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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3277/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
21.04.1939, CF: ed ivi residente a[...]
Pitagora n. 47 rappresentata e difesa dall'Avv. Piera Germanò, del foro di Palmi, C.F: , domiciliata presso lo C.F._2 studio della stessa in GI Tauro alla Via F. Tripodi n. 254 giusta procura in atti;
Ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi Via Volta n. 2, presso la locale CP_1 agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi, per procura generale alle liti del 22.3.2023;
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo
e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “trattasi di patologie che riducono l'autonomia personale e richiedono assistenza permanente”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto al riconoscimento dello status di portatore di
Handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto dichiarare che l'istante ha diritto al riconoscimento dello status di portatore di Handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione Persona_1 scritta depositata in data il 06.09.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “Allo stato attuale la signora non possiede i Parte_1 requisiti richiesti e i documenti presenti in atti non indicano in alcun modo mancanza di autonomia personale: dal punto di vista neuro- psichico la ricorrente si è presentata sufficientemente lucida ed orientata , dal punto di vista deambulatorio ha una deambulazione cauta ma autonoma non necessitando di aiuto costante per cui vengono meno i requisiti richiesti non necessitando di un intervento assistenziale continuativo e globale.”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della
Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata. Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di CP_1
euro 280,00 a favore del Dott.ssa . Persona_1
Palmi, 27/06/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
21.04.1939, CF: ed ivi residente a[...]
Pitagora n. 47 rappresentata e difesa dall'Avv. Piera Germanò, del foro di Palmi, C.F: , domiciliata presso lo C.F._2 studio della stessa in GI Tauro alla Via F. Tripodi n. 254 giusta procura in atti;
Ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi Via Volta n. 2, presso la locale CP_1 agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi, per procura generale alle liti del 22.3.2023;
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo
e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “trattasi di patologie che riducono l'autonomia personale e richiedono assistenza permanente”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto al riconoscimento dello status di portatore di
Handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto dichiarare che l'istante ha diritto al riconoscimento dello status di portatore di Handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione Persona_1 scritta depositata in data il 06.09.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “Allo stato attuale la signora non possiede i Parte_1 requisiti richiesti e i documenti presenti in atti non indicano in alcun modo mancanza di autonomia personale: dal punto di vista neuro- psichico la ricorrente si è presentata sufficientemente lucida ed orientata , dal punto di vista deambulatorio ha una deambulazione cauta ma autonoma non necessitando di aiuto costante per cui vengono meno i requisiti richiesti non necessitando di un intervento assistenziale continuativo e globale.”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della
Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata. Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di CP_1
euro 280,00 a favore del Dott.ssa . Persona_1
Palmi, 27/06/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti