CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - – 2 ° COLLEGIO
R.G. 6063/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6063 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 21 novembre 2024, vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, Parte_1 presso lo Studio Legale dell'Avv. Pierfrancesco Lucente, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante-
E Condominio di Via Antonio Magarotto n. 36/C in Roma, in persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Roma, Via Crescenzio n. 42, presso lo Studio Legale dell' Avv. Claudia Cozzi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellato – E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
- Appellata contumace -
-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5247/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 5247/2021 che - a definizione del giudizio R.G. n. 42882/2018 promosso dallo stesso nei confronti del Condominio di Via Antonio Parte_2
Magarotto n. 36/C in Roma e con la chiamata in causa di – così CP_1 statuiva: “ Condanna in solido l'attore e la Parte_1 Controparte_1
a restituire al condominio la somma di euro 8629,50 oltre ad interessi legali dal pagamento al saldo;
b) Rigetta ogni altra domanda;
c) Condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore del condominio che liquida,
pag. 2/10 già operata la compensazione, in euro 3500,00 per ciascuno. Spese di perizia definitivamente ripartite al 50% a carico dell'attore e di ”. CP_1
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludendo affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, accertato e dichiarato che ha diritto di ottenere il rimborso delle anticipazioni Parte_1 effettuate per conto del Condominio di Via Antonio Magarotto 36/C in Roma in esecuzione del mandato espletato, accertato e dichiarato il diritto al compenso reclamato nel giudizio di primo grado e percepito all'esito della stesso in virtù di compensazione, condannare l'ente convenuto al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 19.072,23 - oltre interessi ex art.
1284, 4°comma, c.c.. Sempre in riforma della sentenza impugnata condannare altresì il Condominio, in restituzione, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.629,50 già versata all'ente dall'odierno appellante in esecuzione della sentenza. Il tutto con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla riforma della sentenza di primo grado quanto alla condanna alle spese poste e di perizia poste a carico dell'appellante, già versate al Condominio, e dunque con definitiva vittoria delle spese legali a favore dell'appellante per il doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l'appellato Condominio così concludendo: “Piaccia all'On. Corte di
Appello di Roma, respingere l'impugnazione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare in toto l'impugnata sentenza, con conferma della condanna dell'appellante e del chiamato in causa Parte_1 in solido al pagamento dell'importo di euro 8.629,50 per le Controparte_1 ragioni e causali analiticamente indicate nella impugnata sentenza e nell'esposizione che precede” .
pag. 3/10 Rimaneva contumace CP_1
All'udienza collegiale del 21 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda giudiziale proposta da Parte_1
nei confronti del Condominio di Via Antonio Magarotto 36/C in
[...]
Roma, avente ad oggetto l'accertamento e declaratoria del diritto dell' istante al rimborso delle anticipazioni effettuate per conto del Condominio medesimo in esecuzione del mandato espletato e dei compensi come indicati e la condanna del convenuto Condominio al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.444,73 - o di quella maggiore o minore risultante dovuta - oltre interessi ex art. 1284 4°comma c.c.
Deduceva l'attore di aver amministrato il Condominio di Via Magarotto dal
2000 al 14.9.2015, data in cui subentrava la , cui venivano CP_1 consegnati il rendiconto della gestione ordinaria 2014/15 approvato in sede assembleare in data 14.9.2015 corredato della situazione economico- patrimoniale e di cassa indicante le entrate e le uscite portanti un disavanzo per effettuate anticipazioni di € 16.654,78, il rendiconto della gestione ordinaria
2015/16 corredato della situazione patrimoniale e indicante le operazioni in entrata e in uscita portanti un disavanzo per anticipazioni incrementatosi nel corso della gestione fino al passaggio di consegne ad € 31.607,19, il rendiconto della gestione lavori restauro dello stabile approvato il 15.2.2013, tutti i giustificativi delle spese sostenute per i lavori di restauro, il bilancio conguagli finali dei lavori di restauro portante un disavanzo per anticipazioni di €
19.072,23 e che pertanto dalla documentazione contabile sarebbe emerso un disavanzo di cassa in favore dell'attore di € 31.607,19 per le anticipazioni pag. 4/10 effettuate per il pagamento di fornitori e servizi relativi alla gestione ordinaria, un disavanzo di € 19.072,23 per anticipazioni afferenti i lavori di restauro conservativo dell'edificio, un credito di € 1.372,50 per quota compenso per il periodo da agosto a settembre 2015, per un totale in dare del Condominio pari ad € 52.051,92.
Si costituiva in giudizio il Condominio di Via Antonio Magarotto 36/c contestando la domanda attorea, chiamando in causa la e CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare disporre il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la notificazione dell'atto di chiamata in causa del terzo;
Nel Controparte_1 merito respingere le domande avanzate dall'attore nei confronti del
Condominio convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale: -Accertare e dichiarare indebitamente corrisposto e percepito dal Sig. Parte_1
l'importo complessivo di euro 26.657,19, ricevuto tramite i bonifici : in data
18.1.2016 di euro 12.000,00; in data 22.2.2016 di euro 5.000,00; in data
6.4.2016 di euro 5.000,00; in data 21.5.2016 di euro 4.657,19, tutti corrispostigli senza titolo dalla nella qualità di Controparte_1 amministratore del condominio convenuto e con addebito sul conto postale intestato al Condominio di Via Magarotto n. 36/c; - Per l'effetto condannare il
Sig. alla restituzione in favore del Condominio di Via Parte_1
Antonio Magarotto n. 36/C dell'importo di euro 26.657,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria e previa compensazione dell'importo di euro 1.372,50 dovuto dal al Sig. Parte_3 Parte_1
a titolo compensi per il periodo agosto / settembre 2015; - Accertare e dichiarare che la nella qualità di amministratore del Controparte_1
Condominio convenuto ha indebitamente, senza titolo e senza autorizzazione del Condominio, corrisposto al Sig. l'importo complessivo Parte_1 di euro 26.657,19, tramite i bonifici: in data 18.1.2016 di euro 12.000,00; in data 22.2.2016 di euro 5.000,00; in data 6.4.2016 di euro 5.000,00; in data
21.5.2016 di euro 4.657,19 ; - Per l'effetto condannare la a Controparte_1
pag. 5/10 corrispondere al l'importo di euro Parte_3
26.657,19 oltre interessi e rivalutazione, quale importo indebitamente corrisposto al Sig. in assenza di titolo e di autorizzazione Parte_1 da parte del Condominio stesso ed anche a titolo di risarcimento del danno subito dal Condominio stesso a seguito dell'omessa comunicazione al
Condominio della mail del 15.1.2016, della pec del 29.6.2017 e della pec dell'11.10.2017, condannando espressamente la a tenere Controparte_1 indenne il Condominio da ogni condanna dovesse essere pronunciata nei sui confronti a seguito della mancata presentazione alla mediazione fissata per
l'8.11.2017 .In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali .”
Dopo aver disposto CTU contabile, il Tribunale di Roma condannava in solido l'attore e la a restituire al Condominio la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 8629,50 oltre ad interessi legali dal pagamento al saldo;
b)
Rigettava ogni altra domanda;
c) Condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore del condominio che liquida, già operata la compensazione, in euro 3500,00 per ciascuno.
Nei motivi di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per aver il giudice di primo grado statuito in maniera erronea e con motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia, nonché con argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi e in violazione dell'art. 1988 c.c. e delle norme in tema di onere probatorio;
deduce altresì la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 116 cpc per omessa, errata e/o insufficiente interpretazione delle risultanze istruttorie.
Assume l'appellante che dalla documentazione prodotta, non contestata dal
Condominio, risulterebbe comprovata la fondatezza della creditoria nei confronti del Condominio de quo, poiché i documenti prodotti attesterebbero: -
l'esistenza del debito condominiale portato dal bilancio lavori;
- le relative causali, ovvero le fatture della appaltatrice;
- l'importo del debito al momento del passaggio consegne portato dal conguaglio finale;
- l'avvenuto saldo del debito con denaro proveniente dal conto personale dell'appellante.
pag. 6/10 Il Tribunale, assume inoltre l'appellante, non avrebbe tenuto in debita considerazione che l'ente di gestione, pur in possesso della documentazione contabile, non avrebbe negato l'esistenza del disavanzo, nè contestato i pagamenti dedotti dall'appellante e documentati e neppure depositato memorie istruttorie in tal senso.
Le doglianze sono infondate e non meritano accoglimento.
Secondo orientamento unanime della giurisprudenza di merito e di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, l'amministratore che richiede la restituzione delle anticipazioni deve provare gli avvenuti esborsi nell'interesse del
Condominio, mentre i condomini devono dimostrare di aver tenuto indenne lo stesso amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita e - poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini - l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
Nell'ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto solo quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione ( ex multis Cassazione
pag. 7/10 civile sez. II, 09/06/2010, n.13878 e Cassazione civile sez. VI, 21/11/2022,
n.34242).
Nella specie, la Corte , a seguito del riesame delle risultanze istruttorie in atti, rileva che – come correttamente statuito dal giudicante di primo grado con decisum immune da censura e corretto nell'iter logico giuridico seguito nella parte motiva - l' odierno appellante non ha ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico circa l'effettività degli esborsi in favore del Condominio de quo – di cui chiede la restituzione - e neppure ha fornito la relativa documentazione delle specifiche voci di spesa con precisa causale, su cui sarebbe state effettuate le dette anticipazioni, con conseguente infondatezza della domanda giudiziale proposta.
In particolare, si rileva come le riportate risultanze del perito fiduciario del giudice siano state chiare e coerenti ed immuni da vizi e come tali esse assumono valore probante, poiché trattasi di CTU percipiente che costituisce, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, elemento di prova di per sé (Cass. n. 4899/2016; Cass. n. 3717/2019).
Evidenzia il perito del Tribunale il disordine nella gestione del condominio da parte dell'amministratore che, se da un lato utilizzava il proprio Parte_1 conto corrente personale anche per gestire altri Condomini e per importi elevati, dall'altro ometteva di accendere un conto corrente postale e/o bancario intestato all'ente di gestione de quo, facendo confluire sul proprio conto personale anche tutte le entrate dell'ente medesimo.
Da tale confusione contabile non sarebbe risultato possibile dal CTU accertare l'effettività delle dedotte anticipazioni in favore del Condominio in oggetto.
Le conclusioni a cui addiviene il perito fiduciario del giudicante depongono infatti in maniera incontrovertibile in merito all'infondatezza della domanda avanzata dal “ribadiamo che in atti e nel passaggio di consegne non Parte_1 si fa riferimento alcuno a un conto corrente postale e/o bancario intestato all'ente di Gestione e i pagamenti e le contabili allegate da parte attrice per il
pag. 8/10 pagamento di lavori non costituiscono la riprova che si tratti di anticipazioni effettuate per conto del condominio convenuto”.
Rispetto alle dette risultanze probatorie in atti, assumono valenza generica le doglianze dell'odierno appellante e come tali inidonee a giustificare la riforma della gravata sentenza.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato Condominio, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_4
Condominio di Via Antonio Magarotto n. 36/C in Roma e CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5247/2021;
[...]
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
Condominio di Via Antonio Magarotto n. 36/C in Roma, in persona dell'amministratore p.t., liquidate in complessivi €3.966,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
pag. 9/10 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - – 2 ° COLLEGIO
R.G. 6063/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6063 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 21 novembre 2024, vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, Parte_1 presso lo Studio Legale dell'Avv. Pierfrancesco Lucente, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante-
E Condominio di Via Antonio Magarotto n. 36/C in Roma, in persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Roma, Via Crescenzio n. 42, presso lo Studio Legale dell' Avv. Claudia Cozzi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellato – E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
- Appellata contumace -
-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5247/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 5247/2021 che - a definizione del giudizio R.G. n. 42882/2018 promosso dallo stesso nei confronti del Condominio di Via Antonio Parte_2
Magarotto n. 36/C in Roma e con la chiamata in causa di – così CP_1 statuiva: “ Condanna in solido l'attore e la Parte_1 Controparte_1
a restituire al condominio la somma di euro 8629,50 oltre ad interessi legali dal pagamento al saldo;
b) Rigetta ogni altra domanda;
c) Condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore del condominio che liquida,
pag. 2/10 già operata la compensazione, in euro 3500,00 per ciascuno. Spese di perizia definitivamente ripartite al 50% a carico dell'attore e di ”. CP_1
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludendo affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, accertato e dichiarato che ha diritto di ottenere il rimborso delle anticipazioni Parte_1 effettuate per conto del Condominio di Via Antonio Magarotto 36/C in Roma in esecuzione del mandato espletato, accertato e dichiarato il diritto al compenso reclamato nel giudizio di primo grado e percepito all'esito della stesso in virtù di compensazione, condannare l'ente convenuto al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 19.072,23 - oltre interessi ex art.
1284, 4°comma, c.c.. Sempre in riforma della sentenza impugnata condannare altresì il Condominio, in restituzione, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.629,50 già versata all'ente dall'odierno appellante in esecuzione della sentenza. Il tutto con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla riforma della sentenza di primo grado quanto alla condanna alle spese poste e di perizia poste a carico dell'appellante, già versate al Condominio, e dunque con definitiva vittoria delle spese legali a favore dell'appellante per il doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l'appellato Condominio così concludendo: “Piaccia all'On. Corte di
Appello di Roma, respingere l'impugnazione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare in toto l'impugnata sentenza, con conferma della condanna dell'appellante e del chiamato in causa Parte_1 in solido al pagamento dell'importo di euro 8.629,50 per le Controparte_1 ragioni e causali analiticamente indicate nella impugnata sentenza e nell'esposizione che precede” .
pag. 3/10 Rimaneva contumace CP_1
All'udienza collegiale del 21 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda giudiziale proposta da Parte_1
nei confronti del Condominio di Via Antonio Magarotto 36/C in
[...]
Roma, avente ad oggetto l'accertamento e declaratoria del diritto dell' istante al rimborso delle anticipazioni effettuate per conto del Condominio medesimo in esecuzione del mandato espletato e dei compensi come indicati e la condanna del convenuto Condominio al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.444,73 - o di quella maggiore o minore risultante dovuta - oltre interessi ex art. 1284 4°comma c.c.
Deduceva l'attore di aver amministrato il Condominio di Via Magarotto dal
2000 al 14.9.2015, data in cui subentrava la , cui venivano CP_1 consegnati il rendiconto della gestione ordinaria 2014/15 approvato in sede assembleare in data 14.9.2015 corredato della situazione economico- patrimoniale e di cassa indicante le entrate e le uscite portanti un disavanzo per effettuate anticipazioni di € 16.654,78, il rendiconto della gestione ordinaria
2015/16 corredato della situazione patrimoniale e indicante le operazioni in entrata e in uscita portanti un disavanzo per anticipazioni incrementatosi nel corso della gestione fino al passaggio di consegne ad € 31.607,19, il rendiconto della gestione lavori restauro dello stabile approvato il 15.2.2013, tutti i giustificativi delle spese sostenute per i lavori di restauro, il bilancio conguagli finali dei lavori di restauro portante un disavanzo per anticipazioni di €
19.072,23 e che pertanto dalla documentazione contabile sarebbe emerso un disavanzo di cassa in favore dell'attore di € 31.607,19 per le anticipazioni pag. 4/10 effettuate per il pagamento di fornitori e servizi relativi alla gestione ordinaria, un disavanzo di € 19.072,23 per anticipazioni afferenti i lavori di restauro conservativo dell'edificio, un credito di € 1.372,50 per quota compenso per il periodo da agosto a settembre 2015, per un totale in dare del Condominio pari ad € 52.051,92.
Si costituiva in giudizio il Condominio di Via Antonio Magarotto 36/c contestando la domanda attorea, chiamando in causa la e CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare disporre il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la notificazione dell'atto di chiamata in causa del terzo;
Nel Controparte_1 merito respingere le domande avanzate dall'attore nei confronti del
Condominio convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale: -Accertare e dichiarare indebitamente corrisposto e percepito dal Sig. Parte_1
l'importo complessivo di euro 26.657,19, ricevuto tramite i bonifici : in data
18.1.2016 di euro 12.000,00; in data 22.2.2016 di euro 5.000,00; in data
6.4.2016 di euro 5.000,00; in data 21.5.2016 di euro 4.657,19, tutti corrispostigli senza titolo dalla nella qualità di Controparte_1 amministratore del condominio convenuto e con addebito sul conto postale intestato al Condominio di Via Magarotto n. 36/c; - Per l'effetto condannare il
Sig. alla restituzione in favore del Condominio di Via Parte_1
Antonio Magarotto n. 36/C dell'importo di euro 26.657,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria e previa compensazione dell'importo di euro 1.372,50 dovuto dal al Sig. Parte_3 Parte_1
a titolo compensi per il periodo agosto / settembre 2015; - Accertare e dichiarare che la nella qualità di amministratore del Controparte_1
Condominio convenuto ha indebitamente, senza titolo e senza autorizzazione del Condominio, corrisposto al Sig. l'importo complessivo Parte_1 di euro 26.657,19, tramite i bonifici: in data 18.1.2016 di euro 12.000,00; in data 22.2.2016 di euro 5.000,00; in data 6.4.2016 di euro 5.000,00; in data
21.5.2016 di euro 4.657,19 ; - Per l'effetto condannare la a Controparte_1
pag. 5/10 corrispondere al l'importo di euro Parte_3
26.657,19 oltre interessi e rivalutazione, quale importo indebitamente corrisposto al Sig. in assenza di titolo e di autorizzazione Parte_1 da parte del Condominio stesso ed anche a titolo di risarcimento del danno subito dal Condominio stesso a seguito dell'omessa comunicazione al
Condominio della mail del 15.1.2016, della pec del 29.6.2017 e della pec dell'11.10.2017, condannando espressamente la a tenere Controparte_1 indenne il Condominio da ogni condanna dovesse essere pronunciata nei sui confronti a seguito della mancata presentazione alla mediazione fissata per
l'8.11.2017 .In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali .”
Dopo aver disposto CTU contabile, il Tribunale di Roma condannava in solido l'attore e la a restituire al Condominio la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 8629,50 oltre ad interessi legali dal pagamento al saldo;
b)
Rigettava ogni altra domanda;
c) Condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore del condominio che liquida, già operata la compensazione, in euro 3500,00 per ciascuno.
Nei motivi di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per aver il giudice di primo grado statuito in maniera erronea e con motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia, nonché con argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi e in violazione dell'art. 1988 c.c. e delle norme in tema di onere probatorio;
deduce altresì la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 116 cpc per omessa, errata e/o insufficiente interpretazione delle risultanze istruttorie.
Assume l'appellante che dalla documentazione prodotta, non contestata dal
Condominio, risulterebbe comprovata la fondatezza della creditoria nei confronti del Condominio de quo, poiché i documenti prodotti attesterebbero: -
l'esistenza del debito condominiale portato dal bilancio lavori;
- le relative causali, ovvero le fatture della appaltatrice;
- l'importo del debito al momento del passaggio consegne portato dal conguaglio finale;
- l'avvenuto saldo del debito con denaro proveniente dal conto personale dell'appellante.
pag. 6/10 Il Tribunale, assume inoltre l'appellante, non avrebbe tenuto in debita considerazione che l'ente di gestione, pur in possesso della documentazione contabile, non avrebbe negato l'esistenza del disavanzo, nè contestato i pagamenti dedotti dall'appellante e documentati e neppure depositato memorie istruttorie in tal senso.
Le doglianze sono infondate e non meritano accoglimento.
Secondo orientamento unanime della giurisprudenza di merito e di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, l'amministratore che richiede la restituzione delle anticipazioni deve provare gli avvenuti esborsi nell'interesse del
Condominio, mentre i condomini devono dimostrare di aver tenuto indenne lo stesso amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita e - poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini - l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
Nell'ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto solo quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione ( ex multis Cassazione
pag. 7/10 civile sez. II, 09/06/2010, n.13878 e Cassazione civile sez. VI, 21/11/2022,
n.34242).
Nella specie, la Corte , a seguito del riesame delle risultanze istruttorie in atti, rileva che – come correttamente statuito dal giudicante di primo grado con decisum immune da censura e corretto nell'iter logico giuridico seguito nella parte motiva - l' odierno appellante non ha ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico circa l'effettività degli esborsi in favore del Condominio de quo – di cui chiede la restituzione - e neppure ha fornito la relativa documentazione delle specifiche voci di spesa con precisa causale, su cui sarebbe state effettuate le dette anticipazioni, con conseguente infondatezza della domanda giudiziale proposta.
In particolare, si rileva come le riportate risultanze del perito fiduciario del giudice siano state chiare e coerenti ed immuni da vizi e come tali esse assumono valore probante, poiché trattasi di CTU percipiente che costituisce, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, elemento di prova di per sé (Cass. n. 4899/2016; Cass. n. 3717/2019).
Evidenzia il perito del Tribunale il disordine nella gestione del condominio da parte dell'amministratore che, se da un lato utilizzava il proprio Parte_1 conto corrente personale anche per gestire altri Condomini e per importi elevati, dall'altro ometteva di accendere un conto corrente postale e/o bancario intestato all'ente di gestione de quo, facendo confluire sul proprio conto personale anche tutte le entrate dell'ente medesimo.
Da tale confusione contabile non sarebbe risultato possibile dal CTU accertare l'effettività delle dedotte anticipazioni in favore del Condominio in oggetto.
Le conclusioni a cui addiviene il perito fiduciario del giudicante depongono infatti in maniera incontrovertibile in merito all'infondatezza della domanda avanzata dal “ribadiamo che in atti e nel passaggio di consegne non Parte_1 si fa riferimento alcuno a un conto corrente postale e/o bancario intestato all'ente di Gestione e i pagamenti e le contabili allegate da parte attrice per il
pag. 8/10 pagamento di lavori non costituiscono la riprova che si tratti di anticipazioni effettuate per conto del condominio convenuto”.
Rispetto alle dette risultanze probatorie in atti, assumono valenza generica le doglianze dell'odierno appellante e come tali inidonee a giustificare la riforma della gravata sentenza.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato Condominio, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_4
Condominio di Via Antonio Magarotto n. 36/C in Roma e CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5247/2021;
[...]
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
Condominio di Via Antonio Magarotto n. 36/C in Roma, in persona dell'amministratore p.t., liquidate in complessivi €3.966,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
pag. 9/10 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 10/10