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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 5753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5753 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 4708 2017 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
CASTORINA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 172, CATANIA
contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
FARO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI MARTIRI 3, CATANIA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 4 luglio 2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
La domanda proposta da è fondata per le motivazioni e nei limiti di seguito Parte_1 esposti. A
L'attore ha convenuto in giudizio l' (nel prosieguo, l'Ente) al fine Controparte_1 di ottenere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la restituzione della somma di € 27.750,00 (oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data del pagamento), versate sine causa al convenuto, nonché la condanna al risarcimento del danno morale patito.
Costituitosi nel giudizio, l' ha chiesto il rigetto delle domande, Controparte_1 avendo il spontaneamente pagato la suddetta somma, dovuta all'ente in virtù della Parte_1 condotta illecita in tesi perpetrata dall'attore ai danni dell'ente convenuto.
In primo luogo, è incontroverso che l'attore e l' abbiano stipulato, Controparte_1 in data 1° dicembre 2009, un processo verbale di conciliazione sindacale ai sensi della l. 11 agosto
1973, n. 533 a definizione, in via transattiva, del giudizio pendente dinnanzi alla Sezione Lavoro dell'intestato ufficio (cfr. allegato 1 all'atto introduttivo ed allegato 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
L'attore, infatti, ebbe a ricoprire, dal 18 aprile 1988 e sino alla data dell'accordo, l'incarico di ragioniere economo alle dipendenze dell'ente convenuto, presso il quale era inquadrato con la qualifica di impiegato di VI livello del C.C.N.L. di settore.
Dal processo verbale di conciliazione è dato desumersi che la controversia tra le parti ebbe origine dal recesso dell'ente convenuto dal contratto di lavoro, a seguito della riorganizzazione della propria attività e della soppressione della mansione ricoperta dal . Parte_1
In forza del suddetto accordo, accettò il licenziamento restituendo all' Parte_1 [...]
la somma netta di € 40.000,00, rinunciando all'impugnativa dello stesso, nonché Controparte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113 c.c., ad ogni rivendicazione, anche economica, comunque afferente al rapporto di lavoro intercorso con l'azienda (cfr. allegato 1 all'atto introduttivo ed allegato
1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ora, secondo quanto prospettato dal convenuto nelle proprie difese, il licenziamento fu invero determinato dall'illegittima appropriazione, da parte del , della somma poc'anzi indicata. Parte_1
Poco tempo dopo l'intervenuto accordo (in data 24 febbraio 2010), come si evince dalla documentazione in atti prodotta, l' ha chiesto al Banco di Sicilia – Unicredit Controparte_1
Group di fornire copia di assegni circolari emessi alla data del 17 gennaio 2008, per un importo pari ad € 13.986,29 ed alla data del 31 gennaio 2008, per un importo pari ad € 13.986,16, sul conto corrente appartenente all'ente convenuto (cfr. docc.
3-4 allegato alla citazione).
In particolare, parte convenuta ha allegato la sussistenza di un disegno criminoso del
Mangiafico ai propri danni, in tesi attuato mediante falsificazione delle firme dei membri del Comitato di Presidenza, successiva falsificazione della firma del beneficiario girante a sé stesso e presentazione degli assegni per l'incasso: da qui, la richiesta dell'Ente di restituzione, da parte dell'odierno attore, della somma complessiva asseritamente sottratta.
B
La domanda proposta da ai sensi dell'art. 2033 c.c. è fondata per le Parte_1 motivazioni di seguito illustrate.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, di guisa che la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione (quando ha ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, una cosa determinata) e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c.
Con riguardo al riparto dell'onere probatorio in tema di indebito oggettivo, poiché
l'inesistenza della causa debendi rappresenta un elemento costitutivo della domanda, unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale, grava sull'attore l'onere di dimostrare la mancanza di una causa che giustifichi il pagamento (ovvero il venir meno di questa), nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti (Cass. 5896/2006; Cass. 1134/2011; Cass. 1170/1999).
Per l'effetto, se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito in base ad un titolo nullo, deve provare la nullità; se assume che il pagamento venne eseguito in eccesso rispetto ai patti contrattuali, deve provare il contenuto di quei patti;
se invece l' attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti, è sufficiente l'allegazione dell'inesistenza del titolo, gravando in questo caso sul convenuto provare, al contrario, l'esistenza di una iuxta causa obligationis (Cass. 14428/2021).
L'attore ha infatti l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cass. civ.
1734/2011).
Applicando i superiori principi di diritto al caso in esame, può dirsi soddisfatto l'onere probatorio che l'art. 2033 c.c. pone in capo a chi agisce per la restituzione del non dovuto: l'attore ha allegato i fatti costitutivi della domanda, come adeguatamente supportati dal compendio probatorio in atti.
Risulta in primo luogo sussistente la prova dell'avvenuto pagamento.
È provato l'avvenuto pagamento, da parte del ed a favore dell'ente convenuto, Parte_1 della somma complessiva di € 27.750,00. In particolare, la somma di € 7.000,00 versata in favore dell' mediante n. 3 Controparte_1 assegni circolari: 1) n. 0983600046-00 del 19 luglio 2010, dell'importo di € 2.000,00; 2) n.
0983086169-00 del 19 luglio 2010, dell'importo di € 3.000,00; 3) n. 5011031158-03 del 26 luglio
2010, dell'importo di € 2.000,00 (cfr. allegato 4 alla citazione).
Seguì, successivamente alla ricezione della diffida di pagamento del 23 febbraio 2012 (cfr. doc. 2 allegato alla citazione), l'ulteriore corresponsione in favore dell'Ente della somma di € 750,00 mediante n. 3 assegni circolari: 1) n. 7313360440-09 del 24 aprile 2012, dell'importo di € 250,00; n.
7314517667-02 del 6 settembre 2012, dell'importo di € 250,00; 3) n. 7315300833-09 del 14 gennaio
2013, dell'importo di € 250,00 (cfr. allegato 4 all'atto di citazione).
Ed ancora, a seguito della diffida del 31 gennaio 2013 (cfr. allegato 3 alla citazione), il pagamento della somma residua di € 20.000,00, come da dichiarazione di avvenuta restituzione somme prot. 6164/14 del 9 aprile 2014 (cfr. allegato 5 alla citazione).
L'attore ha inoltre adeguatamente dimostrato che il pagamento è avvenuto in violazione ed al di là del contenuto degli obblighi contrattuali intercorsi tra le parti in forza del processo verbale di conciliazione del 1° dicembre 2009 e, quindi, sine causa.
In particolare, al punto n. 7 del processo verbale di conciliazione, l'attore ed il rappresentante dell'Ente convennero quanto segue: “[…] le parti dichiarano pertanto espressamente di non avere più nulla a pretendere per nessuna ragione causale o motivo, neanche risarcitorio, comunque ricollegabile al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua risoluzione […]” (cfr. pag. 2 del processo verbale di conciliazione - allegato n. 1 alla citazione ed alla comparsa di costituzione e risposta).
Orbene, l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile
(Cass. 690/2005).
Contrariamente a quanto affermato dal convenuto nelle proprie difese, l'emissione fraudolenta di assegni (in ogni caso, solo allegata e non provata) era infatti, se non conosciuta, almeno conoscibile e/o prevedibile dall'Ente stesso già nel 2008, ovvero prima della stipula dell'accordo transattivo.
Come si evince dal compendio probatorio in atti, all'epoca in cui è intervenuto l'accordo transattivo, l' aveva già la disponibilità della lista movimenti del proprio conto Controparte_1 corrente n. 2658, rilasciata dall'istituto di credito nel 2008 e relativa al mese di gennaio (cfr. allegato n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta); solo successivamente, in data 24 febbraio 2010 - e, quindi, dopo la stipula del menzionato accordo transattivo - parte convenuta si è premurata di chiedere al competente istituto di credito di fornire copia degli assegni circolari “sospetti” emessi nel mese di gennaio 2008 (cfr. allegato 2 alla comparsa di costituzione e risposta).
Per tali ragioni, in riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti, dedotti e provati in giudizio, ogni ulteriore e successivo pagamento in favore dell'Ente deve ritenersi avvenuto in violazione ed al di là del contenuto del processo verbale di conciliazione sindacale del 1° dicembre
2009: ciò perché l'oggetto del suddetto accordo transattivo va identificato non solo nella contrapposizione tra interesse del lavoratore ed interesse del datore di lavoro, ma anche nella volontà
- espressa chiaramente da entrambi i contraenti - di comporre la lite in atto ed in vista di eventuali controversie future (relative, quindi, anche alla condotta asseritamente commessa dal in Parte_1 violazione dei pregressi obblighi discendenti dal proprio contratto di lavoro, ai danni dell'ex-datore
). Controparte_1
L'attore ha pertanto adempiuto l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, sicché deve condannarsi l
[...]
alla restituzione, in favore di , della somma di € 27.750,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali maturati e maturandi a decorrere dalla data della domanda (22 settembre 2016: cfr. doc. 6 di parte attrice) al saldo, non essendo invece adeguatamente provata dall'attore la mala fede dell'accipiens.
Quanto alla chiesta rivalutazione monetaria, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, co. II c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. 16565/2018).
Nel caso in esame, alcuna prova specifica è stata fornita sul punto dall'attore – il quale si è limitato a richiedere genericamente la corresponsione della rivalutazione monetaria - sicché deve escludersi la debenza di tale voce di credito.
C
È invece infondata la domanda di risarcimento del danno c.d. morale come formulata da parte attrice.
In particolare, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un danno-conseguenza e, come tale, deve essere allegato e provato da chi lo reclami in giudizio (Cass. 8827/2003; Cass. 8828/2003; Cas. 16004/2003). Per gli altri pregiudizi non patrimoniali (diversi dal biologico) e consistenti in turbamenti, disagi e sofferenze, la giurisprudenza consente di fare “ricorso alla prova testimoniale, documentale
e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri [Cass. 9834/2002]; il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. Sez. Un. 26972/2008; Cass. Sez. Un. 26973/2008; Cass. Sez. Un. 26974/2008; Cass.
Sez. Un. 26975/2008).
Nel caso in esame, non può dirsi soddisfatto da parte dell'attore (prima ancora dell'onere probatorio), l'onere di allegazione dell'asserito danno morale patito nella vicenda in esame: la domanda dev'essere pertanto rigettata.
III
La parziale soccombenza anche della parte attrice giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite e di mediazione ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c.; dette spese seguono, per il residuo, la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione ed istruttoria di cui al D.M. 55/2014, stante la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. condanna l alla restituzione, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 27.750,00, oltre interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal 22 settembre
2016 al saldo;
2. rigetta ogni residua domanda di parte attrice;
3. condanna l' al rimborso, a favore di , della metà Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite e di mediazione, che si liquidano, per l'intero, in € 551,95 per anticipazioni ed € 7.249,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con compensazione del residuo. Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 27 novembre 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo