Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5735/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5735/2021 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Garozzo Antonio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
in nome del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
avv. Vitale Silvestro e Gullo Alessandro;
RESISTENTE
OGGETTO: diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2021 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società con diversi contratti a tempo determinato CP_1
pagina 1 di 11
(fine luglio 2020), con qualifica di autista e inquadramento nel livello 3B CCNL presso la sede di Motta Sant'Anastasia, ha esposto di aver comunicato al datore di lavoro, con raccomandate del 11.6.2020, 4.11.2020 e 14.12.2020, la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, senza ricevere alcun riscontro.
Ha riferito che il tentativo di conciliazione esperito presso l' di Controparte_2
Catania aveva avuto esito negativo come da verbale del 13.7.2021 e che la richiesta di accesso agli atti inoltrata al Centro per l'Impiego di Catania in data 10.5.2021, al fine di avere conferma delle numerose assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla società convenuta dopo il mese di maggio 2020, veniva riscontrata negativamente stante il numero elevato di nominativi da inserire.
Ha dedotto la violazione dell'art. 24, commi 1 e 4, del D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 11, commi 21 e 23, del CCNL di riferimento in quanto sebbene avesse svolto attività lavorativa per la società convenuta per un periodo superiore a sei mesi e avesse manifestato al datore di lavoro la volontà di esercitare il proprio diritto di precedenza la sua richiesta non veniva soddisfatta.
Ha sostenuto che la resistente, soprattutto dal mese di maggio 2020, aveva CP_3
assunto nuovo personale con contratti a tempo indeterminato con qualifica di operatori ecologici.
Ha ritenuto, dunque, di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale da mancata assunzione a tempo indeterminato e da compromissione della professionalità.
Ha chiesto, così, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accerti e dichiari che il sig. , quale lavoratore a tempo determinato della dopo la scadenza di Pt_1 CP_1
entrambi i periodi contrattuali ha regolarmente richiesto il rispetto del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, così come previsto dal CCNL di riferimento e dal
D.Lgs. n.81/15; b) accerti e dichiari che, in particolare dopo il mese di maggio 2020, nonostante la richiesta del sig. la ditta DU ha provveduto ad assumere a tempo Pt_1
indeterminato nuovi lavoratori con la mansione di operatori ecologici assegnandoli territorialmente nel Comune/Provincia di Catania;
c) accerti e dichiari, di conseguenza, la violazione da parte della resistente nei confronti del sig. , sia CP_1 Parte_1
pagina 2 di 11 dell'art.24 D.Lgs. n.81/15 che dell'art.11 commi 21-25 CCNL di riferimento;
d) per l'effetto condanni parte resistente, previa valutazione della disponibilità all'assunzione a tempo indeterminato del sig. come autista o come operatore ecologico nell'ambito della Pt_1
provincia di Catania e con diritto alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data della cessazione sino alla data della effettiva assunzione, al risarcimento del danno calcolato sulla media della retribuzione netta mensile che avrebbe percepito in n.24 mensilità oltre tredicesima e quattordicesima, determinando così un risarcimento di €.35.000,00oltre contributi previdenziali e ad un incremento del 10% per anzianità di servizio, ovvero la condanni al pagamento di quella diversa somma ritenuta equa;
e) condanni la in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio oltre iva, cassa e spese generali.”
Si è costituita la con memoria tempestivamente depositata in data 13 CP_1
gennaio 2022 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ha esposto che le parti non avevano pattuito alcuna clausola avente ad oggetto il diritto di precedenza invocato dal ricorrente e ha rilevato che la sola istanza da poter prendere in considerazione era quella inoltrata in data 3.11.2020 in quanto quella del
3.6.2020 era da ritenersi superata dal rinnovo contrattuale del 1.8.2020 accettato dal Pt_1
senza alcuna riserva.
Ha contestato la circostanza secondo cui la avrebbe assunto prestatori d'opera CP_1
a tempo indeterminato nella U.T. di Motta Sant'Anastasia e nell'U.T. di Catania dopo il
31.10.2020, sottolineando che le assunzioni riscontrate nell'elenco estratto dal LUL riguardavano personale riassorbito dalla in quanto assegnato temporaneamente ad CP_1 un'impresa subappaltatrice o stabilizzazioni concordate con le OO.SS. in appositi accordi aziendali di II livello.
Ha eccepito l'insussistenza del presupposto formale di legge non avendo le parti previsto alcuna clausola convenzionale avente ad oggetto il diritto di precedenza come richiesto dall'art. 24, comma 4, D.lgs. 81/2015 e del presupposto sostanziale in mancanza di nuove assunzioni, salvo quelle obbligatorie per legge o per accordi sindacali e l'inesistenza della fonte normativa del risarcimento del danno.
Ha dedotto, dunque, l'inammissibilità, l'infondatezza e l'irricevibilità della domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente.
pagina 3 di 11 In esito all'udienza del 21 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e il conseguente diritto al risarcimento del danno.
L'art. 24 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, prevede: “1.Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine… 4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.”
L'art. 11, comma 21, CCNL FISE Assoambiente del 6 dicembre 2016 (“Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali”) stabilisce che: “il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa unità produttiva, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato pieno o parziale effettuate dal datore di lavoro nella stessa unità produttiva entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;
fermo restando il prioritario diritto di precedenza di cui all'art. 10, comma 30.”.
Le disposizioni richiamate stabiliscono che per far sorgere tale diritto è necessario che il lavoratore abbia prestato la propria attività lavorativa, in esecuzione di uno o più contratti a termine, per un periodo complessivo superiore a 6 mesi. Tale anzianità fa sorgere il diritto di precedenza limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato che il datore di lavoro effettuerà nell'arco temporale successivo di dodici mesi, in riferimento alle stesse pagina 4 di 11 mansioni espletate dal lavoratore stesso. Il legislatore ha precisato che tale diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore, per iscritto, manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine. In altre parole, il diritto di precedenza è subordinato alla condizione che il lavoratore beneficiario manifesti la volontà di esercitare tale diritto con atto scritto indirizzato al datore di lavoro nel termine decadenziale che è fissato in sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nella fattispecie in esame è pacifico che il ricorrente abbia lavorato per la società resistente per un periodo superiore a sei mesi in forza di vari contratti a termine (dal 8.7.2019 al 31.5.2020 e dal 1.8.2020 al 31.10.2020 – cfr. docc. 1, 3 e 5 fasc. di parte ricorrente) e che lo stesso abbia manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza, dapprima con raccomandata a/r del 11.6.2020, ricevuta in data 15.6.2020 (cfr. doc. 4 fasc. di parte ricorrente) e successivamente con raccomandata a/r del 3.11.2020, ricevuta in data 5.11.2020
(cfr. doc. 6 fasc. di parte ricorrente), dunque entro il termine di sei mesi dalla cessazione dei rispettivi contratti di lavoro (cfr. doc. 5 fasc. di parte ricorrente).
Innanzitutto, deve escludersi che l'accettazione del successivo contratto di lavoro a tempo determinato (dal 1.8.2020 al 31.10.2020) estingua il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di fattispecie contrattuali aventi natura differente.
In ordine alla mancata pattuizione contrattuale del diritto di precedenza appare opportuno richiamare quanto espresso recentemente dalla Suprema Corte, seppure stabilito con riguardo ai lavoratori stagionali, appare applicabile anche alla fattispecie in esame: “la disposizione richiamata [art. 24, comma 4, d.lgs. 81/2015], dopo aver enunciato ai commi precedenti il diritto di precedenza per i lavoratori a termine nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, al comma 4 stabilisce che: “Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma
3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.”; la norma impone al datore di lavoro l'obbligo di “richiamare pagina 5 di 11 espressamente” nell'atto scritto - che al momento dell'assunzione del lavoratore contiene la clausola appositiva del termine - il diritto dello stesso ad essere assunto, una volta cessato il rapporto a tempo determinato, con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nei successivi dodici mesi;
per la mancanza di tale contenuto formale la disposizione non prevede, così come nel caso in cui non risulti dall'atto scritto l'apposizione del termine, la conseguenza che la clausola sia “priva di effetto” ex comma 4, art. 19, d. lgs.
n. 81 del 2015, così realizzando l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine;
tuttavia, sempre di inadempimento ad uno specifico obbligo si tratta, non ritenendo il legislatore evidentemente sufficiente che la conoscibilità del diritto di precedenza derivi dalla circostanza che esso sia previsto dalla legge;
un obbligo formale chiaramente funzionalizzato a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell'atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso, tra le quali la necessità che questi manifesti formalmente la propria volontà di avvalersi della precedenza e che lo faccia entro un certo termine dalla data di cessazione del rapporto;
ma se tale informazione preventiva non viene “espressamente” concessa all'atto dell'assunzione a termine, così come prescritto dalla disposizione in esame, il datore non potrà efficacemente opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza nelle successive assunzioni;
l'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è, infatti, idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni;
con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro, il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all'assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza (cfr. Cass. n. 12505 del 2003; Cass. n. 11737 del 2010)” (Cass., sez. lav., ord. n. 9538 del 9.4.2024).
Va dunque disattesa l'eccezione di parte resistente sul punto, dovendosi ritenere che la mancata indicazione di tale clausola nei contratti di lavoro non fa venir meno il diritto del lavoratore di goderne non potendo un inadempimento del datore di lavoro riflettersi negativamente sul lavoratore. In ogni caso, anche se il datore di lavoro non ha adempiuto al pagina 6 di 11 suo obbligo, il ricorrente ha comunque potuto manifestare la sua volontà entro il termine prescritto dalla legge e, pertanto, nessuna conseguenza può ravvisarsi nell'inadempimento di parte convenuta, né del resto il ricorrente ha proposto relativa domanda.
Posto ciò, occorre verificare se il datore di lavoro, nei dodici mesi successivi al momento in cui il ricorrente ha manifestato la sua intenzione di avvalersi di tale diritto di precedenza abbia assunto altri lavoratori a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di operatore ecologico (livello J), mansione espletata dal ricorrente fino al
31.5.2020.
Dagli estratti LUL si evincono diverse assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni del ricorrente di operatore ecologico dopo il mese di maggio 2020; in particolare risultano essere stati assunti, entro i dodici mesi dalla cessazione del primo rapporto di lavoro tra le parti (intervenuta in data 31.5.2020) tali lavoratori: in data 27.10.2020 Marchese
Antonino, in data 23.11.2020 , in data 27.1.2021 in data Persona_1 Persona_2
10.5.2021 , in data 10.5.2021 , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
e in data 17.5.2021 (cfr. doc. 2 e 3 – fasc. di parte resistente). Controparte_7 Persona_3
Tenuto conto che parte resistente sostiene che “Le assunzioni che si riscontrano nel detto elenco riguardano personale riassorbito dalla in quanto temporaneamente CP_1 assegnato ad un'impresa subappaltatrice ovvero si riferiscono a stabilizzazioni concordate con le OO.SS. in appositi accordi aziendali di II livello, relativi a pregressi contratti a tempo determinato prorogati oltre i limiti di legge dei 24 mesi con la condizione necessaria di trasformarli a tempo indeterminato” (cfr. pag. 3 memoria di costituzione), occorre stabilire se tali assunzioni, tra le ipotesi di precedenza contrattualmente previste, vadano preferite a quella del ricorrente.
L'art. 11, comma 21, CCNL Fise prevede: “…fermo restando il CP_8 prioritario diritto di precedenza di cui all'art. 10, comma 30”.
Secondo l'art. 10, comma 30, CCNL: “Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del d.lgs. n.
81/2015, in caso di assunzione di personale a tempo parziale indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, occupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo pagina 7 di 11 accessibile a tutti nei locali dell'impresa e a prendere prioritariamente in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto. Nell'esame delle domande pervenute a termini del primo capoverso, l'azienda terrà conto prioritariamente delle domande dei dipendenti secondo le seguenti fattispecie: - patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché il caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale o permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992; dipendente con figli non conviventi di età inferiore ai tre anni;
lavoratore studente che stia fruendo dei benefici di cui all'art. 45, lett. A), del c.c.n.l.. A parità di condizioni l'azienda terrà conto prioritariamente della maggiore anzianità di servizio complessivamente maturata, anche a seguito di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento, a termini dell'art. 6 del vigente c.c.n.l.. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica”.
L'art. 11, comma 21, continua: “Rispettati i diritti di precedenza di cui al precedente capoverso, per le eventuali residue assunzioni a tempo indeterminato disposte a termini del medesimo capoverso l'azienda terrà conto per il 60% dei lavoratori che siano stati assunti a termine, con uno o più contratti, con superamento del periodo di prova, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi;
fermo restando che quanto previsto dal presente capoverso non trova applicazione nei confronti dei lavoratori ai quali, nei rapporti di lavoro intercorsi con l'azienda siano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione”.
Ai commi, 22 e ss., stabilisce: “22. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 17 ha diritto di precedenza, sempreché abbia superato il periodo di prova, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività.
23. Il diritto di precedenza di cui ai commi 22 e 23 può essere esercitato a condizione pagina 8 di 11 che il lavoratore, con richiesta scritta, manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro rispettivamente entro sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro un anno dalla predetta data. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di assunzione. Quanto previsto ai commi precedenti non si applica ai lavoratori ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all'art. 72 lett. d).
24. A parità di richieste di assunzione a termini dei commi 22 e 23, prevale l'anzianità di servizio maturata complessivamente presso la stessa azienda applicante il presente c.c.n.l. attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.”
Dalla lettura delle citate norme si desume che sussiste in capo ai lavoratori a tempo determinato un diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in caso di assunzioni a tempo parziale indeterminato;
inoltre, si rileva che la contrattazione collettiva dispone che a parità di richieste di esercizio del diritto di precedenza prevale l'anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica. Nessuna altra ipotesi viene contemplata dal CCNL né la società ha allegato alcuna disposizione normativa a fondamento della tesi che le ipotesi allegate
(personale riassorbito in quanto temporaneamente assegnato ad un'impresa subappaltatrice o stabilizzazioni concordate con le OO.SS. in appositi accordi aziendali di II livello) fossero meritevoli di precedenza. Ne discende che non rientrando le stesse tra le precedenze contrattualmente previste e in mancanza di allegazioni circa l'anzianità di servizio e in subordine l'anzianità anagrafica del personale assunto a tempo indeterminato, appare evidente come la condotta della si ponga in violazione con il diritto di precedenza CP_1
esercitato dal ricorrente.
Posto ciò, in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione del diritto di precedenza di cui è causa, si ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte, richiamato dal ricorrente, secondo cui “si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo di precedenza - al quale corrisponde l'obbligo del datore di lavoro - la cui insorgenza, tuttavia, ha - quale fattispecie costitutiva - la decisione dello stesso datore di procedere a nuove assunzioni nella "stessa qualifica", da intendersi quale sostanziale coincidenza tra le pagina 9 di 11 professionalità, di cui l'azienda abbisogna, e quella posseduta dal lavoratore avente diritto alla precedenza (vedi Cass. n. 14293/02 ed, ivi, riferimenti ulteriori, concernenti l'analogo diritto di precedenza, in favore dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, di cui all'art. 15 legge n. 264/49). Il prospettato diritto ad essere preferito - nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro - non è assistito da tutela in forma specifica (ai sensi dell'art. 2932 c.c.). Infatti si tratta - non già di un diritto, sia pure condizionato, alla stipulazione di un contratto di lavoro - ma soltanto del diritto ad essere preferito, come contraente, nel caso in cui il datore di lavoro decida di procedere a nuove assunzioni, definendone tipologia contrattuale e contenuto.
In coerenza con i principi generali - in tema di prelazione obbligatoria (quale che ne sia la fonte) - il prospettato inadempimento del datore di lavoro - che si perfeziona, appunto, con l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza - non può che dar luogo (ai sensi degli art. 1218 ss. c.c.) al risarcimento del danno (vedi Cass. n. 14293/02, cit., ed, ivi, riferimenti ulteriori).
La liquidazione dello stesso danno, poi, non può che assumere - quale parametro - quanto il lavoratore, avente diritto alla precedenza, avrebbe ricevuto se fosse stato parte del contratto di lavoro, che il datore di lavoro abbia stipulato con soggetti diversi.
In tale prospettiva, assumono rilievo - quale parametro, appunto, per la liquidazione del danno - sia le retribuzioni percipiende, in dipendenza di quel contratto, sia le contribuzioni previdenziali relative. (Cass., sez. lav., sentenza del 26.8.2003, n. 12505); “In conformità, infatti, con i principi generali in tema di prelazione obbligatoria, l'inadempimento del datore di lavoro, che si perfeziona con l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria e correttamente il giudice di merito può assumere quale parametro per la determinazione del relativo pregiudizio quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato assunto dal datore di lavoro, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore”(Cass., sez. lav., sentenza del 14.5.2010, n. 11737).
Pertanto, deve ritenersi che la violazione del diritto di precedenza non comporta la pagina 10 di 11 costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma solo il risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno deve essere parametrato in via equitativa alle retribuzioni perdute, pari a quanto spettante ad un lavoratore di livello J del CCNL FISE Assoambiente con orario di 30 ore settimanali (v. contratto di lavoro del 5.7.2019), dalla data in cui è stato esercitato il diritto (11.6.2020) a quella di presentazione del ricorso giudiziale (30.9.2021), detratto quanto percepito in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti dal 1.8.2020 al 31.10.2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/2014 come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 30 settembre 2021 nei confronti di in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta la violazione del diritto di precedenza di cui agli artt. 24 D.lgs. n. 81/2015 e 11, commi 21-25, CCNL FISE Assoambiente (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali) esercitato da in data 11.6.2020 e, per l'effetto, Parte_1
- condanna la a risarcire a il danno subito in misura CP_1 Parte_1
pari alle retribuzioni perdute, commisurate a quanto spettante ad un lavoratore di livello J del
CCNL FISE Assoambiente con orario di 30 ore settimanali (v. contratto di lavoro del
5.7.2019), dalla data in cui è stato esercitato il diritto (11.6.2020) a quella di presentazione del ricorso giudiziale (30.9.2021), detratto quanto percepito in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti dal 1.8.2020 al 31.10.2020;
- condanna la società resistente a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.108,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Catania, 28 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 11 di 11