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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3369/2022 assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. all'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. del 23 aprile
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avvocato Raffale Di Monda presso il cui studio in Napoli alla via Seggio del
Popolo n. 22 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del sindaco pro tempore, domiciliato presso Controparte_1 P.IVA_1 la casa comunale in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avvocato Vanessa Cioffi, indirizzo di posta elettronica certificata vanessa. apoli.it Email_2 CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 937/2022, pubblicata in data
27 gennaio 2022, non notificata, in materia di risarcimento danni da cosa in custodia
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1. Con appello notificato in data 22 luglio 2022 ed iscritto a ruolo il 25 luglio 2022
[...]
ha impugnato la sentenza n. 937/2022 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la Pt_1
sua domanda risarcitoria condannandola al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
2.738,00 oltre accessori di legge.
1.1. L'appello è stato affidato ad un unico motivo, all'esito del quale l' ha chiesto Pt_1
che la Corte distrettuale, in riforma della statuizione di primo grado, dichiari il CP_1
responsabile del sinistro occorsole ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043, per
[...]
l'effetto condannandolo al pagamento di € 11.583,97 o della somma diversa ritenuta equa di giustizia, con governo delle spese secondo la normativa sul gratuito patrocinio.
2. In data 23 novembre 2022 si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria sulle spese di lite
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado ma si è verificata la consultabilità di quello telematico.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. ha citato in giudizio il ritenendolo responsabile Parte_1 Controparte_1 dell'infortunio occorsole in data 25 agosto 2014 per essere caduta in via Toledo a causa di un dissesto del manto stradale non segnalato dal quale, come risultato al successivo controllo medico, ha dichiarato d'avere patito un “traumatismo di faccia e naso” con gravi postumi invalidanti. A suo dire la responsabilità dell'Amministrazione locale conseguirebbe all'omesso dovere di vigilanza e sicurezza su strade e marciapiedi, nonché per omessa opportuna segnalazione dell'insidia.
Ha così concluso chiedendo in via principale che venga dichiarata la procedibilità, fondatezza e proponibilità della domanda e per l'effetto che venga dichiarata la
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda responsabilità esclusiva del con condanna al pagamento dei danni - Controparte_1
patrimoniali e non – quantificati in € 7.145,28 per danno biologico del 7%, € 232,15 per cinque giorni di I.T.T., € 812,53 per 35 giorni di I.T.P. al 50%, € 348,23 per 30 giorni di I.T.P. al 25%,
€ 2.845,78 per danno morale e € 200,00 per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4.2. Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
4.3. Il giudizio è stato istruito con l'escussione di un unico teste.
5. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 937 del 2022 ha rigettato la domanda attorea e condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.738,00 oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
5.1. Il giudice di prime cure ha inquadrato la questione nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo tuttavia assorbente la condotta di parte attrice, operando a riguardo l'art. 1227, comma 1° c.c. che avrebbe interrotto il nesso di causalità tra l'omessa custodia del manto stradale da parte del ed il danno subito dall'attrice la quale ben avrebbe CP_1 potuto evitare di camminare sul tratto disconnesso del marciapiede, perfettamente visibile per l'orario diurno e per l'estensione dell'ammaloramento riferito dall'unico teste – il figlio dell'attrice – che lo ha ricordato di un metro e mezzo circa.
6. Con l'unico motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1 sussistendo in capo a parte convenuta l'obbligo manutenzione e segnalazione del manto stradale, senza che alla condotta della donna possa riconoscersi carattere di imprevedibilità tale da costituire interruzione del nesso di causalità tra l'omessa custodia ed il danno. Ha evidenziato come il non abbia fornito la prova del carattere straordinario CP_1
dell'insidia e dell'oggettiva impossibilità di rimuoverla.
7. L'appello è – preliminarmente – tempestivo ed ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione del motivo di appello.
8. La Corte distrettuale condivide la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2051 c.c. la cui interpretazione desta molti problemi agli esegeti per cui copiosa è la giurisprudenza di legittimità (oltre che di merito) che se ne occupa.
È noto come la responsabilità per i danni da beni in custodia abbia carattere oggettivo, non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del soggetto danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. La corte regolatrice (Cassazione, SS.UU., ordinanza n.
20943 del 30 giugno 2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Altrettanto – poi – la Corte concorda con il Tribunale quanto al fatto che in ipotesi di responsabilità da cose in custodia, sul nesso causale tra evento dannoso e res custodita il fatto del danneggiato può incidere in forza della regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, primo comma, c.c., la quale impone di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato (in tema, ex multis, Cassazione civile sez. III, 13.08.2024, n. 22764).
In altri termini, se nel paradigma della responsabilità del custode non cade la colpa, questa diventa requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, sebbene vada intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di “normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cassazione n. 22764/2024 citata). In forza del richiamato art. 1227, primo comma, c.c. – che, a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al capoverso della stessa disposizione, è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia desumibile
(Cassazione civile, 10.05.2018, n. 11258; Cassazione civile 19.07.2018, n. 19218) - la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e dev'essere valutata senza trascurare il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione.
Simile bilanciamento porta a ritenere che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso
(Cassazione civile sez. III, 20.07.2023, n. 21675).
8.1. La Cassazione, in recenti arresti tutti della III sezione (ordinanza n. 8346 del 27 marzo
2024; ordinanza n. 21064 del 27 luglio 2024 e sentenza n. 1404 del 21 gennaio 2025), ha quindi efficacemente indicato i principi per risolvere vicende quali quella in esame:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: 1) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
2) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; 3) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
8.2. L'apprezzamento della condotta della danneggiata è stato eseguito dal Tribunale in maniera coerente con le emergenze processuali che, nel caso presente, sono costituite soltanto dalla testimonianza del figlio della donna e da tre fotografie scansionate del sito incolpato e versate nel fascicolo telematico della parte attrice (quelle che avrebbe prodotto il in primo grado non sono attualmente visibili); giova precisare che solo nelle CP_1 memorie istruttorie il teatro dell'evento è stato descritto come privo di alcuni basoli in prossimità di un tombino.
Da esse il Tribunale si è convinto che il marciapiede, essendo disconnesso per un'ampia estensione (riferita dall'unico teste di un metro o un metro e mezzo, Testimone_1
ancorché senza certezza di precisione), malamente indicata come assenza di basoli laddove il rivestimento della via Toledo è in mattoni, non sia responsabile dell'evento o quanto meno non sia stata raggiunta la prova di ciò.
Il fatto è stato riferito occorso in orario diurno di un giorno di piena estate, in condizioni di visibilità affatto scadute da eventi metereologici o affollamenti mai riferiti avversi;
la avvistabilità dell'ostacolo non è stata minata da nulla;
la conformazione del sito imputato non è stata descritta in maniera coerente rispetto alla indicazione degli atti, non avendo il teste affatto ricordato la presenza del tombino.
Scarne sono anche le indicazioni sulle modalità del fatto, avendo il prefato teste così dichiarato: “ero con mia mamma quando lei è caduta. Era giorno, verso ora di pranzo e ci trovavamo in via Toledo, Napoli, più o meno all'altezza del negozio Camomilla, quando all'improvviso mia madre è caduta sbattendo con il viso a terra. Io camminavo proprio poco dietro di lei perché stavamo
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guardando le vetrine. E' caduta in avanti sbattendo sul lato destro;
successivamente ho visto che lungo il percorso pedonale mancano dei basoli. Ricordo bene dove era il punto preciso perché lì recuperammo la sua scarpa. Non riesco a precisare se la mancanza del basolo era per 1 metro o di più, forse anche 1 metro e mezzo non saprei essere più preciso”. “Ricordo bene che tale mancanza era al centro del marciapiede”.
8.3. Il giudizio in base al quale il Tribunale è giunto a escludere la prova del fatto e della responsabilità dell'Amministrazione risponde esattamente all'ipotesi enunciata nelle prime due evenienze (1 e 2) del caso sub d) nel paragrafo 8.1., laddove la critica dell'appellante ha riguardato l'ipotesi menzionata per ultima (3), ossia la straordinarietà ed imprevedibilità della condotta.
È invero condivisibile la conclusione per la quale anche la mancanza di cautela ordinaria, osservando la quale il possibile dissesto di un marciapiede che per la sua dimensione e avvistabilità sarebbe stato agevolmente evitabile costituisce fortuito incidente sul nesso causale.
Tale considerazione si giustappone all'altra per la quale la prova raccolta non è persuasiva del fatto che a cagionare l'accidentale caduta della donna possa essere stata effettivamente la sconnessione, sia per la non perfetta descrizione del luogo dal teste che avrebbe assistito all'evento rispetto alla sua conformazione effettiva, sia perché questi non ha neanche chiarito come la madre sia caduta, avendo rilevato la sconnessione solo successivamente al fatto, del quale verosimilmente non ha osservato la progressione.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
9. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La liquidazione avviene applicando il D.M. 147 del 13 agosto 2022 e sussumendo la lite nel terzo scaglione, adeguato al valore della lite, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che non si è celebrata e considerando il tenore dell'appello e delle difese che sostanzialmente ripetono questioni già discusse nel primo grado.
10. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
937/2022, pubblicata in data 27 gennaio 2022;
− condanna parte appellante alle spese del grado in confronto dell'appellata che liquida in
€ 1.923,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 23 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3369/2022 assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. all'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. del 23 aprile
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avvocato Raffale Di Monda presso il cui studio in Napoli alla via Seggio del
Popolo n. 22 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del sindaco pro tempore, domiciliato presso Controparte_1 P.IVA_1 la casa comunale in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avvocato Vanessa Cioffi, indirizzo di posta elettronica certificata vanessa. apoli.it Email_2 CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 937/2022, pubblicata in data
27 gennaio 2022, non notificata, in materia di risarcimento danni da cosa in custodia
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1. Con appello notificato in data 22 luglio 2022 ed iscritto a ruolo il 25 luglio 2022
[...]
ha impugnato la sentenza n. 937/2022 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la Pt_1
sua domanda risarcitoria condannandola al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
2.738,00 oltre accessori di legge.
1.1. L'appello è stato affidato ad un unico motivo, all'esito del quale l' ha chiesto Pt_1
che la Corte distrettuale, in riforma della statuizione di primo grado, dichiari il CP_1
responsabile del sinistro occorsole ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043, per
[...]
l'effetto condannandolo al pagamento di € 11.583,97 o della somma diversa ritenuta equa di giustizia, con governo delle spese secondo la normativa sul gratuito patrocinio.
2. In data 23 novembre 2022 si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria sulle spese di lite
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado ma si è verificata la consultabilità di quello telematico.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. ha citato in giudizio il ritenendolo responsabile Parte_1 Controparte_1 dell'infortunio occorsole in data 25 agosto 2014 per essere caduta in via Toledo a causa di un dissesto del manto stradale non segnalato dal quale, come risultato al successivo controllo medico, ha dichiarato d'avere patito un “traumatismo di faccia e naso” con gravi postumi invalidanti. A suo dire la responsabilità dell'Amministrazione locale conseguirebbe all'omesso dovere di vigilanza e sicurezza su strade e marciapiedi, nonché per omessa opportuna segnalazione dell'insidia.
Ha così concluso chiedendo in via principale che venga dichiarata la procedibilità, fondatezza e proponibilità della domanda e per l'effetto che venga dichiarata la
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda responsabilità esclusiva del con condanna al pagamento dei danni - Controparte_1
patrimoniali e non – quantificati in € 7.145,28 per danno biologico del 7%, € 232,15 per cinque giorni di I.T.T., € 812,53 per 35 giorni di I.T.P. al 50%, € 348,23 per 30 giorni di I.T.P. al 25%,
€ 2.845,78 per danno morale e € 200,00 per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4.2. Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
4.3. Il giudizio è stato istruito con l'escussione di un unico teste.
5. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 937 del 2022 ha rigettato la domanda attorea e condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.738,00 oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
5.1. Il giudice di prime cure ha inquadrato la questione nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo tuttavia assorbente la condotta di parte attrice, operando a riguardo l'art. 1227, comma 1° c.c. che avrebbe interrotto il nesso di causalità tra l'omessa custodia del manto stradale da parte del ed il danno subito dall'attrice la quale ben avrebbe CP_1 potuto evitare di camminare sul tratto disconnesso del marciapiede, perfettamente visibile per l'orario diurno e per l'estensione dell'ammaloramento riferito dall'unico teste – il figlio dell'attrice – che lo ha ricordato di un metro e mezzo circa.
6. Con l'unico motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1 sussistendo in capo a parte convenuta l'obbligo manutenzione e segnalazione del manto stradale, senza che alla condotta della donna possa riconoscersi carattere di imprevedibilità tale da costituire interruzione del nesso di causalità tra l'omessa custodia ed il danno. Ha evidenziato come il non abbia fornito la prova del carattere straordinario CP_1
dell'insidia e dell'oggettiva impossibilità di rimuoverla.
7. L'appello è – preliminarmente – tempestivo ed ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione del motivo di appello.
8. La Corte distrettuale condivide la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2051 c.c. la cui interpretazione desta molti problemi agli esegeti per cui copiosa è la giurisprudenza di legittimità (oltre che di merito) che se ne occupa.
È noto come la responsabilità per i danni da beni in custodia abbia carattere oggettivo, non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del soggetto danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. La corte regolatrice (Cassazione, SS.UU., ordinanza n.
20943 del 30 giugno 2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da
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imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Altrettanto – poi – la Corte concorda con il Tribunale quanto al fatto che in ipotesi di responsabilità da cose in custodia, sul nesso causale tra evento dannoso e res custodita il fatto del danneggiato può incidere in forza della regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, primo comma, c.c., la quale impone di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato (in tema, ex multis, Cassazione civile sez. III, 13.08.2024, n. 22764).
In altri termini, se nel paradigma della responsabilità del custode non cade la colpa, questa diventa requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, sebbene vada intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di “normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cassazione n. 22764/2024 citata). In forza del richiamato art. 1227, primo comma, c.c. – che, a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al capoverso della stessa disposizione, è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia desumibile
(Cassazione civile, 10.05.2018, n. 11258; Cassazione civile 19.07.2018, n. 19218) - la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e dev'essere valutata senza trascurare il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione.
Simile bilanciamento porta a ritenere che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso
(Cassazione civile sez. III, 20.07.2023, n. 21675).
8.1. La Cassazione, in recenti arresti tutti della III sezione (ordinanza n. 8346 del 27 marzo
2024; ordinanza n. 21064 del 27 luglio 2024 e sentenza n. 1404 del 21 gennaio 2025), ha quindi efficacemente indicato i principi per risolvere vicende quali quella in esame:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: 1) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
2) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; 3) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
8.2. L'apprezzamento della condotta della danneggiata è stato eseguito dal Tribunale in maniera coerente con le emergenze processuali che, nel caso presente, sono costituite soltanto dalla testimonianza del figlio della donna e da tre fotografie scansionate del sito incolpato e versate nel fascicolo telematico della parte attrice (quelle che avrebbe prodotto il in primo grado non sono attualmente visibili); giova precisare che solo nelle CP_1 memorie istruttorie il teatro dell'evento è stato descritto come privo di alcuni basoli in prossimità di un tombino.
Da esse il Tribunale si è convinto che il marciapiede, essendo disconnesso per un'ampia estensione (riferita dall'unico teste di un metro o un metro e mezzo, Testimone_1
ancorché senza certezza di precisione), malamente indicata come assenza di basoli laddove il rivestimento della via Toledo è in mattoni, non sia responsabile dell'evento o quanto meno non sia stata raggiunta la prova di ciò.
Il fatto è stato riferito occorso in orario diurno di un giorno di piena estate, in condizioni di visibilità affatto scadute da eventi metereologici o affollamenti mai riferiti avversi;
la avvistabilità dell'ostacolo non è stata minata da nulla;
la conformazione del sito imputato non è stata descritta in maniera coerente rispetto alla indicazione degli atti, non avendo il teste affatto ricordato la presenza del tombino.
Scarne sono anche le indicazioni sulle modalità del fatto, avendo il prefato teste così dichiarato: “ero con mia mamma quando lei è caduta. Era giorno, verso ora di pranzo e ci trovavamo in via Toledo, Napoli, più o meno all'altezza del negozio Camomilla, quando all'improvviso mia madre è caduta sbattendo con il viso a terra. Io camminavo proprio poco dietro di lei perché stavamo
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
guardando le vetrine. E' caduta in avanti sbattendo sul lato destro;
successivamente ho visto che lungo il percorso pedonale mancano dei basoli. Ricordo bene dove era il punto preciso perché lì recuperammo la sua scarpa. Non riesco a precisare se la mancanza del basolo era per 1 metro o di più, forse anche 1 metro e mezzo non saprei essere più preciso”. “Ricordo bene che tale mancanza era al centro del marciapiede”.
8.3. Il giudizio in base al quale il Tribunale è giunto a escludere la prova del fatto e della responsabilità dell'Amministrazione risponde esattamente all'ipotesi enunciata nelle prime due evenienze (1 e 2) del caso sub d) nel paragrafo 8.1., laddove la critica dell'appellante ha riguardato l'ipotesi menzionata per ultima (3), ossia la straordinarietà ed imprevedibilità della condotta.
È invero condivisibile la conclusione per la quale anche la mancanza di cautela ordinaria, osservando la quale il possibile dissesto di un marciapiede che per la sua dimensione e avvistabilità sarebbe stato agevolmente evitabile costituisce fortuito incidente sul nesso causale.
Tale considerazione si giustappone all'altra per la quale la prova raccolta non è persuasiva del fatto che a cagionare l'accidentale caduta della donna possa essere stata effettivamente la sconnessione, sia per la non perfetta descrizione del luogo dal teste che avrebbe assistito all'evento rispetto alla sua conformazione effettiva, sia perché questi non ha neanche chiarito come la madre sia caduta, avendo rilevato la sconnessione solo successivamente al fatto, del quale verosimilmente non ha osservato la progressione.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
9. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La liquidazione avviene applicando il D.M. 147 del 13 agosto 2022 e sussumendo la lite nel terzo scaglione, adeguato al valore della lite, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che non si è celebrata e considerando il tenore dell'appello e delle difese che sostanzialmente ripetono questioni già discusse nel primo grado.
10. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
937/2022, pubblicata in data 27 gennaio 2022;
− condanna parte appellante alle spese del grado in confronto dell'appellata che liquida in
€ 1.923,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 23 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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