Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 144/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 144/2023 R.G.A.C.C., promossa da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti e tre già rappresentati e difesi dall'avv. Sara Di Bisceglie rinunciante al mandato il 7.10.2024
e, in seguito, il primo e la terza rappresentati e difesi dall'avv. Loredana Manginelli
- Appellanti -
nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Sasso Controparte_1
- Appellato -
All'udienza del 4.3.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
********
FATTO e DIRITTO
e nei confronti di , finalizzata ad ottenere
[...] Parte_3 Controparte_1
l'accertamento e la dichiarazione di falsità del testamento olografo a firma di di tre Persona_1
scritture private nonché di tre assegni ed ha condannato gli attori alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto.
2. – Avverso la sentenza , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello, che è stato contrastato da . Controparte_1
3. – Con sentenza n. 22/2024, pubblicata il 4.3.2024, il Tribunale di Trani ha dichiarato aperta la liquidazione controllata dei beni di ed ha nominato liquidatore l'avv. Controparte_1
Nicola Di Pinto.
4. – Con “Comparsa di costituzione nuovo difensore” del 5.8.2024 l'avv. Maurizio Sasso,
dichiaratamente agendo “nell'interesse del sig. persona dell'avv. Nicola Di Controparte_2
Pinto…in qualità di liquidatore…”, si è costituito nel giudizio di appello in sostituzione del precedente difensore, insistendo nelle richieste e conclusioni già rassegnate dal precedente patrocinatore.
5. – In data 7.10.2024 l'avv. Sara Di Bisceglie ha rinunciato al mandato difensivo originariamente conferitole dagli appellanti e, in seguito, in sua sostituzione, si è costituita in
25.10.2024 l'avv. Loredana Manginelli, nella dichiarata qualità di procuratore dei soli Parte_1
ed . Parte_3
6. – Frattanto, con istanza formulata il 21.10.2024 “nell'interesse del sig. CP_2
persona dell'avv. Nicola Di Pinto…in qualità di liquidatore nominato con sentenza n.
[...]
22/2024 del 4.3.2024 emessa dal Tribunale di Trani…”, l'avv. Maurizio Sasso ha chiesto l'interruzione del giudizio di appello ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 143 CCII.
2 7. – Con ordinanza del 22.10.2024 il Collegio ha dichiarato l'interruzione del processo,
disponendo la comunicazione del provvedimento all'istante ed al difensore rinunciante degli appellanti.
8. – Con istanza del 31.1.2025 l'appellato ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio in quanto non riassunto nel termine di legge.
9. – Con ordinanza del 4.2.2025 il Collegio ha “ritenuto opportuno fissare udienza nel
contraddittorio delle parti, detta attività non violando il divieto di compiere atti del procedimento
durante l'interruzione del processo, sancito dagli artt. 304 e 298 cpc, in quanto occorre decidere
la questione pregiudiziale attinente al processo (cfr., sul punto, Cass.
7.6.1995 n. 6431), a seguito
dell'istanza di estinzione del giudizio formulata dall'appellato e dovendosi valutare gli eventuali
effetti che si ricollegano alla costituzione in prosieguo dei due appellanti tramite il nuovo
patrocinatore”. Pertanto, ha fissato l'udienza “in presenza” del 4.3.2025 per consentire l'interlocuzione delle parti in ordine alla predetta questione sollevata d'ufficio.
10. – All'udienza del 4.3.2025 è comparso il solo difensore dell'appellato, insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio.
11. – Orbene, poiché il processo non è stato ritualmente proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi stabilito dall'art. 305 cpc (risultando depositata in atti una semplice comparsa di costituzione del nuovo difensore di due appellanti in epoca successiva al provvedimento estintivo), l'inattività della parte interessata alla coltivazione del gravame non può
che sfociare nella dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 co. 3 cpc e 338
cpc.
12. – Avendo il Collegio deciso una questione pregiudiziale attinente al processo, il provvedimento conclusivo del giudizio deve assumere la forma della sentenza.
13. – Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310 co. 4 cpc.
P.Q.M.
3 Definitivamente pronunciando fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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