Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 154/2024 RGA promossa da: con il patrocinio dell'AVVOCATURA Parte_1 DELLO STATO DI BOLOGNA appellante contro e Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Silvia MAURI Controparte_2 appellate
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 15/5/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si legge nella sentenza qui appellata che “L'opposizione proposta da
, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore dell'associazione , avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 9347\02 CP_2 emessa dal Dirigente dell' di in data Parte_1 Pt_1
24\05\2023 dell'importo di € 779,99 , all'esito della espletata istruttoria è risultata fondata e meritevole di integrale accoglimento . I fatti presi a riferimento della Ordinanza Ingiunzione n. 9347\02 sono quelli contestati con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-822-01, prot. 24679 del 16/10/2018 e poi riferiti, ai sensi degli artt. 17 e 35 della L.689/81 con rapporto n. 142, prot. 22777 del 21/12/2021 e concernono la posizione di
, formalmente inquadrato come lavoratore autonomo titolare di Parte_2 partita I.V.A. con mansioni di operatore socio sanitario , il quale invece secondo gli pag. 1 di 4
2) art.
4-bis, primo periodo, co. 2, d.lgs. 181/2000, come modificato Parte_2 dall'art. 6, co. 1 del d.lgs. 297/2002 come ulteriormente modificato dall'art. 5, co. 3, let. a) e b) della L.183/2010 – Lettera di assunzione al lavoratore – Collocamento ordinario, per non avere consegnato, contestualmente all'avviamento al lavoro, il contratto di lavoro o la lettera di assunzione al dipendente Parte_2 contenente tutti i dati previsti dalla legge relativi alla effettiva qualifica del rapporto di lavoro;
3) art.
9-bis, co. 2, 2-bis, 2-ter del D.L. 510/1996, convertito con L. 608/1996, come modificato dall'art'1, co. 1180 della L. 296/2006, con le ulteriori modifiche della L.183/2010 e, successivamente, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012 – Comunicazione preventiva di assunzione, per non avere inviato entro i termini di legge mediante documentazione avente data certa di trasmissione, al centro provinciale per l'impiego competente entro il giorno antecedente all'assunzione, la comunicazione contenente i dati corretti circa l'instaurando rapporto di lavoro con , con riferimento alla data di Parte_2 assunzione, alla corretta tipologia contrattuale, qualifica professionale e al trattamento economico e normativo”. Il Tribunale ha ritenuto che le prove documentali offerte dalle opponenti, corroborate dalla deposizione dello fossero idonee ad escludere che questi, nell'arco Parte_2 di tempo considerato, avesse assunto la veste di lavoratore subordinato. Il primo giudice ha altresì soggiunto, ad abundantiam, “la fondatezza della eccezione di parte ricorrente relativa alla estinzione della obbligazione per non essere stati gli estremi della violazione notificati dalla P.A. nel termine (nel caso di specie di 90 giorni) prescritto dall'art. 14 L. 689\81 , risultando dagli atti come gli accertamenti si siano definitivamente conclusi tra il 19\06\2018 ed il 20\07\2018 mentre la notifica degli illeciti risalga al 22\10\2018” 2. Ha proposto appello l' di lamentando Parte_1 Pt_1 sostanzialmente l'erroneità della valutazioni istruttorie1 e censurando altresì la pag. 2 di 4 valutazione di tardività della notifica del compiuto accertamento ex art. 14 L. 689/81. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione delle appellate, che hanno contestato la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto. Se è corretto il rilievo circa la sostanziale tempestività della notifica dell'esito dell'accertamento (posto che i 90 giorni ex art. 14 L. 689/81 possono effettivamente Co farsi decorrere dall'acquisizione della documentazione ricevuta da il 7/8/2018)
– con accoglimento di questo motivo di gravame – diversamente dicasi del merito della vertenza. L'Avvocatura appellante ha inteso valorizzare elementi istruttori che non depongono per la natura subordinata del rapporto e valgono al più per costituire indizi, la cui valenza è stata ridimensionata (o meglio, elisa) dalla deposizione del lavoratore interessato2. La semplicità degli adempimenti e la presenza di turni predisposti da un coordinatore della società non consentono di individuare l'assoggettamento anche dello Parte_2
– come in effetti era per altri – al potere direttivo e disciplinare, poichè bene poteva egli – come dallo stesso riferito – dare ovvero negare disponibilità.
precisione e congruenza delle dichiarazioni rese da e in sede ispettiva Parte_2 Controparte_1 e della mera immotivata negazione di tali precedenti dichiarazioni in sede di escussione testimoniale. Difetto di idonea motivazione. Conseguente violazione delle norme amministrative sanzionatorie contestate all'opponente (art. 39 commi 1,2 e 7 del D. Lgs. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 come da ultimo modificato dall'art. 22, comma 5 D. Lgs. 151/2015; art. 4 bis, primo periodo, co.2 d. lgs.181/2000, come modificato dall'art. 6, co. 1 del d.lgs. 297/2002 come ulteriormente modificato dall'art. 5 co. 3, lett. a) e b) della L. 183/2010; art. 9 bis, co. 2, 2-bis, 2-ter del D.L 510/1996, convertito con l. 608/1996, come modificato dall'art. 1 co. 1, co. 1180 della L. 196/2006, con le ulteriori modifiche della L. 183/2010 e, successivamente, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012).
pag. 3 di 4 Le ragioni personali dallo stesso indicate (“… avevo accettato questo impiego con esclusivamente a partita IVA perché avevo perso mio padre da poco e dovevo CP_2 assistere mia madre…”) spiegano la motivazione per una collaborazione meno integrata nell'organizzazione aziendale e il fatto che venisse inserito nei turni – per la necessaria organizzazione d'insieme – non significa che agli stessi fosse vincolato come gli altri lavoratori, dipendenti (e in questo senso vanno lette le dichiarazioni rese, senza effettiva contraddittorietà, nella sede ispettiva e in quella testimoniale). La scelta di questo tipo di collaborazione è evidentemente incensurabile per l'una e per l'altra parte. Gli argomenti sviluppati dall'appellante non convincono, dunque, di una diversa lettura dei fatti come riferiti dai soggetti ascoltati in sede ispettiva, prima, e giudiziale poi. La decisione impugnata merita dunque integrale conferma.
4. Le spese del grado – liquidate tenendo conto del modesto valore di causa
[€.779,99 l'entità della somma ingiunta] e da distrarre ex art. 93 c.p.c. – seguono la soccombenza.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Parte_1
76/2024 del Tribunale di Rimini, resa e pubblicata il giorno 24/1/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l' appellante al pagamento delle spese del grado, Parte_1 liquidate in €.700,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 15/5/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2094 c.c. Erroneità della sentenza del Tribunale di Rimini n. 76/2024 appellata nella parte in cui, ritenendo preferibili ovvero più attendibili le (contraddittorie) dichiarazioni rese in giudizio dal lavoratore e dalla odierna Parte_2 appellata Presidente legale rappresentante pro tempore della sig.ra Controparte_2 CP_1
rispetto a quelle, difformi, dagli stessi rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, ha ritenuto
[...] la insussistenza degli illeciti amministrativi contestati alla medesima odierna appellata in relazione alla sussistenza di fattispecie di lavoro subordinato irregolare, dovendo essere per contro ritenute più attendibili tali dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, anche in ragione della 2 così a verbale del 22/11/2023
“ Sono , nata a [...] 27\02\1968 ( C.I. RICCIONE) Parte_2 Pt_1 Co Il testimone, sentito sulle circostanze di cui alla memoria , così risponde:
ADR: Confermo solo parzialmente le mie dichiarazioni rese agli ispettori delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale . ADR: Io non sono educatore , io ero un operatore sanitario e mi occupavo del discorso sanitario dei ragazzi.
ADR: Io non avevo dei turni di lavoro da rispettare perchè avevo una partita IVA e avevo accettato questo impiego con esclusivamente a partita IVA perché avevo perso mio padre da poco e dovevo assistere CP_2 mia madre .
ADR: Non mi ricordo di essere stato io a consegnare i documenti degli orari e dei turni e di averli mai avuto in mano : erano documenti della azienda . ADR: Io non avevo un orario di lavoro ma venivo pagato in base alle ore svolte . Il mio orario era elastico e non avevo un obbligo di timbratura o di orari . a) Vero che (a lavoro) seguiva i turni stabiliti da : NO. Testimone_1 b) Vero che i turni erano stabiliti per tutti con sette ore e quaranta minuti di prestazione giornaliera? : NO.
c) Vero che (a lavoro) non aveva autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa ma si atteneva a eseguire quanto le veniva impartito? : NO : io avevo la mia autonomia : andavo quando potevo d) Vero che il suo lavoro era organizzato egualmente rispetto agli altri dipendenti?: NO : i dipendenti avevano dei turni a differenza di me”