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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15186 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36901/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 36901/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA FRANCESCO DE SANCTIS,15 00195 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. PORCIELLO VINCENZO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA ECLANO 56 83036 MIRABELLA ECLANO
1 APPELLATO
E
CP_2
con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA DE FACIO, elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (violazione codice strada) – appello -
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, la sig.ra , rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Simona Di Fonso, ha impugnato la sentenza n. 1731/2023 resa dal Giudice di Pace di
Roma nel procedimento RG 32034/2022, con la quale era stata rigettata la domanda di annullamento della cartella esattoriale n. 09720190203247058000, con condanna alle spese.
Ha premesso parte appellante che la domanda originaria era fondata su tre profili di illegittimità (prescrizione quinquennale del credito ex art. 28 L. 689/1981; decadenza biennale dalla riscossione ex art. 35-bis L. 244/2007; nullità della notifica dei verbali di accertamento) e che il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo non
2 decorso il termine di prescrizione alla data di notifica della cartella (06.06.2022), in virtù della sospensione dei termini disposta dal D.L. 41/2021.
Ha quindi dedotto a sostegno del gravame: che si era maturata la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la cartella era stata notificata il 6.6.2022, vale a dire oltre il termine di cinque anni dalla notifica dei verbali (01.07.2016 e 19.12.2016); che il ruolo era stato affidato in data 11.07.2019 e pertanto la cartella non rientrava nella sospensione biennale prevista dal D.L. 41/2021, applicabile solo ai ruoli affidati tra 08.03.2020 e 31.12.2021; che inoltre la sospensione effettiva della prescrizione era di soli 64 giorni, né risultavano atti interruttivi idonei ex art. 2943 c.c.
In secondo luogo, si era verificata la decadenza biennale ex art. 35-bis L. 244/2007, atteso che il ruolo era stato affidato al concessionario il 11.07.2019, mentre la cartella era stata notificata nel 2022.
Ha quindi concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con accertamento della prescrizione quinquennale e della decadenza biennale, l'annullamento della cartella esattoriale e la condanna degli appellati, in via solidale, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
---------------
L si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma. Parte_1
Contestava la dedotta prescrizione quinquennale, ritenuta non maturata alla luce della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale (D.L. 41/2021).
Negava altresì la decadenza ex lege 244/2007, in quanto la notifica della cartella avveniva nei termini prorogati.
Rilevava infine l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta oltre il termine di
30 giorni previsto dall'art. 7 D.Lgs. 150/2011, con conseguente formazione del giudicato, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
-----------------
3 Anche si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'appello proposto CP_2
da . Parte_1
Contestava la dedotta prescrizione, ritenendo che i termini risultassero sospesi per effetto della normativa emergenziale. Sosteneva la regolarità della notifica della cartella, che si riteneva avvenuta nei termini di legge.
Rilevava infine l'inammissibilità dell'opposizione, proposta oltre il termine previsto, e concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
----------------
L'appello è infondato e va respinto.
Occorre rilevare che nell'ambito dello stato di emergenza sanitaria nazionale è stata disposta la sospensione dell'attività di riscossione per il periodo compreso tra l'8.3.2020 e il
31.8.2021. Nel contempo è stata prevista anche la sospensione del termine di prescrizione dei crediti di natura tributaria e non tributaria, stante il richiamo operato dall'articolo 68, comma 1 del Dl 18/2020 alla previsione di natura generale di cui all'articolo 12 del d.lgs.
159/2015 in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali. E invero, l'art. 68 co. 1 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) nella versione attualmente vigente ha previsto che:
«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
4 ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020».
Tali previsioni - che attengono alla sospensione dei versamenti – vanno lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, peraltro espressamente richiamato dall'art. 68 del DL n.
18/2020.
Tale norma prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento si applicano anche ai termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione a favore degli Enti impositori:
«1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L CP_3
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di
[...]
sospensione di cui al Comma 1».
Tale interpretazione risulta avallata anche dalla Suprema Corte che sul punto ha stabilito, con
Ordinanza n. 960 del 15/01/2025, che “l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da CO 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di 5 accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_3
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 (ovvero il 21.2.2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28.2.2021, poi esteso al 31.8.2021 (v. D.l. 30 giugno
2021, n. 99), e quindi per un periodo di complessivi 541 giorni, sono stati oggetto di sospensione, non solo i termini di versamento, ma anche quelli di prescrizione e decadenza relativi alle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell , dell Controparte_1 [...]
e dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Controparte_4 CP_5
6 Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in Parte_2
precedenza.
Venendo ora alla fattispecie in esame, la stessa appellante afferma che la cartella oggetto di opposizione le è stata notificata in data 6.6.2022.
Considerato che
i verbali sottesi alla cartella risalgono al 2016 (uno notificato l'1.7.2016 e l'altro il 29.12.2016) e tenuto conto della sospensione CO (8.3.2020 – 31.8.2021), risulta non decorso, al momento della notifica della cartella, il termine quinquennale di prescrizione.
Per ciò che attiene alla presunta decadenza dal diritto di procedere all'attività di riscossione, la ha richiamato la disposizione di cui all'art. 1 comma 153 L. 244/2007 (legge Pt_1
finanziaria 2008) che recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Nondimeno, anche in questo caso il termine decadenziale appare rispettato ove si consideri che il carico deve ritenersi affidato ad nel 2019, anno del ruolo (nulla di più preciso è CP_6
dato evincere dalla documentazione prodotta da non emergendo alcunché CP_6
dall'estratto di ruolo versato in atti), che la sospensione dianzi richiamata concerne anche i termini di decadenza e che la cartella è stata notificata il 6.6.2022.
Conclusivamente l'appello va disatteso, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle controparti,
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
7 - Rigetta l'appello e per l'effetto condanna parte appellante a rifondere in favore di CP_6
e le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna CP_2
parte, in euro 650,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), dichiara che sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 36901/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA FRANCESCO DE SANCTIS,15 00195 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. PORCIELLO VINCENZO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA ECLANO 56 83036 MIRABELLA ECLANO
1 APPELLATO
E
CP_2
con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA DE FACIO, elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (violazione codice strada) – appello -
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, la sig.ra , rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Simona Di Fonso, ha impugnato la sentenza n. 1731/2023 resa dal Giudice di Pace di
Roma nel procedimento RG 32034/2022, con la quale era stata rigettata la domanda di annullamento della cartella esattoriale n. 09720190203247058000, con condanna alle spese.
Ha premesso parte appellante che la domanda originaria era fondata su tre profili di illegittimità (prescrizione quinquennale del credito ex art. 28 L. 689/1981; decadenza biennale dalla riscossione ex art. 35-bis L. 244/2007; nullità della notifica dei verbali di accertamento) e che il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo non
2 decorso il termine di prescrizione alla data di notifica della cartella (06.06.2022), in virtù della sospensione dei termini disposta dal D.L. 41/2021.
Ha quindi dedotto a sostegno del gravame: che si era maturata la prescrizione quinquennale del credito, in quanto la cartella era stata notificata il 6.6.2022, vale a dire oltre il termine di cinque anni dalla notifica dei verbali (01.07.2016 e 19.12.2016); che il ruolo era stato affidato in data 11.07.2019 e pertanto la cartella non rientrava nella sospensione biennale prevista dal D.L. 41/2021, applicabile solo ai ruoli affidati tra 08.03.2020 e 31.12.2021; che inoltre la sospensione effettiva della prescrizione era di soli 64 giorni, né risultavano atti interruttivi idonei ex art. 2943 c.c.
In secondo luogo, si era verificata la decadenza biennale ex art. 35-bis L. 244/2007, atteso che il ruolo era stato affidato al concessionario il 11.07.2019, mentre la cartella era stata notificata nel 2022.
Ha quindi concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con accertamento della prescrizione quinquennale e della decadenza biennale, l'annullamento della cartella esattoriale e la condanna degli appellati, in via solidale, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
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L si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma. Parte_1
Contestava la dedotta prescrizione quinquennale, ritenuta non maturata alla luce della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale (D.L. 41/2021).
Negava altresì la decadenza ex lege 244/2007, in quanto la notifica della cartella avveniva nei termini prorogati.
Rilevava infine l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta oltre il termine di
30 giorni previsto dall'art. 7 D.Lgs. 150/2011, con conseguente formazione del giudicato, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
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3 Anche si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'appello proposto CP_2
da . Parte_1
Contestava la dedotta prescrizione, ritenendo che i termini risultassero sospesi per effetto della normativa emergenziale. Sosteneva la regolarità della notifica della cartella, che si riteneva avvenuta nei termini di legge.
Rilevava infine l'inammissibilità dell'opposizione, proposta oltre il termine previsto, e concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
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L'appello è infondato e va respinto.
Occorre rilevare che nell'ambito dello stato di emergenza sanitaria nazionale è stata disposta la sospensione dell'attività di riscossione per il periodo compreso tra l'8.3.2020 e il
31.8.2021. Nel contempo è stata prevista anche la sospensione del termine di prescrizione dei crediti di natura tributaria e non tributaria, stante il richiamo operato dall'articolo 68, comma 1 del Dl 18/2020 alla previsione di natura generale di cui all'articolo 12 del d.lgs.
159/2015 in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali. E invero, l'art. 68 co. 1 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) nella versione attualmente vigente ha previsto che:
«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
4 ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020».
Tali previsioni - che attengono alla sospensione dei versamenti – vanno lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, peraltro espressamente richiamato dall'art. 68 del DL n.
18/2020.
Tale norma prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento si applicano anche ai termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione a favore degli Enti impositori:
«1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L CP_3
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di
[...]
sospensione di cui al Comma 1».
Tale interpretazione risulta avallata anche dalla Suprema Corte che sul punto ha stabilito, con
Ordinanza n. 960 del 15/01/2025, che “l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da CO 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di 5 accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_3
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 (ovvero il 21.2.2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28.2.2021, poi esteso al 31.8.2021 (v. D.l. 30 giugno
2021, n. 99), e quindi per un periodo di complessivi 541 giorni, sono stati oggetto di sospensione, non solo i termini di versamento, ma anche quelli di prescrizione e decadenza relativi alle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell , dell Controparte_1 [...]
e dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Controparte_4 CP_5
6 Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in Parte_2
precedenza.
Venendo ora alla fattispecie in esame, la stessa appellante afferma che la cartella oggetto di opposizione le è stata notificata in data 6.6.2022.
Considerato che
i verbali sottesi alla cartella risalgono al 2016 (uno notificato l'1.7.2016 e l'altro il 29.12.2016) e tenuto conto della sospensione CO (8.3.2020 – 31.8.2021), risulta non decorso, al momento della notifica della cartella, il termine quinquennale di prescrizione.
Per ciò che attiene alla presunta decadenza dal diritto di procedere all'attività di riscossione, la ha richiamato la disposizione di cui all'art. 1 comma 153 L. 244/2007 (legge Pt_1
finanziaria 2008) che recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Nondimeno, anche in questo caso il termine decadenziale appare rispettato ove si consideri che il carico deve ritenersi affidato ad nel 2019, anno del ruolo (nulla di più preciso è CP_6
dato evincere dalla documentazione prodotta da non emergendo alcunché CP_6
dall'estratto di ruolo versato in atti), che la sospensione dianzi richiamata concerne anche i termini di decadenza e che la cartella è stata notificata il 6.6.2022.
Conclusivamente l'appello va disatteso, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle controparti,
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
7 - Rigetta l'appello e per l'effetto condanna parte appellante a rifondere in favore di CP_6
e le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna CP_2
parte, in euro 650,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), dichiara che sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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