tutto priva di riscontro.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare il diritto dell'istante ad ottenere la consegna dell'elenco dei condomini morosi completo delle loro generalità, dell'indirizzo di residenza, delle somme dovute in ragione del titolo vantato;
per l'effetto condannare l'amministratore del alla consegna di detto elenco CP_1 entro un termine perentorio dalla notifica della sentenza;
fissare ex art. 614 c.p.c. nel caso di mancata consegna nel termine fissato, una somma a carico dell'obbligato, per ogni giorno di ritardo, pari ad €. 200,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 29 novembre 2024, parte resistente seppure regolarmente citata rimaneva contumace.
Alla detta udienza, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente, nelle note scritte insisteva nelle proprie richieste.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . CP_1
Nel merito, la ricorrente ha documentato la titolarità del credito vantato con la produzione del titolo, decreto ingiuntivo di pagamento, che ha condannato il al pagamento della somma di €. 3.188,17, oltre interessi e spese. CP_1 Spetta conseguentemente all'istante il diritto di ottenere dall'amministratore del condominio i dati, ovvero le generalità complete (dati anagrafici, codice fiscale e residenza) dei condomini che risultino morosi in relazione al credito vantato dalla parte istante, con l'indicazione delle somme da ciascuno dovute in relazione al pagamento del credito indicato, in applicazione dell'art. 63 disp. att. al c.c. come riformulato a seguito dell'intervento di riforma attuato con la legge 220/2012, sul presupposto della riconosciuta parziarietà dell'obbligazione contratta dal condominio nei confronti dei terzi.
Difatti i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini.
La norma introduce un'obbligazione ex lege avente ad oggetto la comunicazione dei dati dei condomini morosi ed è rivolta a tutelare i creditori rispetto alla preclusione di cui al secondo comma dell'articolo (“i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”); preclusione che non viene meno per il caso in cui l'amministratore non metta il creditore nelle condizioni di conoscere quali siano i condomini morosi.
La comunicazione che l'amministratore è tenuto a fornire dovrà essere dettagliata, così che essi possano essere identificati compiutamente.
Difatti dalla immediata riferibilità ai singoli condomini degli effetti delle obbligazioni assunte dal , e per esso dal suo amministratore, discende la conseguente CP_1 azionabilità pro quota del credito del terzo nei confronti di ciascun partecipante, sicché l'obbligo di consegna dei dati dei condomini morosi viene a configurarsi come un vero e proprio obbligo di cooperazione e protezione a tutela del creditore che senza quei dati non sarebbe nelle condizioni di poter realizzare parziariamente il suo credito.
Invero, un elenco non completo di tutti i dati sopra indicati non consentirebbe di porre l'istante nelle condizioni di recuperare il proprio credito e rischierebbe di ingenerare altro contenzioso.
A fronte di tale diritto, alcuna prova dell'adempimento del corrispondente obbligo, gravante sull'ente di gestione, è stata fornita dal resistente, rimasto CP_1 contumace.
Merita, altresì, accoglimento la richiesta di parte ricorrente di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna, somma che, tenuto conto dell'ammontare del credito e di ogni altra circostanza, si determina equitativamente in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dall'undicesimo giorno successivo a quello di notifica del presente provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . Esse tenuto CP_1 conto del valore della controversia (da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022 si liquidano in €. 425,00 per la fase studio, in €. 425,00 per la fase introduttiva, in €. 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge;
le spese vive risultanti in atti ammontano ad €. 125,00.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela R. Di Pietro, così provvede:
-dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
-condanna il con sede in Gela (CL) alla via Pozzillo n. 54, in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t. (p.iva Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., con sede in 93012 Gela (CL) alla Via Indovina 3, P.IVA_3
a consegnare, entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla ricorrente un elenco completo, contenente le generalità, la residenza e il codice fiscale, dei condomini morosi in relazione al credito vantato dalla società con indicazione delle somme da ciascuno dovute in relazione al pagamento del credito vantato dalla ricorrente, sulla base delle tabelle millesimali in vigore;
-condanna, altresì, il al pagamento della somma di euro 50,00 per ogni CP_1 giorno di ritardo a partire dall'undicesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza, nella esecuzione dell'adempimento sopra indicato.
Condanna il resistente al pagamento in favore della controparte delle CP_1 spese processuali che liquida in euro 1.701,00 per compensi, oltre 15% s.g., cpa e iva se dovuta, ed euro 125,00 per spese vive.
Gela, lì 12.02.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro