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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 296 del ruolo generale degli affari contenziosi LLanno 2022, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eufemia Strianese e Giuseppe Strianese Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Sarno alla via Roma n. 103; parte ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Sansò ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Salerno alla via Santi Martiri Salernitani n. 24; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.01.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 02.08.2006 e che, dall'unione Controparte_1 coniugale, erano nati tre figli (in data 29.12.2006), (in data Per_1 Persona_2
31.07.2008) ed (in data 30.10.2010). Esponeva, altresì, che la convivenza Per_3 matrimoniale era divenuta intollerabile a causa della incompatibilità caratteriale tra i coniugi al punto che aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso la sua famiglia di origine;
al contempo esponeva che i vicini di casa avevano allertato i Servizi Sociali poiché la resistente era stata incurante verso i figli, avendoli lasciati da soli a casa per intere giornate e senza aver preparato loro i pasti. Inoltre, rappresentava che la resistente era titolare della quota del
24,5% della farmacia di famiglia ed aveva un reddito mensile non inferiore ad €. 7.000,00; al contrario, egli rappresentava di lavorare saltuariamente presso l'esercizio commerciale del di lui padre e di percepire una retribuzione settimanale di circa €. 150,00 ma di essere in procinto di avviare un'attività di ristorazione. Alla stregua di ciò, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge e disporsi l'affido esclusivo della prole o, in via subordinata, disporsi l'affido esclusivo della GL e quello condiviso per gli altri Per_1 due figli, con assegnazione della casa coniugale alla resistente;
al contempo, chiedeva che la resistente fosse tenuta a corrispondere una somma a titolo di mantenimento personale nonché una somma per il mantenimento della prole. Successivamente, con memoria integrativa depositata in data 25.10.2022, la parte rappresentava che la ricorrente aveva tenuto comportamenti verbalmente violenti verso di sé e verso la prole.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.09.2022, CP_1 si costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di separazione né
[...] all'assegnazione della casa coniugale ma chiedeva il rigetto di tutte le altre domande formulate dalla controparte. All'uopo, esponeva che i coniugi vivevano separati di fatto già dall'anno 2019; inoltre, esponeva di occuparsi da sola dei bisogni e delle esigenze della prole in ragione del disinteresse manifestato dal ricorrente che non aveva mai provvedute alle loro esigenze di vita. Esponeva, al contempo, che il ricorrente lavorava come dipendente LLesercizio commerciale della sua famiglia e che percepiva una retribuzione annua di €.
11.308,00 mentre ella percepiva la somma lorda annua di circa €. 18.000,00. Pertanto, chiedeva disporsi l'affido condiviso della prole con collocazione presso di sé e con assegnazione della casa coniugale;
chiedeva inoltre regolamentarsi il diritto di visita LLaltro genitore alle condizioni da lei indicate nell'atto introduttivo e obbligarsi il ricorrente a corrispondere la somma mensile di €. 750,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre al
50% delle spese straordinarie. Da ultimo, chiedeva condannarsi parte ricorrente ai sensi LLart. 96 c.p.c. Successivamente, con la memoria difensiva, la parte esponeva che il ricorrente aveva tenuto comportamenti offensivi e verbalmente violenti nei suoi confronti anche alla presenza della prole.
All'udienza del 16.01.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi LLart. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti depositati dalla difesa di parte ricorrente in allegato alle comparse conclusionali poiché – trattandosi di documenti non sopravvenuti – sono stati depositati al di fuori delle preclusioni istruttorie segnate dai termini ex art. 183 co. VI c.p.c. ed, in ogni caso, non sono stati depositati nella prima udienza successiva all'acquisizione di tale documentazione.
l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Non va accolta, invece, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Infatti, tale domanda non ha avuto riscontro in idoneo sostegno probatorio e non è stata offerta prova della sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la frattura del vincolo coniugale.
Per costante giurisprudenza è necessario che il coniuge che allega la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio provi che la condotta sia stata tale da causare il venir meno LLaffectio coniugalis, in quanto: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi LLintollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n.14840/2006).
Nel caso di specie, i comportamenti asseritamente aggressivi – oltre ad essere stati esposti in modo del tutto generico – sono risultati inidonei dal punto di vista causale a determinare la fine LLunione coniugale, non avendo il ricorrente provato la loro efficacia causale rispetto al venire meno LLunione coniugale.
Pertanto, la relativa domanda di addebito va rigettata. Passando alle statuizioni riguardanti la prole, va rilevato che la GL è diventata Per_1 maggiorenne nelle more del presente procedimento e, dunque, nessuna statuizione potrà essere adottata in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, essendo libera di autodeterminarsi nella relazione con ciascun genitore.
Riguardo agli altri due figli ed la consulenza tecnica espletata in Persona_2 Per_3 corso di causa ha permesso di accertare che entrambe le parti sarebbero munite di discrete capacità genitoriali.
In particolare, il c.t.u. ha affermato che “nel funzionamento di personalità di entrambi i genitori sono presenti degli aspetti critici che hanno dato origine concatenandosi ad una dinamica relazionale profondamente disfunzionale. Dall' osservazione clinica durante il colloquio si evince che la Signora non mostra di esercitare un adeguato controllo sulle proprie emozioni, CP_1 facilmente ne viene sopraffatta di fronte a situazioni particolarmente stressanti, con un adattamento poco flessibile. Prova sentimenti ostili verso l' ex coniuge e al momento non sembra in grado di modulare i propri impulsi aggressivi, di tollerare la frustrazione e di evitare manifestazioni esagerate di rabbia. E' presente un certo grado di ansia e tensione e la scarsa revisione circa le conseguenze delle proprie azioni e il rifiuto delle norme previste dalle convenzioni sociali, possono dar vita a comportamenti decisamenti oppositivi e scarsamenti controllati a livello sociale. I meccanismi di controllo e di difesa appaiono organizzati in una maniera scarsamente equilibrata e quindi, nelle condizioni di particolare stress, possono manifestarsi alcune difficoltà di controllo della sfera pulsionale. La Signora non ha CP_1 accettato il suggerimento di un percorso di valutazione psicologica in quanto sostiene di non aver nessuna difficoltà e che il suo comportamento è solo da mettersi in relazione alla continua situazione stressante che vive per la non equa ridistribuzione delle responsabilità genitoriali.
Il Signor presenta complessivamente una buona stabilità emotiva: i meccanismi di Pt_1 difesa appaiono funzionare in maniera abbastanza adeguata anche se di fronte ad eventi stressanti può manifestare particolare irritabilità con le tendenze all' azione che prevalgono sulle tendenze alla riflessione. Il Signor manifesta una Pt_1 difficoltà di entrare in contatto con la dimensione affettiva (propria e altrui), utilizzando così dei meccanismi di difesa poco funzionali e mettendo in atto di conseguenza delle risposte inadeguate agli stimoli esterni, con una scarsa capacità di ascolto e sincronizzazione affettiva. Da questo quadro familiare emerge una coppia genitoriale ancora in conflitto, e quindi incapace di gestire in maniera condivisa le necessità e i disagi mostrati dai figli. Ciò che risulta completamente carente, dunque, è la collaborazione tra i due ex-coniugi rispetto all' educazione dei figli, fondamentale per garantire una crescita equilibrata dei minori” (p. 19 relazione tecnica).
Emerge dunque l'esistenza di una relazione profondamente disfunzionale tra i coniugi caratterizzata dall'elevata conflittualità, già emersa nel rifiuto manifestato dalle parti al percorso di mediazione familiare (v. relazione depositata in data 09.01.2024), che si ripercuote sulla serena gestione della prole;
infatti, sia il c.t.u. che i servizi sociali hanno evidenziato l'incapacità dei coniugi di confrontarsi e collaborare nella gestione dei minori, mancando tra di loro qualsiasi forma di dialogo e finendoli per renderli incapaci di comprendere e di gestire in maniera condivisa le necessità e i disagi mostrati dai figli, fondamentale per garantirne una crescita equilibrata.
Più nel dettaglio, il consulente ha evidenziato che la è “capace di provvedere CP_1 adeguatamente alle necessità dei figli non riuscendo però a tutelarli dal punto dal vista emotivo dalle evidenti difficoltà nel gestire lo stress di vivere in un ambiente familiare conflittuale”; il
, invece, “manifesta una difficoltà di entrare in contatto con la dimensione affettiva Pt_1
(propria e altrui), utilizzando così dei meccanismi di difesa poco funzionali e mettendo in atto di conseguenza delle risposte inadeguate agli stimoli esterni, con una scarsa capacità di ascolto e sincronizzazione affettiva” (v. pagg. 19 e 25).
Proprio al fine di superare l'elevata conflittualità e le criticità del rapporto genitori-figli, il consulente ha reputato necessario che i coniugi partecipino insieme ad un percorso di supporto psicologico con sostegno alla genitorialità.
La partecipazione al detto percorso (mai intrapreso dai coniugi nel corso del giudizio) consentirà loro di “acquisire un equilibrio interno che potrà non solo aiutarli a garantire il proprio ruolo genitoriale, ma anche essere più disponibili ad accogliersi e confrontarsi in qualità di genitori dei minori , e ”, permettendo, nello specifico, al Per_1 Per_2 Per_3
“di riflettere sull' importanza di essere più partecipe nella vita dei figli mettendo da Pt_1 parte anche qualche impegno di lavoro” e alla di “lavorare sulla rabbia che nutre CP_1 nei confronti LLex coniuge” (pag. 24 relazione peritale).
Pertanto, nelle more LLutile partecipazione a tale percorso, il Tribunale non condivide i risultati cui è addivenuto il consulente d'ufficio in ordine all'esercizio congiunto, dovendo invece essere disposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
solo ove le parti intraprendano in maniera proficua i percorsi suggeriti dal consulente d'ufficio sarà possibile ripristinare il regime di affidamento condiviso. In ordine al collocamento dei minori, il consulente d'ufficio ha ritenuto idoneo il collocamento dei minori presso l'abitazione dei nonni materni;
tuttavia, più di recente, è emerso che i minori si sarebbero trasferiti a vivere di nuovo presso l'abitazione della madre e sarebbero apparsi sereni (v. relazione di Servizi Sociali depositata in data 09.07.2024).
In particolare, i Servizi Sociali hanno riportato che “ ha asserito di avere Persona_2 battibecchi con la madre (…) solo quando rientra tardi la sera, ma, in generale, sono riusciti a trovare un equilibrio. , dolce e garbata, ha descritto una relazione spontanea e Per_3 costruttiva con la dai suoi racconti pare che faccia da ponte tra tutti i componenti CP_1 della famiglia” (v. relazione depositata in data 09.07.2024).
Alla luce del rientro dei minori presso l'abitazione materna e tenuto conto di quanto riferito dai Servizi Sociali, il Tribunale prende atto LLattuale collocamento ma occorre disporre uno stretto monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e la prosecuzione LLeducativa domiciliare, in considerazione delle carenze riscontrate nella capacità genitoriale della CP_1
Infatti, oltre a quanto già sopra esposto, va evidenziato che la non ha partecipato CP_1 non solo al percorso psicologico ma al contempo non si è sottoposta alla visita psichiatrica a lei suggerita (v. relazione depositata in data 06.05.2024) ed avendo più in generale tenuto un comportamento oppositivo rispetto all'attivazione del programma P.I.P.P.I. nei confronti dei minori.
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni cui è addivenuto il c.t.u., condivise anche dalla curatrice e dagli operatori sociali, si consiglia alla coppia genitoriale di intraprendere il percorso psicologico di sostegno alla genitorialità al fine di superare i vissuti passati e, per il benessere della prole, di imparare a collaborare nello svolgimento del ruolo genitoriale.
Inoltre, si raccomanda ai minori di seguire (privatamente ovvero in caso di disaccordo tra i coniugi anche presso i centri pubblici presenti sul territorio) un percorso psicologico che li aiuti a “a gestire ed affrontare in maniera più consapevole e serena la separazione dei genitori e far si che il conflitto coniugale non diventi per loro motivo di preoccupazione” (p. 21 relazione tecnica).
Del pari, quanto alla GL , si consiglia, come suggerito dal consulente, la ripresa Per_1 del percorso psicologico per elaborare il vissuto conseguente alla separazione dei genitori
(pag . 21 relazione tecnica).
Nel contempo, i Servizi Sociali dovranno periodicamente relazionare al giudice tutelare sulle condizioni dei minori e sui rapporti con i genitori nonché sulla partecipazione ai percorsi, con la conseguenza che gli atti andranno trasmessi al giudice tutelare per la vigilanza attiva sul nucleo familiare ai sensi LLart. 337 c.c. Passando alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, è necessario tenere in considerazione sia gli impegni lavorativi del padre sia le esigenze dei minori ed i quali hanno espressamente riferito di voler trascorrere Persona_2 Per_3 con il padre i fini settimana in modo alternato (in modo da poter coltivare anche le proprie amicizie) (v. atto curatrice depositato in data 25.10.2023) ed, al contempo, hanno espresso il desiderio di una maggiore presenza del padre nella loro quotidianità attraverso semplici telefonate (v. p. 23 relazione peritale).
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene che le modalità di esercizio del diritto di visita – come già stabilite nell'ordinanza presidenziale – siano idonee a contemperare le esigenze sia del padre che dei minori e, dunque, vanno confermate nei termini meglio indicati in dispositivo.
Passando poi agli aspetti economici, giova ricordare che, ai sensi LLart. 156 c.c., il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto alla corresponsione di un assegno di mantenimento qualora non abbia adeguati redditi propri idonei a consentirgli di conservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'entita del mantenimento deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni LLaltro.
Fatta questa premessa, il ricorrente ha dichiarato sin dal primo atto difensivo di percepire solo la somma di €. 150,00 alla settimana, in quanto lavorerebbe occasionalmente presso l'esercizio commerciale gestito dalla sua famiglia di origine.
Tale circostanza trova parziale riscontro nelle dichiarazioni reddituali del ricorrente, dal quale e emerso che ha prodotto i seguenti redditi lordi: €. 11.308,23 nell'anno 2020 (corrispondente ad un netto mensile di circa €. 864,30), €.
8.489.19 nell'anno 2021 (corrispondente ad un netto mensile di €. 669,54) ed, infine, €. 460,92 nel 2022 (corrispondente ad un netto mensile di €. 5,15).
Al contempo, risulta che il e legale rappresentante della societa Re Beef s.a.s. di Pt_1
RD UI & C. e deve pertanto presumersi che egli sia percettore di maggiori redditi, non avendo il predetto depositato alcun documento contabile relativo alla suindicata societa (v. documenti allegati in data 29.01.2024).
Viceversa, la resistente ha prodotto i seguenti redditi annui lordi: €. 23.162,00 nell'anno 2020
(corrispondente ad un netto mensile di €. 1.861,00), oltre ad €. 22.046,00 quale reddito annui da partecipazione societaria (corrispondente ad un netto mensile complessivo di €. 1.837,16)
e, dunque, complessivamente un netto mensile pari ad €. 3.698,16. Ha poi prodotto €.
17.755,00 nell'anno 2021 (corrispondente ad un netto mensile di €. 1.464,00) oltre ad €.
16.729,00 quale reddito annuo derivante dalla partecipazione societaria (corrispondente ad un netto mensile di €.1.394,08) e, dunque, complessivamente un netto mensile pari ad €.
2.858,08; infine, ha prodotto nell'anno 2022 ha prodotto un reddito pari ad €. 1.026,00 ed, infine. La parte poi e proprietaria di ben tre beni immobili (v. documenti depositati in data
30.01.2024).
Pertanto, dal confronto dei redditi percepiti da ciascuna parte, e evidente la differenza reddituale tra i redditi percepiti dal ricorrente rispetto a quelli prodotti dalla resistente;
inoltre, e evidente anche il decremento dei redditi della resistente sino all'anno della separazione pur in assenza di alcuna vicenda riguardante la titolarita delle quote LLazienda di famiglia.
Benche tale decremento non e di per se indicativo di una minore ricchezza della CP_1
(in quanto la stessa e rimasta titolare di una quota non marginale della farmacia di famiglia), occorre considerare che il ha di recente avviato un'attivita imprenditoriale, con la Pt_1 conseguenza che e presumibile che la sua situazione economica sia nel frattempo migliorata.
Non e pero possibile compiere una valutazione specifica dei redditi del predetto in comparazione con quelli della atteso che egli non ha ritualmente prodotto la CP_1 documentazione reddituale (dovendosi invece ritenere inammissibile la documentazione poiche prodotta solo con la comparsa conclusionale).
Pertanto, va rigettata la domanda di assegno di mantenimento personale formulata dal
. Pt_1
Quanto al mantenimento in favore della prole, non puo essere confermata la regolamentazione economica stabilita con l'ordinanza presidenziale poiche tale regolamentazione era stata effettuata sulla base dello stato di disoccupazione del . Pt_1
Poiche invece il ha avviato un'attivita imprenditoriale, si stima equo aumentare ad Pt_1
€. 250,00 l'assegno di mantenimento che egli dovra versare alla per il CP_1 mantenimento di ciascuno dei figli minori ed Persona_2 Per_3
Al contempo, in considerazione dei redditi della deve del pari aumentarsi ad €. CP_1
250,00 l'assegno che la predetta dovra versare al ricorrente per il mantenimento della GL
. Per_1
Infatti,, la GL - diventata nelle more maggiorenne - vive oramai da tempo con il Per_1 padre mentre gli altri due figli ed si sono trasferita a vivere presso Persona_2 Per_3
l'abitazione materna.
Pertanto, tenuto conto della diversa collocazione della prole, dovra versare a Parte_1 la somma mensile di €. 500,00 a titolo di mantenimento dei minori Controparte_1 ed mentre dovra corrispondere a Persona_2 Per_3 Controparte_1 [...]
la somma mensile di €. 250,00 per il mantenimento della GL . Pt_1 Per_1
Inoltre, ciascuna parte dovra provvedere alle spese straordinarie per la prole nella misura del
50%.
Da ultimo, non va accolta la domanda per lite temeraria formulata ex art. 96 c.p.c. dalla parte resistente, in quanto tale domanda è stata proposta genericamente e risulta, inoltre, sfornita di prova.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate. Del pari, le spese LLespletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in data 02.08.2006 in San LE IO (atto n. 22, parte II
Serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Salerno anno 2006);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta la domanda di addebito formulate da parte ricorrente;
4. dispone l'affidamento dei figli minori ed ai Servizi Sociali del Persona_2 Per_3
Comune di Mercato San Severino;
5. dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per la vigilanza attiva ex art. 337 c.c., con onere per i Servizi Sociali di relazionare periodicamente nei termini indicati in parte motiva;
6. assegna la casa coniugale a per viversi unitamente alla prole; Controparte_1
7. dispone che possa vedere e tenere con sé i figli minori per tre Parte_1 pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore); nonché, a settimane alterne, dalle ore
12,00 del sabato alle 19,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di
Pasqua o il Lunedì LLEL ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre
o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese. In ogni caso, facendo salvi i diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi della prole;
8. dispone che versi a la somma mensile di €. Parte_1 Controparte_1
500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori ed (di cui €. Persona_2 Per_3
250,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio) a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
9. dispone che versi a la somma mensile di €. Controparte_1 Parte_1
250,00 a titolo di mantenimento della GL , a mezzo di bonifico bancario Per_1
e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
10. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento della prole nella misura del 50%;
11. rigetta le ulteriori domande;
12. compensa integralmente le spese di lite;
13. pone le spese LLespletata c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
14. dispone trasmettersi gli atti ai Servizi Sociali del Comune di Mercato San
Severino.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire