Articolo 11 della Legge 5 dicembre 1951, n. 1302
Articolo 10Articolo 12
Versione
8 dicembre 1951
Art. 11.
Per le otto domeniche, di cui al precedente art. 9 sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1951