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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 319/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
NICOLETTI GERMANO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVILACQUA CP_1 P.IVA_1
VALENTINA resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.03.2023 dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 895/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di verificare “se le patologie riscontrate in corso di consulenza erano presenti all'atto della domanda o se sono sopravvenute in epoca successiva;
se, per effetto di tali infermità, parte ricorrente può essere ritenuta persona invalida con diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1, c.1, L. 18/80 - art. 1, cc.1 e 2, L. 508/88– , dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di giudizio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_1 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 14.11.2024, che: “Il nuovo esame clinico, con finalità medico-legali, effettuato il 12 Settembre 2024 ha permesso di accertare che la perizianda, non presenta una significativa limitazione funzionale a carico dei maggiori distretti osteo-articolari i cui movimenti sono possibili fino quasi alle massime escursioni;
parimenti sia la deambulazione che i cambi di postura sono autonomi, non richiedendo né appoggio ad ausili né tanto meno assistenza da parte di terzi. L'esame neuropsichiatrico ugualmente non ha rilevato significativi deficit in atto e/o pregressi, ad eccezione di uno stato depressivo che pur tuttavia non ha impedito alla perizianda di collaborare alla raccolta dell'anamnesi ed all'esame clinico medico-legale senza assumere posizioni simulate e/o tentativi di ostacolarla. Del resto anche la documentazione sanitaria, in atti riportata (datata 17 Marzo 2023 – certificazione psichiatrica e visita geriatrica) non è probativa per una”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente il diritto alla indennità di accompagnamento.
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle dei chiarimenti resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa, atteso il deposito in entrambe le fasi del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , Parte_1 non possiede i requisiti per conseguire la corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 03/06/2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 319/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
NICOLETTI GERMANO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVILACQUA CP_1 P.IVA_1
VALENTINA resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.03.2023 dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 895/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di verificare “se le patologie riscontrate in corso di consulenza erano presenti all'atto della domanda o se sono sopravvenute in epoca successiva;
se, per effetto di tali infermità, parte ricorrente può essere ritenuta persona invalida con diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1, c.1, L. 18/80 - art. 1, cc.1 e 2, L. 508/88– , dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di giudizio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_1 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 14.11.2024, che: “Il nuovo esame clinico, con finalità medico-legali, effettuato il 12 Settembre 2024 ha permesso di accertare che la perizianda, non presenta una significativa limitazione funzionale a carico dei maggiori distretti osteo-articolari i cui movimenti sono possibili fino quasi alle massime escursioni;
parimenti sia la deambulazione che i cambi di postura sono autonomi, non richiedendo né appoggio ad ausili né tanto meno assistenza da parte di terzi. L'esame neuropsichiatrico ugualmente non ha rilevato significativi deficit in atto e/o pregressi, ad eccezione di uno stato depressivo che pur tuttavia non ha impedito alla perizianda di collaborare alla raccolta dell'anamnesi ed all'esame clinico medico-legale senza assumere posizioni simulate e/o tentativi di ostacolarla. Del resto anche la documentazione sanitaria, in atti riportata (datata 17 Marzo 2023 – certificazione psichiatrica e visita geriatrica) non è probativa per una”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente il diritto alla indennità di accompagnamento.
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle dei chiarimenti resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa, atteso il deposito in entrambe le fasi del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , Parte_1 non possiede i requisiti per conseguire la corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 03/06/2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
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