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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.9.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 2 agosto 1975, cittadino Italiano, residente a [...], codice fiscale , C.F._1 con l'Avv. Anna Maria Canfarotta,
PEC Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata a [...] il giorno 14 dicembre 1977, cittadina Italiana, residente nella via A. Ratti n 91 a Rho (MI) pagina 1 di 5 codice fiscale C.F._2 con l'Avv. Natalia Maria Cicchelli
– PEC Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rho (MI) il 13 luglio 2002 regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rho (
Mi ) ATTO n.56 – P.II – S.A. – Anno 2002 scegliendo il regime di comunione dei beni
con i seguenti figli:
nata a [...] il giorno 1 marzo 2005 , cittadina italiana, Pt_3
e nato a [...] ( Mi ) il giorno 22 gennaio 2006, cittadino italiano Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/09/2024 ed integrato in data 14.1.2025 con te l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, gli stessi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente.
I sig.ri – stabiliscono che la casa coniugale, sita a Rho in via Ratti n Pt_1 Pt_2
91 Foglio 2 Mappale 375 Subalterno 5 verrà venduta conferendo incarico ad
[...] che verrà scelta con il consenso di entrambi. La somma ricavata Parte_4 dalla vendita , dopo avere proceduto all' estinzione del mutuo acceso dai coniugi per l' acquisto dell' immobile, verrà suddivisa tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno. L' immobile in attesa della vendita rimane assegnato alla sig.ra che Pt_2 continuerà ad occuparlo insieme alla figlia.
Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 30 di ogni mese, la somma Pt_1 di €150,00 (Euro centocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente . L'importo Pt_3
pagina 2 di 5 indicato sarà soggetto ad ISTAT ogni anno . Si precisa che la figlia, affetta da grave disabilità è titolare di pensione di invalidità e relativa indennità di accompagnamento.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto di rinunciare a formulare richieste reciproche di contributo al mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale .
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
pagina 3 di 5 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il giorno 2 agosto 1975, cittadino Italiano, e residente a [...], codice fiscale , e C.F._1
nata a [...] il giorno 14 dicembre 1977, cittadina Italiana, Parte_2 ed ivi residente nella via A. Ratti n 91 codice fiscale che hanno contratto matrimonio il 13 luglio 2002 a C.F._2
Rho ( Mi ), regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rho ( Mi ) ATTO n.56 – P.II – S.A. – Anno 2002 scegliendo il regime di comunione dei beni
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
5. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5. Nulla sulle spese.
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.9.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 2 agosto 1975, cittadino Italiano, residente a [...], codice fiscale , C.F._1 con l'Avv. Anna Maria Canfarotta,
PEC Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata a [...] il giorno 14 dicembre 1977, cittadina Italiana, residente nella via A. Ratti n 91 a Rho (MI) pagina 1 di 5 codice fiscale C.F._2 con l'Avv. Natalia Maria Cicchelli
– PEC Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rho (MI) il 13 luglio 2002 regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rho (
Mi ) ATTO n.56 – P.II – S.A. – Anno 2002 scegliendo il regime di comunione dei beni
con i seguenti figli:
nata a [...] il giorno 1 marzo 2005 , cittadina italiana, Pt_3
e nato a [...] ( Mi ) il giorno 22 gennaio 2006, cittadino italiano Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/09/2024 ed integrato in data 14.1.2025 con te l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, gli stessi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente.
I sig.ri – stabiliscono che la casa coniugale, sita a Rho in via Ratti n Pt_1 Pt_2
91 Foglio 2 Mappale 375 Subalterno 5 verrà venduta conferendo incarico ad
[...] che verrà scelta con il consenso di entrambi. La somma ricavata Parte_4 dalla vendita , dopo avere proceduto all' estinzione del mutuo acceso dai coniugi per l' acquisto dell' immobile, verrà suddivisa tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno. L' immobile in attesa della vendita rimane assegnato alla sig.ra che Pt_2 continuerà ad occuparlo insieme alla figlia.
Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 30 di ogni mese, la somma Pt_1 di €150,00 (Euro centocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente . L'importo Pt_3
pagina 2 di 5 indicato sarà soggetto ad ISTAT ogni anno . Si precisa che la figlia, affetta da grave disabilità è titolare di pensione di invalidità e relativa indennità di accompagnamento.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto di rinunciare a formulare richieste reciproche di contributo al mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale .
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
pagina 3 di 5 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il giorno 2 agosto 1975, cittadino Italiano, e residente a [...], codice fiscale , e C.F._1
nata a [...] il giorno 14 dicembre 1977, cittadina Italiana, Parte_2 ed ivi residente nella via A. Ratti n 91 codice fiscale che hanno contratto matrimonio il 13 luglio 2002 a C.F._2
Rho ( Mi ), regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rho ( Mi ) ATTO n.56 – P.II – S.A. – Anno 2002 scegliendo il regime di comunione dei beni
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
5. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5. Nulla sulle spese.
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
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