Art. 11.
Per le otto domeniche, di cui al precedente art. 9 sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.
Per le otto domeniche, di cui al precedente art. 9 sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.