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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 12656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12656 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 10/12/2024, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 18434/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PIACENTE PAOLO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore,
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: subordinazione e crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 3.6.2023, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi che è intercorso con la società Ristobar Rosso S.r.l.s. un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 16.4.2022 al 30.9.2022 e che ella ha diritto all'inquadramento nel
“5°” livello del CCNL “Turismo-Pubblici Esercizi”;
- condannarsi, quindi, la società Ristobar Rosso S.r.l.s. al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di € 6.585,14 a titolo di differenze retributive per i mesi di aprile e maggio 2022, delle mensilità dei mesi da giugno ad agosto 2022 derivanti dalla
1 mancata comunicazione di apertura dell'infortunio all' , dei CP_2 ratei di 13a e 14a mensilità e del TFR o della somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre accessori come per legge. La ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
- ella ha lavorato alle dipendenze di Ristobar Rosso S.r.l.s. il quale gestisce un “Bar Tavola Calda” in Tivoli (RM) dal 16.4.2022 al 9.9.2022, data nella quale si è dimessa per giusta causa, svolgendo mansioni di banchista;
- nonostante non abbia sottoscritto alcun contratto di lavoro, ella risulta formalmente assunta con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 16.4.2022 e scadenza fissata al 30.9.2022 e inquadramento nel “6°” livello del CCNL Commercio;
- in data 1.6.2022 ella ha subito un infortunio sul lavoro “tagliandosi con un coltello un dito della mano” e, tuttavia, la società non ha denunciato l'infortunio all' e non ha provveduto a retribuirla;
CP_2
- in data 9.9.2022, “terminato l'infortunio e la malattia, non veniva più richiamata sul posto di lavoro” e, pertanto, rassegnava le dimissioni per giusta causa;
- è stata soggetta, durante il rapporto di lavoro, alle direttive del responsabile dell'esercizio, tale sig. Per_1
- ha osservato l'orario di lavoro dal martedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 16:30, il sabato dalle ore 14:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 17:00 alle ore 22:00;
- ella ha percepito per l'intero periodo di lavoro € 450,00 per il mese di aprile 2022 ed € 900,00 nel mese di maggio 2022;
- non ha percepito le mensilità di giugno, luglio ed agosto 2022 né la
“indennità risarcitoria da infortunio sul lavoro” o l'indennità di malattia;
- non ha percepito, inoltre, la 13a e 14a mensilità, il TFR e non ha mai goduto di ferie o di permessi né percepito la relativa indennità sostitutiva. Ciò premesso e considerato che per le mansioni svolte la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel “5° livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi”, considerate, altresì, le differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Ristobar Rosso S.r.l.s. non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia (ordinanza del 15.11.2023).
2 Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di Ristobar Rosso S.r.l.s., “dal 16.04.2022 al 30.09.2022”, del diritto all'inquadramento nel 5° livello del CCNL del settore Turistico Alberghiero (prodotto in data 14.10.2024) nonché delle spettanze e differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, 13a e 14a mensilità e T.F.R.. Come si è visto, la società regolarmente intimata, Controparte_1 non si è costituita in giudizio.
1. Ciò premesso, giova ricordare, riguardo all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, che, ai fini della sussistenza di un siffatto rapporto, al di là del nomen juris eventualmente attribuito dalle parti al contratto ove esistente, deve ricorrere in concreto l'assoggettamento del prestatore di lavoro alle altrui direttive;
questo, infatti, costituisce il quid proprii della subordinazione, ad un tempo suo connotato tipico ed elemento di discrimine rispetto al lavoro autonomo. La giurisprudenza, tuttavia, ha individuato una serie di altri criteri, complementari e sussidiari, che assurgono ad indici della natura subordinata del rapporto per l'ipotesi in cui sia impossibile rintracciare, in concreto, l'elemento suddetto;
è questo un metodo di riconoscimento c.d. tipologico che postula il raffronto tra modalità di svolgimento della prestazione e fattispecie astratta (ex plurimis, Cass. 12033/1992 che fa riferimento a criteri “… (quali la collaborazione, continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali, se, individualmente considerati, sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice del merito.”).
2. Fatta questa puntualizzazione, nel fascicolo di parte figurano, tra l'altro:
- la Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav trasmessa in data 15.4.2022 da cui risulta il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato fra le parti con decorrenza 16.4.2022 e scadenza al 30.9.2022, inquadramento nel livello “VI” del CCNL “COMMERCIO-
3 Confcommercio” e qualifica professionale di addetto “al banco nei servizi di ristorazione” (all. 4);
- la documentazione medica relativa all'infortunio sul lavoro subito, in particolare la Cartella Clinica rilasciata dal Pronto Soccorso del Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata presso cui è stata ricoverata in data 1.6.2022 ove la sig.ra ha riferito “infortunio Pt_1 sul lavoro” e che riporta la diagnosi di “frattura 5 metacarpo sn.” con prognosi di “gg. , il referto della RX del 14.6.2022 CP_3
e il referto della visita ortopedica di controllo del 5.7.2022 (all. 5);
- il Modulo Recesso Rapporto di Lavoro da cui risultano le dimissioni per giusta causa, “Non fatta rientrare al lavoro dopo assenza (certificata) per infortunio sul lavoro (inail)”, con decorrenza 9.9.2022 (all. 7). L'espletata istruttoria orale ha consentito di acquisire elementi di parziale riscontro alla domanda attorea. Sono stati sentiti quali testi i sig.ri e Tes_1 Tes_2 rispettivamente padre e fratello della ricorrente. Il primo teste, convivente con la figlia (“fino all'anno scorso”), ha dichiarato:
“Del rapporto di lavoro per cui è causa, so che mia figlia ha lavorato presso una pizzeria/tavola calda che si trova nel comune di Tivoli (RM), in v. Tiburtina, non ricordo il numero civico, vicino alle terme di Roma, di proprietà della società Ristobar Rosso S.r.l.s., proprietaria anche del bar affianco, dagli inizi di aprile del 2022, intorno alla metà, non ricordo precisamente, e fino a giugno 2022, quando ha avuto un infortunio sul lavoro dopodiché è stata assente e dopo non è potuta rientrare al lavoro;
a settembre poi le è scaduto il contratto di lavoro e così è terminato il suo rapporto lavorativo. Mia figlia era banchista, serviva la clientela e portava l'ordinazione anche ai tavolini del locale, sia esterni che interni. Lei lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 16:00 e il sabato e la domenica variava l'orario tra mattina e pomeriggio, so che staccava alle ore 21:00 della sera. A volte faceva anche la chiusura cassa. Io frequentavo il locale… Quando lavoravo nel turno di mattina, dalle ore 06:00 alle ore 14:00, a fine turno, al rientro a casa, mi fermavo in pizzeria a mangiare, seduto al tavolino.
4 Quando lavoravo di pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 22:00, passavo prima dalla pizzeria dove prendevo un po' di pizza da asporto che mi portavo al lavoro. Capitava che passassi 4 volte a settimana, anche di sabato o di domenica;
lavoravo anche di sabato o di domenica, il mio lavoro si svolge h24. Le direttive sul lavoro a mia figlia le dava un uomo, di nome che Per_1 era la maggior parte delle volte presente nel locale. Lo conosco come il titolare dell'esercizio. C'era una giornata di riposo settimanale, non ricordo però quale. Nel periodo in cui ha lavorato presso il locale, mia figlia viveva con me;
io sono separato da 14 anni. Mia figlia si è infortunata a giugno del 2022, non ricordo più esattamente;
si era fratturata la mano, che poi è stata ingessata” (verbale udienza del 9.4.2024). Anche l'altro teste, non convivente con la sorella, ha confermato lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il periodo, “da metà aprile del 2022 e finché non si è fatta male sul lavoro,…, ed è rimasta a casa”. Il teste ha dichiarato che passava, anche se non spesso, dal locale “a prendere un pezzo di pizza”, solitamente nel pomeriggio e specie nei fine settimana e che la vedeva “prevalentemente servire al banco la clientela”. La fascia oraria a cui ha fatto riferimento è quella compresa “tra le ore 14:00 e le ore 22:00”. Il teste ha aggiunto che la sorella gli ha parlato “più volte del titolare, un tale e che si è poi infortunata sul posto di lavoro, nel mese di Per_1 giugno 2022, e “non è stata fatta rientrare al lavoro”. In base alle testimonianze, possono dirsi sufficientemente provati il periodo di lavoro, dalla metà di aprile al settembre 2022, e le mansioni svolte, di “banchista”. Le testimonianze appaiono, altresì, compatibili con l'orario di lavoro qual è stato dedotto, pari a 34 ore settimanali. Riguardo all'inquadramento della lavoratrice, le mansioni descritte nell'atto introduttivo, al punto 3) delle premesse, di “banchista… si occupava di: servire la pizza ai clienti della pizzeria, sia per l'asporto, che per la consumazione in loco… serviva anche da bere alla clientela,…” e che hanno trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali, rientrano nel VI livello del CCNL di riferimento (si evidenzia, in proposito, che al ricorso era stato originariamente allegato un contratto collettivo diverso, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30.7.2019, ed era stata riportata peraltro,
5 alle pg.. 5-9, una declaratoria, riferita al “5° livello” non corrispondente al testo del CCNL prodotto, come dalla stessa parte ammesso all'udienza del 15.10.2024). Al livello appartengono i “lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali…”; tra i profili professionali esemplificati figura, invero, quello, pertinente al caso in esame, di “addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato”. Al superiore V livello appartengono, viceversa, i “lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico - pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro…”. Se si scorrono i profili professionali indicati, tra i quali quello di
“cameriere, barista” o di “operatore pizza” intendendosi per tale chi
“sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione,…”, si comprende come al dipendente inquadrato nel suddetto livello si richieda un'attività esecutiva più complessa, non limitata al servizio ma estesa alla preparazione di alimenti e/o bevande. La parte è stata, perciò, onerata di “rideterminare le differenze retributive in funzione del sesto livello del CCNL di riferimento come prodotto in data 14.10.2024 e delle tabelle retributive, limitatamente alle retribuzioni non percepite per i mesi di aprile e maggio 2022, ai ratei di 13a e 14a mensilità ed al TFR,…” (ordinanza del 15.10.2024). Con nota del 5.12.2024, la ricorrente ha così quantificato le spettanze:
- € 240,16 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria per i mesi di aprile e maggio 2022;
- € 180,57 a titolo di ratei di 13a mensilità (ai sensi dell'art. 158, commi 1 e 4, del CCNL di riferimento, “…, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari” e “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore
6 a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata…”);
- € 180,57 a titolo di ratei di 14a mensilità (ai sensi dell'art. 159, commi 1 e 4, del CCNL di riferimento, “…, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari” e “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata…”);
- € 148,24 a titolo di TFR, per un importo complessivo pari ad € 749,54. Si specifica che nel conteggio è stata calcolata una retribuzione mensile, di € 1.093,44, inferiore a quella spettante in rapporto alla percentuale di part time, corrispondente al 85% (34/40 ore settimanali previste come durata normale dell'orario di lavoro “per la generalità del Settore” dall'art. 2 del CCNL applicabile) e pari ad € 1.173,31 (€ 1.380,37/100 x 85). Inoltre, il conteggio è errato per difetto nella parte in cui indica per n. 2 ratei di 13a e di 14a mensilità la somma di € 180,57 in luogo della somma di € 182,24 (€ 1.093,44/12 x 2). Quanto all'infortunio, va ricordato che il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, d.P.R. 1124/1965, a “denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità” e deve provvedervi, con modalità telematica, “entro due giorni da quello in cui… ne ha avuto notizia” corredando la denuncia con i “riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”. Il precedente art. 52, comma 1, del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
7 professionali prescrive che “L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro” perdendo, altrimenti, l'indennità di legge “per i giorni antecedenti a quelli in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio”. Ne discende che il termine di due giorni previsto dall'art. 53 decorra dalla data di effettiva ricezione da parte datoriale del certificato medico attestante l'infortunio ma, nel caso di specie, la lavoratrice non ha fornito evidenza d'aver informato immediatamente il proprio datore di lavoro fornendogli il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Dunque, difettando l'allegazione del certificato medico e di prova dell'obiettivo riscontro dell'infortunio quale comunicazione immediata dalla lavoratrice, va esclusa l'insorgenza dell'obbligo del datore di lavoro di denuncia ai sensi dell'art. 53 d.P.R. prima cit. e di ogni sua conseguente responsabilità (vd., in tema, Cass. 12088/2016). In definitiva, vanno riconosciuti alla lavoratrice complessivi € 749,54, di cui € 601,30 per differenze retributive e ratei di 13a e 14a mensilità ed € 148,24 a titolo di TFR.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria che tra e Ristobar Rosso Parte_1
S.r.l.s. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 16.4.2022 al 9.9.2022, con orario a tempo parziale e mansioni riconducibili al livello quinto del CCNL del settore Turistico e Alberghiero applicabile e che ha diritto di percepire le Parte_1 differenze di retribuzione ordinaria, i ratei di 13a e 14a mensilità ed il trattamento di fine rapporto per complessivi € 749,54; al pagamento di tale importo, oltre accessori come per legge, va condannata la società Ristobar Rosso S.r.l.s.. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 639,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 213,00, con distrazione, a carico di Ristobar Rosso S.r.l.s., restando i residui 2/3 compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
8 - accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria che tra tra e Ristobar Rosso S.r.l.s. è intercorso un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 16.4.2022 al 9.9.2022, con orario a tempo parziale e mansioni riconducibili al livello quinto del CCNL del settore Turistico e Alberghiero applicabile e che ha diritto di percepire le differenze di Parte_1 retribuzione ordinaria, i ratei di 13a e 14a mensilità ed il trattamento di fine rapporto per complessivi € 749,54;
- condanna, per l'effetto, Ristobar Rosso S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, del predetto importo, oltre accessori come per legge;
Pt_1
- condanna, infine, Ristobar Rosso S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 639,00, oltre Pt_1
IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 213,00, con distrazione.
Così deciso in Roma il 10/12/2024
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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