Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 19536/2023 R.G. promossa da:
, C.F. , rappr. e dif. dall'avv. Carmela Parte_1 C.F._1
Romano e dall'avv. Stefano Russo, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. Viviana De Bello, Parte_2
come da procura in atti,
RESISTENTE
e
, rappr. e dif. Controparte_1
dall'avv. Mauro Elberti, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.23, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029123873000 notificata in data 06.10.2023, avente ad oggetto contributi anni 2016, 2017, 2018, 2019, per euro 18.506,00.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità, illegittimità della pretesa creditoria.
Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi il suo difetto di Parte_2
legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa contributiva e nel merito di rigettare il ricorso perché infondato.
Si costituiva l' eccependo la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione, stante la CP_1
regolare notifica degli avvisi sottesi all'intimazione e deduceva, nel merito, che la prescrizione non era maturata alla luce degli atti interruttivi e della sospensione della prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale per i periodi dal 23.2.20 al 30.6.20 e dal
31.12.20 al 30.6.21, chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita la causa sulla base dei documenti in atti, la stessa è decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Va preliminarmente valutata l'eccezione relativa al difetto di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta in questa sede.
L'eccezione è infondata in quanto l' ha provato la regolare notifica di tutti gli avvisi di CP_1
addebito sottesi all'intimazione di pagamento.
In particolare, gli avvisi n. 371 2017 0009588728000, n. 371 2018 0004481900000, n. 371
2018 0016531359000 e n. 371 2021 0003020933000 sono stati notificati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, prodotta in atti dall' presso la residenza del CP_1
ricorrente, rispettivamente il 22.9.17, il 22.6.2018, il 17.12.2018 e il 22.4.21. La riferibilità delle ricevute di ritorno ai relativi avvisi si desume dal codice numerico presente su entrambi gli atti.
Come noto, la notifica a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R è espressamente prevista dal D.L. n. 78/2010. Alla notifica eseguita direttamente dal
Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata A.R. ex art 26 DPR 602/1973, non trova applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. n.
890/1982. Principio, questo, estendibile agli avvisi di addebito.
Al riguardo la SC (Cass. 23511/2016) si è espressa in questi termini: “E' stato osservato che anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008).
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n.
23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012). In senso conforme,
Cass., sent. n. 1304/2017, Cass. sent. n. 3061/19, Cass. sent. n. 4556/20.
La notifica dell'avviso di addebito n. 371 2019 0006521714000 è avvenuta per compiuta giacenza in data 25.8.2019 presso l'indirizzo di residenza dell'opponente in via Cupe delle
Fescine 13 Pozzuoli, il medesimo indirizzo indicato nel ricorso introduttivo del giudizio: il mancato recapito è dipeso da una sua temporanea assenza e l'unico adempimento è stato la predisposizione di un avviso di giacenza dell'atto all'ufficio postale, non essendo richiesta la spedizione e ricezione del CAD, prevista solo per la notifica degli atti giudiziari.
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione civile sez. VI del 06/12/2021 n.38548), ha ribadito che “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione
(art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982,
n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che
l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata”.
Il DM 2001 indica il termine di 30 gg ma è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità che può farsi applicazione analogica del termine di 10 gg previsto dalla legge 890/82 per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari ed, al riguardo, i giudici di legittimità, nella sentenza del 06/12/2021 n.38548, hanno ritenuto che “Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (in termini: Cass., Sez. 6-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5,
8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020,
n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass.,
Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920)”. (cfr. Cass. n.38548/2021).
Una volta accertata, sulla base delle considerazioni suesposte, la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito, ne consegue che l'opponente avrebbe dovuto eccepire i vizi sostanziali relativi al merito della pretesa contributiva, quale è la prescrizione dei contributi, ovvero i vizi formali, quale è la decadenza dall'iscrizione a ruolo, con opposizione tempestiva nei quaranta o venti giorni dalle date di notifica sopra dette.
Tanto non è avvenuto per cui l'opposizione, per questo aspetto, è inammissibile in quanto tardiva.
Se è vero, però, che la mancata opposizione alla cartella esattoriale/avviso di addebito nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 Dlgs 46/99 comporta la cristallizzazione del credito dell'ente impositore, è parimenti consentito al debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 cpc, fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del titolo, ormai pacificamente quinquennale (vedi SU sentenza n. 23397 del
17.11.2016).
Sotto questo profilo la presente opposizione va qualificata come un'opposizione all'esecuzione, facendo valere l'opponente un fatto estintivo successivo alla formazione dei titoli esecutivi costituiti dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione.
L'art. 29 del D. Lgs. 46/1999 dispone, infatti:
“29. Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie.
1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 , e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
E' stato chiarito che “a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti
l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo
l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio” (vedi Cass. civ., Sez. Unite, 13/07/2000, n. 489; vedi anche Cass. civ., Sez. lavoro, 24215 del 17/11/2009).
Esaminando il caso concreto, va considerato che per gli avvisi n. 371 2018 0004481900000,
n. 371 2018 0016531359000, n. 371 2019 0006521714000 e n. 371 2021 0003020933000 la prescrizione non è maturata anche considerando la sola notifica degli avvisi di addebito e della opposta intimazione di pagamento, in quanto ai sensi degli art. 37, comma 2, del D.L.
n. 18/2020 e art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, la prescrizione è rimasta sospesa per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021.
Quanto, invece, all'avviso n. 37120170009588728000, l' ha provato di aver notificato, CP_2
dopo la notifica dell'avviso da parte dell' avvenuta, come visto, il 22/09/2017, le CP_1
intimazioni di pagamento n. 07120199025975903000 (all.3 prod ), in data 24/07/2019 CP_2
e n. 07120209008523321000 (all.4 prod , in data 10/02/2020, per cui avuto riguardo CP_2
già alla prima di queste due intimazioni, la prescrizione non è maturata alla data della notifica dell'intimazione opposta.
In conclusione, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00, da pagare in favore di ciascun convenuto, oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Napoli, così deciso in data 12/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato