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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2868/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il Parte_1
26/01/1962, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Pezzullo, C.F._1
presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Di Meola, presso il C.F._2
cui studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/09/2024, esponeva che: 1) il 13/08/1988 Parte_1
contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano tre figli, Controparte_1
ormai maggiorenni ed autosufficienti;
2) in data 13/12/2022, il Tribunale di Benevento
1 omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni raggiunte nel procedimento iscritto al R.G. n. 3480/2022; 3) a decorrere dall'intervenuta separazione non v'è stata alcuna riconciliazione;
4) i coniugi hanno risolto tutte le questioni attinenti alla casa coniugale, così come previsto in sede di separazione, e nessuna questione economica hanno in sospeso tra loro.
Tanto premesso, il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate nel ricorso depositato.
In data 09/02/2025, si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da controparte, controdeduceva in ordine all'impegno assunto dalle parti, già in sede di separazione, di compiere la voltura del contatore della corrente in capo all'odierna resistente e con onore del di Parte_1 procedere all'installazione di un misuratore di corrente, nel suo appartamento, al fine di poter conteggiare i consumi di corrente a cui lo stesso avrebbe dovuto far fronte.
Tanto premesso, la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma delle condizioni di separazione di cui al procedimento iscritto al R.G. n. 3480/2022 del Tribunale di Benevento.
Alla prima udienza di comparizione, le parti chiedevano rinvio ad altra data al fine di addivenire ad un accordo per la definizione bonaria della controversia.
In data 17/04/2025, le parti depositavano detto accordo, chiedendo congiuntamente all'intestato Tribunale di:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Solopaca (Bn) il 13.08.88 n. 1 parte I Serie, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Solopaca, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Confermare le condizioni indicate nell'omologa di separazione consensuale – come riproposte sub capo 4. – lett. da a); b); c); d); e); f); g); h); i) -, nulla disponendo in merito alla prole, avendo i figli raggiunto la maggiore età ed essendo diventati autonomi sotto il profilo economico”.
Dette ultime condizioni si riportano di seguito:
“a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di stabilire il proprio domicilio dove meglio credono;
2 b. I coniugi danno atto che i tre figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c. Il Sig. consentirà alla Sig.ra di abitare nella porzione della casa Parte_1 CP_1
coniugale sita in San Salvatore Telesino (Bn) alla C.da San Vincenzo n. 62 ove attualmente già dimora e di utilizzare il relativo garage e ciò per la durata di 4 anni e sei mesi (decorrenza dal 13.12.2022);
d. Quanto alle utenze, le parti si obbligano ad effettuare la voltura a nome della Sig.ra ed, al tal fine di evitare contestazioni, verrà installato nella porzione di immobile del CP_1
un contatore di consumi che consentirà di stabilire la quota parte dei consumi a Parte_1
carico del;
Parte_1
e. Le imposte relative all'edificio verranno ripartite tra i coniugi in proporzione alla superficie da essi occupata;
f. La bolletta dei consumi dell'acqua verrà ripartita al 50% tra i coniugi;
g. Alla scadenza del termine di 4 anni e 6 mesi sopra detti le parti tratterranno i beni mobili presenti nella porzione di edificio occupata;
h. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
i. Consentono reciprocamente il rilascio del passaporto valido per l'espatrio.”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 13/12/2022) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa del 09/02/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , Parte_1
c.f. e , c.f. C.F._1 Controparte_1
(atto n. 4, parte II, serie C, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
1988);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Solopaca per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2868/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il Parte_1
26/01/1962, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Pezzullo, C.F._1
presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Di Meola, presso il C.F._2
cui studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/09/2024, esponeva che: 1) il 13/08/1988 Parte_1
contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano tre figli, Controparte_1
ormai maggiorenni ed autosufficienti;
2) in data 13/12/2022, il Tribunale di Benevento
1 omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni raggiunte nel procedimento iscritto al R.G. n. 3480/2022; 3) a decorrere dall'intervenuta separazione non v'è stata alcuna riconciliazione;
4) i coniugi hanno risolto tutte le questioni attinenti alla casa coniugale, così come previsto in sede di separazione, e nessuna questione economica hanno in sospeso tra loro.
Tanto premesso, il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate nel ricorso depositato.
In data 09/02/2025, si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da controparte, controdeduceva in ordine all'impegno assunto dalle parti, già in sede di separazione, di compiere la voltura del contatore della corrente in capo all'odierna resistente e con onore del di Parte_1 procedere all'installazione di un misuratore di corrente, nel suo appartamento, al fine di poter conteggiare i consumi di corrente a cui lo stesso avrebbe dovuto far fronte.
Tanto premesso, la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma delle condizioni di separazione di cui al procedimento iscritto al R.G. n. 3480/2022 del Tribunale di Benevento.
Alla prima udienza di comparizione, le parti chiedevano rinvio ad altra data al fine di addivenire ad un accordo per la definizione bonaria della controversia.
In data 17/04/2025, le parti depositavano detto accordo, chiedendo congiuntamente all'intestato Tribunale di:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Solopaca (Bn) il 13.08.88 n. 1 parte I Serie, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Solopaca, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Confermare le condizioni indicate nell'omologa di separazione consensuale – come riproposte sub capo 4. – lett. da a); b); c); d); e); f); g); h); i) -, nulla disponendo in merito alla prole, avendo i figli raggiunto la maggiore età ed essendo diventati autonomi sotto il profilo economico”.
Dette ultime condizioni si riportano di seguito:
“a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di stabilire il proprio domicilio dove meglio credono;
2 b. I coniugi danno atto che i tre figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c. Il Sig. consentirà alla Sig.ra di abitare nella porzione della casa Parte_1 CP_1
coniugale sita in San Salvatore Telesino (Bn) alla C.da San Vincenzo n. 62 ove attualmente già dimora e di utilizzare il relativo garage e ciò per la durata di 4 anni e sei mesi (decorrenza dal 13.12.2022);
d. Quanto alle utenze, le parti si obbligano ad effettuare la voltura a nome della Sig.ra ed, al tal fine di evitare contestazioni, verrà installato nella porzione di immobile del CP_1
un contatore di consumi che consentirà di stabilire la quota parte dei consumi a Parte_1
carico del;
Parte_1
e. Le imposte relative all'edificio verranno ripartite tra i coniugi in proporzione alla superficie da essi occupata;
f. La bolletta dei consumi dell'acqua verrà ripartita al 50% tra i coniugi;
g. Alla scadenza del termine di 4 anni e 6 mesi sopra detti le parti tratterranno i beni mobili presenti nella porzione di edificio occupata;
h. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
i. Consentono reciprocamente il rilascio del passaporto valido per l'espatrio.”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 13/12/2022) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa del 09/02/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , Parte_1
c.f. e , c.f. C.F._1 Controparte_1
(atto n. 4, parte II, serie C, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
1988);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Solopaca per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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