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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 8876/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
, C.F. , con l'Avv. TERESINA Parte_1 C.F._1
PROCOPIO, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parma, C.F._2
Galleria Bassa dei Magnani, presso lo studio dell'Avv. PROCOPIO TERESINA
e
, C.F. , con l'Avv. PROCOPIO Parte_2 C.F._3
TERESINA, elettivamente domiciliato in Parma, Galleria Bassa dei Magnani, presso lo studio dell'Avv. PROCOPIO TERESINA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti non intendono protrarre l'instaurata convivenza ed intendono, pertanto, separarsi alle seguenti CONDIZIONI - i coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto, senza che nessuno intralci ed interferisca nella vita privata dell'altro; - Il
Signor risiederà nell'abitazione sita in Parma, via Lanfranco 12, di cui Parte_2
è esclusivo proprietario e della quale detiene il pieno diritto di disporne e dove si è già trasferito con il consenso della signora - la signora Parte_1 Parte_1
insieme ai figli, continuerà a risiedere nell'appartamento situato a Parma, in
[...]
via Grola 14, già abitato come residenza coniugale;
- la figlia minore ed il figlio Per_1
minore rimarranno affidati ad entrambi i genitori secondo le norme in materia di Per_2
affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre nella casa di Parma alla via Grola 14, ivi mantenendovi la residenza anagrafica, precisando che il padre, considerata anche l'età dei bambini ed il suo rapporto con gli stessi, potrà continuare a frequentare i minori trascorrendo del tempo quotidianamente con gli stessi;
-il sig.
prenderà con sé i minori, direttamente o per interposta persona di Parte_2
comune fiducia, il martedì, giorno di chiusura del locale, a partire dal termine delle attività dei minori e con pernottamento presso il padre che provvederà ad accompagnarli a scuola il giorno successivo ovvero presso la madre nei periodi di vacanze scolastiche.
- I minori trascorreranno con il padre la domenica a partire dalle ore 9:00 fino alle 17:00 circa quando i minori verranno riaccompagnati dalla madre;
- I coniugi concordano che minori trascorreranno con il padre la metà delle vacanze, natalizie e pasquali, alternando ogni anno, con la madre, la vigilia con il Natale e con il lunedì dell'Angelo ed il 31 di dicembre con il Capodanno. - Si precisa che le parti hanno concordato che per l'anno
2024 il Natale sarà trascorso insieme a tutela dei minori e per garantire almeno per quest'anno l'unità familiare. - Quanto alle festività Pasquali le parti concordano che i minori trascorreranno in modo alternato la Santa Pasqua con il successivo lunedì dell'Angelo precisando che a partire dall'anno 2025 il giorno di Pasqua i minori lo trascorreranno con la madre, successivo lunedì dell'Angelo con il padre fatto salvo diverso accordo che potrà intervenire tra i coniugi in considerazioni di esigenze sopravvenute. E così alternativamente i minori trascorreranno le ulteriori ricorrenze festive. - Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di 15 giorni nel mese di agosto da concordare con la madre anticipatamente e compatibilmente con il periodo di ferie dal lavoro riconosciuto annualmente ad entrambi i genitori e da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-
Pag. 2 di 9 Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente le eventuali località di villeggiatura prescelte per le vacanze lontano dall'abituale domicilio, anche se di breve durata, obbligandosi in tali evenienze a lasciare all'altro un idoneo recapito telefonico,
l'indirizzo della struttura ed a garantire la reperibilità telefonica favorendo i contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore. - Il genitore che non sarà con il minore durante la giornata avrà diritto di chiamare telefonicamente i figli, anche tramite video- chiamate, per mantenere un rapporto costante con gli stessi;
- Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per i figli e , relative Per_1 Per_2 all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni personali dei minori. - Sarà, di seguito, onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni attinenti i minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare sui minori la responsabilità genitoriale separata per ciò che concerne le problematiche di ordinaria amministrazione, per i rispettivi periodi di permanenza presso l'una o l'altra abitazione. - Entrambi i genitori favoriranno al massimo la possibilità per i figli minori di frequentare tanto i nonni materni che i nonni paterni, nonché si impegneranno a collaborare proficuamente per la sua gestione e per far fronte alle numerose esigenze degli stessi, soprattutto connesse all'ambito familiare/scolastico/ricreativo. Nello specifico, quando i genitori avranno i figli presso di sé, dovranno ad esempio accompagnarli e feste di compleanno, eventi sportivi ed in generale a qualsivoglia impegno scolastico ed extrascolastico che li riguardi. I ricorrenti, sin dalla sottoscrizione del presente atto, forniscono il proprio assenso, affinché i figli minori possano in futuro, entrare in contatto e di fatto frequentare eventuali nuovi compagni dei genitori, purché la relazione sia di fatto stabile da almeno un anno, nel reciproco rispetto, e con l'impegno di evitare che i minori possano confondere le figure genitoriali con quelle dei compagni;
- I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
- Il signor Parte_2
, entro il giorno 12 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente
[...]
ricorso, corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei figli (abiti, generi alimentari, farmaci da banco, materiale scolastico, escluso libri di testo), la somma mensile di €. 350,00, rivalutabili secondo gli indici
Pag. 3 di 9 ISTAT a partire dall'anno successivo all'udienza collegiale, fintanto che e Per_2 Per_1 non raggiungeranno l'indipendenza economica da versarsi sul conto corrente bancario della signora acceso presso la filiale della Banca Credit Agricole Parte_1
IBAN: [...]; - I coniugi specificano e chiariscono che della suddetta somma di € 350,00, € 225,00 verranno versati, consentendo alla signora di trattenerli mediante la riscossione dell'affitto dell'immobile di Torrile. - Parte_1
Quanto all'assegno unico per i figli, lo stesso sarà percepito al 100% dalla sig.ra pertanto il padre rinuncerà, come di fatto rinuncia, in favore della madre al Parte_1
suo 50%. - Il padre e la madre si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori con le seguenti specificazioni: SENZA PREVENTIVO ACCORDO TRA LE PARTI LE SEGUENTI
SPESE: spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle relative a ticket sanitari purché debitamente prescritte dal medico di base, come peraltro tamponi, ed esami sierologici per il COVID-19; spese relative a tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola, testi scolastici;
particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti, tablet e telefoni cellulari, con relative ricariche), purché di costo unitario non superiore ai 100,00 euro, gite scolastiche che importino un costo non superiore ad euro 100,00; lezione private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori purché il costo mensile non superi i 100,00 euro;
corsi di ordinaria pratica sportiva e/o scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. Saranno altresì a carico di ciascun genitore nella misura del 50% SOLO SE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE LE SEGUENTI
SPESE: iscrizione e rette di scuole private;
lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori ove il costo mensile sia superiore ai 100,00 euro;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 100,00, viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze
Pag. 4 di 9 estive e/o invernali. Qualora un genitore decida di effettuare una spesa straordinaria di rilevante impegno finanziario, e/o comunque eccedente gli € 100,00 senza aver ottenuto il consenso preventivo dell'altro genitore, agendo, pertanto, di propria iniziativa, dovrà affrontare per intero la spesa, senza poter ottenere il rimborso pro quota dall'altro. Il rifiuto a compartecipare alla spesa, in ogni caso, dovrà essere adeguatamente giustificato. Qualora un genitore ometta di rispondere alla comunicazione dell'altro entro cinque giorni, si intenderà che presta il proprio assenso alla spesa straordinaria richiesta, che verrà così divisa al 50% per ciascuno. - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail SMS o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla effettiva spesa ed il rimborso dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi alla richiesta. - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di poter garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli e di terzi. Entrambi i genitori esprimono fin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione alla richiesta ed al il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per i figli minori e , dando, altresì, il proprio benestare e l'autorizzazione Per_1 Per_2
per il futuro rinnovo, potendo, pertanto, e recarsi all'estero in compagnia Per_1 Per_2
di uno dei genitori. - I signori – sono intestatari ciascuno del Parte_2 Parte_1
proprio conto corrente, nello specifico il sig. presso Credit Agricole Parte_2
filiale di via Mercati 9/B in Parma, mentre la sig.ra presso Credit Parte_1
Agricole via Mercati 9/B in Parma e dichiarano di aver chiuso il conto cointestato definendo ogni questione economica - patrimoniale;
- La madre custodirà i documenti dei minori e cioè la carta di identità, il codice fiscale ed il passaporto. Il genitore a fronte di una richiesta motivata dell'altro dovrà fornire, per il tempo strettamente necessario, la documentazione richiesta, nonché a fornire la documentazione dei minori quando gli stessi saranno in viaggio con papà o rimarranno con lo stesso per periodi lunghi. Dal canto suo il sig. si impegna a restituire tutta la documentazione Parte_2 all'atto della riconsegna dei minori alla madre;
- il sig. è proprietario Parte_2
esclusivo dei seguenti immobili: a) Immobile sito nel Comune di Parma alla via Grola
Pag. 5 di 9 14 censito al NCEU di Parma foglio 1 particella 753 subalterno 1 piano S1-T-3 categoria A3, classe 4 vani 6 rendita catastale € 557,77 zona censuaria 1 mq 112; b)
Immobile sito in via Grola 14 censito al NCEU di Parma sez. 1 foglio 1 particella 753 subalterno 17 piano S1 categoria C6, classe 4 vani 6 rendita catastale € 50,35 zona censuaria 1 mq 13. Il sig. consente il trasferimento della proprietà Parte_2 dell'immobile meglio sopra descritto in favore della moglie e, pertanto, si impegna a trasferire la suddetta proprietà nei termini che seguono: PARTE CEDENTE Il sig.
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_2
residente in [...] si impegna a trasferire C.F._3
ALLA PARTE CESSIONARIA a) signora nata a Parte_1
OR (MT) il 23.08.1977 CF e residente in [...]
Grola 14, l'immobile sito nel Comune di Parma alla via Grola 14 Immobile sito nel
Comune di Parma alla via Grola 14 censito al NCEU di Parma foglio 1 particella 753 subalterno 1 piano S1-T-3 categoria A3, classe 4 vani 6 rendita catastale € 557,77 zona censuaria 1 mq 112; b) Immobile sito in via Grola 14 censito al NCEU di Parma sez. 1 foglio 1 particella 753 subalterno 17 piano S1 categoria C6, classe 4 vani 6 rendita catastale € 50,35 zona censuaria 1 mq 13; il tutto acquistato con atto a rogito notaio dott. RG 9129/9130 RP N. 6944/6945 registrato presso l'Agenzia Persona_3
delle Entrate di Parma N. 7544 serie 1T. Con il presente trasferimento di proprietà, la sig.ra diviene unica, esclusiva e totale proprietaria dell'immobile Parte_1 sopradescritto. (all. 12) L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova così come la sig.ra lo possiede ed ha diritto Parte_1
di possederlo, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con la proporzionale quota dei locali, spazi, impianti e servizi comuni con tutti i vantaggi e oneri come per legge. Il sig. garantisce che la proprietà immobiliare gli appartiene in piena Parte_2 proprietà ed assoluta disponibilità, così come risulta dall'atto notarile suddetto. Il sig.
dichiara che sul bene non sussistono pesi e vincoli di alcun genere e lo stesso Parte_2 si impegna nel caso di eventuali pesi a rimuoverli all'atto del trasferimento. Il sig.
dichiara e garantisce di essere in regola con il pagamento degli oneri ordinari Parte_2
e straordinari e si obbliga comunque a corrispondere eventuali somme dovute, tasse,
Pag. 6 di 9 tributi o imposte, oneri condominiali e quant'altro fin ad oggi maturati anche se richiesti o iscritti a ruolo in epoca successiva. Il sig. garantisce l'immobile a norma di Parte_2
legge e si dichiara che il possesso in favore della sig. è stato già Parte_1
trasferito. Il presente atto è esente dagli oneri fiscali ai sensi della legge 74/1987.
Nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo non fosse possibile trasferire l'immobile con il provvedimento di separazione, comunque il presente atto vale quale promessa di trasferimento ed il trasferimento materiale avverrà a rogito del notaio scelto congiuntamente da entrambi i coniugi immediatamente dopo l'omologa della separazione a spese e cura di entrambi i coniugi”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.24 le parti hanno premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 29.12.2010, atto trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'NG (PZ) al n. 34 Parte II Seria A Ufficio 1 Anno
2010, e del Comune di Torrile (PR) al n. 1 Parte II Serie B anno 2011; dall'unione erano nati i figli (15.04.2013) e (04.02.2020); ormai da tempo erano venute Per_1 Per_2
meno le condizioni necessarie al prosieguo della coabitazione.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale di Parma di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, in conformità agli accordi tra loro raggiunti.
All'udienza del 19.02.2025 i medesimi ricorrenti hanno esplicitato la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma) e, a chiarimento, hanno confermato che la pattuizione relativa al trasferimento immobiliare, parte dell'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale, deve interpretarsi come promessa di trasferimento.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Pag. 7 di 9 Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate dai medesimi interessati, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo oltre che rispondente all'interesse dei minori (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità. Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Il procedimento dovrà proseguire per deliberare sulla proposta domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi ed , che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Sant' NG (PZ) in data 29.12.2010, atto trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'NG (PZ) al n. 34 Parte II Seria A Ufficio 1
Anno 2010, e del Comune di Torrile (PR) al n. 1 Parte II Serie B anno 2011;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant' NG (PZ) e del comune di
Torrile (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza,
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso del
3.12.2024.
Il procedimento dovrà proseguire avanti al nominato Giudice rel. per deliberare sulla proposta domanda di cessazione effetti civili del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Pag. 8 di 9 Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 08/04/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 8876/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
, C.F. , con l'Avv. TERESINA Parte_1 C.F._1
PROCOPIO, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parma, C.F._2
Galleria Bassa dei Magnani, presso lo studio dell'Avv. PROCOPIO TERESINA
e
, C.F. , con l'Avv. PROCOPIO Parte_2 C.F._3
TERESINA, elettivamente domiciliato in Parma, Galleria Bassa dei Magnani, presso lo studio dell'Avv. PROCOPIO TERESINA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti non intendono protrarre l'instaurata convivenza ed intendono, pertanto, separarsi alle seguenti CONDIZIONI - i coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto, senza che nessuno intralci ed interferisca nella vita privata dell'altro; - Il
Signor risiederà nell'abitazione sita in Parma, via Lanfranco 12, di cui Parte_2
è esclusivo proprietario e della quale detiene il pieno diritto di disporne e dove si è già trasferito con il consenso della signora - la signora Parte_1 Parte_1
insieme ai figli, continuerà a risiedere nell'appartamento situato a Parma, in
[...]
via Grola 14, già abitato come residenza coniugale;
- la figlia minore ed il figlio Per_1
minore rimarranno affidati ad entrambi i genitori secondo le norme in materia di Per_2
affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre nella casa di Parma alla via Grola 14, ivi mantenendovi la residenza anagrafica, precisando che il padre, considerata anche l'età dei bambini ed il suo rapporto con gli stessi, potrà continuare a frequentare i minori trascorrendo del tempo quotidianamente con gli stessi;
-il sig.
prenderà con sé i minori, direttamente o per interposta persona di Parte_2
comune fiducia, il martedì, giorno di chiusura del locale, a partire dal termine delle attività dei minori e con pernottamento presso il padre che provvederà ad accompagnarli a scuola il giorno successivo ovvero presso la madre nei periodi di vacanze scolastiche.
- I minori trascorreranno con il padre la domenica a partire dalle ore 9:00 fino alle 17:00 circa quando i minori verranno riaccompagnati dalla madre;
- I coniugi concordano che minori trascorreranno con il padre la metà delle vacanze, natalizie e pasquali, alternando ogni anno, con la madre, la vigilia con il Natale e con il lunedì dell'Angelo ed il 31 di dicembre con il Capodanno. - Si precisa che le parti hanno concordato che per l'anno
2024 il Natale sarà trascorso insieme a tutela dei minori e per garantire almeno per quest'anno l'unità familiare. - Quanto alle festività Pasquali le parti concordano che i minori trascorreranno in modo alternato la Santa Pasqua con il successivo lunedì dell'Angelo precisando che a partire dall'anno 2025 il giorno di Pasqua i minori lo trascorreranno con la madre, successivo lunedì dell'Angelo con il padre fatto salvo diverso accordo che potrà intervenire tra i coniugi in considerazioni di esigenze sopravvenute. E così alternativamente i minori trascorreranno le ulteriori ricorrenze festive. - Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di 15 giorni nel mese di agosto da concordare con la madre anticipatamente e compatibilmente con il periodo di ferie dal lavoro riconosciuto annualmente ad entrambi i genitori e da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-
Pag. 2 di 9 Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente le eventuali località di villeggiatura prescelte per le vacanze lontano dall'abituale domicilio, anche se di breve durata, obbligandosi in tali evenienze a lasciare all'altro un idoneo recapito telefonico,
l'indirizzo della struttura ed a garantire la reperibilità telefonica favorendo i contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore. - Il genitore che non sarà con il minore durante la giornata avrà diritto di chiamare telefonicamente i figli, anche tramite video- chiamate, per mantenere un rapporto costante con gli stessi;
- Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per i figli e , relative Per_1 Per_2 all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni personali dei minori. - Sarà, di seguito, onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni attinenti i minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare sui minori la responsabilità genitoriale separata per ciò che concerne le problematiche di ordinaria amministrazione, per i rispettivi periodi di permanenza presso l'una o l'altra abitazione. - Entrambi i genitori favoriranno al massimo la possibilità per i figli minori di frequentare tanto i nonni materni che i nonni paterni, nonché si impegneranno a collaborare proficuamente per la sua gestione e per far fronte alle numerose esigenze degli stessi, soprattutto connesse all'ambito familiare/scolastico/ricreativo. Nello specifico, quando i genitori avranno i figli presso di sé, dovranno ad esempio accompagnarli e feste di compleanno, eventi sportivi ed in generale a qualsivoglia impegno scolastico ed extrascolastico che li riguardi. I ricorrenti, sin dalla sottoscrizione del presente atto, forniscono il proprio assenso, affinché i figli minori possano in futuro, entrare in contatto e di fatto frequentare eventuali nuovi compagni dei genitori, purché la relazione sia di fatto stabile da almeno un anno, nel reciproco rispetto, e con l'impegno di evitare che i minori possano confondere le figure genitoriali con quelle dei compagni;
- I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
- Il signor Parte_2
, entro il giorno 12 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente
[...]
ricorso, corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei figli (abiti, generi alimentari, farmaci da banco, materiale scolastico, escluso libri di testo), la somma mensile di €. 350,00, rivalutabili secondo gli indici
Pag. 3 di 9 ISTAT a partire dall'anno successivo all'udienza collegiale, fintanto che e Per_2 Per_1 non raggiungeranno l'indipendenza economica da versarsi sul conto corrente bancario della signora acceso presso la filiale della Banca Credit Agricole Parte_1
IBAN: [...]; - I coniugi specificano e chiariscono che della suddetta somma di € 350,00, € 225,00 verranno versati, consentendo alla signora di trattenerli mediante la riscossione dell'affitto dell'immobile di Torrile. - Parte_1
Quanto all'assegno unico per i figli, lo stesso sarà percepito al 100% dalla sig.ra pertanto il padre rinuncerà, come di fatto rinuncia, in favore della madre al Parte_1
suo 50%. - Il padre e la madre si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori con le seguenti specificazioni: SENZA PREVENTIVO ACCORDO TRA LE PARTI LE SEGUENTI
SPESE: spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle relative a ticket sanitari purché debitamente prescritte dal medico di base, come peraltro tamponi, ed esami sierologici per il COVID-19; spese relative a tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola, testi scolastici;
particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti, tablet e telefoni cellulari, con relative ricariche), purché di costo unitario non superiore ai 100,00 euro, gite scolastiche che importino un costo non superiore ad euro 100,00; lezione private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori purché il costo mensile non superi i 100,00 euro;
corsi di ordinaria pratica sportiva e/o scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. Saranno altresì a carico di ciascun genitore nella misura del 50% SOLO SE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE LE SEGUENTI
SPESE: iscrizione e rette di scuole private;
lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori ove il costo mensile sia superiore ai 100,00 euro;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 100,00, viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze
Pag. 4 di 9 estive e/o invernali. Qualora un genitore decida di effettuare una spesa straordinaria di rilevante impegno finanziario, e/o comunque eccedente gli € 100,00 senza aver ottenuto il consenso preventivo dell'altro genitore, agendo, pertanto, di propria iniziativa, dovrà affrontare per intero la spesa, senza poter ottenere il rimborso pro quota dall'altro. Il rifiuto a compartecipare alla spesa, in ogni caso, dovrà essere adeguatamente giustificato. Qualora un genitore ometta di rispondere alla comunicazione dell'altro entro cinque giorni, si intenderà che presta il proprio assenso alla spesa straordinaria richiesta, che verrà così divisa al 50% per ciascuno. - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail SMS o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla effettiva spesa ed il rimborso dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi alla richiesta. - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di poter garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli e di terzi. Entrambi i genitori esprimono fin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione alla richiesta ed al il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per i figli minori e , dando, altresì, il proprio benestare e l'autorizzazione Per_1 Per_2
per il futuro rinnovo, potendo, pertanto, e recarsi all'estero in compagnia Per_1 Per_2
di uno dei genitori. - I signori – sono intestatari ciascuno del Parte_2 Parte_1
proprio conto corrente, nello specifico il sig. presso Credit Agricole Parte_2
filiale di via Mercati 9/B in Parma, mentre la sig.ra presso Credit Parte_1
Agricole via Mercati 9/B in Parma e dichiarano di aver chiuso il conto cointestato definendo ogni questione economica - patrimoniale;
- La madre custodirà i documenti dei minori e cioè la carta di identità, il codice fiscale ed il passaporto. Il genitore a fronte di una richiesta motivata dell'altro dovrà fornire, per il tempo strettamente necessario, la documentazione richiesta, nonché a fornire la documentazione dei minori quando gli stessi saranno in viaggio con papà o rimarranno con lo stesso per periodi lunghi. Dal canto suo il sig. si impegna a restituire tutta la documentazione Parte_2 all'atto della riconsegna dei minori alla madre;
- il sig. è proprietario Parte_2
esclusivo dei seguenti immobili: a) Immobile sito nel Comune di Parma alla via Grola
Pag. 5 di 9 14 censito al NCEU di Parma foglio 1 particella 753 subalterno 1 piano S1-T-3 categoria A3, classe 4 vani 6 rendita catastale € 557,77 zona censuaria 1 mq 112; b)
Immobile sito in via Grola 14 censito al NCEU di Parma sez. 1 foglio 1 particella 753 subalterno 17 piano S1 categoria C6, classe 4 vani 6 rendita catastale € 50,35 zona censuaria 1 mq 13. Il sig. consente il trasferimento della proprietà Parte_2 dell'immobile meglio sopra descritto in favore della moglie e, pertanto, si impegna a trasferire la suddetta proprietà nei termini che seguono: PARTE CEDENTE Il sig.
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_2
residente in [...] si impegna a trasferire C.F._3
ALLA PARTE CESSIONARIA a) signora nata a Parte_1
OR (MT) il 23.08.1977 CF e residente in [...]
Grola 14, l'immobile sito nel Comune di Parma alla via Grola 14 Immobile sito nel
Comune di Parma alla via Grola 14 censito al NCEU di Parma foglio 1 particella 753 subalterno 1 piano S1-T-3 categoria A3, classe 4 vani 6 rendita catastale € 557,77 zona censuaria 1 mq 112; b) Immobile sito in via Grola 14 censito al NCEU di Parma sez. 1 foglio 1 particella 753 subalterno 17 piano S1 categoria C6, classe 4 vani 6 rendita catastale € 50,35 zona censuaria 1 mq 13; il tutto acquistato con atto a rogito notaio dott. RG 9129/9130 RP N. 6944/6945 registrato presso l'Agenzia Persona_3
delle Entrate di Parma N. 7544 serie 1T. Con il presente trasferimento di proprietà, la sig.ra diviene unica, esclusiva e totale proprietaria dell'immobile Parte_1 sopradescritto. (all. 12) L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova così come la sig.ra lo possiede ed ha diritto Parte_1
di possederlo, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con la proporzionale quota dei locali, spazi, impianti e servizi comuni con tutti i vantaggi e oneri come per legge. Il sig. garantisce che la proprietà immobiliare gli appartiene in piena Parte_2 proprietà ed assoluta disponibilità, così come risulta dall'atto notarile suddetto. Il sig.
dichiara che sul bene non sussistono pesi e vincoli di alcun genere e lo stesso Parte_2 si impegna nel caso di eventuali pesi a rimuoverli all'atto del trasferimento. Il sig.
dichiara e garantisce di essere in regola con il pagamento degli oneri ordinari Parte_2
e straordinari e si obbliga comunque a corrispondere eventuali somme dovute, tasse,
Pag. 6 di 9 tributi o imposte, oneri condominiali e quant'altro fin ad oggi maturati anche se richiesti o iscritti a ruolo in epoca successiva. Il sig. garantisce l'immobile a norma di Parte_2
legge e si dichiara che il possesso in favore della sig. è stato già Parte_1
trasferito. Il presente atto è esente dagli oneri fiscali ai sensi della legge 74/1987.
Nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo non fosse possibile trasferire l'immobile con il provvedimento di separazione, comunque il presente atto vale quale promessa di trasferimento ed il trasferimento materiale avverrà a rogito del notaio scelto congiuntamente da entrambi i coniugi immediatamente dopo l'omologa della separazione a spese e cura di entrambi i coniugi”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.24 le parti hanno premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 29.12.2010, atto trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'NG (PZ) al n. 34 Parte II Seria A Ufficio 1 Anno
2010, e del Comune di Torrile (PR) al n. 1 Parte II Serie B anno 2011; dall'unione erano nati i figli (15.04.2013) e (04.02.2020); ormai da tempo erano venute Per_1 Per_2
meno le condizioni necessarie al prosieguo della coabitazione.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale di Parma di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, in conformità agli accordi tra loro raggiunti.
All'udienza del 19.02.2025 i medesimi ricorrenti hanno esplicitato la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma) e, a chiarimento, hanno confermato che la pattuizione relativa al trasferimento immobiliare, parte dell'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale, deve interpretarsi come promessa di trasferimento.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Pag. 7 di 9 Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate dai medesimi interessati, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo oltre che rispondente all'interesse dei minori (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità. Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Il procedimento dovrà proseguire per deliberare sulla proposta domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi ed , che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Sant' NG (PZ) in data 29.12.2010, atto trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'NG (PZ) al n. 34 Parte II Seria A Ufficio 1
Anno 2010, e del Comune di Torrile (PR) al n. 1 Parte II Serie B anno 2011;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant' NG (PZ) e del comune di
Torrile (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza,
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso del
3.12.2024.
Il procedimento dovrà proseguire avanti al nominato Giudice rel. per deliberare sulla proposta domanda di cessazione effetti civili del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Pag. 8 di 9 Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 08/04/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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