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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON UE Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. LA DA EL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5014/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AP MA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Peschiera del Garda
(Vr), Via Castelletto n. 14
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONI LISA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CROCE VERDE 5 37122 VERONA
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
“Nel merito in via principale:
pagina 1 di 11 1) Pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 con sentenza non definitiva del 21/04/2023, sia dichiarato l'addebito di responsabilità in via esclusiva a carico del marito, sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 co. 2 Controparte_1
c.c.;
2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., affidarsi il figlio minore Persona_1 nato a Bussolengo (VR) il [...], ad [...] i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio;
3) Disporsi la collocazione prevalente del figlio presso la madre, disponendo che il padre possa tenere con sé il figlio, come di seguito indicato: Il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 18.30 durante il periodo scolastico e alle ore
21.00 durante le vacanze, prelevandolo dalla casa della madre il sabato mattina ed ivi riportandolo la domenica sera, a condizione che in tali fine settimana non sia presente la figlia della propria compagna signora (come già richiesto all'udienza del Parte_2
08/07/2025), onde favorire una maggior dedizione esclusiva da parte del sig. a CP_1 proprio figlio;
Per_1
Durante la settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18.00 prelevandolo dalla casa della madre, ivi riportandolo alle ore 20.30 durante il periodo scolastico e alle ore 21.00 durante le vacanze;
Durante la settimana, eventualmente anche in altri momenti nei giorni ed orari da concordarsi di volta in volta con la madre, compatibilmente con gli impegni dei genitori e del figlio;
Durante le vacanze natalizie per sette giorni, alternando tra i genitori di anno in anno i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
Durante il periodo pasquale per metà del periodo di vacanza, alternando tra i genitori di anno in anno i periodi comprendenti uno il giorno di Pasqua ed uno il Lunedi dell'Angelo;
Alternatamente con la madre nelle festività nazionali del 25 aprile – 01 maggio – 02 giugno –
01 novembre – 08 dicembre, dalle ore 18.30 del pomeriggio precedente sino alla sera della festività alle ore 18.30;
pagina 2 di 11 Nei giorni delle feste del papà e della mamma, il figlio starà rispettivamente con il papà o con la mamma, a prescindere dal calendario ordinario dei tempi di visita, in orari da concordarsi previamente tra i genitori;
Durante il periodo estivo per due settimane, eventualmente anche consecutive, concordando previamente i periodi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni eventuale trasferimento di residenza e/o domicilio entro 10 giorni dalla variazione;
4) Disporsi l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c., per la verifica dell'osservanza delle predette condizioni;
5) Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., assegnarsi l'abitazione familiare sita in Castelnuovo del
Garda (VR), Via Grazia Deledda n. 37, alla signora , con tutti i beni che Parte_1
l'arredano e corredano, in quanto già la abita con il figlio minore;
6) Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., disporsi che il sig. corrisponda alla moglie Controparte_1 signora , quale contributo per il mantenimento del figlio minore, la Parte_1 somma mensile di € 600,00 (euro seicento), salva la somma maggiore o minore che sarà stabilita in via definitiva dal Tribunale, somma da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di agosto 2021 (mese in cui il sig. ha abbandonato la casa CP_1 coniugale), disponendo che il sig. provveda a versare tutte le differenze Controparte_1 arretrate sino ad oggi;
7) Disporsi che il sig. contribuisca nella misura dell' 80% e la signora Controparte_1
nella misura del 20% nelle seguenti spese accessorie sostenute per il Parte_1 figlio , alle condizioni specificate per ciascuna voce di spesa: Per_1
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
pagina 3 di 11 III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunicali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Disporsi che il pagamento di tali spese avvenga alla fine di ogni mese dietro presentazione della documentazione di spesa.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) Ai sensi dell'art. 156 c.c., disporsi che il sig. corrisponda alla moglie Controparte_1 signora , quale contributo per il mantenimento della stessa, la somma Parte_1 mensile di € 200,00 (euro duecento), salva la somma maggiore o minore che sarà stabilita, in pagina 4 di 11 via provvisoria ed urgente dal Presidente del Tribunale, ed in via definitiva dal Tribunale, somma da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda
(ricorso introduttivo), disponendo che il sig. provveda a versare tutti gli Controparte_1 arretrati;
In ogni caso:
9) Compensi e spese di causa, oltre a rimborso forfetario per spese generali, CPA ed IVA come per legge interamente rifusi.
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “1) Dato atto dell'intervenuta pronuncia della separazione personale dei coniugi con sentenza n. 831 del 02.05.2023, passata in giudicato il 19.01.2024, rigettarsi la domanda di addebito formulata dalla ricorrente per tutte le ragioni già esposte in atti;
2) Quanto alle domande relative all'assegnazione della casa coniugale, all'affido di , Per_1 al diritto-dovere di visita e al mantenimento per il minore stesso, disporsi, in conformità ai provvedimenti provvisori e urgenti già assunti nel giudizio per la cessazione degli effetti civile del matrimonio attualmente pendente R.G. 5982/2024 ovvero: Assegnarsi alla sig.ra la casa coniugale sita in Castelnuovo del Parte_1
Garda (VR), Via Grazia Deledda n. 37, che continuerà ad abitare con il figlio , come Per_1 sta già facendo, oltre alla assegnazione degli arredi e corredi in essa esistenti (cfr. ordinanza presidenziale del 29.12.2022);
Disporsi che il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori sigg.ri Per_1
e , con la precisazione che lo stesso sarà stabilmente Controparte_1 Parte_1 collocato presso la madre sig.ra I genitori eserciteranno la Parte_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni di . Per_1
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione: ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore età di
, vi provvederà durante i tempi di permanenza della minore con sé; eccezione fatta per Per_1 questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la pagina 5 di 11 partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori (cfr. ordinanza presidenziale del 29.12.2022);
Disporsi che il sig. abbia diritto e dovere di stare con : il martedì e il giovedì CP_1 Per_1 dalle 18.00 alle 20.30 durante il periodo scolastico e dalle 18.00 alle 21.00 durante le vacanze (cfr. verbale d'udienza del 19.04.2023); un fine settimana, a settimane alternate, dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica alle
18.30 durante il periodo scolastico, sino alle 21.00 alla domenica durante le vacanze.
Eventuali mutamenti d'orario saranno concordati di volta in volta tra i genitori (cfr. verbale d'udienza del 19.04.2023); durante le vacanze Pasquali due giorni ad anni alterni con la sig.ra e due giorni Parte_1 con il sig. mentre quelle Natalizie trascorrerà la settimana di Natale con il CP_1 Per_1 papà e quella di Capodanno con la mamma alternativamente ogni anno. Inoltre, due settimane durante il periodo estivo (anche non consecutive) da concordare con la sig.ra
[...]
entro il 31.05 di ogni anno (cfr. ordinanza presidenziale del 29.12.2022). Pt_1
- Disporsi che il signor contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 provvedendovi direttamente nel tempo in cui lo terrà con sé e corrispondendo mensilmente entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo complessivo di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona (cfr. ordinanza presidenziale del 29.12.2022; accordo raggiunto in sede di udienza presidenziale del 15.12.2022);
- AUU per intero (100%) alla madre/resistente (cfr. ordinanza presidenziale del 29.12.2022).
Alla luce di quanto sopra, considerato quanto sopra ed essendo intervenuto il giudizio di divorzio, dichiararsi cessata la materia del contendere nel presente giudizio con riguardo alle domande relative all'assegnazione della casa coniugale, all'affido di , al diritto- Per_1 dovere di visita e al mantenimento per il minore.
3) Disporsi il rigetto della domanda di assegno di separazione promossa dalla ricorrente per tutte le ragioni già esposte in atti, nonché in considerazione di quanto rilevato dalla
Presidente Dott. ON UE con ordinanza del 29.12.2022.
4) Disporsi il rigetto di tutte le istanze ex art. 709 ter c.p.c. – 710 c.p.c. formulate da parte ricorrente in corso di causa (rispettivamente già contestate con comparsa di costituzione e pagina 6 di 11 risposta del 24.03.2023 e con note autorizzate del 09.10.2023) e, in conseguenza, come già richiesto con note autorizzate del 09.10.2023, condannarsi la Signora ex art 96 Parte_1 comma 1 c.p.c., avendo la stessa agito in giudizio con malafede e colpa grave;
5) In ogni caso condannarsi la Signora al pagamento del compenso e delle spese Parte_1 di lite del presente procedimento.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 831/2023 r. sent., pronunciata da questo Tribunale e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e , disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per Controparte_1 la decisione sull'addebito (chiesto dalla ricorrente), condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il primo gennaio 2011. Nel corso del Per_1 procedimento la ricorrente ha anche proposto reiteratamente istanze ex art. 709 ter c.p.c., di cui si dirà meglio infra.
Va anzitutto chiarito che, quanto alle conclusioni precisate sui provvedimenti da addotarsi in tema di affido del minore, sua residenza prevalente, assegnazione della casa familiare e suo attuale mantenimento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tra le parti, infatti, pende il procedimento n. 5982/2024 r.g., instaurato dal signor nei CP_1 confronti della signora per conseguire la pronuncia divorzile, in cui sono già stati Parte_1 adottati i correlati provvedimenti temporanei ed urgenti.
Restano quindi da decidere le domande di addebito, Di contributo al mantenimento per la ricorrente e per il figlio in relazione alla durata del procedimento di separazione.
1) ADDEBITO.
La domanda di addebito, legata in particolare alla asserita relazione extraconiugale del resistente con l'attuale compagna ed ed al correlato abbandono del tetto Parte_2 coniugale, deve ritenersi fondata alla luce delle complessive risultanze istruttorie.
Anzitutto non ha trovato idoneo supporto probatorio, né sono state articolate sul punto specifiche istanze istruttorie, la difesa del convenuto, secondo cui, al momento del suo allontanamento dalla casa familiare, era già da tempo conclamata in modo irrecuperabile la crisi coniugale. L'allegazione cozza con i programmi della coppia, di cui vi è anche traccia documentale (doc. 72 e 73, risalenti all'aprile-maggio 2021), di sottoporsi ad un percorso di pagina 7 di 11 PMA per avere un secondo figlio (percorso già seguito con successo con riguardo al figlio
Matteo), programma che era stato temporanemente posticipato per il sopravvenuto decesso del padre della ricorrente (le parti convivevano con i genitori della signora ), evento Parte_1 temporalmente non lontano dalla decisione del ricorrente di lasciare la casa coniugale, cosa avvenuta il 27.08.2021.
Il resistente nega altresì di avere intessuto una relazione sentimentale con la signora Pt_2 già compagna del cugino della ricorrente e sua attale compagna, ancor prima di aver lasciato la casa coniugale. A fronte delle risultanze dell'indagine investigativa commissionata dalla ricorrente, da cui consta che, quanto meno dal dicembre 2021 vi fosse una chiara relazione tra il signor e la signora come dimostrato inequivocabilmente dalle immagini CP_1 Pt_2 allegate alla relazione investigativa e dalla deposizione testimoniale resa al riguardo (il fatto che non siano state documentate le qualifiche professionali ed abilitativi della teste Tes_1 non rende inammissibile, né inficia la deposizione testimoniale), il convenuto/resistente
[...] si difende, affermando, come detto, che si tratta di relazione sorta solo dopo che egli aveva lasciato la casa coniugale. Nemmeno tale allegazione persuade, alla luce di quanto, invece, sostenuto dalla ricorrente, ossia di avere già da tempo notato atteggiamenti “complici”, a suo dire proprio indicativi di una possibile intesa, tra il marito e la compagna del cugino. Il marito, peraltro, da qualche tempo frequentava la loro abitazione da solo per effettuare alcuni lavori, anche quando non era presente il compagno di Queste affermazioni – ossia Parte_2 che già la moglie lo avesse ripreso per gli atteggiamenti notati tra lui e la signora e che Pt_2 si recasse presso la sua abitazione – non sono contestate dal resistente/convenuto. E' quindi da ritenersi che già prima della decisione di andarsene dalla casa coniugale, già di per sé sufficiente a fondare la domanda di addebito, egli avesse iniziato la relazione con la signora
Pt_2
2) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER LA RICORRENTE E PER IL
FI . Per_1
Non sussistono i presupposti per porre a carico del resistente/convenuto un contributo al mantenimento della ricorrente.
Anzitutto non è stato dimostrato che il resistente/convenuto percepisca “fuori busta” che ne amplino gli introiti da lavoro risultanti dai documenti depositati.
pagina 8 di 11 La ricorrente lavora part time presso un studio notarile, vive nell'abitazione familiare, di cui è comproprietaria con la madre, insieme, appunto, a qust'ultima – che, si ritiene, contribuisca alle spese comuni – ed al figlio . Per_1
Il resistente, dopo un primo periodo trascorso presso l'abitazione dei genitori, in corso di procedimento è andato a convivere con – a sua volta separatasi dal precedente Parte_2 compagno – e con la di lei figlia minorenne. Il resistente, quindi, sostiene spese abitative, sia pur da dividersi con l'attuale compagna.
Non constano, quindi, sopravvenienze tali che giustifichino la modifica delle statuizioni sulle questioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale, in cui non era stato riconosciuto alcun contributo per la ricorrente e, di contro, era stato previsto per il mantenimento del figlio un contributo pari ad euro 400,00 da ritenersi dovuto a decorrere dal deposito del ricorso, nonché attualizzato ad oggi, fermo il riparto al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
Va altresì confermata l'integrale assegnazione dell'AUU alla madre.
3) ISTANZE EX ART. 709 TER C.P.C.
La ricorrente ha formulato nel corso del procedimento reiterate istanze sanzionatorie/risarcitorie ex art. 709 ter c.p.c.
Tali istanze non sono state espressamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, ma l'istanza di loro accoglimento è stata ribadita negli scritti conclusivi, in cui si dà atto che, se talune istanze inziali possono considerarsi superate dai provvedimenti interinali assunti nel procedimenti in relazione alle visite padre-figlio, su quelle da ultimo formulate, anch'esse relative a tale problematica, la ricorrente insiste.
Il resistente ha eccepito l'implicita rinuncia a tali istanze, proprio per non essere state riproposte nelle conclusioni precisate.
DAla mera omessa riproposizione non consta inequivoca rinuncia, che, anzi, è smentita dal contenuto di quanto dedotto negli scritti conclusivi.
Ebbene, le doglianze della ricorrente attengono prevalentemente allle asserite violazioni da parte del resistente circa le modalità di visita padre-figlio e, in particolare, circa l'esigenza che si svolgessero in assenza della nuova compagna, vista la sofferenza psicologica manifestata dal minore in occasione della separazione dei genitori ed attestata dalla relazione psicologica pagina 9 di 11 dimessa in atti sin dalle prime fasi del procedimento, con periodi di miglioramento alternati, però, a riferite regressioni del minore sul piano del benessere psicologico.
Non si accolgono le istanze ex art. 709 ter c.p.c., posto che dalle relazioni dei Servizi Sociali, molto impegnati a fornire sostegno alle parti ed al figlio sia nella fase separativa, sia Per_1 quanto al procedimento divorzile, si coglie che le difficoltà del minore non paiono esclusivamente ascrivibili al padre, ma sembrano da ascriversi alla difficoltà delle parti di superare conflitti, reciproche accuse ed atteggiamenti svalutanti che, di fatto, incidono negativamente sulla serenità del minore.
4) SPESE DI LITE
L'addebito comporta che le spese di lite della ricorrente siano poste a carico del resistente/convenuto. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti, valori indeterminabile, tenuto conto anche dell'attività istruttoria svolta.
Si rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. alla luce delle risultanze del procedimento di separazione e di quanto già dedotto in ordine al rigetto delle domande ex art. 709 ter c.p.c.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, richiamata la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra le parti, definitivamente pronunciando, così dispone:
- riconosce l'addebito della separazione a carico del resistente/convenuto;
- dichiara cessata la materia del contendere nel presente procedimento in ordine alle domande relative all'affido ed alla collocazione del figlio , nonché alla regolamentazione delle Per_1 visite con il genitore non collocatario ed all'assegnazione dell'abitazione familiare;
- rigetta la domanda di contributo al mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
- conferma, fino alla data di decorrenza di efficacia dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti nel procedimento divorzile, il contributo al mantenimento del figlio da Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo dal resistente/convenuto alla ricorrente nella misura di euro 400,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat da applicarsi in relazione alla data di deposito dell'ordinanza presidenziale (il 29.12.2022); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona;
pagina 10 di 11 - AUU integralmente attribuito alla ricorrente;
- condanna il resistente/convenuto a rifondere le spese di lite della ricorrente, che si liquidano, complessivamente, in euro 7616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
La Giudice est.
LA DA EL
La Presidente
ON UE
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON UE Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. LA DA EL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5014/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AP MA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Peschiera del Garda
(Vr), Via Castelletto n. 14
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONI LISA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CROCE VERDE 5 37122 VERONA
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
“Nel merito in via principale:
pagina 1 di 11 1) Pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 con sentenza non definitiva del 21/04/2023, sia dichiarato l'addebito di responsabilità in via esclusiva a carico del marito, sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 co. 2 Controparte_1
c.c.;
2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., affidarsi il figlio minore Persona_1 nato a Bussolengo (VR) il [...], ad [...] i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio;
3) Disporsi la collocazione prevalente del figlio presso la madre, disponendo che il padre possa tenere con sé il figlio, come di seguito indicato: Il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 18.30 durante il periodo scolastico e alle ore
21.00 durante le vacanze, prelevandolo dalla casa della madre il sabato mattina ed ivi riportandolo la domenica sera, a condizione che in tali fine settimana non sia presente la figlia della propria compagna signora (come già richiesto all'udienza del Parte_2
08/07/2025), onde favorire una maggior dedizione esclusiva da parte del sig. a CP_1 proprio figlio;
Per_1
Durante la settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18.00 prelevandolo dalla casa della madre, ivi riportandolo alle ore 20.30 durante il periodo scolastico e alle ore 21.00 durante le vacanze;
Durante la settimana, eventualmente anche in altri momenti nei giorni ed orari da concordarsi di volta in volta con la madre, compatibilmente con gli impegni dei genitori e del figlio;
Durante le vacanze natalizie per sette giorni, alternando tra i genitori di anno in anno i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
Durante il periodo pasquale per metà del periodo di vacanza, alternando tra i genitori di anno in anno i periodi comprendenti uno il giorno di Pasqua ed uno il Lunedi dell'Angelo;
Alternatamente con la madre nelle festività nazionali del 25 aprile – 01 maggio – 02 giugno –
01 novembre – 08 dicembre, dalle ore 18.30 del pomeriggio precedente sino alla sera della festività alle ore 18.30;
pagina 2 di 11 Nei giorni delle feste del papà e della mamma, il figlio starà rispettivamente con il papà o con la mamma, a prescindere dal calendario ordinario dei tempi di visita, in orari da concordarsi previamente tra i genitori;
Durante il periodo estivo per due settimane, eventualmente anche consecutive, concordando previamente i periodi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni eventuale trasferimento di residenza e/o domicilio entro 10 giorni dalla variazione;
4) Disporsi l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c., per la verifica dell'osservanza delle predette condizioni;
5) Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., assegnarsi l'abitazione familiare sita in Castelnuovo del
Garda (VR), Via Grazia Deledda n. 37, alla signora , con tutti i beni che Parte_1
l'arredano e corredano, in quanto già la abita con il figlio minore;
6) Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., disporsi che il sig. corrisponda alla moglie Controparte_1 signora , quale contributo per il mantenimento del figlio minore, la Parte_1 somma mensile di € 600,00 (euro seicento), salva la somma maggiore o minore che sarà stabilita in via definitiva dal Tribunale, somma da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di agosto 2021 (mese in cui il sig. ha abbandonato la casa CP_1 coniugale), disponendo che il sig. provveda a versare tutte le differenze Controparte_1 arretrate sino ad oggi;
7) Disporsi che il sig. contribuisca nella misura dell' 80% e la signora Controparte_1
nella misura del 20% nelle seguenti spese accessorie sostenute per il Parte_1 figlio , alle condizioni specificate per ciascuna voce di spesa: Per_1
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
pagina 3 di 11 III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunicali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Disporsi che il pagamento di tali spese avvenga alla fine di ogni mese dietro presentazione della documentazione di spesa.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) Ai sensi dell'art. 156 c.c., disporsi che il sig. corrisponda alla moglie Controparte_1 signora , quale contributo per il mantenimento della stessa, la somma Parte_1 mensile di € 200,00 (euro duecento), salva la somma maggiore o minore che sarà stabilita, in pagina 4 di 11 via provvisoria ed urgente dal Presidente del Tribunale, ed in via definitiva dal Tribunale, somma da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda
(ricorso introduttivo), disponendo che il sig. provveda a versare tutti gli Controparte_1 arretrati;
In ogni caso:
9) Compensi e spese di causa, oltre a rimborso forfetario per spese generali, CPA ed IVA come per legge interamente rifusi.
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “1) Dato atto dell'intervenuta pronuncia della separazione personale dei coniugi con sentenza n. 831 del 02.05.2023, passata in giudicato il 19.01.2024, rigettarsi la domanda di addebito formulata dalla ricorrente per tutte le ragioni già esposte in atti;
2) Quanto alle domande relative all'assegnazione della casa coniugale, all'affido di , Per_1 al diritto-dovere di visita e al mantenimento per il minore stesso, disporsi, in conformità ai provvedimenti provvisori e urgenti già assunti nel giudizio per la cessazione degli effetti civile del matrimonio attualmente pendente R.G. 5982/2024 ovvero: Assegnarsi alla sig.ra la casa coniugale sita in Castelnuovo del Parte_1
Garda (VR), Via Grazia Deledda n. 37, che continuerà ad abitare con il figlio , come Per_1 sta già facendo, oltre alla assegnazione degli arredi e corredi in essa esistenti (cfr. ordinanza presidenziale del 29.12.2022);
Disporsi che il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori sigg.ri Per_1
e , con la precisazione che lo stesso sarà stabilmente Controparte_1 Parte_1 collocato presso la madre sig.ra I genitori eserciteranno la Parte_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni di . Per_1
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione: ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore età di
, vi provvederà durante i tempi di permanenza della minore con sé; eccezione fatta per Per_1 questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la pagina 5 di 11 partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori (cfr. ordinanza presidenziale del 29.12.2022);
Disporsi che il sig. abbia diritto e dovere di stare con : il martedì e il giovedì CP_1 Per_1 dalle 18.00 alle 20.30 durante il periodo scolastico e dalle 18.00 alle 21.00 durante le vacanze (cfr. verbale d'udienza del 19.04.2023); un fine settimana, a settimane alternate, dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica alle
18.30 durante il periodo scolastico, sino alle 21.00 alla domenica durante le vacanze.
Eventuali mutamenti d'orario saranno concordati di volta in volta tra i genitori (cfr. verbale d'udienza del 19.04.2023); durante le vacanze Pasquali due giorni ad anni alterni con la sig.ra e due giorni Parte_1 con il sig. mentre quelle Natalizie trascorrerà la settimana di Natale con il CP_1 Per_1 papà e quella di Capodanno con la mamma alternativamente ogni anno. Inoltre, due settimane durante il periodo estivo (anche non consecutive) da concordare con la sig.ra
[...]
entro il 31.05 di ogni anno (cfr. ordinanza presidenziale del 29.12.2022). Pt_1
- Disporsi che il signor contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 provvedendovi direttamente nel tempo in cui lo terrà con sé e corrispondendo mensilmente entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo complessivo di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona (cfr. ordinanza presidenziale del 29.12.2022; accordo raggiunto in sede di udienza presidenziale del 15.12.2022);
- AUU per intero (100%) alla madre/resistente (cfr. ordinanza presidenziale del 29.12.2022).
Alla luce di quanto sopra, considerato quanto sopra ed essendo intervenuto il giudizio di divorzio, dichiararsi cessata la materia del contendere nel presente giudizio con riguardo alle domande relative all'assegnazione della casa coniugale, all'affido di , al diritto- Per_1 dovere di visita e al mantenimento per il minore.
3) Disporsi il rigetto della domanda di assegno di separazione promossa dalla ricorrente per tutte le ragioni già esposte in atti, nonché in considerazione di quanto rilevato dalla
Presidente Dott. ON UE con ordinanza del 29.12.2022.
4) Disporsi il rigetto di tutte le istanze ex art. 709 ter c.p.c. – 710 c.p.c. formulate da parte ricorrente in corso di causa (rispettivamente già contestate con comparsa di costituzione e pagina 6 di 11 risposta del 24.03.2023 e con note autorizzate del 09.10.2023) e, in conseguenza, come già richiesto con note autorizzate del 09.10.2023, condannarsi la Signora ex art 96 Parte_1 comma 1 c.p.c., avendo la stessa agito in giudizio con malafede e colpa grave;
5) In ogni caso condannarsi la Signora al pagamento del compenso e delle spese Parte_1 di lite del presente procedimento.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 831/2023 r. sent., pronunciata da questo Tribunale e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e , disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per Controparte_1 la decisione sull'addebito (chiesto dalla ricorrente), condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il primo gennaio 2011. Nel corso del Per_1 procedimento la ricorrente ha anche proposto reiteratamente istanze ex art. 709 ter c.p.c., di cui si dirà meglio infra.
Va anzitutto chiarito che, quanto alle conclusioni precisate sui provvedimenti da addotarsi in tema di affido del minore, sua residenza prevalente, assegnazione della casa familiare e suo attuale mantenimento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tra le parti, infatti, pende il procedimento n. 5982/2024 r.g., instaurato dal signor nei CP_1 confronti della signora per conseguire la pronuncia divorzile, in cui sono già stati Parte_1 adottati i correlati provvedimenti temporanei ed urgenti.
Restano quindi da decidere le domande di addebito, Di contributo al mantenimento per la ricorrente e per il figlio in relazione alla durata del procedimento di separazione.
1) ADDEBITO.
La domanda di addebito, legata in particolare alla asserita relazione extraconiugale del resistente con l'attuale compagna ed ed al correlato abbandono del tetto Parte_2 coniugale, deve ritenersi fondata alla luce delle complessive risultanze istruttorie.
Anzitutto non ha trovato idoneo supporto probatorio, né sono state articolate sul punto specifiche istanze istruttorie, la difesa del convenuto, secondo cui, al momento del suo allontanamento dalla casa familiare, era già da tempo conclamata in modo irrecuperabile la crisi coniugale. L'allegazione cozza con i programmi della coppia, di cui vi è anche traccia documentale (doc. 72 e 73, risalenti all'aprile-maggio 2021), di sottoporsi ad un percorso di pagina 7 di 11 PMA per avere un secondo figlio (percorso già seguito con successo con riguardo al figlio
Matteo), programma che era stato temporanemente posticipato per il sopravvenuto decesso del padre della ricorrente (le parti convivevano con i genitori della signora ), evento Parte_1 temporalmente non lontano dalla decisione del ricorrente di lasciare la casa coniugale, cosa avvenuta il 27.08.2021.
Il resistente nega altresì di avere intessuto una relazione sentimentale con la signora Pt_2 già compagna del cugino della ricorrente e sua attale compagna, ancor prima di aver lasciato la casa coniugale. A fronte delle risultanze dell'indagine investigativa commissionata dalla ricorrente, da cui consta che, quanto meno dal dicembre 2021 vi fosse una chiara relazione tra il signor e la signora come dimostrato inequivocabilmente dalle immagini CP_1 Pt_2 allegate alla relazione investigativa e dalla deposizione testimoniale resa al riguardo (il fatto che non siano state documentate le qualifiche professionali ed abilitativi della teste Tes_1 non rende inammissibile, né inficia la deposizione testimoniale), il convenuto/resistente
[...] si difende, affermando, come detto, che si tratta di relazione sorta solo dopo che egli aveva lasciato la casa coniugale. Nemmeno tale allegazione persuade, alla luce di quanto, invece, sostenuto dalla ricorrente, ossia di avere già da tempo notato atteggiamenti “complici”, a suo dire proprio indicativi di una possibile intesa, tra il marito e la compagna del cugino. Il marito, peraltro, da qualche tempo frequentava la loro abitazione da solo per effettuare alcuni lavori, anche quando non era presente il compagno di Queste affermazioni – ossia Parte_2 che già la moglie lo avesse ripreso per gli atteggiamenti notati tra lui e la signora e che Pt_2 si recasse presso la sua abitazione – non sono contestate dal resistente/convenuto. E' quindi da ritenersi che già prima della decisione di andarsene dalla casa coniugale, già di per sé sufficiente a fondare la domanda di addebito, egli avesse iniziato la relazione con la signora
Pt_2
2) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER LA RICORRENTE E PER IL
FI . Per_1
Non sussistono i presupposti per porre a carico del resistente/convenuto un contributo al mantenimento della ricorrente.
Anzitutto non è stato dimostrato che il resistente/convenuto percepisca “fuori busta” che ne amplino gli introiti da lavoro risultanti dai documenti depositati.
pagina 8 di 11 La ricorrente lavora part time presso un studio notarile, vive nell'abitazione familiare, di cui è comproprietaria con la madre, insieme, appunto, a qust'ultima – che, si ritiene, contribuisca alle spese comuni – ed al figlio . Per_1
Il resistente, dopo un primo periodo trascorso presso l'abitazione dei genitori, in corso di procedimento è andato a convivere con – a sua volta separatasi dal precedente Parte_2 compagno – e con la di lei figlia minorenne. Il resistente, quindi, sostiene spese abitative, sia pur da dividersi con l'attuale compagna.
Non constano, quindi, sopravvenienze tali che giustifichino la modifica delle statuizioni sulle questioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale, in cui non era stato riconosciuto alcun contributo per la ricorrente e, di contro, era stato previsto per il mantenimento del figlio un contributo pari ad euro 400,00 da ritenersi dovuto a decorrere dal deposito del ricorso, nonché attualizzato ad oggi, fermo il riparto al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
Va altresì confermata l'integrale assegnazione dell'AUU alla madre.
3) ISTANZE EX ART. 709 TER C.P.C.
La ricorrente ha formulato nel corso del procedimento reiterate istanze sanzionatorie/risarcitorie ex art. 709 ter c.p.c.
Tali istanze non sono state espressamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, ma l'istanza di loro accoglimento è stata ribadita negli scritti conclusivi, in cui si dà atto che, se talune istanze inziali possono considerarsi superate dai provvedimenti interinali assunti nel procedimenti in relazione alle visite padre-figlio, su quelle da ultimo formulate, anch'esse relative a tale problematica, la ricorrente insiste.
Il resistente ha eccepito l'implicita rinuncia a tali istanze, proprio per non essere state riproposte nelle conclusioni precisate.
DAla mera omessa riproposizione non consta inequivoca rinuncia, che, anzi, è smentita dal contenuto di quanto dedotto negli scritti conclusivi.
Ebbene, le doglianze della ricorrente attengono prevalentemente allle asserite violazioni da parte del resistente circa le modalità di visita padre-figlio e, in particolare, circa l'esigenza che si svolgessero in assenza della nuova compagna, vista la sofferenza psicologica manifestata dal minore in occasione della separazione dei genitori ed attestata dalla relazione psicologica pagina 9 di 11 dimessa in atti sin dalle prime fasi del procedimento, con periodi di miglioramento alternati, però, a riferite regressioni del minore sul piano del benessere psicologico.
Non si accolgono le istanze ex art. 709 ter c.p.c., posto che dalle relazioni dei Servizi Sociali, molto impegnati a fornire sostegno alle parti ed al figlio sia nella fase separativa, sia Per_1 quanto al procedimento divorzile, si coglie che le difficoltà del minore non paiono esclusivamente ascrivibili al padre, ma sembrano da ascriversi alla difficoltà delle parti di superare conflitti, reciproche accuse ed atteggiamenti svalutanti che, di fatto, incidono negativamente sulla serenità del minore.
4) SPESE DI LITE
L'addebito comporta che le spese di lite della ricorrente siano poste a carico del resistente/convenuto. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti, valori indeterminabile, tenuto conto anche dell'attività istruttoria svolta.
Si rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. alla luce delle risultanze del procedimento di separazione e di quanto già dedotto in ordine al rigetto delle domande ex art. 709 ter c.p.c.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, richiamata la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra le parti, definitivamente pronunciando, così dispone:
- riconosce l'addebito della separazione a carico del resistente/convenuto;
- dichiara cessata la materia del contendere nel presente procedimento in ordine alle domande relative all'affido ed alla collocazione del figlio , nonché alla regolamentazione delle Per_1 visite con il genitore non collocatario ed all'assegnazione dell'abitazione familiare;
- rigetta la domanda di contributo al mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
- conferma, fino alla data di decorrenza di efficacia dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti nel procedimento divorzile, il contributo al mantenimento del figlio da Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo dal resistente/convenuto alla ricorrente nella misura di euro 400,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat da applicarsi in relazione alla data di deposito dell'ordinanza presidenziale (il 29.12.2022); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona;
pagina 10 di 11 - AUU integralmente attribuito alla ricorrente;
- condanna il resistente/convenuto a rifondere le spese di lite della ricorrente, che si liquidano, complessivamente, in euro 7616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
La Giudice est.
LA DA EL
La Presidente
ON UE
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