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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 831/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NIGRO PIETRO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BERIOTTO ILARIA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NIGRO PIETRO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITO ANTONIO e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ZITO ANTONIO
OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente: IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
- stante l'illegittimità del decreto ingiuntivo, revocare l'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale in data 23 ottobre 2024 con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inesistenza della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo n. 63/2024 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando comunque la nullità e/o l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo anche in relazione agli interessi ed alle spese ivi liquidate per la fase monitoria od, in via subordinata, riducendo la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del provvedimento di ingiunzione pagina 1 di 7 oggetto del presente giudizio notificato via pec dalla in data Controparte_1
15 gennaio 2024 in quanto carente degli elementi essenziali e la conseguente inesistenza e/o nullità della suddetta notifica e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo inefficace ex art. 644
c.p.c. o comunque nullo anche in relazione agli interessi ed alle spese ivi liquidate per la fase monitoria od, in via subordinata, riducendo la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la carenza di legittimazione passiva del opponente rispetto alla pretesa Parte_1 creditoria avanzata nei suoi confronti da e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare che nessuna somma è dovuta dal alla società Parte_1 opposta;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accogliere la presente opposizione per tutti i motivi illustrati in narrativa
e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 63/2024, non essendo dovuta alcuna somma alla società opposta per le opere di messa in sicurezza e ripristino della copertura condominiale, dichiarando comunque la nullità e/o l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo anche in relazione agli interessi ed alle spese ivi liquidate per la fase monitoria od, in via subordinata;
- per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore del Controparte_1
opponente, della somma percepita nelle more del presente Parte_1 giudizio pari ad €.48.666,14= oltre agli interessi ex art. 1284, 1° e 4° co., c.c. dal dovuto al saldo effettivo;
- rigettare e disattendere ogni contraria domanda, istanza od eccezione formulata da controparte;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste nell'ammissione dei capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.., ritenuti inammissibili nonché di essere ammessi
a prova contraria con il teste indicato;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
per l'opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, disattesa ogni contraria istanza, domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande dell'opponente e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA ISTRUTTORIA: stante l'ordinanza di ammissione prove del 23.10.2024 con la quale veniva limitato “a due il numero massimo di testi per capitolo, sia a prova diretta che a prova contraria”, si chiede di ammettere la prova testimoniale del EO. , domiciliato Tecno Testimone_1
Facciata s.r.l. con sede in Milano, Via Enrico Noe n. 32 sul capitolo 1) dedotto da parte opposta ed ammesso dal giudice con la predetta ordinanza.
IN OGNI CASO con vittoria di spese di giudizio ed oneri di legge con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (nel prosieguo, il ) Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 63/2024, n. r.g. 91/2024, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio il 12.01.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla società Controparte_1 la somma di € 43.183,47, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dei lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto del resi in seguito all'incendio Parte_1 CP_2
occorso il 29.04.2022, come da fattura n. 268/2022 del 22.07.2022.
In particolare, eccepiva: in via preliminare, l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto la stessa non era stata indirizzata alla società che amministra il condominio, ma Controparte_3 ad una società diversa ( priva del potere di rappresentanza;
l'inesistenza della Controparte_4
notifica del decreto ingiuntivo per omessa indicazione nella copia informatica del numero del provvedimento, della data di pubblicazione, della firma digitale nonché della sottoscrizione autografa del giudice;
la carenza di legittimazione passiva del , non essendo stato quest'ultimo ad Parte_1 aver conferito l'incarico alla società opposta dei lavori di messa in sicurezza del tetto.
Nel merito, l'opponente contestava la debenza della somma ingiunta evidenziando che l'incendio sul tetto era stato causato proprio dall'operato negligente della società opposta e che i lavori eseguiti dalla medesima società dovrebbero essere considerati come risarcimento del danno in forma specifica patito a seguito dell'incendio.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutività del decreto, contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 23.10.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita a mezzo testimoni e successivamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c.
1) Sulle eccezioni preliminari
1.1 inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo
Sul punto, si ribadiscono le osservazioni già esaustive, contenute nell'ordinanza del 13.05.2024, che qui si richiama, secondo cui: “1) la notifica del DI è avvenuta avendo come riferimento una società
pagina 3 di 7 (UNICASA) che l'amministratore del usava nella propria corrispondenza (circostanza Parte_1 pacifica) e ciò è sufficiente per ritenere sussistente un collegamento tale da escludere l'ipotesi dell'inesistenza della notificazione, tanto è vero questa ha raggiunto il proprio scopo ed il
si è ritualmente costituito (art. 156, ult. co, cpc)”. Parte_1
Quanto al documento informatico riproduttivo del DI notificato all'opponente si osserva che la conformità dello stesso all'originale è stata attestata dal difensore ex art. 196 octies disp. att. c.p.c. né
l'opponente l'ha contestata, ma al contrario l'ha riconosciuta formulando la richiesta di revoca del medesimo decreto ingiuntivo.
1.2 carenza di legittimazione passiva CP_1
L'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'opposta evidenziando che non fosse intercorso alcun rapporto contrattuale tra gli stessi, essendo l'opposta stata incaricata dei lavori di messa in sicurezza del tetto non dal direttamente ma da un'altra società (NO Parte_1
AT srl).
Tale eccezione non è riconducibile ad un'ipotesi di carenza di legittimazione passiva, ma al merito della causa e, pertanto, verrà affrontata nel prosieguo.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite
(Cass. n. 21925/2015; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio
2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).
2) Sul merito
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
E' pacifico che i lavori di messa in sicurezza e di bonifica del tetto del sono stati Parte_1
eseguiti dalla società come ammesso dal (“…né il Sig. né il CP_1 Parte_1 Pt_2
EO. , nelle rispettive qualità di Amministratore del Condominio e Direttore Lavori, conferiva Pt_3
alcun incarico alla la quale, di propria iniziativa, procedeva alla messa in sicurezza e CP_1 successiva bonifica della copertura condominiale“, atto di citazione).
pagina 4 di 7 D'altronde i lavori in questione avevano natura urgente, essendosi resi necessari a seguito dell'incendio, e quindi qualcuno, in ogni caso, vi doveva provvedere (e l'amministratore condominiale doveva assicurarsi che così fosse).
E' contestata invece la sussistenza del rapporto contrattuale, avendo l'opponente dedotto che l'incarico fosse stato conferito alla società NO AT (sul punto vd. infra), la quale nel periodo in cui è avvenuto l'incendio stava eseguendo le opere di riqualificazione della facciata del e di Parte_1
installazione delle linee vita.
Ebbene, dalla documentazione in atti nonché dall'istruttoria espletata l'assunto di parte opposta risulta invece fondato.
Ed invero, in primo luogo, è provato che lo stesso amministratore del , Sig. Parte_1 Pt_2 nella dichiarazione di responsabilità per l'applicazione dell'Iva ridotta in relazione alla prestazione in oggetto, abbia dichiarato di essere “committente del servizio in oggetto” (cfr. doc. 2 dell'opposta).
In secondo luogo il – in seguito alla richiesta della società opposta dei dati necessari Parte_1
per la fatturazione della prestazione – forniva tali dati a senza sollevare obiezioni (cfr. CP_1
docc. 3 e 4 fasc. monitorio).
La circostanza dedotta da parte opponente secondo cui entrambe le comunicazioni sarebbero frutto di un errore non è stata provata.
Neppure la tesi dell'affidamento dei lavori alla sola NO AT è stata dimostrata, non potendosi ritenere attendibili le dichiarazioni del teste EO. , che ha dichiarato Testimone_2 che il “ aveva rapporti solo con la ditta , non abbiamo dato un Parte_1 CP_5 appalto ad , presumo che quest'ultima lavorasse per , non so se abbia CP_1 CP_5 avuto il subappalto da altri” (cfr. verbale di udienza del 28 gennaio 2025).
Premesso che la competenza a conferire l'incarico per l'opera era del (e non del DL) e Parte_1 che è pacifica l'esecuzione dei lavori, se le cose fossero andate come riferito dal teste allora vi dovrebbe esservi un riscontro di quanto asserito in una richiesta economica per tali prestazioni da parte di NO AT rivolta al , di cui invece non vi è traccia. Parte_1
Il EO. ha giustificato tale mancanza versione asserendo che NO AT “si è poi Pt_3 presentata per rimediare alla situazione“ e che non ha esposto costi per tali lavori“
Orbene appare inverosimile che a fronte di un intervento così significativo, come da documentazione in atti, NO AT abbia assunto un onere così ingente in modo gratuito senza che al riguardo vi sia stato alcun accordo scritto o che sia intervenuta alcuna corrispondenza tra le parti (rischiando oltretutto di vedersi esposta, in un secondo tempo, una richiesta di ristoro dei danni).
pagina 5 di 7 Viceversa l'assunto di parte opposta trova conforto, oltre che nella corrispondenza evidenziata, anche nella deposizione del teste geometra che operava in cantiere su incarico della CT , il quale Tes_3 CP_6
ha confermato la richiesta rivolta alla dal Sig. er la bonifica e messa in sicurezza CP_1 Pt_2
del tetto in seguito all'incendio, confermando altresì che i recava successivamente sul cantiere, Pt_2
nei due mesi successivi, per prendere visione dei lavori effettuati (come riferito anche dal teste , Tes_4
dipendente di ). CP_1
E' pur vero che il teste è fratello del legale rappresentante dell'opposta oltre che socio della stessa, Tes_3 ma è altresì vero che la sua deposizione è confortata dagli elementi di sopra esposti, di natura oggettiva.
Infine, il ha sostenuto che i lavori fatti da costituirebbero un “risarcimento in Parte_1 CP_1 forma specifica dei danni subiti dal ” posto che “l'incendio verificatosi in data 29 aprile Parte_1
2022, in occasione del quale è stata distrutta la copertura condominiale, è stato cagionato………. proprio
dal comportamento negligente ed imperito tenuto da controparte nell'esecuzione delle opere commissionatele dalla Tecno Facciata“ (atto di citazione).
Sul punto si impongono i ss. rilievi.
In primo luogo tale affermazione contrasta con l'assunto di parte opponente secondo il quale non sarebbe stato conferito alcun incarico a per la bonifica e messa in sicurezza conseguenti all'incendio: CP_1
premesso che non avrebbe potuto operare nel cantiere senza il benestare del (e CP_1 Parte_1
quindi del suo amministratore), si dovrebbe allora ritenere che quest'ultimo abbia quantomeno assentito tale intervento (sebbene come forma di risarcimento), smentendo l'assunto per cui non vi sarebbe stato alcun rapporto diretto con . CP_1
Si tratterebbe in ogni caso (così come si è obiettato rispetto all'ipotesi in cui sia stata NO AT
a fare i lavori sempre a titolo risarcitorio) di una vicenda quantomeno anomala perché avvenuta senza alcuna regolamentazione contrattuale e senza alcuna interlocuzione tra le parti (nonostante l'entità delle prestazioni di cui si discute).
In secondo luogo la tesi di parte opponente in punto di responsabilità per l'incendio di non è CP_1 provata (essa non trova riscontro né nella relazione dei VVFF né può valere a tal fine l'elaborato tecnico del procedimento per ATP promosso dal CONDOMINIO nei confronti della propria compagnia assicurativa in quanto inopponibile).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 23.10.2024, deve essere confermato, dandosi atto della dichiarazione di parte opponente circa il pagamento di € 48.666,14 effettuato in corso di causa dal
CONDOMINIO in favore di (e non contestato da quest'ultima). CP_1
3) Sulle spese di lite e art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente come da dispositivo comprendendovi quelle della fase monitoria.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 63/2024, n. r.g. 91/2024, emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 12.01.2024, provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 23.10.2024, dando atto della dichiarazione di parte opponente circa il pagamento di € 48.666,14 effettuato in corso di causa dal in favore di (non contestato da quest'ultima); Parte_1 CP_1
3. condanna il al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, oltre che delle spese processuali liquidate in sede monitoria, anche di quelle del giudizio di opposizione, queste ultime liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 831/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NIGRO PIETRO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BERIOTTO ILARIA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NIGRO PIETRO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITO ANTONIO e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ZITO ANTONIO
OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente: IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
- stante l'illegittimità del decreto ingiuntivo, revocare l'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale in data 23 ottobre 2024 con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inesistenza della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo n. 63/2024 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando comunque la nullità e/o l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo anche in relazione agli interessi ed alle spese ivi liquidate per la fase monitoria od, in via subordinata, riducendo la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del provvedimento di ingiunzione pagina 1 di 7 oggetto del presente giudizio notificato via pec dalla in data Controparte_1
15 gennaio 2024 in quanto carente degli elementi essenziali e la conseguente inesistenza e/o nullità della suddetta notifica e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo inefficace ex art. 644
c.p.c. o comunque nullo anche in relazione agli interessi ed alle spese ivi liquidate per la fase monitoria od, in via subordinata, riducendo la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la carenza di legittimazione passiva del opponente rispetto alla pretesa Parte_1 creditoria avanzata nei suoi confronti da e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare che nessuna somma è dovuta dal alla società Parte_1 opposta;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accogliere la presente opposizione per tutti i motivi illustrati in narrativa
e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 63/2024, non essendo dovuta alcuna somma alla società opposta per le opere di messa in sicurezza e ripristino della copertura condominiale, dichiarando comunque la nullità e/o l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo anche in relazione agli interessi ed alle spese ivi liquidate per la fase monitoria od, in via subordinata;
- per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore del Controparte_1
opponente, della somma percepita nelle more del presente Parte_1 giudizio pari ad €.48.666,14= oltre agli interessi ex art. 1284, 1° e 4° co., c.c. dal dovuto al saldo effettivo;
- rigettare e disattendere ogni contraria domanda, istanza od eccezione formulata da controparte;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste nell'ammissione dei capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.., ritenuti inammissibili nonché di essere ammessi
a prova contraria con il teste indicato;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
per l'opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, disattesa ogni contraria istanza, domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande dell'opponente e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA ISTRUTTORIA: stante l'ordinanza di ammissione prove del 23.10.2024 con la quale veniva limitato “a due il numero massimo di testi per capitolo, sia a prova diretta che a prova contraria”, si chiede di ammettere la prova testimoniale del EO. , domiciliato Tecno Testimone_1
Facciata s.r.l. con sede in Milano, Via Enrico Noe n. 32 sul capitolo 1) dedotto da parte opposta ed ammesso dal giudice con la predetta ordinanza.
IN OGNI CASO con vittoria di spese di giudizio ed oneri di legge con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (nel prosieguo, il ) Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 63/2024, n. r.g. 91/2024, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio il 12.01.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla società Controparte_1 la somma di € 43.183,47, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dei lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto del resi in seguito all'incendio Parte_1 CP_2
occorso il 29.04.2022, come da fattura n. 268/2022 del 22.07.2022.
In particolare, eccepiva: in via preliminare, l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto la stessa non era stata indirizzata alla società che amministra il condominio, ma Controparte_3 ad una società diversa ( priva del potere di rappresentanza;
l'inesistenza della Controparte_4
notifica del decreto ingiuntivo per omessa indicazione nella copia informatica del numero del provvedimento, della data di pubblicazione, della firma digitale nonché della sottoscrizione autografa del giudice;
la carenza di legittimazione passiva del , non essendo stato quest'ultimo ad Parte_1 aver conferito l'incarico alla società opposta dei lavori di messa in sicurezza del tetto.
Nel merito, l'opponente contestava la debenza della somma ingiunta evidenziando che l'incendio sul tetto era stato causato proprio dall'operato negligente della società opposta e che i lavori eseguiti dalla medesima società dovrebbero essere considerati come risarcimento del danno in forma specifica patito a seguito dell'incendio.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutività del decreto, contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 23.10.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita a mezzo testimoni e successivamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c.
1) Sulle eccezioni preliminari
1.1 inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo
Sul punto, si ribadiscono le osservazioni già esaustive, contenute nell'ordinanza del 13.05.2024, che qui si richiama, secondo cui: “1) la notifica del DI è avvenuta avendo come riferimento una società
pagina 3 di 7 (UNICASA) che l'amministratore del usava nella propria corrispondenza (circostanza Parte_1 pacifica) e ciò è sufficiente per ritenere sussistente un collegamento tale da escludere l'ipotesi dell'inesistenza della notificazione, tanto è vero questa ha raggiunto il proprio scopo ed il
si è ritualmente costituito (art. 156, ult. co, cpc)”. Parte_1
Quanto al documento informatico riproduttivo del DI notificato all'opponente si osserva che la conformità dello stesso all'originale è stata attestata dal difensore ex art. 196 octies disp. att. c.p.c. né
l'opponente l'ha contestata, ma al contrario l'ha riconosciuta formulando la richiesta di revoca del medesimo decreto ingiuntivo.
1.2 carenza di legittimazione passiva CP_1
L'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'opposta evidenziando che non fosse intercorso alcun rapporto contrattuale tra gli stessi, essendo l'opposta stata incaricata dei lavori di messa in sicurezza del tetto non dal direttamente ma da un'altra società (NO Parte_1
AT srl).
Tale eccezione non è riconducibile ad un'ipotesi di carenza di legittimazione passiva, ma al merito della causa e, pertanto, verrà affrontata nel prosieguo.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite
(Cass. n. 21925/2015; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio
2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).
2) Sul merito
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
E' pacifico che i lavori di messa in sicurezza e di bonifica del tetto del sono stati Parte_1
eseguiti dalla società come ammesso dal (“…né il Sig. né il CP_1 Parte_1 Pt_2
EO. , nelle rispettive qualità di Amministratore del Condominio e Direttore Lavori, conferiva Pt_3
alcun incarico alla la quale, di propria iniziativa, procedeva alla messa in sicurezza e CP_1 successiva bonifica della copertura condominiale“, atto di citazione).
pagina 4 di 7 D'altronde i lavori in questione avevano natura urgente, essendosi resi necessari a seguito dell'incendio, e quindi qualcuno, in ogni caso, vi doveva provvedere (e l'amministratore condominiale doveva assicurarsi che così fosse).
E' contestata invece la sussistenza del rapporto contrattuale, avendo l'opponente dedotto che l'incarico fosse stato conferito alla società NO AT (sul punto vd. infra), la quale nel periodo in cui è avvenuto l'incendio stava eseguendo le opere di riqualificazione della facciata del e di Parte_1
installazione delle linee vita.
Ebbene, dalla documentazione in atti nonché dall'istruttoria espletata l'assunto di parte opposta risulta invece fondato.
Ed invero, in primo luogo, è provato che lo stesso amministratore del , Sig. Parte_1 Pt_2 nella dichiarazione di responsabilità per l'applicazione dell'Iva ridotta in relazione alla prestazione in oggetto, abbia dichiarato di essere “committente del servizio in oggetto” (cfr. doc. 2 dell'opposta).
In secondo luogo il – in seguito alla richiesta della società opposta dei dati necessari Parte_1
per la fatturazione della prestazione – forniva tali dati a senza sollevare obiezioni (cfr. CP_1
docc. 3 e 4 fasc. monitorio).
La circostanza dedotta da parte opponente secondo cui entrambe le comunicazioni sarebbero frutto di un errore non è stata provata.
Neppure la tesi dell'affidamento dei lavori alla sola NO AT è stata dimostrata, non potendosi ritenere attendibili le dichiarazioni del teste EO. , che ha dichiarato Testimone_2 che il “ aveva rapporti solo con la ditta , non abbiamo dato un Parte_1 CP_5 appalto ad , presumo che quest'ultima lavorasse per , non so se abbia CP_1 CP_5 avuto il subappalto da altri” (cfr. verbale di udienza del 28 gennaio 2025).
Premesso che la competenza a conferire l'incarico per l'opera era del (e non del DL) e Parte_1 che è pacifica l'esecuzione dei lavori, se le cose fossero andate come riferito dal teste allora vi dovrebbe esservi un riscontro di quanto asserito in una richiesta economica per tali prestazioni da parte di NO AT rivolta al , di cui invece non vi è traccia. Parte_1
Il EO. ha giustificato tale mancanza versione asserendo che NO AT “si è poi Pt_3 presentata per rimediare alla situazione“ e che non ha esposto costi per tali lavori“
Orbene appare inverosimile che a fronte di un intervento così significativo, come da documentazione in atti, NO AT abbia assunto un onere così ingente in modo gratuito senza che al riguardo vi sia stato alcun accordo scritto o che sia intervenuta alcuna corrispondenza tra le parti (rischiando oltretutto di vedersi esposta, in un secondo tempo, una richiesta di ristoro dei danni).
pagina 5 di 7 Viceversa l'assunto di parte opposta trova conforto, oltre che nella corrispondenza evidenziata, anche nella deposizione del teste geometra che operava in cantiere su incarico della CT , il quale Tes_3 CP_6
ha confermato la richiesta rivolta alla dal Sig. er la bonifica e messa in sicurezza CP_1 Pt_2
del tetto in seguito all'incendio, confermando altresì che i recava successivamente sul cantiere, Pt_2
nei due mesi successivi, per prendere visione dei lavori effettuati (come riferito anche dal teste , Tes_4
dipendente di ). CP_1
E' pur vero che il teste è fratello del legale rappresentante dell'opposta oltre che socio della stessa, Tes_3 ma è altresì vero che la sua deposizione è confortata dagli elementi di sopra esposti, di natura oggettiva.
Infine, il ha sostenuto che i lavori fatti da costituirebbero un “risarcimento in Parte_1 CP_1 forma specifica dei danni subiti dal ” posto che “l'incendio verificatosi in data 29 aprile Parte_1
2022, in occasione del quale è stata distrutta la copertura condominiale, è stato cagionato………. proprio
dal comportamento negligente ed imperito tenuto da controparte nell'esecuzione delle opere commissionatele dalla Tecno Facciata“ (atto di citazione).
Sul punto si impongono i ss. rilievi.
In primo luogo tale affermazione contrasta con l'assunto di parte opponente secondo il quale non sarebbe stato conferito alcun incarico a per la bonifica e messa in sicurezza conseguenti all'incendio: CP_1
premesso che non avrebbe potuto operare nel cantiere senza il benestare del (e CP_1 Parte_1
quindi del suo amministratore), si dovrebbe allora ritenere che quest'ultimo abbia quantomeno assentito tale intervento (sebbene come forma di risarcimento), smentendo l'assunto per cui non vi sarebbe stato alcun rapporto diretto con . CP_1
Si tratterebbe in ogni caso (così come si è obiettato rispetto all'ipotesi in cui sia stata NO AT
a fare i lavori sempre a titolo risarcitorio) di una vicenda quantomeno anomala perché avvenuta senza alcuna regolamentazione contrattuale e senza alcuna interlocuzione tra le parti (nonostante l'entità delle prestazioni di cui si discute).
In secondo luogo la tesi di parte opponente in punto di responsabilità per l'incendio di non è CP_1 provata (essa non trova riscontro né nella relazione dei VVFF né può valere a tal fine l'elaborato tecnico del procedimento per ATP promosso dal CONDOMINIO nei confronti della propria compagnia assicurativa in quanto inopponibile).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 23.10.2024, deve essere confermato, dandosi atto della dichiarazione di parte opponente circa il pagamento di € 48.666,14 effettuato in corso di causa dal
CONDOMINIO in favore di (e non contestato da quest'ultima). CP_1
3) Sulle spese di lite e art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente come da dispositivo comprendendovi quelle della fase monitoria.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 63/2024, n. r.g. 91/2024, emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 12.01.2024, provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 23.10.2024, dando atto della dichiarazione di parte opponente circa il pagamento di € 48.666,14 effettuato in corso di causa dal in favore di (non contestato da quest'ultima); Parte_1 CP_1
3. condanna il al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, oltre che delle spese processuali liquidate in sede monitoria, anche di quelle del giudizio di opposizione, queste ultime liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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