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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 246/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 246/2024 R.G., posta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Via Elio Ruffo, presso lo studio dell'Avv. Enzo
Dicembre che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Giuseppe Spanò, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Gioia Tauro (RC), via Carducci n. 25, presso lo studio dell'Avv. Santo Tomasello che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 6 marzo 2025
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.3.2024, proponeva domanda di contestuale Parte_1
separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio, esponendo che, in data 7.10.2017, aveva contratto matrimonio concordatario con , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, anno 2017, parte II, atto
1 n. 14, serie A;
che dall'unione coniugale era nata la figlia, , il 22.1.2020; che i coniugi Per_1
avevano, da ultimo, deciso di fissare la loro residenza a Platì; che il matrimonio, iniziato sotto i migliori auspici, si era andato progressivamente deteriorando a causa del contegno tenuto dalla la quale, nell'anno 2023, aveva iniziato ad intrattenere una relazione extraconiugale;
che la P_
, nel mese di novembre 2023, aveva quindi abbandonato la casa familiare per andare a P_
vivere a Cislago (VA), interrompendo i contatti con la figlia, affetta da diabete, disinteressandosi completamente delle sue condizioni di salute;
che, essendo ormai impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale con la coniuge, era suo interesse agire in giudizio per chiedere la separazione giudiziale con addebito a carico di parte resistente e, una volta decorso il periodo di tempo previsto ex art. 3 L. n. 898/1970, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché per ottenere l'affido “super esclusivo” della figlia minore, con decadenza dalla responsabilità genitoriale della , la condanna di quest'ultima al pagamento di un contributo mensile di P_ mantenimento per la prole, nella misura pari ad € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'assegnazione della casa coniugale. Il ricorrente chiedeva, inoltre, la condanna della resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecatigli, quantificati nella misura pari ad € 50.000,00.
Con decreto del Presidente della Sezione Civile dell'8.3.2024, era fissata l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi al giudice delegato. Alla predetta udienza, stante l'omessa costituzione della resistente e il mancato rispetto dei termini liberi a comparire di cui all'art. 473 bis.14 c.p.c., era disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, unitamente agli atti e ai verbali di causa, nei confronti di . Tale ultima notifica non si perfezionava per fatto non Controparte_1
imputabile al notificante e, pertanto, ne era disposta nuovamente la rinnovazione, con contestuale differimento dell'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, depositata in data
1.2.2025, si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
separazione, insisteva per il rigetto di tutte le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
chiedeva l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente della stessa presso di sé, e l'assegnazione dell'assegno unico nell'ammontare del 50%, nonché, in subordine, in caso di domiciliazione prevalente della minore presso il padre, che il contributo di mantenimento dovuto fosse fissato in misura pari ad € 100,00 mensili;
domandava, in via riconvenzionale, la restituzione della biancheria di sua proprietà ed ancora in possesso del ricorrente.
All'udienza del 6 marzo 2025, sentiti i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti chiedevano l'adozione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti nonché l'immediata emissione della pronuncia parziale sullo status. Il giudice delegato adottava i provvedimenti indifferibili e urgenti, con i quali autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la minore ad
2 entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso il padre, assegnava a quest'ultimo la casa familiare e disponeva l'obbligo della madre di provvedere al mantenimento della figlia nonchè
l'immediato coinvolgimento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, dando a questi ultimi il compito di predisporre un graduale percorso di riavvicinamento tra la e la minore, e P_
delegando loro altresì un'attività di monitoraggio, vigilanza e supporto, anche psicologico, del nucleo familiare;
nominava il curatore speciale della minore ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c., nella persona dell'Avv. Anna Maria Nobile e, da ultimo, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la sola pronuncia sullo status.
Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale tra i coniugi. Emerge incontestabilmente dagli atti che essi vivono separati ormai dal mese di novembre 2023 e che nessuna possibilità di riconciliazione può ipotizzarsi, tenuto conto delle argomentazioni addotte da ciascuna delle parti, connotate da notevole conflittualità, e riferite personalmente in sede di audizione innanzi al giudice delegato. L'insieme delle predette circostanze testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il definitivo venir meno dell'affectio maritalis.
Il Collegio, pertanto, ritiene, stante la concorde domanda delle parti, che nulla osta ad una pronuncia non definitiva sullo status nei termini anzidetti; tutte le ulteriori richieste avanzate dalle parti verranno, invece, valutate nel prosieguo del giudizio.
La causa deve, dunque, proseguire innanzi al giudice delegato, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, come sopra composto, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della
Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Eufemia
d'Aspromonte al fine di procedere all'annotazione nel registro degli atti di matrimonio (Atto
n. 14, parte II, serie A, anno 2017);
- dispone per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025 della Sezione Civile del Tribunale svolta in modalità telematica.
3 Il Giudice estensore dott.ssa Sarah Previti
Il Presidente
dott. Andrea Amadei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 246/2024 R.G., posta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Via Elio Ruffo, presso lo studio dell'Avv. Enzo
Dicembre che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Giuseppe Spanò, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Gioia Tauro (RC), via Carducci n. 25, presso lo studio dell'Avv. Santo Tomasello che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 6 marzo 2025
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.3.2024, proponeva domanda di contestuale Parte_1
separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio, esponendo che, in data 7.10.2017, aveva contratto matrimonio concordatario con , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, anno 2017, parte II, atto
1 n. 14, serie A;
che dall'unione coniugale era nata la figlia, , il 22.1.2020; che i coniugi Per_1
avevano, da ultimo, deciso di fissare la loro residenza a Platì; che il matrimonio, iniziato sotto i migliori auspici, si era andato progressivamente deteriorando a causa del contegno tenuto dalla la quale, nell'anno 2023, aveva iniziato ad intrattenere una relazione extraconiugale;
che la P_
, nel mese di novembre 2023, aveva quindi abbandonato la casa familiare per andare a P_
vivere a Cislago (VA), interrompendo i contatti con la figlia, affetta da diabete, disinteressandosi completamente delle sue condizioni di salute;
che, essendo ormai impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale con la coniuge, era suo interesse agire in giudizio per chiedere la separazione giudiziale con addebito a carico di parte resistente e, una volta decorso il periodo di tempo previsto ex art. 3 L. n. 898/1970, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché per ottenere l'affido “super esclusivo” della figlia minore, con decadenza dalla responsabilità genitoriale della , la condanna di quest'ultima al pagamento di un contributo mensile di P_ mantenimento per la prole, nella misura pari ad € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'assegnazione della casa coniugale. Il ricorrente chiedeva, inoltre, la condanna della resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecatigli, quantificati nella misura pari ad € 50.000,00.
Con decreto del Presidente della Sezione Civile dell'8.3.2024, era fissata l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi al giudice delegato. Alla predetta udienza, stante l'omessa costituzione della resistente e il mancato rispetto dei termini liberi a comparire di cui all'art. 473 bis.14 c.p.c., era disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, unitamente agli atti e ai verbali di causa, nei confronti di . Tale ultima notifica non si perfezionava per fatto non Controparte_1
imputabile al notificante e, pertanto, ne era disposta nuovamente la rinnovazione, con contestuale differimento dell'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, depositata in data
1.2.2025, si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
separazione, insisteva per il rigetto di tutte le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
chiedeva l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente della stessa presso di sé, e l'assegnazione dell'assegno unico nell'ammontare del 50%, nonché, in subordine, in caso di domiciliazione prevalente della minore presso il padre, che il contributo di mantenimento dovuto fosse fissato in misura pari ad € 100,00 mensili;
domandava, in via riconvenzionale, la restituzione della biancheria di sua proprietà ed ancora in possesso del ricorrente.
All'udienza del 6 marzo 2025, sentiti i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti chiedevano l'adozione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti nonché l'immediata emissione della pronuncia parziale sullo status. Il giudice delegato adottava i provvedimenti indifferibili e urgenti, con i quali autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la minore ad
2 entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso il padre, assegnava a quest'ultimo la casa familiare e disponeva l'obbligo della madre di provvedere al mantenimento della figlia nonchè
l'immediato coinvolgimento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, dando a questi ultimi il compito di predisporre un graduale percorso di riavvicinamento tra la e la minore, e P_
delegando loro altresì un'attività di monitoraggio, vigilanza e supporto, anche psicologico, del nucleo familiare;
nominava il curatore speciale della minore ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c., nella persona dell'Avv. Anna Maria Nobile e, da ultimo, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la sola pronuncia sullo status.
Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale tra i coniugi. Emerge incontestabilmente dagli atti che essi vivono separati ormai dal mese di novembre 2023 e che nessuna possibilità di riconciliazione può ipotizzarsi, tenuto conto delle argomentazioni addotte da ciascuna delle parti, connotate da notevole conflittualità, e riferite personalmente in sede di audizione innanzi al giudice delegato. L'insieme delle predette circostanze testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il definitivo venir meno dell'affectio maritalis.
Il Collegio, pertanto, ritiene, stante la concorde domanda delle parti, che nulla osta ad una pronuncia non definitiva sullo status nei termini anzidetti; tutte le ulteriori richieste avanzate dalle parti verranno, invece, valutate nel prosieguo del giudizio.
La causa deve, dunque, proseguire innanzi al giudice delegato, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, come sopra composto, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della
Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Eufemia
d'Aspromonte al fine di procedere all'annotazione nel registro degli atti di matrimonio (Atto
n. 14, parte II, serie A, anno 2017);
- dispone per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025 della Sezione Civile del Tribunale svolta in modalità telematica.
3 Il Giudice estensore dott.ssa Sarah Previti
Il Presidente
dott. Andrea Amadei
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