Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4933/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata Parte_1 C.F._1 negli EMIRATI ARABI UNITI il 15.9.1986, rappresentata e difesa dall'avv. LURASCHI LICIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] C.F._2
SRILANKA il 4.11.1971, rappresentato e difeso dall'avv. PILLOSIO VALENTINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
TE
, nato a [...] il [...], Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...] e Controparte_3 Controparte_4
, nato a Como il [...], in [...], Avv. VALERIA RATTO
[...]
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , Controparte_5 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Nel merito:
1) Dichiarare la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 Parte_1
con addebito di responsabilità in capo al marito per violazione Persona_1 Controparte_1 dei doveri di collaborazione e assistenza morale e materiale;
2) Affidare i figli minori , e in via esclusiva alla madre, con CP_2 CP_3 CP_4 collocamento presso la residenza della stessa, con previsione che la stessa possa esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente in relazione alle decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori, ivi comprese le iscrizioni e tutto quanto necessario per la frequenza scolastica e la sottoscrizione degli atti di consenso per le prestazioni mediche.
3) Assegnare la casa coniugale condotta in locazione, con tutto ciò che la arreda, alla SI
[...]
che la abiterà con i figli minori. Parte_1
4) Disporre che il padre possa incontrare i figli minori in Spazio Neutro o comunque in ambiente protetto, con le modalità e i tempi individuati dai Servizi Sociali già incaricati nel corso del presente giudizio;
5) Disporre che il OR versi alla moglie a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma Pt_1 di € 900,00 mensili (€ 300,00 per ogni figlio), per 12 mensilità, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese e fino alla raggiunta autosufficienza economica dei figli. Tale assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6) Disporre che il OR versi alla moglie a titolo di concorso al suo mantenimento la somma di € Pt_1
200,00 mensili per 12 mensilità, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese.
Tale assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
7) Disporre che il OR rimborsi alla moglie la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute Pt_1
a favore dei figli come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Como e con applicazione delle modalità di richiesta delle spese e di pagamento ivi previste.
8) Respingere la domanda di addebito di responsabilità della separazione in capo alla SI
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte_1
9) Respingere ogni altra domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via istruttoria: ammettere prova per testi sui capitoli di seguito indicati.
1) Vero che il OR si è trasferito a Livorno e dall'inizio dell'anno 2023 ha visto i figli in due Pt_1 occasioni, a marzo e a giugno;
2) Vero che il OR a Livorno svolge attività lavorativa quale collaboratore domestico;
Pt_1
3) Vero che la SI si occupa della gestione dei tre figli con l'aiuto dei suoi genitori;
Parte_1
4) Vero che la SI ha inviato richieste di lavoro ma ad oggi è disoccupata;
Parte_1 5) Vero che la madre della SI – che all'epoca dell'udienza presidenziale contribuiva al Parte_1 mantenimento del nucleo familiare della figlia (si veda verbale del 19.5.2022) – ma dal 1.2.2022 ha cessato l'attività lavorativa (doc. 19);
6) Vero che il padre della SI percepisce € 563,73 a titolo di pensione (doc. 20); Parte_1
7) Vero che la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza della SI è stata respinta in Parte_1 quanto il marito ha depositato il modello ISEE indicando anche la moglie e i figli come componenti del nucleo familiare e in quanto lo stesso ha rassegnato le dimissioni dall'attività lavorativa nei 12 mesi Pt_1 antecedenti la domanda (doc. 18 e 21);
8) Vero che il OR ha comunicato ad amici e conoscenti anche a mezzo di social network – anche Pt_1 in presenza dei figli – che i tre figli non sarebbero figli suoi.
Si indicano a testi sulle circostanze sopra indicate i ORi:
- residente in [...]
Garibaldi n. 112;
- residente in [...]
Garibaldi n. 112;
- residente in [...] (sul cap. 8). Testimone_3
La difesa della SI nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversi, chiede Parte_1 di essere ammessa alla prova contraria indicando a testi i ORi (già indicati a prova diretta):
- residente in [...]; Testimone_1
- Moderage residente in [...]. Testimone_2
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE TE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis previe le declaratorie di Legge e del caso così giudicare:
In via preliminare:
- Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi IG. e la Parte_2
IG.ra con addebito a quest'ultima per avere intrattenuto Parte_1 Parte_1 una relazione extraconiugale con il IG. e per avere tenuto nascosto la paternità Controparte_6 di quest'ultimo di alcuni dei figli della coppia separanda.
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
In via Principale nel merito:
- I figli minori , e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i CP_2 CP_3 CP_7 genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la residenza della madre sita in Fino SC Via
Garibaldi n.112;
- Tutte le decisioni sia ordinarie che straordinarie e di maggiore rilevanza relative ai figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro aspirazioni, attitudini, desideri, collaborando perché
i minori non risentano delle difficoltà emerse nei rapporti tra i genitori;
- Il IG. potrà tenere con sé i figli a week end alternati dal Parte_2 venerdì sera al lunedì mattina quando saranno riaccompagnati a scuola;
il padre potrà altresì tenere con sé
i figli quando quest'ultimo dovesse avere dei permessi previo accordo con la madre e rispettando gli impegni scolastici dei bambini;
-I genitori si alterneranno nelle festività natalizie e pasquali prevedendo comunque una parità di tempo da trascorrere con i figli e a seconda degli impegni lavorativi del padre e al di fuori di questi periodi il padre potrà trascorrere le vacanze estive con i figli per tre settimane anche non consecutive;
le vacanze estive dovranno essere concordate dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
se un genitore deciderà di recarsi in
Sri Lanka durante l'anno potrà tenere i figli per un intero mese;
- Il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo complessivo mensile di Parte_1
€. 350,00 così per un totale di €. 350,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi al domicilio della madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- Il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_2 [...]
l'intero importo di Euro 580,00 derivante dall'Assegno Unico rinunciando al Parte_1
50% di tale somma a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
- Entrambi i coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno ad ogni spesa medico-sanitaria specialistica (visite specialistiche e ogni altro trattamento sanitario non corrisposto dal cure CP_8 odontoiatriche e ortodontiche, tickets), scolastiche (tasse, rette, mensa, libri di testo e corredo scolastico a inizio anno, gite scolastiche, vacanze studio, spese per abbonamenti ai trasporti pubblici) e ludico sportiva
(iscrizioni a corsi, acquisto di attrezzatura per attività sportiva) così come previsto nel Protocollo Spese straordinarie del Tribunale di Como;
-Accertare e dichiarare che la IG.ra sia obbligata a Parte_1 restituire al IG. l'importo di Euro 755,93 pagato da quest'ultimo Parte_2
a titolo di canone di locazione del mese di gennaio 2022 e le spese relative alla tassa rifiuti;
- Entrambi i genitori dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
- Entrambi i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio e di ogni altro documento di identificazione per cui sia necessaria tale autorizzazione;
-Accertato e dichiarato l'addebito della separazione in capo alla IG.ra Parte_1
, condannare quest'ultima al risarcimento del danno “endofamiliare” a favore del IG Parte_1 [...]
da liquidarsi in via equitativa così per Euro 5.000,000 o a quella diversa Parte_2
o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
In Via Subordinata:
- I figli minori , e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i CP_2 CP_3 CP_7 genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la residenza della madre sita in Fino SC Via
Garibaldi n.112; - Tutte le decisioni sia ordinarie che straordinarie e di maggiore rilevanza relative ai figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro aspirazioni, attitudini, desideri, collaborando perché
i minori non risentano delle difficoltà emerse nei rapporti tra i genitori;
- Il IG. potrà tenere con sé i figli a week end alternati dal Parte_2 venerdì sera al lunedì mattina quando saranno riaccompagnati a scuola;
il padre potrà altresì tenere con sé
i figli quando quest'ultimo dovesse avere dei permessi previo accordo con la madre e rispettando gli impegni scolastici dei bambini;
-I genitori si alterneranno nelle festività natalizie e pasquali prevedendo comunque una parità di tempo da trascorrere con i figli e a seconda degli impegni lavorativi del padre e al di fuori di questi periodi il padre potrà trascorrere le vacanze estive con i figli per tre settimane anche non consecutive;
le vacanze estive dovranno essere concordate dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
se un genitore deciderà di recarsi in
Sri Lanka durante l'anno potrà tenere i figli per un intero mese;
- Il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo complessivo mensile di Parte_1
€. 350,00 così per un totale di €. 350,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi al domicilio della madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- Il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_2 [...]
l'intero importo di Euro 580,00 derivante dall'Assegno Unico rinunciando al Parte_1
50% di tale somma a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
- Entrambi i coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno ad ogni spesa medico-sanitaria specialistica (visite specialistiche e ogni altro trattamento sanitario non corrisposto dal cure CP_8 odontoiatriche e ortodontiche, tickets), scolastiche (tasse, rette, mensa, libri di testo e corredo scolastico a inizio anno, gite scolastiche, vacanze studio, spese per abbonamenti ai trasporti pubblici) e ludico sportiva
(iscrizioni a corsi, acquisto di attrezzatura per attività sportiva) così come previsto nel Protocollo Spese straordinarie del Tribunale di Como;
-Accertare e dichiarare che la IG.ra sia obbligata a Parte_1 restituire al IG. l'importo di Euro 755,93 pagato da quest'ultimo Parte_2
a titolo di canone di locazione del mese di gennaio 2022 e le spese relative alla tassa rifiuti;
- Entrambi i genitori dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
- Entrambi i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio e di ogni altro documento di identificazione per cui sia necessaria tale autorizzazione;
-Accertato e dichiarato l'addebito della separazione in capo alla IG.ra Parte_1
, condannare quest'ultima al risarcimento del danno “endofamiliare” a favore del IG Parte_1 [...]
da liquidarsi in via equitativa così per Euro 5.000,000 o a quella diversa Parte_2
o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
Con il favore delle spese;
In via istruttoria Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che il IG.IG. e la IG.ra Persona_1 Controparte_1 Parte_1 Parte_1
hanno ospitato l'amico IG. in Italia nella loro casa dal
[...] Controparte_6
2013 al 2020 affinchè aiutasse la coppia a gestire le mansioni domestiche e accudire i propri figli ?;
2) Vero che il IG. durante la sua permanenza presso la casa del IG. Controparte_6 [...]
si occupava di aiutare la IG.ra Parte_2 Parte_1
a gestire la casa , i figli, il negozio di alimentari e poi la biglietteria e l'Agenzia Money Transfert di
[...] quest'ultima ?
3) “Vero che il IG. verso la fine dell'anno 2020 ha sospettato Parte_2 Parte_2 che il IG. e la moglie IG.ra Controparte_6 Parte_1 avessero una relazione sentimentale ?
4) “ Vero che il IG. successivamente al punto 3) aveva riferito Parte_2 alla IG.ra di sospettare che tra quest'ultima e il IG. Parte_1
ci fosse una relazione sentimentale e quest'ultima aveva negato? Controparte_6
5)” Vero che il IG. successivamente a quanto accaduto al cap.4 Pt_1 Parte_2 Parte_2 aveva allontanato dalla casa familiare il IG. ? Controparte_6
6) “Vero che il IG. il 18.8.2021 ha appreso da alcuni amici che Pt_1 Parte_2 la moglie mentre si trovava sul treno direzione Como-Milano in compagnia del IG. Controparte_6
si baciava con quest'ultimo e che quando il IG. usciva
[...] Parte_2 di casa alla mattina il IG. incontrava la moglie presso la casa familiare?; Controparte_6
7)“Vero che il 18 agosto 2021 il IG. ha avuto un grave alterco Parte_2 Parte_2 con la moglie in quanto aveva scoperto che quest'ultima vedeva di nascosto il IG. Controparte_6
?
[...]
8) “Vero che in occasione dell'alterco di cui al punto 7) la IG.ra Parte_1 [...]
aveva riferito al marito che “lei poteva fare quello che voleva e che il secondo figlio e il terzo erano Pt_1 figli del IG. ? Controparte_6
9) “ Vero che successivamente all'alterco del 18.8.2021 la IG.ra Parte_1
ha abbandonato il tetto coniugale trasferendosi a Milano ?
[...]
10) “ Vero che durante il matrimonio il IG. ha costretto la Parte_2 moglie ad avere rapporti sessuali non consenzienti con il IG. ? Controparte_6
11)”Vero che durante il matrimonio il IG. ha percosso , Parte_2 minacciato ingiuriato la moglie di fronte ai figli?”
12) “ Vero che il IG. prima del 2020 aveva manifestato un Parte_2 disinteresse coniugale verso la moglie?
13) Vero che il 8.9.2022 è stata diagnosticata al IG. l'asma Parte_2 bronchiale e in data 3.11.2023 è fissata una visita pneumatologica presso l'Ospedale di Lucca?” ( V. doc.n.6 della memoria integrativa e doc.n.1 allegato alla presente memoria). 14) “Vero che il IG. ha lavorato come maggiordomo personale Parte_2 del IG. presso la casa di quest'ultimo in PI NO ( Co) da quindici anni?” Pt_3
14) Vero che la IG.ra ha nel mese di settembre 2022 si è Parte_1 recata presso il Comune di residenza di Fino SC per denunciare il fatto che il IG. Parte_2
risiedeva presso la casa del proprio datore di lavoro sita in PI NO ( Co)
[...] mentre risultava la sua residenza ancora presso il Comune di Fino SC presso la casa ex famigliare?”
( Mostrare al teste il doc.n.2 della presente memoria)
15)” Vero che nel mese di settembre 2022 di domenica i Vigili di Fino SC si sono recati presso la casa del datore di lavoro IG. a PI NO mentre era in corso una festa e il IG. Testimone_4 [...]
lavorava per verificare se quest'ultimo risiedeva presso la casa del datore Parte_2 di lavoro e in quale stanza della casa dormiva quest'ultimo?”
16) “Vero che a seguito di quanto accaduto al punto precedente il IG. si è arrabbiato con il Testimone_4
IG. a tal punto da costringerlo a dimettersi dal lavoro?” Parte_2
17) “Vero che il IG. in data 23.112022 si è dimesso dal lavoro Parte_2 presso il IG. ” ( Mostrare al teste il doc.n.3) Testimone_4
18) “ Vero che successivamente il IG. si è trasferito a Livorno Parte_2 presso un suo amico che lo ospita gratuitamente contribuendo con le pulizie e la cura della casa di questì'ultimo ( Mostrare al teste il doc.n.4 della presente memoria)
19)” Vero che il IG. attualmente sta cercando lavoro presso agenzie interinali di lavoro come Pt_1 collaboratore domestico? ( Mostrare al teste il doc. n.5della presente memoria)”
20) Vero che il IG. durante il matrimonio aveva acquistato Parte_2 un'autovettura che guidava in via esclusiva il IG. ? Controparte_6
21) Vero che il IG. mentre utilizzava l'autovettura di proprietà del IG. Controparte_6
ha preso numerose contravvenzioni tacendone a quest'ultimo Parte_2
l'arrivo delle raccomandate per il pagamento?;
22) “Vero che il è debitore nei confronti del Comune di Milano Parte_2 per contravvenzioni al codice della strada per Euro 970,13 e per Euro 9.378,00? ( Mostrare al teste il doc.n.6)
23) “Vero che il IG. è debitore nei confronti del Comune di Parte_2
Como per contravvenzioni al codice della strada per Euro 1.706,03”; ( Mostrare al teste il doc.n.7)
24) “Vero che il IG. una volta al mese dal venerdì al lunedì Parte_2 vede i suoi figli prendendo un treno per arrivare a Milano e noleggiando una autovettura ospitandoli anche presso la casa a Livorno?“? ( Mostrare al teste il doc.n.8)
25)” Vero che il IG. paga circa Euro 1.200,00 per le Parte_2 tasse del 2023?( Mostrare al teste il doc.n.9)
26) “Vero che il IG. compra direttamente vestiti e altri beni Parte_2 per i propri figli ? ( Mostrare al teste il doc.n.10) 27)”Vero che il IG. IG. ha pagato in via esclusiva il deposito Parte_2 cauzionale della casa ex famigliare così per Euro 2.100,00, Euro 1.200,00 la tassa rifiuti della ex casa coniugale fino al 2022 senza ottenere alcun rimborso da parte della ex moglie?
28)”Vero che la IG.ra ha incassato in via esclusiva il Parte_1 bonus affitto per l'anno 2021 così per Euro 1.500,00 ricevuto dal Comune di Fino SC quando il marito abitava ancora con quest'ultima?
29) “Vero che attualmente la IG.ra e il IG. Parte_1 [...]
sono una coppia di fatto e si sono recati nel mese di maggio 2023 e nel mese di giugno 2023 CP_6 fino al mese di agosto 2023 in Sri Lanka con tutti i figli del IG. Persona_1 CP_1
?”
[...]
30)”Vero che la IG.ra convive nella ex casa familiare Parte_1 con i propri genitori la cui madre attualmente lavora come badante e il IG. si ferma a dormire quando è di riposo Controparte_6 dal lavoro?
31) “Vero che il IG. . mantiene la IG.ra Controparte_6 Parte_1 Parte_1
svolgendo la professione come cameriere all'Hotel di Menaggio e come collaboratore
[...] domestico presso una famiglia in Cernobbio ( Co)?;
32) Vero che il IG. paga regolarmente l'assegno di Persona_1 Controparte_1 mantenimento e le spese straordinarie dei figli alla IG.ra ? Parte_1
33)”Vero che la IG.ra Parte_1
Impedisce ai figli di fare dello sport a scuola?
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte che saranno ammessi con gli stessi testimoni indicati nel presente atto;
Si chiede di essere ammessi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che l'appartamento in cui vive la IG.ra Parte_1 unitamente ai suoi due genitori è un 'appartamento di mq 120 con rifiniture Classe A?
2) Vero che tutti e tre i figli si recano a scuola con rientro per il pomeriggio alle 16.00?
3) Vero che la IG.ra svolge attività lavorativa on line ? Parte_1
4) Vero che la IG.ra e il IG. Parte_1 Parte_1 Controparte_6 trascorrono lunghi week end in rinomate località turistiche lasciando i figli ai nonni materni?
5) Vero che il IG. pernotta nell'appartamento della IG.ra Controparte_6 Parte_1
? Parte_1 Parte_1
6) Vero che il IG. soffre di bronchite asmatica dall'anno 2022? Parte_2
( mostrare al teste il doc.7 di cui alla memoria del 26.10.2022)
7) “Vero che la bronchite asmatica è peggiorata all'inizio dell'anno 2023?
8) “Vero che dopo essersi trasferito a Livorno nel mese di Parte_2 febbraio 2023 si è sottoposto a cure farmaceutiche per agevolare la respirazione? 9) Vero che il IG. dopo essersi trasferito a Livorno ha visto i Persona_1 Controparte_1 figli ogni due week end al mese?
10)Vero che il IG. dopo essersi trasferito a Livorno ha regalato Parte_2 Parte_2 ai figli un ipad con tessera telefonica per contattare il padre e la IG.ra Parte_1
lo tiene spento?
[...]
La difesa del IG. chiede che il giudice voglia ordinare alla Parte_2
IG.ra ex art.210 c.p.c. l'esibizione della documentazione Parte_1 di tutti i conti correnti personali al fine di verificare le spese effettive sostenute da quest'ultima per viaggi, vacanze, week end, spese figli, pagamenti utenze casa locata, vitto ecc..;
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE CP_ CP_
, e alla madre che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per le Per_2 CP_7 decisioni relative alla salute, istruzione ed educazione dei figli
Assegnare la casa coniugale, condotta in locazione, sita in Fino SC, Via Garibaldi 112, alla sig.ra
Parte_1
Collocare i minori presso l'abitazione della madre
Incaricare i Servizi Sociali competenti per la residenza anagrafica dei minori della regolamentazione degli incontri padre-figli, allo stato da mantenere esclusivamente in spazio neutro, con facoltà di introdurre modifiche ed ampliamenti agli stessi in base alla effettiva evoluzione della relazione e tenuto conto della situazione emotiva dei minori
Incaricare i Servizi Sociali competenti dell'attivazione di ogni intervento educativo anche domiciliare ritenuto utile a supporto dei minori
Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli nella misura ritenuta congrua dal Tribunale all'esito dell'istruttoria e delle produzioni documentali offerte dalle parti
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'erario in caso di conferma della ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei minori o, diversamente, da porre a carico della parte soccombente o delle parti in via tra loro solidale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 22.12.2021, Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito,
[...]
, sposato in Sri Lanka in data 28 settembre Controparte_1
2013 (atto non trascritto in Italia). Ha domandato, altresì, di disporre l'affido esclusivo a sé dei figli minori
(nato il [...]), (nato il [...]) e (nato il [...]), con CP_2 CP_3 CP_4 collocamento presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, di regolamentare le frequentazioni padre-figli come dalla stessa proposto (tutti i mercoledì e tutti i venerdì sera con pernottamento sino al sabato pomeriggio), di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori nella misura di € 900 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di determinare in € 200 mensili l'assegno di mantenimento a proprio favore.
Con memoria difensiva, si è costituito in giudizio Controparte_1
, aderendo alla domanda di separazione ma con addebito alla moglie e condanna di quest'ultima
[...] al risarcimento del danno endofamiliare dallo stesso patito. Ha altresì chiesto di disporre l'affido esclusivo a sé dei figli fino a quando non verrà effettuato il test del DNA su tutti e tre i figli, con collocamento presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni materne in modalità protetta, alla presenza del padre o dei Servizi
Sociali, nonché di porre a carico della madre € 600 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como. In via d'urgenza, ha infine domandato l'intervento dei Servizi Sociali.
All'udienza presidenziale del 19.5.2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti che hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio: affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con monitoraggio del Servizio Tutela Minori sul nucleo familiare, collocamento della prole presso la madre con diritto del padre di tenere con sé i minori dal giovedì sera (il terzo figlio dal venerdì mattina) sino al sabato alle 15/15.30, assegnazione della casa coniugale alla madre, contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 450 mensili, prevedendo che il padre si farà carico delle spese straordinarie dei figli al 100% per 6 mesi;
all'80% per i successivi 6 mesi e successivamente nella misura del 60%, integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento per sé da parte della SI . Il Presidente delegato Parte_1 ha quindi recepito l'accordo e incaricato il Servizio Tutela Minori del Comune di Fino SC di monitorare il nucleo familiare, mediare tra i genitori in caso di conflitto, verificare il benessere dei minori e trasmettere relazione di aggiornamento 10 giorni prima della prossima udienza. Ha nominato se stesso Giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione in data 8.11.2022.
Differito il procedimento per ragioni di riorganizzazione del ruolo del nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza del 12.5.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e ha incaricato i Servizi Sociali di Fino SC di mantenere un'attenta presa in carico del nucleo e di provvedere a - svolgere una valutazione psicosociale del nucleo familiare, diretta a verificare le condizioni psicofisiche di entrambi i genitori nell'attualità, le competenze genitoriali di entrambi i genitori (accudimento primario, comprensione dei bisogni emotivi ed evolutivi dei figli, accesso all'altra figura genitoriale), la situazione psicofisica dei minori, la qualità della relazione dei minori con ciascun genitore, fornendo al Tribunale indicazioni circa gli eventuali interventi di supporto per i genitori e per i minori da già attivati o da attivare e ogni elemento utile per valutare se l'attuale regime di affido condiviso e collocamento presso la madre sia quello più tutelante e rispondente all'interesse dei minori o, invece, occorra apportare delle modifiche, come suggerite - vigilare sul rispetto del calendario delle frequentazioni padre- figli disposto con provvedimento del 19.5.2021, verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni;
- trasmettere una relazione in ordine a quanto richiesto entro 10 giorni prima dell'udienza del 26.10.2023, fissata per la discussione e decisione delle richieste istruttorie.
Con provvedimento emesso in data 8.1.2024 -lette le relazioni dei Servizi Sociali competenti (Comune di Fino
SC e Comune di Livorno) depositate in data 17.10.2023 e 24.10.2023; richiamato il proprio provvedimento del 26.10.2023 con cui è stata disposta l'instaurazione del contraddittorio;
lette le note depositate dalle parti in data 20.11.2023 in ordine agli interventi proposti dai Servizi;
ritenuto che
le criticità del contesto paterno evidenziate dagli operatori sociali consigliano, allo stato, di adottare, in via cautelativa,
i provvedimenti dai medesimi proposti, a tutela dei minori e comunque in attesa del completamento delle indagini affidate ai Servizi Sociali, che potranno meglio osservare -tramite l'educatore- la qualità della relazione padre e figli e la cooperazione genitoriale del padre in occasione degli incontri protetti e osservati;
Con ritenuto opportuno che i proseguano gli incarichi loro affidati con provvedimento del 12.5.2023 e che svolgano altresì un'indagine psicodiagnostica su entrambi i genitori;
vista la richiesta della ricorrente di percepire integralmente e direttamente l'assegno unico;
rilevato che nell'ordinanza presidenziale del
19.5.2021 era stato così previsto al punto 7: “l'assegno universale per i minori sarà percepito dal padre e girato integralmente alla madre”; ritenuto di dover instaurare il contraddittorio su detta istanza- ha disposto, in via provvisoria, l'affido dei minori in via esclusiva alla madre, così limitando la responsabilità genitoriale paterna sotto il profilo delle scelte educative, scolastiche e sanitarie con collocamento dei minori prevalentemente presso la madre;
ha incaricato i Servizi di regolamentare i rapporti padre e figli, prevedendo allo stato incontri protetti e osservati in spazio neutro;
…di attivare un intervento educativo domiciliare presso l'abitazione materna;
…di proseguire gli incarichi già conferiti con provvedimento del 12.5.2023 e di svolgere un'indagine psicodiagnostica su entrambi i genitori;
ha assegnato termine ai Servizi Sociali incaricati di trasmettere relazione di aggiornamento 7 giorni prima dell'udienza del 21.5.2024 e al resistente entro il
31.1.2024 per depositare repliche all'istanza della ricorrente relativamente alla percezione dell'assegno unico.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.5.2024, il Giudice istruttore ha così provveduto: dispone, a modifica del punto 7) dell'ordinanza presidenziale del 19/05/2022, preso atto che il OR ha ritirato la propria richiesta, che sia la SI a richiedere all'INPS e a incassare Pt_1 Parte_1
l'assegno unico in favore dei figli minori;
non ammette la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nella seconda memoria istruttoria, siccome inerente a circostanze superflue (1-3), documentali (2-4-5-6-7) o generiche (8); non ammette la prova testimoniale articolata dal resistente nella seconda memoria istruttoria, siccome inerente a circostanze irrilevanti (1-2-3-4-5-12-15-16-17-21-22-30-31-32), non contestate (9), superflue (6-7-
8-10-11-20-25), documentali (13-14-18-19-23-24-26-28-29-33) o generiche (27- 34); non ammette le istanze di prova articolate dal resistente nella terza memoria integrativa, in quanto non a prova contraria o, comunque, tardive;
ritenuto che
quanto riferito dai Servizi Sociali nella relazione del 17/10/2023 e la pendenza del procedimento di disconoscimento di paternità ex art. 243-bis c.c. giustifichino la nomina della medesima curatrice speciale già costituita nel R.G. N. 3929/2022, nomina curatrice speciale dei minori Controparte_2
(nato il [...] a [...]), (nato il
[...] Controparte_3
02.03.2016 a Como) e (nato il [...] a [...]) l'avv. Controparte_4
Valeria Ratto del foro di Como affinché li assista e rappresenti nel presente giudizio, assegnando a ciascuna parte termine sino al 05/06/2024 per notificare alla curatrice speciale nominata il proprio atto introduttivo del giudizio unitamente al presente provvedimento e alla curatrice speciale termine sino al 05/07/2024 per Con costituirsi con propria comparsa, e autorizza la curatrice a interloquire da subito con le parti e i affinché siano svolte adeguate verifiche in ordine al benessere dei minori e agli eventuali interventi opportuni;
ritenuta la causa matura per la decisione, fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del
21/02/2025, disponendo, ex art. 127-ter c.p.c., che sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti il foglio di PC e i documenti aggiornati inerenti alle condizioni economiche (…), con termine sino alle ore 09:00 del giorno d'udienza per il loro deposito;
invita i Servizi Sociali dei Comuni di Fino SC e Livorno a portare a termine gli incarichi già conferiti con i provvedimenti del 12/05/2023 e dell'08/01/2024 e a depositare, almeno dieci giorni prima della prossima udienza, la relazione di aggiornamento.
Pervenuta la sola relazione conclusiva dei Servizi Sociali del Comune di Fino SC del 19.2.2025, che dava comunque conto di un lavoro di rete con i Servizi Sociali di Livorno, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. I Servizi Sociali di Livorno hanno depositato relazione di aggiornamento in data
17.3.2025, sul cui contenuto le parti hanno potuto interloquire con il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (i cui termini sono scaduti in data successiva).
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite anche per il tramite del Curatore Speciale offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto dei minori in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età degli stessi e degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dai Servizi Sociali e delle risultanze in atti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione,
l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass.
29.9.2015, n. 19327). Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice istruttore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le reciproche domande di addebito
Con riferimento alla domanda di addebito della responsabilità della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito per violazione dei doveri coniugali e, in specie, per i comportamenti violenti, aggravatisi ed intensificatisi nel tempo e che hanno spesso coinvolto i figli minori, fino all'episodio del 18.8.2021 che ha richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine, a seguito del quale, entrambi i coniugi hanno reciprocamente sporto querela nei confronti dell'altro (ricorso, p. 1 e 2), vanno svolte le seguenti considerazioni.
Occorre premettere che i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione.
E ciò anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Cass. 9.5.2024, n. 12662).
Tuttavia, le condotte allegate dalla ricorrente, oggetto di denuncia in data 19.8.2021, non hanno trovato riscontro probatorio né in referti di pronto soccorso né nella stessa annotazione di PG, intervenuta in data
18.8.2021, dalla quale risulta che l'intervento era stato richiesto dalla moglie per far allontanare il marito da casa ma la stessa aveva poi precisato agli operanti di non volere che il marito lasciasse la casa (annotazione di
PG, doc. 3 allegato alla memoria di costituzione del resistente). I procedimenti penali scaturiti dalle reciproche denunce dei coniugi sono stati archiviati proprio per la mancanza di riscontri univoci, a fronte delle dichiarazioni discordanti dei coniugi ( riferiva che in occasione della lite di cui sopra, dapprima Pt_2 la moglie si colpiva con schiaffi al volto, successivamente lo minacciava con un coltello da cucina;
di contro la dichiarava di essere stata "obbligata" dal marito, negli anni, ad intrattenere Parte_1 una relazione extraconiugale con il loro coinquilino, nonché di essere stata colpita dal marito, in occasione della discussione verificatasi in data 18.8.2021, con uno schiaffo al volto, cfr. richiesta di archiviazione allegata al ricorso).
Nel caso di specie, il Collegio reputa dunque che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito.
Quanto invece alla richiesta di addebito della responsabilità della separazione formulata dal marito nei confronti della moglie per violazione dei doveri coniugali e, in specie per infedeltà, scoperta nel settembre
2020 ed abbandono del tetto coniugale unitamente ai figli nell'agosto 2021, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, deve essere provato che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio e occorre, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. Precisamente, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 27.6.2006, n. 14840).
Nel caso di specie, il Collegio reputa che sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, per violazione del dovere di fedeltà.
Il marito ha infatti allegato che, nel mese di settembre 2020, avrebbe scoperto che la moglie intratteneva da tempo una relazione con , convivente con la coppia, dubitando della Controparte_6 paternità dei suoi figli. Nelle more del presente giudizio di separazione, il resistente ha infatti avanzato domanda di disconoscimento di paternità nei confronti dei figli, rigettata in quanto proposta oltre il termine decadenziale previso dall'art. 244 c.c. (cfr. sentenza in atti). La moglie ha ammesso l'infedeltà -pur sostenendo che il marito l'avrebbe costretta ad intrattenere tale relazione per motivi poco comprensibili, circostanza tuttavia non provata- precisando di non essere certa della paternità del marito rispetto al terzo figlio, CP_4
e collocando la crisi coniugale proprio ad agosto 2020. Dalla denuncia dalla stessa proposta, risulta:
[...]
…è stato residente anagraficamente presso la mia abitazione per quasi Controparte_6 tre anni. È andato via da casa a settembre 2020, poiché arrivavano i miei genitori e quindi non vi era spazio per tutti. Faccio presente che mio marito, da circa tre anni, mi ha sempre obbligata ad avere una relazione extra coniugale con . Il motivo di questa relazione, era perchè lui non Controparte_6 lavorava e vivendo a casa con noi, poteva prendersi cura dei bambini e delle varie faccende domestiche. Sono sempre stata contraria a questa relazione, ma mio marito poiché mi minacciava di divorziare e di portarmi via i bambini, allora ho deciso di intraprendere questo tipo di relazione. …Da quando sono arrivati i miei genitori, quindi dal mese di settembre 2020, ho iniziato ad avere problemi con mio marito, poiché quest'ultimo pretendeva che io non avessi più alcun tipo di rapporto con , neanche Controparte_6 per amicizia. (cfr. denuncia dalla stessa presentata, doc. 3 allegato al ricorso). In sede di udienza presidenziale, la moglie ha poi riferito di vedere ancora quest'uomo, precisando: tra di noi c'è più di un'amicizia ma non è una relazione sentimentale. Io lo farei il test del DNA ma chi mi ha spinto ad avere una relazione con questa persona è stato proprio mio marito, che ora va in giro a dire che i figli non sono suoi. …non ho dubbi che i primi due siano figli suoi ma non sono certa del terzo. (cfr. verbale udienza presidenziale).
Quanto invece all'abbandono del tetto coniugale, la crisi è risultata precedente all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, che costituisce dunque conseguenza della crisi coniugale già in atto e non la causa scatenante della crisi stessa.
La domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie deve, pertanto, essere rigettata mentre deve essere accolta quella avanzata dal marito.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dei figli minori della coppia, (nato il [...]), CP_2 CP_3
(nato il [...]) e (nato il [...]), va osservato che la regola dell'affidamento
[...] CP_4 condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. 27/2017; Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che -nel contesto degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali, con il mantenimento di un attento monitoraggio del nucelo familiare- debbano confermarsi le statuizioni vigenti, con conseguente conferma dell'affido super-esclusivo dei figli minori alla madre, le cui competenze genitoriali non sono mai state messe in dubbio dagli operatori, nonostante le fragilità riscontrate (…Dai racconti della SI e dalla descrizione delle dinamiche familiari e relazionali con i figli, emerge una certa fragilità della mamma sia sotto l'aspetto emotivo sia educativo, con particolare riferimento alla fatica della donna nel sostenere i figli rispetto alle criticità manifestate nella relazione con il padre) che hanno comportato l'attivazione di un intervento educativo domiciliare presso l'abitazione materna, al fine di accompagnare la SI nella comprensione dei bisogni dei figli e nella gestione delle comunicazioni con gli stessi (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Fino SC del 17.10.2023). Rispetto al padre, sono invece emerse delle importanti criticità che hanno avuto ricadute negative sulle competenze genitoriali e sulla relazione padre-figli, con conseguente regolamentazione delle frequentazioni in Spazio Neutro. CP_ Precisamente, (9 anni) riferisce di aver assistito a urla e il padre continuava "a dire brutte cose alla CP_ mamma" e in particolare che "i miei fratelli sono figli di un altro uomo". riferisce di non credere alle parole del padre ma soprattutto, in modo sfidante verso l'uomo, dice "allora nemmeno io sono figlio suo".
Emerge uno stato di forte angoscia in SV, appare teso, spaventato e impaurito nel riferire degli incontri con il padre nel fine settimana di sua spettanza. Riferisce che il padre nella casa in cui li ospita (villa in cui presumibilmente lavora come custode) organizza feste fino a tardi in cui c'è molta confusione e loro non riescono a dormire. Racconta che il padre trascorre molto tempo in videochiamata con la fidanzata e obbliga loro a parlarci "ma io non dico nulla, solo saluto". Il minore inoltre riferisce di due episodi piuttosto gravi o perlomeno sicuramenti vissuti dal bambino con molto disagio. In un'occasione il padre "mi ha fatto bere della
Red LL e dopo ho avuto molto mal di pancia" e, in un'altra occasione (al ristorante con amici), ha insistito affinché bevessero del vino bianco tutti e tre (anche il fratello minore) e dopo "avevano tutti mal di testa". Il racconto del minore è concitato emerge il desiderio di dire tutto, aggiunge infatti che il padre cura solo il piccolo loro li lascia sempre soli o con i figli degli amici. Sicuramente si evince come la situazione dei fine settimana trascorsi presso il padre manchi di elementi di stabilità e sicurezza fondamentali per i bambini tali da poter far vivere la situazione come prevedibile e rassicurante. In SV emerge un maggiore attaccamento nei confronti della madre con la quale esprime di stare bene e "con lei sono tranquillo" e anche "le racconto tutto anche se lui (il padre) mi dice di non farlo e la mamma piange e si preoccupa". Aggiunge "con la mamma e i nonni io sto bene"…Complessivamente in SV emerge un attaccamento e una situazione di serenità nell'ambito materno mentre emergono elementi di potenziale pregiudizio negli incontri effettuati nei fine settimana con il padre. (7 anni) …Emergono vari racconti connotati da serenità e contentezza che CP_3 riguardano il momento dei pasti condiviso con la mamma e i nonni. …Si evince sicuramente un'esposizione a momenti di forte tensione tra i genitori in cui ha assistito ed è stato esposto a situazioni inadeguate per un minore. Il bambino racconta che in un litigio il padre ha detto "ammazzo te e tua madre" e in modo caotico e confuso riferisce che la madre ha dovuto pagare per permettere a loro di stare con lei. Il bambino inoltre fa riferimento al fatto che il padre continua a dire che lui e il fratellino minore non sono suoi figli. Il bambino pur riferendo con chiarezza il concetto non è in grado di attribuirne un significato mostrando confusione e disorientamento. Nell'ultimo incontro (settembre 2023) il bambino ha mostrato preoccupazione e tensione nel raccontare i momenti condivisi con il padre in occasione dei fine settimana trascorsi da lui. Emerge un vissuto di paura legato alla verbalizzazione che il padre non si occupi con attenzione di lui e riferisce di un episodio CP_ in cui è caduto in piscina, il padre non si è accorto ed è stato aiutato dal fratello . (4 anni) appare CP_7 ricercare la madre come figura di riferimento con varie interazioni sia verbali che fisiche. (cfr. relazione dei
Servizi Sociali del Comune di Fino SC del 17.10.2023).
Dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Fino SC del 18.2.2025, risulta che:
- Rispetto al OR , la SI riferisce che solo in rare occasioni riescono a comunicare Pt_1 serenamente, mentre generalmente racconta che l'uomo coglie ogni occasione per creare tensioni tra loro.
- Rispetto alla relazione padre-figli, la SI riferisce che i figli accolgono positivamente Parte_1 CP_ le telefonate del padre, in particolare . e appaiono più schivi e meno interessati CP_4 CP_3 anche se mantengono regolarmente l'impegno, Quando devono recarsi in spazio neutro per CP_ incontrarlo, la mamma osserva che tutti e tre accettano volentieri l'incontro, anche se mantiene CP_ una posizione molto diffidente nei confronti del papà, così come . ha esplicitato alla mamma CP_3 preoccupazione per un eventuale ripristino delle precedenti modalità d'incontro.
- Complessivamente tutti i fratelli mostrano un sereno percorso di crescita e un attaccamento alla madre riconosciuta come elemento di rassicurazione. Inoltre, per tutti i bambini i nonni materni sono figure di riferimento affettivo importante al quale sono sinceramente affezionati. …Il legame tra i fratelli è molto forte: sono coesi, in sintonia e molto protettivi tra di loro.
- Tutti i bambini negli incontri riportano complessivamente una soddisfazione degli incontri protetti
CP_ con il padre, incontri che trascorrono prevalentemente giocando. , tuttavia, in modo molto chiaro, esplicita di non fidarsi del comportamento del padre che sente come "bugiardo"; sicuramente tale vissuto è radicato a fronte delle esperienze vissute nel passato. SV esplicita che il padre "porta questi regali molto costosi" (Nintendo, orologio digitale) ma poi non aiuta "per le cose importanti o CP_ dà delle informazioni che lui percepisce come contradditorie. sottolinea che è contento degli Per_ incontri con il padre ma ritiene la presenza di (educatrice spazio neutro) fondamentale e non si immagina di trascorrere del tempo solo con il padre, ma soprattutto esplicita di non voler
CP_ assolutamente ritornare nell'abitazione paterna. Chiaramente è da un lato spaventato per quanto accaduto in passato e dall'altro sente le informazioni e le comunicazioni paterne come poco chiare e pertanto non emotivamente rassicuranti. , incontrato pur separatamente dal fratello maggiore, CP_3 Per_ esprime di essere tranquillo negli incontri in spazio neutro ma soprattutto per la presenza di
(educatrice spazio neutro) che propone giochi da condividere con il padre. A tal proposito esprime un confronto tra il coinvolgimento del padre nello spazio neutro e il comportamento che aveva quando andavano da lui ("non ci guardava e non faceva niente con noi"). Come il fratello sottolinea di essere preoccupato per quando dovrà incontrare il padre da solo e esplicita di non voler tornare a recarsi presso la sua abitazione. attualmente frequenta la seconda elementare e nel corso CP_7 dell'incontro racconta la propria quotidianità: scuola, corso di musica, giochi con i fratelli. Rispetto alla figura paterna mostra l'orologio digitale che gli è stato regalato e racconta dei giochi organizzati all'interno dello spazio neutro. (cfr. relazione dei Servizi Sciali di Fino SC del 18.2.2025).
Dalla relazione dei Servizi Sociali di Livorno del 13.3.2025, basata però solo su quanto riferito dal OR
e sull'analisi della sua attuale situazione socio ambientale, non sono stati rilevati elementi ostativi Pt_1 per una libera frequentazione padre-figli (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Livorno del 13.3.2025).
Il quadro emerso -con un padre che, anche per i dubbi legati alla paternità dei figli, li ha esposti a situazioni di grave pregiudizio e l'assenza di comunicazione tra i genitori- giustifica, allo stato, la conferma della concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione) -dovendosi, cioè, confermare un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.- presso la quale rimarranno collocati, risultata invece adeguata nella gestione dei figli e principale figura di riferimento, avendo anche sempre garantito ai minori l'accesso alla figura paterna.
Date le importanti criticità rilevate e la necessità di sostenere la relazione padre-figli, deve essere dato espresso incarico ai Servizi Sociali competenti, di svolgere una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore dei minori e dei genitori, con espressa delega alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali nuove situazioni di pregiudizio per i minori, come in dispositivo meglio precisato.
Inoltre, considerata la delicatezza della situazione e la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti, è necessario investire il Giudice Tutelare della vigilanza sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e sull'evolversi della situazione dei minori e dei genitori. Lo stesso potrà, se ritenuto, attivare in modo più efficiente tutte le opportune iniziative giudiziarie a tutela dei minori, nei limiti della sua competenza.
L'assegnazione della casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale -condotta in locazione- alla madre, che ivi è rimasta a vivere con i figli, così da garantire loro la conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass. 7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n.
14553).
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012). Ciò premesso, ha riferito di non Parte_1 svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire l'assegno di inclusione nella misura di € 1.278 mensili, da gennaio 2025 (cfr. autodichiarazione del 20.2.2025). Dalla documentazione economica depositata, risulta infatti aver percepito un assegno di inclusione pari a € 980 mensili da gennaio a luglio 2024 e pari a € 1.180 mensili da agosto a dicembre 2024 e pari a € 1.278 a gennaio 2025 (cfr. prospetto assegno di inclusione) ma, dagli estratti conto, risultano accrediti INPS mensili di € 650, nel 2024 e a gennaio 2025, presumibilmente di assegno unico. Vive unitamente al padre ed ai figli (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Fino
SC del 18.2.2025), pagando un canone di locazione di € 825 mensili.
ha invece dichiarato di lavorare come Controparte_1 collaboratore domestico con vitto e alloggio, percependo un reddito mensile di € 1.800 circa (cfr. autodichiarazione). Dalla documentazione depositata, risulta aver sottoscritto, in data 1.12.2022, contratto di lavoro a tempo indeterminato e ha percepito, da gennaio a agosto 2024, una busta paga mensile di circa € 3.300
(media buste paga), ridotta a € 1.835 (media buste paga settembre-dicembre 2024) a partire da settembre 2024, come da lettera in atti. Non sopporta quindi spese abitative ma è gravato da un finanziamento con rata mensile di € 441 come prestito personale.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, personale ed economica delle parti come sopra illustrata, valutate tutte le esigenze dei figli minori in considerazione dell'età
e dell'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre, tenuto conto che la madre deve per legge percepire l'assegno unico relativo ai figli, il Collegio reputa congruo ed equo, rideterminare a carico del OR
, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente Controparte_1 sentenza, il contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura complessiva di € 600 mensili, oltre al
60% delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como. Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva, devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, ferma sino a tale momento l'efficacia dei provvedimenti provvisori assunti.
Deve, infine, darsi atto che, come ulteriore quota di mantenimento, l'assegno unico ed universale per i figli continuerà ad essere percepito dalla SI , come per legge, quale genitore Parte_1 affidatario super-esclusivo.
La domanda di mantenimento per sé avanzata dalla moglie
In sede di precisazione delle conclusioni, la SI ha reiterato la propria Parte_1 domanda di un contributo per il proprio mantenimento, nella misura di € 200 mensili.
La domanda deve essere rigettata in conseguenza dell'addebito della separazione (art. 156 c.c.). Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. In particolare, il Tribunale rileva l'inammissibilità, in questa sede, della domanda restitutoria (di quanto versato per la locazione della casa coniugale a gennaio 2022) e della domanda di risarcimento del danno endofamiliare, avanzate da parte resistente: le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'articolo 33 codice procedura civile, laddove il successivo articolo 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a reti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione”
o “forte”, (articoli 31, 32, 34, 35 e 36 codice procedura civile), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale (Cass, 8.9.2014, n. 18870;
Trib. Milano, sez. IX, 19.3.2014; Tribunale Genova, sez. IV, 8.4.2014).
Le spese di lite
La natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status ed il tenore della presente decisione, con la soccombenza parziale di entrambe le parti, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 Controparte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Sri Lanka, in data 28.9.2013 (atto non Parte_2 trascritto in Italia);
2. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., la separazione addebitabile alla moglie,
; Parte_1
3. AFFIDA i figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e CP_2 CP_3 CP_4
(nato il [...]), in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai
[...] fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto-dovere del padre di vigilanza;
4. DISPONE che i Servizi Sociali dei Comuni di Fino SC (residenza del nucleo familiare) e Livorno
(residenza paterna), in collaborazione tra loro e con i rispettivi Servizi Specialistici dell'ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, mantengano un'attenta presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a:
- regolamentare le frequentazioni padre-figli, avviando tutti gli interventi opportuni e necessari per favorire un nuovo sereno accesso alla figura paterna, inizialmente con modalità osservate e protette, in Spazio Neutro, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario) e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli, regolamentandone tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica dei minori stessi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuropsichiatrico necessari o anche solo opportuni per i minori, per il tempo ritenuto necessario, nel solo interesse dei minori stessi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi, ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, acquisita la loro disponibilità, per il tempo ritenuto necessario, nel solo interesse dei minori;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano provvedimenti a loro tutela e trasmettendo relazioni semestrali al Giudice tutelare competente per la vigilanza e l'attuazione delle statuizioni qui emesse;
5. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST, potranno essere assunti provvedimenti (ulteriormente, per il padre) limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
6. ASSEGNA la casa coniugale alla SI Parte_1
;
[...]
7. PONE a carico di , con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a Parte_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 600 (annualmente
[...] rivalutabile secondo gli indici ISTAT), oltre al 60% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere interamente percepito dalla SI
, genitore affidatario super- Parte_1 esclusivo;
9. RIGETTA la domanda di contributo al mantenimento per sé avanzata dalla SI
[...]
; Parte_1 10. RIGETTA le domande risarcitorie e restitutorie avanzate da Controparte_1
;
[...]
11. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Livorno e Fino SC
(Comuni di residenza delle parti), per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali dei Comuni di
Fino SC e di Livorno.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare di Como, competente per la vigilanza.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao