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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/04/2024, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 19.2.2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al numero 3496/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso per procura in atti dagli Parte_1
avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio;
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato l'1.6.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del
[...]
dall'01/09/2011 in qualità di Controparte_1
collaboratore scolastico ed attualmente in servizio presso l'istituto secondario “ di Torre Annunziata, Org_1
conveniva un giudizio il datore di lavoro per ottenere il CP_1
riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, già alla data di immissione in ruolo del 01/09/2011, dell'integrale servizio preruolo prestato di anni 9 mesi 3 e giorni 10 e dunque anche ai fini dei connessi incrementi stipendiali maturati, con conseguente condanna della pa convenuta al pagamento della complessiva somma di € 1.903,62 oltre accessori di legge dalla data di
1 maturazione dei crediti al soddisfo nonchè alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Si costituiva il chiedendo, Controparte_1
con varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza.
In via preliminare è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Ed invero, “ Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui
l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa.
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1
difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” ( cfr. Cass.
n. 6372 del 2011).
Contr Pertanto il è l'unico legittimato passivo.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, in caso analogo, la Suprema Corte, ha statuito che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del
d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai
2 sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr.
Cass. n. 31150 del 2019).
La normativa interna va, pertanto, disapplicata con il riconoscimento integrale del periodo di preruolo di anni 9 mesi 3
e giorni 10, già alla data di immissione in ruolo del 01/09/2011.
Ne consegue, in assenza di contestazione riguardo al quantum debeatur, la condanna dell'amministrazione convenuta, secondo i conteggi in ricorso, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 1.903,62.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n. 724, vanno corrisposti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi. Il tutto, secondo le modalità di calcolo dettate da Cass. S.U. 29.1.2001 n. 38.
Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, avendo il ricorrente limitato la richiesta di differenze CP_1
retributive all'ultimo quinquennio precedente la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.
Spese secondo soccombenza.
PQM
3 In accoglimento del ricorso va riconosciuto l'integrale periodo di servizio di preruolo prestato di anni 9 mesi 3 e giorni 10 e per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento in CP_1
favore del ricorrente della somma lorda pari ad € 1.903,62 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione maturata in eccedenza agli stessi dalla data di maturazione delle singole competenze al soddisfo nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale;
condanna altresì l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che si liquidano in Parte_1
complessivi € 1.400,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Torre Annunziata , 12.4.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 19.2.2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al numero 3496/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso per procura in atti dagli Parte_1
avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio;
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato l'1.6.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del
[...]
dall'01/09/2011 in qualità di Controparte_1
collaboratore scolastico ed attualmente in servizio presso l'istituto secondario “ di Torre Annunziata, Org_1
conveniva un giudizio il datore di lavoro per ottenere il CP_1
riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, già alla data di immissione in ruolo del 01/09/2011, dell'integrale servizio preruolo prestato di anni 9 mesi 3 e giorni 10 e dunque anche ai fini dei connessi incrementi stipendiali maturati, con conseguente condanna della pa convenuta al pagamento della complessiva somma di € 1.903,62 oltre accessori di legge dalla data di
1 maturazione dei crediti al soddisfo nonchè alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Si costituiva il chiedendo, Controparte_1
con varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza.
In via preliminare è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Ed invero, “ Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui
l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa.
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1
difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” ( cfr. Cass.
n. 6372 del 2011).
Contr Pertanto il è l'unico legittimato passivo.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, in caso analogo, la Suprema Corte, ha statuito che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del
d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai
2 sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr.
Cass. n. 31150 del 2019).
La normativa interna va, pertanto, disapplicata con il riconoscimento integrale del periodo di preruolo di anni 9 mesi 3
e giorni 10, già alla data di immissione in ruolo del 01/09/2011.
Ne consegue, in assenza di contestazione riguardo al quantum debeatur, la condanna dell'amministrazione convenuta, secondo i conteggi in ricorso, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 1.903,62.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n. 724, vanno corrisposti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi. Il tutto, secondo le modalità di calcolo dettate da Cass. S.U. 29.1.2001 n. 38.
Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, avendo il ricorrente limitato la richiesta di differenze CP_1
retributive all'ultimo quinquennio precedente la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.
Spese secondo soccombenza.
PQM
3 In accoglimento del ricorso va riconosciuto l'integrale periodo di servizio di preruolo prestato di anni 9 mesi 3 e giorni 10 e per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento in CP_1
favore del ricorrente della somma lorda pari ad € 1.903,62 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione maturata in eccedenza agli stessi dalla data di maturazione delle singole competenze al soddisfo nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale;
condanna altresì l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che si liquidano in Parte_1
complessivi € 1.400,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Torre Annunziata , 12.4.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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