Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Sentenza breve 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 12/05/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04607/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4607 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NO RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di questi, in Napoli, in Piazza IU Garibaldi n. 73;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Carla D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli uffici dell’Avvocatura comunale;
per l''annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo)
1) della Disposizione Dirigenziale n. 479 del 15.04.2024, avente ad oggetto: “ Inammissibilità della richiesta di subentro del Sig. RE NO nato a [...] il [...], per l’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli alla Via Giovanni Ansaldo n. 8, Is. 7, sc. D, p. 5, int. 45 – B.U. 910021059, con contestuale diffida al rilascio dell’immobile. Conclusione del procedimento dell’istanza presentata dalla sig.ra IV FA (nata a [...] il [...]). Prat. F/64022 ”, emessa dal Comune di Napoli – Servizio Politiche per la Casa;
2) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi al provvedimento summenzionato, oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.
(per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11\4\2025)
3) dell’Ordinanza di sgombero n. 123 del 02/04/2025 avente ad oggetto: “ Sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli – Quartiere Chiaiano - Via Giovanni Ansaldo n. 8, Is. 7, sc. D, p. 5, int. 45 – B.U. 910021059, abusivamente occupato dal sig. LE NO nato a [...] il [...], unitamente al proprio nucleo familiare. Prat. F/64022 - OS/10884 ”, emessa dal Comune di Napoli – Servizio Politiche per la Casa;
4) della nota PG/309854 del 02.04.2025 avente ad oggetto “ Trasmissione codice personale per accesso alla piattaforma https://mobilitabitativa.comune.napoli.it – Mobilità abitativa di cui alla Delibera di G.C. n. 37 del 14/02/2025 ”;
5) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi al provvedimento summenzionato, oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso, conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con atto di costituzione innanzi a questo TAR (depositato in data 1.10.2024 per dar seguito, dopo opposizione da parte dell’intimato Comune di Napoli, alla precedente impugnazione posta in essere con Ricorso Straordinario al Capo dello Stato) parte ricorrente ribadisce il gravame avverso la Disposizione Dirigenziale n. 479 del 15.04.2024, avente ad oggetto: “ Improcedibilità della richiesta di subentro del Sig. RE NO nato a [...] il [...], per l’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli alla Via Giovanni Ansaldo n. 8, Is. 7, sc. D, p. 5, int. 45 – B.U. 910021059, con contestuale diffida al rilascio dell’immobile. Conclusione del procedimento dell’istanza presentata dalla sig.ra IV FA (nata a [...] il [...]). Prat. F/64022 ”, emessa appunto dal Comune di Napoli – Servizio Politiche per la Casa;
Specificato che, il provvedimento gravato presenta un’articolata motivazione, con cui si afferma che il richiedente RE NO “ non possiede i requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 18/1997, in quanto: * l’istanza di subentro è stata presentata nella posizione di un soggetto precedentemente occupante l’alloggio senza titolo legittimante. La sig.ra IV FA infatti risulta destinataria della sentenza n. 15925/2014 (RG. 35331/2011) emessa dal Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, con cui viene dichiarata l’occupazione senza titolo della convenuta e disposta la condanna al rilascio dell’immobile al pagamento delle indennità di occupazione non corrisposte; * ai sensi dell’art. 3 comma 3, rinviato dall’art. 14 comma 1 della Legge Regionale n. 18/1997 “Per nucleo familiare si intende famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con i loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”. Nel caso di specie, non risulta agli atti la richiesta convivenza da parte dell’istante con l’ultimo legittimo assegnatario, il sig. RE IU, essendo quest’ultimo deceduto in data 18/08/1995 mentre il sig. RE NO risulta risiedere nell’alloggio a far data dal 09/09/2005; * ai sensi dell’art. 30 comma 4 della Legge Regionale n. 18/2997 2L’occupante senza titolo è tenuto al pagamento del canone di locazione, relativo al periodo dell’occupazione corrispondente alla sua condizione reddituale annua, nonché al pagamento degli eventuali danni arrecati all’alloggio occupato, accertati dall’ente proprietario”. Nel caso di specie risulta una morosità dovuta a titolo di indennità maturate e non corrisposte per euro 14.176, 56 (giusto estratto conto generato dal sistema SEP@COM assunto a protocollo dell’ente con n. 343077 del 15/04/2024 – parte integrante del presente provvedimento) in data 15/04/2024. ”; per pervenire, quindi, alle seguenti disposizioni: “ 1) dichiarare l’inammissibilità della richiesta di subentro del sig. RE NO nato a [...] il [...], per l’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli alla via Giovanni Ansaldo n. 8, Is. 7, sc. D, p. 5, int. 45 – B.U. 910021059, con contestuale diffida al rilascio dell’immobile; 2) la contestuale conclusione del procedimento relativo all’istanza presentata dalla sig.ra IV FA; 3) l’inoltro alla Napoli Servizi per la riscossione delle indennità di occupazione non corrisposte ”;
Premesso, altresì, che con successivo ricorso per motivi aggiunti RE NO impugna la sopravvenuta Ordinanza n. 123 del 02/04/2025 del Comune di Napoli, Area Amministrativa Patrimonio – Servizio Politiche per la Casa, disponente lo: “ Sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli – Quartiere Chiaiano - Via Giovanni Ansaldo n. 8, Is. 7, sc. D, p. 5, int. 45 – B.U. 910021059, abusivamente occupato dal sig. LE NO nato a [...] il [...], unitamente al proprio nucleo familiare. Prat. F/64022 - OS/10884 ”, nonché la nota PG/309854 del 02.04.2025 avente ad oggetto “ Trasmissione codice personale per accesso alla piattaforma https://mobilitabitativa.comune.napoli.it – Mobilità abitativa di cui alla Delibera di G.C. n. 37 del 14/02/2025 ”;
Rilevato che, con ordinanza n. 2137/2024 del 28.10.2024 (confermata dall’ordinanza del Consiglio di Stato – Sezione V n. 4790/2024 del 18.12.2024), questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, avendo stimato adeguatamente motivato il provvedimento di diniego di subentro;
Rilevato, re melius perpensa , quanto ai preliminari profili relativi alla giurisdizione, che “ la materia dell'E.R.P. è compresa in quella dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204. In tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente, che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti; b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del G.A. mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del G.O.; pertanto, deve ritenersi che nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di E.R.P., a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetti al G.O. ” (Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2014, n. 6172; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 31 maggio 2016 n. 6272; Cass. civ., sez. un., 23 novembre 2012 n. 20727);
Ribadito che, per orientamento ormai costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “ La giurisprudenza di queste Sezioni unite in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare è ferma nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione ” (Cass., Sez. un., 9 ottobre 2013, n. 22957 e 15 gennaio 2021, n. 621);
Valutato in particolare che, conseguentemente, “ spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione …. non riserva all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo ” (Cass., Sez. un., 12 luglio 2019, n. 18828; Cass. civ., sez. un., 9.10.2013 n. 22957; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 29/11/2023, n. 6563);
Richiamati i propri precedenti con i quali la Sezione ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso la diffida al rilascio di un alloggio ERP, per difetto di giurisdizione del g.a. in quanto detta diffida consegue all’inammissibilità di un diniego di voltura, che va ad incidere sulla fase esecutiva (o anche contrattuale) del rapporto intrattenuto dalla ricorrente con l'amministrazione e non piuttosto sulla fase prodromica all'assegnazione dell'alloggio che incardinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che solo in quella diversa fase sono spesi poteri discrezionali dell'Amministrazione generativi di interessi legittimi (in tal senso T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 28.07.2022, n. 5087; nonché più di recente cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 1.10.2024, n. 5170 e 22.5.2024, n. 3314);
Ritenuto che con la Disposizione Dirigenziale n. 479 del 15.04.2024, emessa dal Comune di Napoli – Servizio Politiche per la Casa, di “ Inammissibilità della richiesta di subentro del Sig. RE NO nato a [...] il [...], per l’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli alla Via Giovanni Ansaldo n. 8, Is. 7, sc. D, p. 5, int. 45 – B.U. 910021059, con contestuale diffida al rilascio dell’immobile. Conclusione del procedimento dell’istanza presentata dalla sig.ra IV FA ”, è stata riscontrata la mancanza dei requisiti ai fini del subentro nel rapporto locativo dell’attuale ricorrente, RE NO, e, conseguentemente, è stato disposto il rigetto dell’istanza di regolarizzazione da lui presentata in proposito (dopo il decesso in data 18.8.1995 del padre RE IU, originario assegnatario; nonché dopo il decesso in data 3.5.2022 anche della madre, IV FA, della quale però, con sentenza del Tribunale di Napoli IX Sezione civile n. 15925/2014, era stata accertata la posizione di occupante abusiva), contestualmente diffidandolo al rilascio dell’immobile;
Ritenuto che sussiste la giurisdizione del G.O. a pronunciarsi anche sul gravame introdotto con i motivi aggiunti, in quanto involgente l’ordinanza sgombero dell’alloggio da parte del RE, successivamente emessa per essere questi “ non avente titolo all’occupazione dell’alloggio ”, ovvero per essere paritetico il rapporto originatosi dall’occupazione (nella specie in assenza di titolo) dell’immobile, rispetto al quale il detto giudice potrà eventualmente intervenire con la disapplicazione del provvedimento illegittimo – cfr. ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 5 giugno 2024, n. 3563, 19 aprile 2023, n. 2401e 17 febbraio 2022, n. 1081 - (e in tale ambito di giurisdizione potrà essere valutata anche la portata della parimenti impugnata nota PG/309854 del 02.04.2025, in effetti volta solo a dar modo all’interessato di prendere visione della sua posizione nell’elenco provvisorio – e poi in quello definitivo - degli aventi diritto e dei non aventi diritto alla mobilità abitativa di cui alla delibera di G.C. n. 37 del 14.2.2025, accedendo alla piattaforma https://mobilitabitativa.comune.napoli.it);
Ritenuto, quindi, che l’intero giudizio, in conformità all’avviso ex art. 73 co. 3 cpa dato all’udienza camerale di trattazione del 7.5.2025, e come anche eccepito dalla Amministrazione comunale resistente, alla luce della sopra richiamata condivisa giurisprudenza, debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunto nei termini di legge ex art. 11 c.p.a.;
Ritenuto equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto conto anche dell’esito in rito della causa, rimanendo a carico di parte ricorrente il C.U.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO