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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11314 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 49100 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa TI AL
visto il verbale a trattazione scritta dell'udienza di discussione orale del 24 luglio 2025,
deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 49100/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 24/07/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, , in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentata e difesa dall'Avv SPANO MARIANNA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, Via Veronese 117/c in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice
E
, rappresentato e difeso dagli Avv Controparte_1 C.F._1
D'LO CO e D'LO SC ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma Via Aonio Paleario n. 10 , in virtù di procura speciale agli atti
Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 617 cpc notificato pec in data 6.11.2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 17 ottobre
[...]
2024 , da con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
239.329,34 in forza del decreto ingiuntivo n. 9893/2024 del 29.07.2024 emesso dal Tribunale di
Roma (Rg 26442/2024), notificato in data 2.09.2024.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per la violazione dell'art.654 e 647 c.p.c. per mancata indicazione del decreto di esecutorietà del titolo esecutivo azionato, nonché per la violazione del principio giurisprudenziale relativo ai principi in materia di obbligazioni solidali stante la pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal debitore solidale . CP_2
Si costituiva riconoscendo di aver “notificato in data 17.10.2024 – Controparte_1
complice anche la particolare articolazione del contenzioso avviato nei confronti della e Parte_1
del sig. “ alla l'atto di precetto prima dell'emissione del decreto di CP_3 Parte_1 esecutorietà emesso solo in data 25.11.2024, deducendo, tra l'altro, in ogni caso, la buona fede, il mancato inizio di procedure esecutive e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La causa veniva istruita in via documentale e rinviata per la discussione orale ex art 281
sexies c.p.c all'udienza del 24 luglio 2025, udienza tenutasi in trattazione scritta.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Ciò precisato, nel merito l'opposizione è fondata. E' risultato infatti pacifico, per stessa ammissione di parte opposta in comparsa di costituzione, che il precetto è stato notificato senza indicazione dei riferimenti del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, esecutorietà,
peraltro, concessa solo in data successiva.
Risulta evidente che una sanatoria di detto vizio è in ipotesi ammissibile per il solo caso in cui l'interessato rinunci a farla valere non interponendo tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c.
avverso il precetto, evenienza che qui, all'evidenza, non ricorre;
né può darsi corso ad una valutazione di concreta lesività del vizio dedotto giacché, in tal modo, si svuoterebbero di contenuto le prescrizioni di legge riguardanti gli adempimenti propedeutici all'esecuzione forzata.
Ne consegue che le spese legali devono seguire il principio della soccombenza. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale, la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché
l'attività processuale effettivamente svolta, le spese di lite si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 52.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• ACCOGLIE l'opposizione e dichiara la nullità del precetto notificato in data
17.10.2024
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della Controparte_1
società opponente, che liquida complessivamente in € 2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva, C.U. e marche, da distrarsi in favore del difensore dichiaratasi antistatario Avv Marianno Spano.
Si comunichi
Così deciso in Roma, 28/07/2025
Il Giudice
TI AL
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa TI AL
visto il verbale a trattazione scritta dell'udienza di discussione orale del 24 luglio 2025,
deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 49100/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 24/07/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, , in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentata e difesa dall'Avv SPANO MARIANNA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, Via Veronese 117/c in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice
E
, rappresentato e difeso dagli Avv Controparte_1 C.F._1
D'LO CO e D'LO SC ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma Via Aonio Paleario n. 10 , in virtù di procura speciale agli atti
Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 617 cpc notificato pec in data 6.11.2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 17 ottobre
[...]
2024 , da con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
239.329,34 in forza del decreto ingiuntivo n. 9893/2024 del 29.07.2024 emesso dal Tribunale di
Roma (Rg 26442/2024), notificato in data 2.09.2024.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per la violazione dell'art.654 e 647 c.p.c. per mancata indicazione del decreto di esecutorietà del titolo esecutivo azionato, nonché per la violazione del principio giurisprudenziale relativo ai principi in materia di obbligazioni solidali stante la pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal debitore solidale . CP_2
Si costituiva riconoscendo di aver “notificato in data 17.10.2024 – Controparte_1
complice anche la particolare articolazione del contenzioso avviato nei confronti della e Parte_1
del sig. “ alla l'atto di precetto prima dell'emissione del decreto di CP_3 Parte_1 esecutorietà emesso solo in data 25.11.2024, deducendo, tra l'altro, in ogni caso, la buona fede, il mancato inizio di procedure esecutive e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La causa veniva istruita in via documentale e rinviata per la discussione orale ex art 281
sexies c.p.c all'udienza del 24 luglio 2025, udienza tenutasi in trattazione scritta.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Ciò precisato, nel merito l'opposizione è fondata. E' risultato infatti pacifico, per stessa ammissione di parte opposta in comparsa di costituzione, che il precetto è stato notificato senza indicazione dei riferimenti del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, esecutorietà,
peraltro, concessa solo in data successiva.
Risulta evidente che una sanatoria di detto vizio è in ipotesi ammissibile per il solo caso in cui l'interessato rinunci a farla valere non interponendo tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c.
avverso il precetto, evenienza che qui, all'evidenza, non ricorre;
né può darsi corso ad una valutazione di concreta lesività del vizio dedotto giacché, in tal modo, si svuoterebbero di contenuto le prescrizioni di legge riguardanti gli adempimenti propedeutici all'esecuzione forzata.
Ne consegue che le spese legali devono seguire il principio della soccombenza. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale, la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché
l'attività processuale effettivamente svolta, le spese di lite si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 52.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• ACCOGLIE l'opposizione e dichiara la nullità del precetto notificato in data
17.10.2024
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della Controparte_1
società opponente, che liquida complessivamente in € 2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva, C.U. e marche, da distrarsi in favore del difensore dichiaratasi antistatario Avv Marianno Spano.
Si comunichi
Così deciso in Roma, 28/07/2025
Il Giudice
TI AL