Articolo 1 della Legge 15 gennaio 1994, n. 67
Articolo 2
Versione
30 gennaio 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonche' lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1994
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