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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/07/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 175/2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA GIUSEPPINA _1 C.F._1
PORFIDO, elettivamente domiciliata alla VIA IACOVIELLO n. 48, SANTERAMO IN COLLE (BA), presso il difensore avv. ROSA GIUSEPPINA PORFIDO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA Controparte_1 C.F._2
PASQUALE IURINO, elettivamente domiciliata alla VIA RENO n. 5, –ALTAMURA (BA), presso lo studio del difensore avv. NICOLA PASQUALE IURINO
Appellata avverso la sentenza n. 2683/2023, pubblicata il 03.07.2023, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al
R.G. n. 14818/2018.
pagina 1 di 10 All'udienza collegiale del 04 giugno 2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 01 luglio 2025 (anticipata al 10 giugno 2025 per ragioni di riordino del ruolo) per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 10 giugno 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto n. 2578/2018 (RG.2922/2018), regolarmente notificato, emesso su impulso di CP_1
veniva ingiunto a di pagare, entro 40 giorni dalla notifica, la somma
[...] _1 complessiva di €. 6.946,45, oltre interessi dalla domanda al soddisfo nonché le spese e competenze del procedimento.
La ricorrente affermava che la somma era dovuta a titolo di rimborso delle spese straordinarie affrontate per la figlia minore ed erano riferite agli esborsi sostenuti negli anni 2014-2017, Per_1 esborsi autorizzati in quanto trattavasi di spese concordate al punto 5 dell'accordo dei coniugi, consacrato nella sentenza di separazione personale degli stessi n. 3213/2014.
Avverso il decreto presentava opposizione l'ingiunto chiedendo di : “1) dichiarare inammissibile, illegittimo e infondato il procedimento monitorio e per l'effetto revocare e porre totalmente nel nulla il decreto ingiuntivo 2578/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Bari, in data 25.06.2018, nella persona del Giudice Dr. Alessandro Carra;
in via subordinata e meramente gradata 2) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenga, anche solo in parte, fondata l'attivazione del procedimento monitorio, sulla scorta dei motivi di opposizione dedotti, rideterminare il credito azionato;
3) il tutto, ai danni della la condanna alle spese e alle competenze di causa, nonché al risarcimento CP_1 dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia” .
Si costituiva in giudizio la invocando il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo con vittoria di spese.
Il Tribunale così provvedeva: “1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, _1 conferma e dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 2578/2018 (R.G. n.
2922/2018), pubblicato il 28.06.2018; 2) condanna, secondo soccombenza, l'opponente _1
a rimborsare all'opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che si Controparte_1 pagina 2 di 10 liquidano in complessivi € 1.990,00, per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge, con distrazione diretta, a norma dell'art. 93 c.p.c, delle spese medesime, in favore del procuratore dell'opposta vittoriosa, Avv. Nicola
Pasquale Iurino (attuale difensore fiduciario di ), per essersi lo stesso dichiarato Controparte_1 anticipatario (cfr. richiesta di cui al n. 4 della comparsa conclusionale del 16 maggio 2022). Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
In estrema sintesi, respingeva nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo rilevando altresì che le doglianze in forza delle quali il chiedeva la revoca del decreto opposto ed in via subordinata, la PT rideterminazione in diminuzione dell'importo a suo tempo ingiuntogli, risultavano prive di pregio giuridico.
Dalla documentazione versata in atti dalla a parere del primo Giudice, sarebbe infatti CP_1 emerso che quest'ultima ebbe ad informare, sempre e tempestivamente, il delle spese PT straordinarie che era necessario sostenere per la figlioletta e “che, successivamente all'esborso integrale avvenuto con risorse esclusive del genitore collocatario in via prevalente, venne esibita, con la prescritta puntualità, in sede di richiesta di rimborso, tutta la relativa documentazione giustificativa,
a sua volta costituita da ricevute, fatture e scontrini.” (cfr. testualmente).
Secondo il Tribunale era quindi provata per documenti anche la circostanza che la ebbe CP_1 sempre a richiedere il preventivo consenso del ogniqualvolta si trattava di effettuare esborsi tali PT da richiedere il consenso del genitore non collocatario.
Di contro, il Giudicante disattendeva le doglianze paterne, con le quali questi desumeva l'illegittimità delle singole richieste di rimborso, in quanto relative ad esborsi affrontati non già nell'interesse della fanciulla, bensì nell'interesse della madre e, a supporto di tale assunto, produceva copie di estratti da
Internet ritenute prive di pregio probatorio.
Sempre secondo il Tribunale risultava provata dalla la regolarità della richiesta di rimborso CP_1 relativa all'acquisto di creme, destinate alla cura di verruche da cui sarebbe stata affetta la piccola essendo tale acquisto comprovato dalla ricetta del medico pediatra. Per_1
In buona sostanza il Giudice di prime cure ha ritenuto le doglianze sollevate dal in merito alla PT richiesta di rimborso dei prodotti farmaceutici sfornite dei necessari riscontri probatori, e, dall'altro, smentiti dalla documentazione in atti da lui prodotta.
pagina 3 di 10 Altrettanto destituite di fondamento sono apparse a giudizio del Tribunale le contestazioni sollevate dall'opponente, con riguardo alle spese sostenute dalla madre e debitamente autorizzate dal al PT fine di consentire lo svolgimento di attività ludiche e ricreative da parte di poiché risultava Per_1 dimostrata l'autorizzazione preventiva del padre.
Del tutto prive di pregio giuridico sono risultate, inoltre, anche le contestazioni paterne afferenti all'acquisto del pianoforte ciò in virtù delle condivisibili valutazioni fondate sul buon senso e sulla ragionevolezza della decisione materna di acquistare uno strumento con il quale la bambina aveva comprensibilmente stabilito un legame affettivo anche in ragione della capacità contributiva del padre certamente congrua rispetto all'entità dell'esborso.
Il Tribunale sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, di cui all'ordinanza
5059/2021, ha ritenuto poi il rifiuto opposto dal rispetto alla richiesta materna di rimborso pro PT quota degli importi dalla stessa anticipati per la frequenza, da parte di di una scuola di danza Per_1
e musica e di una piscina, illegittimo, poiché tale richiesta risultava supportata da una preventiva autorizzazione paterna.
Respingeva infine la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata dell'opponente.
2. Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “1) PT per le ragioni in atti, dichiarare inammissibile, illegittimo e infondato il procedimento monitorio e per
l'effetto revocare e porre totalmente nel nulla il decreto ingiuntivo 2578/2018 emesso dal Tribunale
Ordinario di Bari, in data 25.06.2018, nella persona del Giudice Dr. Alessandro Carra;
in via subordinata e meramente gradata, 2) nella denegata ipotesi in cui si ritenga, anche solo in parte, fondata l'attivazione del procedimento monitorio, sulla scorta dei motivi di opposizione dedotti nonché di quelli di cui al presente appello, rideterminare il credito azionato;
3) condannare al pagamento delle spese e delle competenze di lite, per entrambi i gradi del giudizio, la ”. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la sig.ra chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello con condanna alle spese di lite.
All'udienza collegiale del 04 giugno 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 01 luglio 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a
20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
pagina 4 di 10 Con decreto del 29 luglio 2024, per ragioni di riordino del ruolo la celebrazione della causa veniva anticipata al 10 giugno 2025.
All'esito dell'udienza collegiale del 10 giugno 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: _1
“I) ERRONEA VALUTAZIONE DELLA NATURA DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE E
PRETESE DALLA PER LA FIGLIA – MANCATA CONSIDERAZIONE CP_1 Per_1
DELLA VALENZA DEGLI ACCORDI SEPARATIVI – MANCATA CONSIDERAZIONE DELLE
PROVE PRODOTTE E DELLA VALENZA NORMATIVA DEL PRONTUARIO MEDICO.
II) ERRONEA E ILLOGICA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE SPESE EXTRASCOLASTICHE –
L'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' O ALL'ACQUISTO DI BENI NON CORRISPONDE
A VAGLIARE LE SPESE PRIVE DI PEZZE GIUSTIFICATIVE - OBBLIGO INDEROGABILE, AI FINI
DEL RIMBORSO, LA PREVIA CONCERTAZIONE TRA I GENITORI DELLE SPESE
STRAORDINARIE.
III) ERRATA CONFERMA DI UN DECRETO INGIUNTIVO INAMMISSIBILE, ILLEGITTIMO E
INFONDATO – MANCATA PRONUNCIA SULLA DOMANDA SUBORDINATA DI
RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO AZIONATO – LA MANCATA CONSIDERAZIONE
DELL'OFFERTA TRANSATTIVA DEL PARITI.
IV) INGIUSTA CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO”.
4. La Corte, preliminarmente, rileva che la questione oggetto di gravame riguarda l'ambito delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore, con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi di mantenimento da parte del genitore non collocatario e osserva che il contenuto dell'accordo recepito nella sentenza di separazione disciplina in modo dettagliato le spese soggette a ripartizione,
pagina 5 di 10 distinguendo tra quelle che richiedono il previo consenso del genitore non collocatario e quelle che possono essere unilateralmente sostenute, purché documentate.
5. Ciò detto, con riferimento al primo motivo di appello, l'odierno appellante lamenta che le spese mediche non siano state documentate in modo conforme alle prescrizioni dell'accordo di separazione.
Sostiene che molte delle voci indicate nella richiesta di rimborso siano inconferenti, prive di idonea giustificazione clinica, o addirittura, riguardanti prodotti non utilizzabili da una minore di 4-5 anni.
La doglianza è parzialmente fondata.
Dalla documentazione versata in atti emerge che diversi scontrini fiscali allegati e posti a supporto della richiesta di rimborso non indicano in modo chiaro il farmaco acquistato, né risultano accompagnati dalla relativa prescrizione medica, come invece richiesto e documentato per molte tipologie di spesa. Gli scontrini riportano il codice del farmaco acquistato e il codice fiscale della minore ma non sempre il farmaco oggetto di acquisto. A tal riguardo, non fornisce alcun utile contributo l'utilizzo della tessera sanitaria della minore atteso che ciò non risulta sufficiente a dimostrare la riferibilità soggettiva del trattamento.
Se così è, sono condivisibili alcune censure formulate dall'odierno appellante in ordine alla non riconducibilità alla minore di alcune spese sanitarie sostenute dall'appellata. L'opponente/appellanet ha infatti prodotto documentazione (i bugiardini ufficiali dei prodotti riferiti ai codici riportati sugli scontrini) da cui risulta che, taluni prodotti per cui vi è stata richiesta di rimborso, quali nello specifico, le creme anticellulite e prodotti rassodanti e/o anti invecchiamento, siano notoriamente destinati a uso adulto e, quindi, logicamente non potevano servire per le cure della bambina.
Al contrario l'odierna appellata non ha fornito alcuna documentazione idonea a confutare la specifica eccezione sollevata dal limitandosi a pronunciare apoditticamente un verdetto di inattendibilità PT della fonte adoperata.
Ebbene, circa la documentazione fornita dall'opponente/appellante rileva la Corte che i documenti ricavati dal servizio Unione Farmacie Informatizzate (ovvero un consorzio senza scopo di lucro gestito da titolari di farmacia che hanno deciso di mettere la propria esperienza e la propria tecnologia a disposizione dei cittadini) offrano un oggettivo riscontro della inattendibilità di alcune spese mediche formanti oggetto di ingiunzione di pagamento. E si tratta di fonti in grado di fornire informazioni accurate e affidabili rispetto alle quali non appare decisiva la generica censura di inattendibilità dell'opposta e neppure quella decretata dal Tribunale. pagina 6 di 10 Appare infatti provato che determinati prodotti dei quali la richiede il rimborso risultano CP_1 oggettivamente coerenti con un uso adatto ad una persona adulta piuttosto che ad un bambino di ¾ anni. Si tratta di prodotti struccanti, creme antirughe, rinforzanti per unghie e capelli, integratori alimentari per adulti anti-invecchiamento, creme anticellulite, prodotti ad uso veterinario. Da essi va escluso il preparato ormonale a base di betametasone in quanto idoneo a trattare diverse patologie di natura infiammatoria o su base allergica e compatibile con il trattamento di complicazioni legate ad infezioni delle vie respiratorie anche in fase pediatrica.
Ne deriva che, dalla somma complessiva riguardante le spese mediche straordinarie richieste dalla nel decreto ingiuntivo opposto dovranno essere detratti gli importi relativi a: crema CP_1 smagliature avente codice 901709801 (cfr. scontrino del 23.02.2015) € 37,50; crema rassodante e idratante avente codice 911146332 (cfr. scontrino dell'1.7.2015) € 39,90; (farmaco CP_2 veterinario) avente codice 101397014 (cfr. scontrino 23.02.2014) € 28,50; Hirudoid sistema cardiovascolare- Terapia antivaricosa avente codice 010386062 (cfr. scontrino 23.03.2015) € 12,90;
avente codice 026730034 (cfr. scontrino 05.11.2015) € 29,00; Controparte_3 avente codice 932645676 (cfr. scontrino 11.11.2015- 16.12.2016) € 60,20 + € Controparte_4
63,00; avente codice 924258472 (cfr. scontrino 24.11.2017) € 31,90 Controparte_5 per un totale di € 302,90.
Segue pertanto l'accoglimento parziale del primo motivo di appello con conseguente proporzionale riduzione del credito vantato dall'appellante.
6. Anche sul secondo motivo di appello la Corte ritiene parzialmente fondate le doglianze dell'appellante.
Le ricevute prodotte dall'opposta in sede monitoria non risultano completamente attendibili e condivisibili.
Il costo dei corsi mensili seguiti dalla minore corrispondevano a: 1) danza classica € 50,00; 2) danza moderna € 25,00 (da un certo momento in poi); 3) musica € 60,00, come da email della sig.ra del 20.03.2015 h.10.37 – da quest'ultima prodotta nel procedimento monitorio – (cfr. CP_1 allegato 33_doc_2_comunicazioni_autorizzazioni_spesa_2014_2017). In particolare, circa le attività ludiche non può condividersi l'arresto del Tribunale a giudizio del quale sarebbe fisiologico che nei mesi nei quali l'offerta formativa della scuola frequentata dalla minore, anziché esaurirsi nella pura e pagina 7 di 10 semplice lezione, comprenda altre attività, come i saggi di fine anno, si registri un inevitabile accrescimento dei costi.
Tale conclusione frustrerebbe il principio di previa concertazione consacrato nell'accordo di separazione. A ciò si aggiunga la totale mancanza di trasparenza in ordine alla pretesa avanzata dal genitore collocatario lì dove il maggior importo richiesto rispetto a quello concordato per la frequenza dei corsi non risulta supportato da idonea voce di spesa.
A ben vedere, infatti, la ricevuta 3/2014, corrispondente a 4 mesi di danza classica e musica, riporta un importo di €. 685,00 anzichè di €. 440,00 cioè 60 €. + 50 €. = 110 €. x 4 = €. 440); la ricevuta n.
1/2015, corrispondente a 3 mesi di danza classica e musica, riporta un importo di €. 405,00 anzichè di
€. 330,00; la ricevuta n. 2/2015, corrispondente a 4 mesi di danza classica e musica, riporta un importo di € 465,00 anziché di €440,00; la ricevuta n. 1/2016, corrispondente a 6 mesi di danza classica e musica, riporta un importo di € 840,00 invece di € 660,00 e, infine, la ricevuta n. 1/2017, corrispondente a 5 mesi di danza classica, moderna e musica (€. 135,00 mensili), riporta un importo di
€. 745,00 invece di €. 675,00 .
E' pacifico, dunque, che il maggior importo richiesto dalla pari ad €. 595,00, imputato CP_1 alle dette attività non aventi il carattere dell'urgenza e in assenza di un dettagliato resoconto giustificativo non è supportato, in caso di disaccordo, dai requisiti di necessità dell'esborso con la conseguenza che tale importo dovrà essere detratto dalle somme di cui al monitorio.
Circa le spese scolastiche, è pacifico che tra le parti vi fosse un accordo preventivo, dunque il problema sollevato dall'odierno appellante si riferisce unicamente alla omessa documentazione giustificativa per gli anni 2015/2016, visto che la pec del 27.05.2016 contiene l'allegato inerente alle ricevute di pagamento riferite all'anno 2014.
E tuttavia, le osservazioni dell'appellante sul punto non convincono la Corte. Si legge infatti nella pec che l'Avv. Lagonigro (dell'appellata) aveva trasmesso l'allegato come da intese probabilmente avvenute per le vie brevi con il difensore del il che fa presumere che la corrispondenza avesse il PT solo fine di trasmettere le ricevute di pagamento per le spese scolastiche sino all'anno 2016. In tale prospettiva depone la data stessa dell'invio della pec e cioè il 27.05.2016.
E' pacifico che le spese scolastiche vengano pagate di anno in anno e che le stesse nel caso di specie erano state anticipate dal genitore prevalentemente collocatario. Di conseguenza, a giudizio della Corte,
pagina 8 di 10 il avrebbe dovuto attivarsi diligentemente, a supporto del suo dubbio, per reperire tutta la PT documentazione una volta accertato che parte di questa non era giunta a destinazione.
Va infatti rammentato che non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole (e men che meno in caso di affido condiviso) un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd. "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021 (Rv. 660517 - 01) adde
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023 (Rv. 668292 - 01).
Circa l'acquisto del pianoforte, l'odierna appellata ha certamente agito nell'interesse superiore della minore non perdendo mai di vista il regolare equilibrio tra le esigenze della figlia e le capacità finanziarie dei genitori: ella ha favorito l'attività musicale fornendo alla piccola un Per_1 formidabile strumento educativo e formativo che non può ridursi ad una banale scelta venale. E sebbene non possa trascurarsi che il si fosse reso disponibile a comperare alla minore un PT pianoforte (di colore beige) per un importo inferiore a quello indicato dalla neppure può CP_1 obliterarsi che si trattava comunque di uno strumento non gradito non tanto per la nuance (come ha cercato di far credere il ma soprattutto per il fatto che trattandosi di un pianoforte datato avrebbe PT richiesto accordature continue, con conseguenti ulteriori e continui costi. Pertanto, considerato che entrambi i genitori erano concordi nel consentire l'uso dello strumento da parte della minore e considerato che l'acquisto di quello proposto dall'attrice era vantaggioso anche perché andava ad azzerare i costi del già concordato noleggio, non può decurtarsi anche tale importo da quanto dovuto che pertanto va integralmente riconosciuto all'attrice in monitorio.
7. Ed allora, essendo stato accertato che le prove documentali poste a supporto del decreto ingiuntivo opposto non sono integralmente imputabili a spese autorizzate nell'interesse della minore, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello va parzialmente, e nei limiti di quanto sopra, rideterminato l'importo dovuto alla in euro 6.048,55 (cui si perviene sottraendo l'originario importo CP_1 richiesto dalla opposta con il ricorso per D.I. e quello pari a complessivi euro 897,90, relativo alle spese non riconosciute), con assorbimento di ogni distinta questione e motivo.
pagina 9 di 10 8. La rideterminazione del dovuto nei termini di cui innanzi, il preteso rimborso di alcune spese mediche per farmaci e para farmaci pacificamente non utilizzabili per la minore e, di conseguenza, la rideterminazione del credito anche con riferimento alle attività ludiche della minore, con conseguente parziale accoglimento del gravame, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del monitorio, nella misura di 1/5, in rapporto al grado di soccombenza.
La parte residua, liquidata in rapporto al valore della causa nei valori minimi, è posta a carico di PT
.
[...]
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro _1
, avverso la sentenza n. 2683/2023, pubblicata il 03.07.2023, resa dal Controparte_1
Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. n. 14818/2018, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo n. 2578/2018, condanna a pagare a la somma di euro 6.048,55 _1 Controparte_1 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
2. compensa per 1/5 tutte le spese processuali e condanna l'appellante a rifondere all'appellata il residuo, liquidato, già operata la compensazione, nella misura di €.
227,20, per la fase monitoria, di €. 2.032,00 per il primo grado e di 2.324,80 per il presente grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 175/2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA GIUSEPPINA _1 C.F._1
PORFIDO, elettivamente domiciliata alla VIA IACOVIELLO n. 48, SANTERAMO IN COLLE (BA), presso il difensore avv. ROSA GIUSEPPINA PORFIDO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA Controparte_1 C.F._2
PASQUALE IURINO, elettivamente domiciliata alla VIA RENO n. 5, –ALTAMURA (BA), presso lo studio del difensore avv. NICOLA PASQUALE IURINO
Appellata avverso la sentenza n. 2683/2023, pubblicata il 03.07.2023, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al
R.G. n. 14818/2018.
pagina 1 di 10 All'udienza collegiale del 04 giugno 2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 01 luglio 2025 (anticipata al 10 giugno 2025 per ragioni di riordino del ruolo) per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 10 giugno 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto n. 2578/2018 (RG.2922/2018), regolarmente notificato, emesso su impulso di CP_1
veniva ingiunto a di pagare, entro 40 giorni dalla notifica, la somma
[...] _1 complessiva di €. 6.946,45, oltre interessi dalla domanda al soddisfo nonché le spese e competenze del procedimento.
La ricorrente affermava che la somma era dovuta a titolo di rimborso delle spese straordinarie affrontate per la figlia minore ed erano riferite agli esborsi sostenuti negli anni 2014-2017, Per_1 esborsi autorizzati in quanto trattavasi di spese concordate al punto 5 dell'accordo dei coniugi, consacrato nella sentenza di separazione personale degli stessi n. 3213/2014.
Avverso il decreto presentava opposizione l'ingiunto chiedendo di : “1) dichiarare inammissibile, illegittimo e infondato il procedimento monitorio e per l'effetto revocare e porre totalmente nel nulla il decreto ingiuntivo 2578/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Bari, in data 25.06.2018, nella persona del Giudice Dr. Alessandro Carra;
in via subordinata e meramente gradata 2) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenga, anche solo in parte, fondata l'attivazione del procedimento monitorio, sulla scorta dei motivi di opposizione dedotti, rideterminare il credito azionato;
3) il tutto, ai danni della la condanna alle spese e alle competenze di causa, nonché al risarcimento CP_1 dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia” .
Si costituiva in giudizio la invocando il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo con vittoria di spese.
Il Tribunale così provvedeva: “1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, _1 conferma e dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 2578/2018 (R.G. n.
2922/2018), pubblicato il 28.06.2018; 2) condanna, secondo soccombenza, l'opponente _1
a rimborsare all'opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che si Controparte_1 pagina 2 di 10 liquidano in complessivi € 1.990,00, per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge, con distrazione diretta, a norma dell'art. 93 c.p.c, delle spese medesime, in favore del procuratore dell'opposta vittoriosa, Avv. Nicola
Pasquale Iurino (attuale difensore fiduciario di ), per essersi lo stesso dichiarato Controparte_1 anticipatario (cfr. richiesta di cui al n. 4 della comparsa conclusionale del 16 maggio 2022). Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
In estrema sintesi, respingeva nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo rilevando altresì che le doglianze in forza delle quali il chiedeva la revoca del decreto opposto ed in via subordinata, la PT rideterminazione in diminuzione dell'importo a suo tempo ingiuntogli, risultavano prive di pregio giuridico.
Dalla documentazione versata in atti dalla a parere del primo Giudice, sarebbe infatti CP_1 emerso che quest'ultima ebbe ad informare, sempre e tempestivamente, il delle spese PT straordinarie che era necessario sostenere per la figlioletta e “che, successivamente all'esborso integrale avvenuto con risorse esclusive del genitore collocatario in via prevalente, venne esibita, con la prescritta puntualità, in sede di richiesta di rimborso, tutta la relativa documentazione giustificativa,
a sua volta costituita da ricevute, fatture e scontrini.” (cfr. testualmente).
Secondo il Tribunale era quindi provata per documenti anche la circostanza che la ebbe CP_1 sempre a richiedere il preventivo consenso del ogniqualvolta si trattava di effettuare esborsi tali PT da richiedere il consenso del genitore non collocatario.
Di contro, il Giudicante disattendeva le doglianze paterne, con le quali questi desumeva l'illegittimità delle singole richieste di rimborso, in quanto relative ad esborsi affrontati non già nell'interesse della fanciulla, bensì nell'interesse della madre e, a supporto di tale assunto, produceva copie di estratti da
Internet ritenute prive di pregio probatorio.
Sempre secondo il Tribunale risultava provata dalla la regolarità della richiesta di rimborso CP_1 relativa all'acquisto di creme, destinate alla cura di verruche da cui sarebbe stata affetta la piccola essendo tale acquisto comprovato dalla ricetta del medico pediatra. Per_1
In buona sostanza il Giudice di prime cure ha ritenuto le doglianze sollevate dal in merito alla PT richiesta di rimborso dei prodotti farmaceutici sfornite dei necessari riscontri probatori, e, dall'altro, smentiti dalla documentazione in atti da lui prodotta.
pagina 3 di 10 Altrettanto destituite di fondamento sono apparse a giudizio del Tribunale le contestazioni sollevate dall'opponente, con riguardo alle spese sostenute dalla madre e debitamente autorizzate dal al PT fine di consentire lo svolgimento di attività ludiche e ricreative da parte di poiché risultava Per_1 dimostrata l'autorizzazione preventiva del padre.
Del tutto prive di pregio giuridico sono risultate, inoltre, anche le contestazioni paterne afferenti all'acquisto del pianoforte ciò in virtù delle condivisibili valutazioni fondate sul buon senso e sulla ragionevolezza della decisione materna di acquistare uno strumento con il quale la bambina aveva comprensibilmente stabilito un legame affettivo anche in ragione della capacità contributiva del padre certamente congrua rispetto all'entità dell'esborso.
Il Tribunale sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, di cui all'ordinanza
5059/2021, ha ritenuto poi il rifiuto opposto dal rispetto alla richiesta materna di rimborso pro PT quota degli importi dalla stessa anticipati per la frequenza, da parte di di una scuola di danza Per_1
e musica e di una piscina, illegittimo, poiché tale richiesta risultava supportata da una preventiva autorizzazione paterna.
Respingeva infine la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata dell'opponente.
2. Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “1) PT per le ragioni in atti, dichiarare inammissibile, illegittimo e infondato il procedimento monitorio e per
l'effetto revocare e porre totalmente nel nulla il decreto ingiuntivo 2578/2018 emesso dal Tribunale
Ordinario di Bari, in data 25.06.2018, nella persona del Giudice Dr. Alessandro Carra;
in via subordinata e meramente gradata, 2) nella denegata ipotesi in cui si ritenga, anche solo in parte, fondata l'attivazione del procedimento monitorio, sulla scorta dei motivi di opposizione dedotti nonché di quelli di cui al presente appello, rideterminare il credito azionato;
3) condannare al pagamento delle spese e delle competenze di lite, per entrambi i gradi del giudizio, la ”. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la sig.ra chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello con condanna alle spese di lite.
All'udienza collegiale del 04 giugno 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 01 luglio 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a
20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
pagina 4 di 10 Con decreto del 29 luglio 2024, per ragioni di riordino del ruolo la celebrazione della causa veniva anticipata al 10 giugno 2025.
All'esito dell'udienza collegiale del 10 giugno 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: _1
“I) ERRONEA VALUTAZIONE DELLA NATURA DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE E
PRETESE DALLA PER LA FIGLIA – MANCATA CONSIDERAZIONE CP_1 Per_1
DELLA VALENZA DEGLI ACCORDI SEPARATIVI – MANCATA CONSIDERAZIONE DELLE
PROVE PRODOTTE E DELLA VALENZA NORMATIVA DEL PRONTUARIO MEDICO.
II) ERRONEA E ILLOGICA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE SPESE EXTRASCOLASTICHE –
L'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' O ALL'ACQUISTO DI BENI NON CORRISPONDE
A VAGLIARE LE SPESE PRIVE DI PEZZE GIUSTIFICATIVE - OBBLIGO INDEROGABILE, AI FINI
DEL RIMBORSO, LA PREVIA CONCERTAZIONE TRA I GENITORI DELLE SPESE
STRAORDINARIE.
III) ERRATA CONFERMA DI UN DECRETO INGIUNTIVO INAMMISSIBILE, ILLEGITTIMO E
INFONDATO – MANCATA PRONUNCIA SULLA DOMANDA SUBORDINATA DI
RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO AZIONATO – LA MANCATA CONSIDERAZIONE
DELL'OFFERTA TRANSATTIVA DEL PARITI.
IV) INGIUSTA CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO”.
4. La Corte, preliminarmente, rileva che la questione oggetto di gravame riguarda l'ambito delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore, con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi di mantenimento da parte del genitore non collocatario e osserva che il contenuto dell'accordo recepito nella sentenza di separazione disciplina in modo dettagliato le spese soggette a ripartizione,
pagina 5 di 10 distinguendo tra quelle che richiedono il previo consenso del genitore non collocatario e quelle che possono essere unilateralmente sostenute, purché documentate.
5. Ciò detto, con riferimento al primo motivo di appello, l'odierno appellante lamenta che le spese mediche non siano state documentate in modo conforme alle prescrizioni dell'accordo di separazione.
Sostiene che molte delle voci indicate nella richiesta di rimborso siano inconferenti, prive di idonea giustificazione clinica, o addirittura, riguardanti prodotti non utilizzabili da una minore di 4-5 anni.
La doglianza è parzialmente fondata.
Dalla documentazione versata in atti emerge che diversi scontrini fiscali allegati e posti a supporto della richiesta di rimborso non indicano in modo chiaro il farmaco acquistato, né risultano accompagnati dalla relativa prescrizione medica, come invece richiesto e documentato per molte tipologie di spesa. Gli scontrini riportano il codice del farmaco acquistato e il codice fiscale della minore ma non sempre il farmaco oggetto di acquisto. A tal riguardo, non fornisce alcun utile contributo l'utilizzo della tessera sanitaria della minore atteso che ciò non risulta sufficiente a dimostrare la riferibilità soggettiva del trattamento.
Se così è, sono condivisibili alcune censure formulate dall'odierno appellante in ordine alla non riconducibilità alla minore di alcune spese sanitarie sostenute dall'appellata. L'opponente/appellanet ha infatti prodotto documentazione (i bugiardini ufficiali dei prodotti riferiti ai codici riportati sugli scontrini) da cui risulta che, taluni prodotti per cui vi è stata richiesta di rimborso, quali nello specifico, le creme anticellulite e prodotti rassodanti e/o anti invecchiamento, siano notoriamente destinati a uso adulto e, quindi, logicamente non potevano servire per le cure della bambina.
Al contrario l'odierna appellata non ha fornito alcuna documentazione idonea a confutare la specifica eccezione sollevata dal limitandosi a pronunciare apoditticamente un verdetto di inattendibilità PT della fonte adoperata.
Ebbene, circa la documentazione fornita dall'opponente/appellante rileva la Corte che i documenti ricavati dal servizio Unione Farmacie Informatizzate (ovvero un consorzio senza scopo di lucro gestito da titolari di farmacia che hanno deciso di mettere la propria esperienza e la propria tecnologia a disposizione dei cittadini) offrano un oggettivo riscontro della inattendibilità di alcune spese mediche formanti oggetto di ingiunzione di pagamento. E si tratta di fonti in grado di fornire informazioni accurate e affidabili rispetto alle quali non appare decisiva la generica censura di inattendibilità dell'opposta e neppure quella decretata dal Tribunale. pagina 6 di 10 Appare infatti provato che determinati prodotti dei quali la richiede il rimborso risultano CP_1 oggettivamente coerenti con un uso adatto ad una persona adulta piuttosto che ad un bambino di ¾ anni. Si tratta di prodotti struccanti, creme antirughe, rinforzanti per unghie e capelli, integratori alimentari per adulti anti-invecchiamento, creme anticellulite, prodotti ad uso veterinario. Da essi va escluso il preparato ormonale a base di betametasone in quanto idoneo a trattare diverse patologie di natura infiammatoria o su base allergica e compatibile con il trattamento di complicazioni legate ad infezioni delle vie respiratorie anche in fase pediatrica.
Ne deriva che, dalla somma complessiva riguardante le spese mediche straordinarie richieste dalla nel decreto ingiuntivo opposto dovranno essere detratti gli importi relativi a: crema CP_1 smagliature avente codice 901709801 (cfr. scontrino del 23.02.2015) € 37,50; crema rassodante e idratante avente codice 911146332 (cfr. scontrino dell'1.7.2015) € 39,90; (farmaco CP_2 veterinario) avente codice 101397014 (cfr. scontrino 23.02.2014) € 28,50; Hirudoid sistema cardiovascolare- Terapia antivaricosa avente codice 010386062 (cfr. scontrino 23.03.2015) € 12,90;
avente codice 026730034 (cfr. scontrino 05.11.2015) € 29,00; Controparte_3 avente codice 932645676 (cfr. scontrino 11.11.2015- 16.12.2016) € 60,20 + € Controparte_4
63,00; avente codice 924258472 (cfr. scontrino 24.11.2017) € 31,90 Controparte_5 per un totale di € 302,90.
Segue pertanto l'accoglimento parziale del primo motivo di appello con conseguente proporzionale riduzione del credito vantato dall'appellante.
6. Anche sul secondo motivo di appello la Corte ritiene parzialmente fondate le doglianze dell'appellante.
Le ricevute prodotte dall'opposta in sede monitoria non risultano completamente attendibili e condivisibili.
Il costo dei corsi mensili seguiti dalla minore corrispondevano a: 1) danza classica € 50,00; 2) danza moderna € 25,00 (da un certo momento in poi); 3) musica € 60,00, come da email della sig.ra del 20.03.2015 h.10.37 – da quest'ultima prodotta nel procedimento monitorio – (cfr. CP_1 allegato 33_doc_2_comunicazioni_autorizzazioni_spesa_2014_2017). In particolare, circa le attività ludiche non può condividersi l'arresto del Tribunale a giudizio del quale sarebbe fisiologico che nei mesi nei quali l'offerta formativa della scuola frequentata dalla minore, anziché esaurirsi nella pura e pagina 7 di 10 semplice lezione, comprenda altre attività, come i saggi di fine anno, si registri un inevitabile accrescimento dei costi.
Tale conclusione frustrerebbe il principio di previa concertazione consacrato nell'accordo di separazione. A ciò si aggiunga la totale mancanza di trasparenza in ordine alla pretesa avanzata dal genitore collocatario lì dove il maggior importo richiesto rispetto a quello concordato per la frequenza dei corsi non risulta supportato da idonea voce di spesa.
A ben vedere, infatti, la ricevuta 3/2014, corrispondente a 4 mesi di danza classica e musica, riporta un importo di €. 685,00 anzichè di €. 440,00 cioè 60 €. + 50 €. = 110 €. x 4 = €. 440); la ricevuta n.
1/2015, corrispondente a 3 mesi di danza classica e musica, riporta un importo di €. 405,00 anzichè di
€. 330,00; la ricevuta n. 2/2015, corrispondente a 4 mesi di danza classica e musica, riporta un importo di € 465,00 anziché di €440,00; la ricevuta n. 1/2016, corrispondente a 6 mesi di danza classica e musica, riporta un importo di € 840,00 invece di € 660,00 e, infine, la ricevuta n. 1/2017, corrispondente a 5 mesi di danza classica, moderna e musica (€. 135,00 mensili), riporta un importo di
€. 745,00 invece di €. 675,00 .
E' pacifico, dunque, che il maggior importo richiesto dalla pari ad €. 595,00, imputato CP_1 alle dette attività non aventi il carattere dell'urgenza e in assenza di un dettagliato resoconto giustificativo non è supportato, in caso di disaccordo, dai requisiti di necessità dell'esborso con la conseguenza che tale importo dovrà essere detratto dalle somme di cui al monitorio.
Circa le spese scolastiche, è pacifico che tra le parti vi fosse un accordo preventivo, dunque il problema sollevato dall'odierno appellante si riferisce unicamente alla omessa documentazione giustificativa per gli anni 2015/2016, visto che la pec del 27.05.2016 contiene l'allegato inerente alle ricevute di pagamento riferite all'anno 2014.
E tuttavia, le osservazioni dell'appellante sul punto non convincono la Corte. Si legge infatti nella pec che l'Avv. Lagonigro (dell'appellata) aveva trasmesso l'allegato come da intese probabilmente avvenute per le vie brevi con il difensore del il che fa presumere che la corrispondenza avesse il PT solo fine di trasmettere le ricevute di pagamento per le spese scolastiche sino all'anno 2016. In tale prospettiva depone la data stessa dell'invio della pec e cioè il 27.05.2016.
E' pacifico che le spese scolastiche vengano pagate di anno in anno e che le stesse nel caso di specie erano state anticipate dal genitore prevalentemente collocatario. Di conseguenza, a giudizio della Corte,
pagina 8 di 10 il avrebbe dovuto attivarsi diligentemente, a supporto del suo dubbio, per reperire tutta la PT documentazione una volta accertato che parte di questa non era giunta a destinazione.
Va infatti rammentato che non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole (e men che meno in caso di affido condiviso) un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd. "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021 (Rv. 660517 - 01) adde
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023 (Rv. 668292 - 01).
Circa l'acquisto del pianoforte, l'odierna appellata ha certamente agito nell'interesse superiore della minore non perdendo mai di vista il regolare equilibrio tra le esigenze della figlia e le capacità finanziarie dei genitori: ella ha favorito l'attività musicale fornendo alla piccola un Per_1 formidabile strumento educativo e formativo che non può ridursi ad una banale scelta venale. E sebbene non possa trascurarsi che il si fosse reso disponibile a comperare alla minore un PT pianoforte (di colore beige) per un importo inferiore a quello indicato dalla neppure può CP_1 obliterarsi che si trattava comunque di uno strumento non gradito non tanto per la nuance (come ha cercato di far credere il ma soprattutto per il fatto che trattandosi di un pianoforte datato avrebbe PT richiesto accordature continue, con conseguenti ulteriori e continui costi. Pertanto, considerato che entrambi i genitori erano concordi nel consentire l'uso dello strumento da parte della minore e considerato che l'acquisto di quello proposto dall'attrice era vantaggioso anche perché andava ad azzerare i costi del già concordato noleggio, non può decurtarsi anche tale importo da quanto dovuto che pertanto va integralmente riconosciuto all'attrice in monitorio.
7. Ed allora, essendo stato accertato che le prove documentali poste a supporto del decreto ingiuntivo opposto non sono integralmente imputabili a spese autorizzate nell'interesse della minore, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello va parzialmente, e nei limiti di quanto sopra, rideterminato l'importo dovuto alla in euro 6.048,55 (cui si perviene sottraendo l'originario importo CP_1 richiesto dalla opposta con il ricorso per D.I. e quello pari a complessivi euro 897,90, relativo alle spese non riconosciute), con assorbimento di ogni distinta questione e motivo.
pagina 9 di 10 8. La rideterminazione del dovuto nei termini di cui innanzi, il preteso rimborso di alcune spese mediche per farmaci e para farmaci pacificamente non utilizzabili per la minore e, di conseguenza, la rideterminazione del credito anche con riferimento alle attività ludiche della minore, con conseguente parziale accoglimento del gravame, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del monitorio, nella misura di 1/5, in rapporto al grado di soccombenza.
La parte residua, liquidata in rapporto al valore della causa nei valori minimi, è posta a carico di PT
.
[...]
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro _1
, avverso la sentenza n. 2683/2023, pubblicata il 03.07.2023, resa dal Controparte_1
Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. n. 14818/2018, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo n. 2578/2018, condanna a pagare a la somma di euro 6.048,55 _1 Controparte_1 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
2. compensa per 1/5 tutte le spese processuali e condanna l'appellante a rifondere all'appellata il residuo, liquidato, già operata la compensazione, nella misura di €.
227,20, per la fase monitoria, di €. 2.032,00 per il primo grado e di 2.324,80 per il presente grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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