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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 411/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 411/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giacoia Elena e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BE Antolini Lorenzo, appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. De Nucci Luigi e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Ronchetto Luisa, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.03.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.03.2025)
OGGETTO: deposito, risarcimento danni
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1240/2024 del Tribunale di Torino, Sezione I Civile, in persona della Dott.ssa Chiara
Comune, emessa nella causa iscritta al Ruolo n. 22659/2020, pubblicata in data 26/02/2024 e notificata in data 28/02/2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via principale, nel merito:
• Rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
• Riconoscere che la Cooperativa B è debitrice, nei confronti della Controparte_1 Parte_1 della somma di 19.520,00 € come da fattura n. 8/2020 di parte convenuta o della maggiore o
[...] inferiore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia;
• emanare nei confronti di l'ordinanza mediante la quale la condanna al pagamento CP_1 della somma pari ad € di 19.520,00;
• e in ogni caso dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
del pagamento di € 19.520,00 come da fattura n. 8/2020.
[...]
In subordine, nel merito:
• Per il caso in cui non ritenesse di decidere secondo equità, rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
• Riconoscere che la è debitrice, nei confronti della Controparte_1 Parte_1
della somma che verrà accertata in corso di causa e pari al valore locativo delle porzioni di
[...]
immobili indebitamente occupate dalla , Controparte_1
• e per l'effetto condannare al pagamento della somma accertanda in corso di causa, CP_1 per l'occupazione sine titulo degli immobili gestiti da;
Parte_1
- In via istruttoria:
• Ammettere le istanze istruttorie avanzate da in corso di causa;
Parte_1
• Rigettare le istanze istruttorie di parte avversaria e, in particolare, o Dichiarare inammissibile il doc. 25 di parte avversaria, perché protetto dalla clausola di riservatezza ai sensi dell'art. 48
Codice Deontologico Forense o Dichiarare sin d'ora inammissibili le proposte transattive intercorse tra i legali, perché inammissibili ai sensi dell'art. 48 Codice Deontologico Forense
pagina 2 di 19 In ogni caso con vittoria delle spese di lite tutte, comprensive di contributo spese generali, IVA e
CPA come per legge e successive occorrende”.
Per l'appellata B: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, siccome destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n.1240 del 2024, Parte_1
resa dal Tribunale di Torino in data 23/26 Febbraio 2024, per tutti i motivi meglio esposti in atti e, per l'effetto, confermare detta pronuncia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio oltre
IVA e CPA sugli importi imponibili se dovute”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
La B conveniva in giudizio chiedendo Controparte_1 Parte_1
l'accertamento negativo del credito vantato dalla stessa in forza della fattura Parte_1
n. 80/2020 emessa in data 13.11.2020.
L'attrice allegava di essere una Cooperativa sociale di tipo “B” avente ad oggetto lo svolgimento di multiservizi.
Riferiva che nel dicembre 2019 aveva segnalato ad Parte_2 Controparte_2
(legale rappresentante della B) l'opportunità di un investimento Controparte_1 consistente nell'acquisto da parte della Cooperativa di una serie di beni mobili, mediante partecipazione all'asta fallimentare del Fallimento della Avio San Michele S.r.l., società della quale lo stesso BE era stato Presidente del CDA e legale rappresentante.
Deduceva che secondo gli originari accordi:
- l'acquisto avrebbe avuto ad oggetto il pallone aerostatico situato in Torino “Borgo Dora”, c.d.
Turin Eye;
- una volta acquisiti, si sarebbe occupato del deposito dei beni e della loro Parte_2
ricollocazione sul mercato, garantendo alla Cooperativa un margine di guadagno sull'investimento.
pagina 3 di 19 La B si era poi aggiudicata il lotto al prezzo di € 2.000,00 ed in Controparte_1
attesa del reperimento di potenziali acquirenti, aveva proposto alla Parte_2 CP_1
di depositare a titolo gratuito i beni acquistati in due siti che si trovavano nella sua disponibilità: il primo in Alpignano (TO), via Collegno, 108, sede dell'unità locale della società Tiny S.r.l.; il secondo in Torino, Strada Castello di Mirafiori, sede dell'Impresa sociale agricola “Parco
Piemonte S.r.l.”.
Con mail in data 27/01/2020 aveva poi invitato BE a contattare i soggetti CP_2 interessati all'acquisto, preannunciando che gli avrebbe riconosciuto una provvigione del 5% sul prezzo di vendita.
BE aveva nel frattempo iniziato le trattative per la vendita dei beni alla società inglese
RA TE LT che, complice l'emergenza sanitaria, erano state interrotte e poi riprese soltanto nel giugno 2020.
Deduceva che, del tutto inaspettatamente, il 31/07/2020 la aveva Controparte_1 ricevuto da una comunicazione a mezzo PEC con la quale quest'ultimo, Parte_2
noncurante dei pregressi accordi e di quanto accaduto nel corso degli ultimi mesi, aveva dato atto che il deposito dei beni della Cooperativa beni di su terreni di società dal medesimo CP_1 amministrate era stato accordato quale mero favore, aveva diffidato l'attrice a rimuovere a proprie spese tutti i beni dai siti di Alpignano (TO) e di Torino Strada Castello di Mirafiori, entro il termine di 10 giorni, preannunciando che all'esito di tale termine il deposito avrebbe assunto carattere oneroso nella misura di € 100,00 al giorno oltre IVA.
Parte attrice deduceva di avere contestato predetta diffida e che, a seguito di diverse mail scambiate fra le parti, la si era determinata in data 12 - 13/11/2020 a liberare i siti a CP_1
proprie spese.
Aggiungeva che, in data 18/11/2020 la aveva ricevuto fattura Controparte_1
n. 8/2020 emessa da con richiesta di pagamento della somma di € 19.520,00 per Parte_1
i servizi di deposito di beni e materiali presso i siti di Alpignano e di Torino.
Precisava di non aver mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con la Parte_1
rappresentata ed amministrata da ragione per la quale agiva in giudizio per Parte_2
l'accertamento negativo del credito.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto delle domande attoree ed in via Parte_1
pagina 4 di 19 riconvenzionale la condanna della al pagamento in suo favore di Controparte_1
€ 19.520,00 di cui alla fattura n. 8/2020 ed in via subordinata che fosse riconosciuto che la era debitrice nei suoi confronti della somma pari al valore Controparte_1
locativo delle porzioni di immobili indebitamente occupate dalla CP_1
La convenuta deduceva che:
- in data 27/12/2019 era stato stipulato un contratto di locazione tra la Parte_3
e la riguardante gli immobili siti in Torino, Strada
[...] Parte_1
Castello di Mirafiori 22;
- nel maggio 2019 legale rappresentante della Cooperativa, aveva manifestato a CP_2
Amministratore Unico della l'interesse ad entrare a far parte Parte_2 Parte_1 della compagine sociale di quest'ultima;
- l'interesse alla collaborazione societaria derivava anche dalla possibilità di sviluppare sinergie con la Cooperativa amministrata dal;
CP_2
- uno dei primi progetti ipotizzati da consisteva nella valorizzazione del pallone Parte_1 frenato di Borgo Dora in Torino, così detto Turin Eye, per cui nell'ottobre 2019 aveva provveduto a prendere contatti con la società inglese RA, produttrice dell'aerostato “Turin
Eye”, per l'ipotesi in cui i beni fossero stati acquistati all'asta;
- in data 31/07/2019 era stato stipulato un contratto di comodato gratuito per i terreni di Via
Collegno 108 ad Alpignano, tra Tiny S.r.l. e;
Parte_1
- la B in data 19/12/2019 aveva acquistato dal Fallimento della Avio San Controparte_1
Michele S.r.l. i beni relativi all'ex Turin Eye;
- a seguito dell'acquisto, la Cooperativa aveva provveduto alla rimozione delle attrezzature presso il sito dove erano originariamente installate trasferendole dal 01/03/2020 presso i due terreni nelle disponibilità di Parte_1
- il deposito era avvenuto per esigenze logistiche della la quale perseguiva Controparte_1
lo scopo di alienare i beni alla società inglese RA ad un prezzo assai vantaggioso;
- aveva chiesto a la disponibilità al deposito gratuito presso i siti CP_2 Parte_1
messi a disposizione dalla società stessa e aveva risposto che, per un breve periodo e Parte_1 per via dell'affare con gli inglesi, avrebbe stoccato i beni, ma che i termini del deposito avrebbero dovuto essere rivisti a fine marzo 2020, per cui era evidente che tale deposito fosse, nelle intenzioni dei richiedenti e del concedente, del tutto temporaneo;
pagina 5 di 19 - BE si era limitato a condividere informazioni commerciali con non CP_2
corrispondendo al vero che BE avesse assunto un qualche incarico in merito alla finalizzazione della trattativa con potenziali compratori;
- per lunghi mesi si era negato alle richieste di contatto di BE e non avendo altri CP_2
canali di comunicazione il 31/07/2020 BE aveva inviato una PEC alla Controparte_1
B rappresentando che la disponibilità al deposito in via bonaria era venuta meno, essendo venuti
[...]
meno i presupposti da cui era derivata, assegnando un congruo preavviso di 10 giorni per il ritiro delle attrezzature da entrambi i siti di Alpignano e di Torino ed informando che dopo tale termine il servizio di deposito avrebbe assunto carattere di onerosità, comunicando in anticipo anche l'importo giornaliero richiesto (€ 100 al giorno per ciascun sito a fronte di oltre 21 tonnellate di materiale in deposito);
- erano quindi seguite diverse comunicazioni fra le parti con vari tentativi d'intesa ed offerte transattive formulate da BE, sempre rigettate da;
CP_2
- solo in data 12.11.2020 i beni erano stati rimossi e aveva quindi emesso la Parte_1
fattura elettronica n. 008 del 13/11/2020 avente per oggetto il “Servizio di deposito senza obbligo di custodia di Vs. attrezzature e beni”.
Chiariva che parte attrice era consapevole di aver trattato la questione del deposito con
[...]
deduceva in proposito che aveva versato € 10.000,00 di acconto per il Parte_1 CP_2
futuro aumento capitale in vista della propria entrata nella compagine sociale della stessa
[...]
e che era stato a mettere in contatto la (di cui era Parte_1 CP_2 Controparte_1
legale rappresentante) con la in persona di proprio per Parte_1 Parte_2 concludere l'affare della vendita dei beni acquistati dal Fallimento.
Precisava che il deposito era a tempo determinato ed era collegato all'affare relativo alla vendita dei beni acquistati da un Fallimento che avrebbero dovuto essere rivenduti ad una società inglese.
Allo sfumare dell'affare era venuta meno la causa del contratto e BE, previa diffida e con congruo preavviso, aveva riferito il voler mutare i presupposti oggettivi dell'accordo, recedendo dallo stesso come previsto dall'art. 1771 c.c. e legittimando la successiva richiesta di pagamento.
Deduceva che la B avrebbe potuto rimuovere entro 10 giorni dalla diffida i Controparte_1
beni e che in tale ipotesi non avrebbe chiesto il pagamento del deposito. Invece Parte_1
dalla diffida al prelievo dei beni erano passati ulteriori 4 mesi, durante i quali la natura del rapporto era mutata: era stata estromessa dall'affare “inglesi” ed aveva visto Parte_1
pagina 6 di 19 diminuita la disponibilità degli immobili da essa gestiti ed occupati sine titulo dalla CP_1
[...]
Precisava di aver quantificato il valore della suddetta diminuzione di godimento in € 100 al giorno ed in via di subordine chiedeva che il Giudice determinasse il valore della diminuzione di godimento sulla base dei valori locativi medi dei beni immobili occupati, condannando l'attrice al risarcimento del danno così individuato.
Sulla sentenza di primo grado.
Istruita la causa solo documentalmente, il Tribunale di Torino con sentenza n. 1240/2024, pubblicata il 26/02/2024:
- accoglieva la domanda attorea;
- rigettava le domande riconvenzionali della convenuta;
- condannava al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
Il Tribunale evidenziava che l'art. 1767 c.c. prevedeva una presunzione relativa di gratuità del contratto di deposito per cui sarebbe stato onere di vincere tale presunzione e Parte_1
dimostrare che le parti avevano stipulato un contratto di deposito oneroso.
Riteneva altresì che tra la e la non era stato Controparte_1 Parte_1
stipulato alcun contratto di deposito, tantomeno a titolo oneroso.
Dagli atti di causa risultava in particolare che i beni che la B aveva Controparte_1
acquistato dal Fallimento della Avio San Michele S.r.l. erano stati depositati presso i siti di
Alpignano, via Collegno, 108 e Torino, Strada Castello di Mirafiori, 22 nell'ambito di una più ampia operazione economica posta in essere tra e BE. CP_2
Il deposito di tali beni presso i suddetti siti doveva essere un passaggio intermedio tra l'acquisto dal Fallimento della Avio San Michele S.r.l. e la vendita a degli acquirenti inglesi individuati da
BE, il quale avrebbe poi ottenuto una percentuale a titolo di provvigione per la riuscita dell'operazione, sicché era evidente che il deposito nella prima fase non potesse che essere gratuito rientrando nell'ambito di una più ampia operazione economica.
pagina 7 di 19 Il Tribunale riteneva infondata la tesi di parte convenuta secondo la quale la PEC del 31.07.2020
(con la quale BE aveva invitato la a rimuovere, a proprie Controparte_1
spese, i beni depositati nei siti di Alpignano e di Torino entro il termine di 10 giorni) costituisse prova dell'avvenuta stipulazione del contratto di deposito oneroso.
In primo luogo, rilevava che la PEC del 31.07.2020 era stata inviata da Parte_2
personalmente e in essa non vi era alcun riferimento alla società la quale Parte_1
secondo la ricostruzione di parte convenuta sarebbe stata la depositaria.
In nessuna delle comunicazioni avvenute fra le parti era stata menzionata la Parte_1
L'unica eccezione era rappresentata dalla mail del 27.01.2020 prodotta da parte convenuta ma tale documento era stato espressamente contestato dall'attrice e non era stata fornita prova dell'effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario.
In secondo luogo, il Tribunale affermava che la PEC del 31.07.2020 avrebbe potuto rilevare quale esercizio del diritto di recesso unilaterale da parte del depositario, tuttavia, la circostanza che fosse stato esercitato il diritto di recesso non significava che in seguito fosse sorto un diverso contratto a titolo oneroso: l'esercizio del diritto di recesso poneva fine al contratto in essere ma non determinava la stipulazione di un nuovo diverso contratto.
In definitiva mancava la prova che fosse stato stipulato un contratto di deposito a titolo oneroso.
Rigettava infine la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione sine titulo, non avendo fornito alcuna allegazione del danno Parte_1
asseritamente subito.
Il Tribunale precisava che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, aveva escluso che in caso di occupazione sine titulo di un bene immobile il danno fosse in re ipsa. Evidenziava che
[...] non aveva allegato la “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è Parte_1
andata persa” per cui la domanda non poteva trovare accoglimento.
Il Tribunale, inoltre, in forza del principio della ragione più liquida, non si esprimeva in ordine alla effettiva detenzione da parte di dei terreni su cui i beni erano stati Parte_1
depositati.
pagina 8 di 19 Sul giudizio di appello. proponeva tempestivo gravame instando per la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
La B si opponeva all'istanza di sospensiva, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. ed insisteva per il suo rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensiva, disattesa l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 13.03.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 14.03.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza laddove il Tribunale non ha ritenuto Parte_1
sussistente un contratto di deposito oneroso.
Ritiene che la pec del 31.07.2020 esprima la volontà della di far assumere al Parte_1
rapporto di deposito natura onerosa ed osserva che a tale comunicazione sono seguite trattative nelle quali non si controverteva sulla natura onerosa del deposito ma solamente sul quantum del prezzo e sulla modalità di pagamento.
Aggiunge inoltre che il contratto di deposito è un contratto reale e sostiene che nel caso di specie il perfezionamento del deposito oneroso sia avvenuto con la “rinnovazione” della consegna da parte della che ha deciso di continuare a lasciare i propri beni in deposito Controparte_1
presso i siti nella disponibilità di Parte_1
Ritiene che tale circostanza sia dimostrata dai documenti prodotti in atti e richiama sul punto il suo doc. 08 ed la produzione attorea doc 21 (mail inviata da BE a del Controparte_2
03.11.2020) da cui risulterebbe che tra le parti vi fosse un contratto di deposito e che vi fossero trattive in merito al quantum.
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto che non sia stata superata la presunzione di gratuità.
pagina 9 di 19 Rileva in proposito che:
- con la mail del 27/01/2020 aveva chiesto di firmare una scrittura per il deposito a CP_2
titolo gratuito dei beni, a fronte della promessa di rimuovere i materiali depositati “a breve”:
- BE aveva rifiutato di firmare tale scrittura chiarendo di aver accettato di mettere a disposizione i terreni a fronte della garanzia che questi sarebbero stati liberati in tempi brevi.
Osserva quindi che fin dall'inizio, aveva chiesto di confermare la natura gratuita del CP_2
deposito, dando per scontato che, senza tale garanzia, esso avrebbe avuto natura onerosa.
Richiama poi ulteriori documenti dai quali risulterebbe che il fulcro della questione non fosse l'onerosità del deposito, quanto la natura del pagamento, pagamento che voleva CP_1
effettuare in natura al mero fine di evitare esborsi diretti di denaro (doc. 18, 19 e 21 prodotti da
). CP_1
A parere di parte appellante quindi non vi sarebbero dubbi sull'onerosità del deposito a far data dalla PEC del 31/07/2020, ma solo trattative sul quantum.
Con il terzo motivo censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che difetti l'allegazione del danno subito da Parte_1
Osserva di avere allegato con il danno la domanda principale sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado e precisa che la domanda subordinata (di valutazione del prezzo dell'occupazione sulla base dei valori locativi medi degli immobili occupati) sia stata proposta solo nell'eventualità che non fosse stata ritenuta corretta la determinazione unilaterale di Pt_1
con la pec del 31/07/2020 (di 100 €/giorno).
[...]
Dopo aver rilevato che in forza del principio della ragione più liquida, il Tribunale non si è espresso in merito alla contestata titolarità dei terreni, ribadisce di essere Parte_1
conduttrice e comodataria dei terreni sui quali erano stati depositati i beni oggetto di causa.
II) Difese della B. Controparte_1
In relazione al primo motivo, la evidenzia anzitutto che, nell'ambito Controparte_1 dell'operazione preordinata alla vendita del pallone aerostatico, la Cooperativa non aveva mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con e ribadisce che al momento del deposito Parte_1
dei beni essa non aveva neppure notizia che si trattasse di siti nella detenzione di tale società.
pagina 10 di 19 Ribadisce quindi di essersi interfacciata solo con BE persona fisica e che quest'ultimo non aveva mai riferito di agire per conto della Parte_1
Evidenzia inoltre che da tutti i documenti prodotti risulta che BE non abbia mai firmato la corrispondenza quale legale rappresentante della Parte_1
Sottolinea quindi la correttezza della decisone del Tribunale che ha ritenuto assente la prova di un rapporto diretto tra e e che tra le stesse non sia mai Controparte_1 Parte_1
occorso un contratto di deposito.
Ritiene che la mail del 3.11.2020 richiamata dall'appellante (con cui rivolgendosi a CP_2
BE, aveva concordato sull'opportunità di “liberare assolutamente gli spazi di Alpignano”) nulla provi rispetto all'instaurazione di un rapporto di deposito tra Cooperativa Barbara B e Pt_1
.
[...]
Con riguardo al secondo motivo ribadisce che alcun contratto di deposito è stato stipulato tra le e Parte_1 Controparte_1
In ogni caso, pur volendo ritenere dimostrata la stipulazione di un contratto di deposito tra le predette parti, ritiene che lo stesso sia stato stipulato a titolo gratuito nel quadro di una più ampia operazione speculativa condivisa dai contraenti.
In relazione poi alla mail del 27.01.2020 ribadisce che il suo contenuto è stato specificamente contestato da , la quale, ne ha disconosciuto l'esistenza trattandosi di comunicazione CP_1
dalla Cooperativa mai ricevuta e non conforme ai fatti.
Evidenzia che BE non ha mai speso il nome della nella gestione Pt_1 Parte_1 dell'operazione di investimento rappresentata dall'acquisto e dalla rivendita del Lotto 1 del
Fallimento della Avio San Michele e rileva che sia stato lo stesso BE ad organizzare il trasferimento nei siti di Strada Castello di Mirafiori e di Alpignano a titolo gratuito.
Deduce che la B non avrebbe mai acconsentito ad un deposito oneroso Controparte_1
perché un simile deposito si sarebbe tradotto per la non soltanto in una riduzione del CP_1
proprio margine di guadagno, ma addirittura in una perdita economica.
Osserva che, anche laddove un rapporto di deposito fosse davvero intercorso tra e CP_1
, le comunicazioni in atti potrebbero dimostrare soltanto l'avvenuta conclusione tra le Parte_1
parti di un deposito gratuito, non risultando indici esteriori di una volontà incompatibile con la gratuità della prestazione.
pagina 11 di 19 Aggiunge poi che quand'anche una modifica del deposito, da gratuito a oneroso, fosse effettivamente intervenuta, alcun corrispettivo sarebbe comunque esigibile da , posto Parte_1
che la Società appellante non aveva la legittima disponibilità dei siti in questione, non era in possesso, rispetto agli stessi, della indispensabile all'esercizio dell'attività di deposito CP_3
merci, e, dunque, non risultava autorizzata a svolgere in tali fabbricati la suddetta attività.
Quanto alle mail indicate da parte appellante per sostenere la tesi secondo la quale non fosse in discussione la natura onerosa del compenso ma solo la sua misura, rileva che da tale corrispondenza sia evidente l'esatto contrario ovverosia che l'intento di non fosse CP_2
quello di stabilire la misura del corrispettivo da versare a quanto di addivenire, senza Parte_1
riconoscimento alcuno, a una definizione in senso transattivo della controversia insorta.
Aggiunge che lo stesso BE, nella mail del 3 novembre 2020, di riscontro a quella di
[...]
aveva dato atto che quelle formulate da non erano richieste di pagamento ma CP_2 Parte_1
proposte ispirate da un intento transattivo.
Sul terzo motivo ritiene corretta la statuizione del Tribunale, non avendo Parte_1
richiamato alcun elemento atto a provare la perdita subita per effetto della presunta occupazione sine titulo dei magazzini.
Sostiene che non abbia provato un possibile impiego alternativo degli spazi di Parte_1
Strada Castello di Mirafiori e/o di quelli di Alpignano, né l'eventuale profitto ritraibile da tale destinazione alternativa.
Quanto al titolo in virtù del quale asseriva di avere il possesso dei siti di Alpignano e Parte_1
Torino dal BE messi a disposizione per il deposito, richiama tutte le difese già spiegate in primo grado.
III) Decisione della Corte.
1) E' bene premettere che costituendosi nel giudizio di primo grado aveva Parte_1
allegato in fatto che:
- presso due siti riferibili alla stessa erano stati depositati circa 45 elementi per Parte_1
un volume di oltre 200 mc ed un peso di oltre 21 tonnellate;
pagina 12 di 19 - la B sapeva benissimo che, interloquendo con , Controparte_1 Parte_2
stava in realtà trattando con Parte_1
- il contratto di deposito era stato quindi stipulato con la società e non con Parte_1
in proprio;
Parte_2
- la temporanea gratuità del deposito era venuta meno con la mail del 31.07.2020 (con cui era stato richiesto il ritiro di tutta la merce in deposito entro il termine di gg. 10 e l'applicazione, per il periodo successivo, di una tariffa giornaliera di € 100,00 oltre accessori di legge);
- a seguito di vari ed inutili incontri e scambi epistolari tra le parti, la merce in deposito era stata infine ritirata il 12.11.2020;
- ne era seguita l'emissione da parte di della fattura n. 8 del 13.11.2020 con cui Parte_1
era stato richiesto il pagamento del deposito per la durata di gg. 80 (dall'11.08.2020 al
30.10.2020) per complessivi € 16.000,00 oltre accessori di legge.
Su tali presupposti in fatto ha esperito in via principale un'azione contrattuale Parte_1 basata sull'assunto che secondo le originarie intenzioni delle parti il deposito dovesse essere temporaneo (fino a fine marzo 2020), che allo sfumare dell'affare fosse venuta meno la causa del contratto con conseguente recesso del depositario ex art. 1771 c.c. legittimante la successiva richiesta di pagamento di un compenso per il deposito.
In via subordinata ha proposto un'azione extracontrattuale di risarcimento Parte_1
danni, in ragione della diminuzione di godimento dei beni nella sua disponibilità, da liquidarsi sulla base dei valori locativi medi di beni immobili.
In estrema sintesi il Tribunale:
- quanto all'azione contrattuale, ha ritenuto che non sia stata documentata la stipulazione di alcun contratto di deposito tra le due società atteso che (fatta eccezione della mail del 27.01.2020 prodotta sub doc 2 da parte convenuta la cui ricezione è stata contestata dall'attrice) in nessuna delle mail prodotte in atti ha speso il nome della Parte_2 Parte_1
- in particolare, alcuna spendita del nome è contenuta nella PEC del 31.07.2020 (doc. 4 convenuta) sulla base della quale ha preteso di fondare la prova della Parte_1
stipulazione di un contratto di deposito oneroso:
pagina 13 di 19 - l'eventuale recesso in ipotesi esercitato con la PEC del 31.07.2020 non potrebbe comportare automaticamente la stipula di un nuovo contratto a titolo oneroso;
- la domanda risarcitoria subordinata è infondata in difetto di allegazione del danno.
2) Ciò premesso, si osserva che il primo ed il secondo motivo riguardano l'azione contrattuale.
Con il primo motivo si contesta che non sia stata fornita prova documentale dell'onerosità del rapporto contrattuale e con il secondo viene contestata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione di gratuità.
L'appellante ha quindi omesso di impugnare la prima ratio decidendi illustrata dal Tribunale ovverosia che “in nessuna delle molteplici comunicazioni avvenute tra il sig. ed il CP_2
sig. BE viene menzionata la . Parte_1
In altri termini l'appellante non ha impugnato la parte della sentenza con cui il Tribunale ha escluso che vi sia prova che abbia agito in rappresentanza della Parte_2 Parte_1
essendovi piuttosto prova che lo stesso abbia agito in proprio.
[...]
Sono nuove e quindi inammissibili le argomentazioni sviluppate dalla in sede di Parte_1
memorie conclusionali ex art. 352 c.p.c. ove è stato sostenuto che il Tribunale ha errato nella parte in cui ha escluso che abbia mai speso il nome della Parte_2 Parte_1
Non è neanche corretto quanto assunto in sede di comparsa conclusionale, col sostenere che la censura afferente all'individuazione della parte contrattuale (se in proprio Parte_2
oppure sia stata sviluppata già con il gravame. Parte_1
Basti solo considerare che con il primo ed il secondo motivo l'appellante non ha nemmeno dichiarato di voler impugnare ex art. 342 c.p.c. tale specifica parte della sentenza.
Il mero fatto che in vari punti del gravame sia stato dato atto che alcuni documenti sono stati redatti da “in evidente rappresentanza” di e/o ancora che i Parte_2 Parte_1 terreni fossero nella disponibilità di non integra un'impugnazione avente Parte_1
carattere di specificità rispetto alla più ampia motivazione illustrata dal Tribunale.
3) Ad ogni modo, pur volendo scrutinare nel merito la questione della spendita del nome, si rileva in diritto che la c.d. contemplatio domini assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato e di pagina 14 di 19 consentire l'imputazione al rappresentato degli effetti del contratto concluso in suo nome dal rappresentante.
Tale contemplatio domini “Deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige l'impiego di formule solenni o l'osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Pertanto, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante
è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, come se l'affare gestito fosse suo proprio, e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante, e l'altro contraente non ignori l'esistenza di quest'ultimo. L'accertare poi, in concreto, se vi sia stata o meno la contemplatio domini, involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto, è compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o errori di diritto” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 18441 del 17/09/2005 in un caso di mandato con rappresentanza).
Ancora, “Nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente […]” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 22616 del 10/09/2019).
Tornando al caso sub iudice, come già rilevato dal Tribunale, in nessuna delle mail prodotte in atti ha speso espressamente il nome di Fa eccezione la mail Parte_2 Parte_1
del 27.01.2020 prodotta da sub doc. 2, la cui ricezione è stata contestata dalla Cooperativa Pt_1
e che il Tribunale ha correttamente ritenuto inutilizzabile ai fini della decisione in difetto di prova dell'avvenuto recapito.
La corrispondenza via mail è stata intrattenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica pagina 15 di 19 riferibile alla persona fisica di e non alla società Parte_2 Parte_1
E' chiaro che nelle iniziali intenzioni della e di , Controparte_1 Parte_2 la provvigione per il procacciamento “dell'affare pallone” dovesse andare a beneficio di Parte_2
, non invece della società (vedasi mail di del
[...] Parte_1 Parte_2
13.01.2020).
Non vi sono elementi di sorta per poter sostenere che vi sia stata una qualche implicita spendita del nome.
In effetti è innanzitutto documentato in atti (doc. 29 B) che alla Controparte_1
persona di fossero a vario titolo riferibili una pluralità di società Parte_2
Nella mail del 31.07.2020 (doc. 15 B) ha riferito Controparte_1 Parte_2
genericamente di avere messo a disposizione in forma bonaria e senza alcun obbligo di custodia due siti (dove sistemare provvisoriamente la merce) “entrambi nelle mie disponibilità mediante società che amministro”, senza indicare la specifica società coinvolta.
Non vi poi prova che l'operazione economica portata avanti da involgesse Parte_2
esclusivamente interessi della e che società Cooperativa Sociale Parte_1 CP_1
fosse consapevole di tutto ciò.
In senso contrario si rileva che l'operazione economica, per come inizialmente impostata, interessava esclusivamente il quale avrebbe dovuto essere remunerato mediante Parte_2
provvigione.
Deve pertanto ritenersi corretta la parte della sentenza afferente al difetto di contemplatio domini.
4) Il primo ed secondo motivo sono comunque in parte inammissibili ed in parte infondati.
La tesi secondo la quale per effetto della PEC del 31.07.2020 (doc. 4 convenuta) si sia perfezionato un nuovo contratto reale deposito mediante la “rinnovata dazione” dei beni da parte della (che ha deciso di lasciare i propri beni in deposito presso i Controparte_1
siti della società ., non si confronta con la motivazione della sentenza ove il Parte_1
Tribunale ha espressamente dato atto che in tale mail non compare affatto il nome della
[...]
Parte_1
Si ribadisce in proposito che tale mail (doc. 4 convenuta) è stata spedita dall'indirizzo di posta elettronica personale di , nella mail non viene speso il nome della Parte_2 Parte_1
pagina 16 di 19 s.r.l. (che non viene neanche menzionata) e lo stesso BE ha dato atto di essere stato lui a mettere a disposizione i siti dove stoccare la merce (per quanto tramite società che da lui amministrate e non meglio specificate).
Ad ogni modo deve escludersi che possa operarsi un qualche parallelismo tra mancato ritiro della merce sollecitato da (in proprio) e sua “rinnovata dazione” (in deposito Parte_2
oneroso) alla della medesima merce, essendo in proposito chiara la motivazione Parte_1
già illustrata dal Tribunale.
Infine, deve darsi atto che, per come impostata la causa, esula dall'oggetto del presente giudizio la verifica dell'eventuale costituzione in mora del depositante in conseguenza del mancato ritiro della merce entro il congruo termine assegnato dal depositario (ex art. 1771, 2° comma c.c.).
5) Quanto al terzo motivo ed alla domanda subordinata di risarcimento del danno è decettiva e generica la tesi secondo la quale il danno “non solo è stato allegato, ma costituiva, anzi, la domanda principale dell'atto di costituzione di ”. Parte_1
La domanda principale aveva ed ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto per un contratto di deposito che si assume oneroso.
Tale domanda è stata rigettata perché il Tribunale ha ritenuto non solo che non sia stata superata la presunzione di gratuità ma anche che alcun contratto di deposito sia intervenuto tra le odierne parti contrattuali, ragione per la quale alcun corrispettivo ed alcuna somma a titolo risarcitorio fondata su tale titolo contrattuale potrebbe essere liquidata in favore di Parte_1
E' del tutto generica e meramente ripropositiva (mediante rimando a quanto già illustrato a pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado) la deduzione, secondo la quale
“il danno è stato allegato”.
Come già rilevato dal Tribunale, entro il maturare delle preclusioni assertive ha Parte_1
omesso di specificare quali siano stati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria in relazione alla “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”, il tutto in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 33645/2022 espressamente richiamata dal Tribunale) secondo cui “In tema di risarcimento del pagina 17 di 19 danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene […])”.
Il Tribunale ha correttamente preso atto della mancata allegazione in fatto degli elementi costitutivi della pretesa azionata da mentre il motivo di gravame si concentra Parte_1
sul merito della prova dell'occupazione di siti alla stessa riferibili e sulle trattative intercorse tra la e ai fini della rimozione della merce. Controparte_1 Parte_2
Sono nuovamente tardive le argomentazioni difensive sviluppate in sede di memorie ex art. 352 c.p.c. ove ha dedotto che il pregiudizio subito è stato rappresentato Parte_1 dall'aver dovuto corrispondere un canone di locazione in favore del proprietario per la detenzione di immobili parzialmente occupati a causa del deposito della , Controparte_1
circostanza comunque non provata nel giudizio.
6) L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore della Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
pagina 18 di 19 2) Condanna a rimborsare alla le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 411/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giacoia Elena e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BE Antolini Lorenzo, appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. De Nucci Luigi e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Ronchetto Luisa, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.03.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.03.2025)
OGGETTO: deposito, risarcimento danni
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1240/2024 del Tribunale di Torino, Sezione I Civile, in persona della Dott.ssa Chiara
Comune, emessa nella causa iscritta al Ruolo n. 22659/2020, pubblicata in data 26/02/2024 e notificata in data 28/02/2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via principale, nel merito:
• Rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
• Riconoscere che la Cooperativa B è debitrice, nei confronti della Controparte_1 Parte_1 della somma di 19.520,00 € come da fattura n. 8/2020 di parte convenuta o della maggiore o
[...] inferiore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia;
• emanare nei confronti di l'ordinanza mediante la quale la condanna al pagamento CP_1 della somma pari ad € di 19.520,00;
• e in ogni caso dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
del pagamento di € 19.520,00 come da fattura n. 8/2020.
[...]
In subordine, nel merito:
• Per il caso in cui non ritenesse di decidere secondo equità, rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
• Riconoscere che la è debitrice, nei confronti della Controparte_1 Parte_1
della somma che verrà accertata in corso di causa e pari al valore locativo delle porzioni di
[...]
immobili indebitamente occupate dalla , Controparte_1
• e per l'effetto condannare al pagamento della somma accertanda in corso di causa, CP_1 per l'occupazione sine titulo degli immobili gestiti da;
Parte_1
- In via istruttoria:
• Ammettere le istanze istruttorie avanzate da in corso di causa;
Parte_1
• Rigettare le istanze istruttorie di parte avversaria e, in particolare, o Dichiarare inammissibile il doc. 25 di parte avversaria, perché protetto dalla clausola di riservatezza ai sensi dell'art. 48
Codice Deontologico Forense o Dichiarare sin d'ora inammissibili le proposte transattive intercorse tra i legali, perché inammissibili ai sensi dell'art. 48 Codice Deontologico Forense
pagina 2 di 19 In ogni caso con vittoria delle spese di lite tutte, comprensive di contributo spese generali, IVA e
CPA come per legge e successive occorrende”.
Per l'appellata B: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, siccome destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n.1240 del 2024, Parte_1
resa dal Tribunale di Torino in data 23/26 Febbraio 2024, per tutti i motivi meglio esposti in atti e, per l'effetto, confermare detta pronuncia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio oltre
IVA e CPA sugli importi imponibili se dovute”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
La B conveniva in giudizio chiedendo Controparte_1 Parte_1
l'accertamento negativo del credito vantato dalla stessa in forza della fattura Parte_1
n. 80/2020 emessa in data 13.11.2020.
L'attrice allegava di essere una Cooperativa sociale di tipo “B” avente ad oggetto lo svolgimento di multiservizi.
Riferiva che nel dicembre 2019 aveva segnalato ad Parte_2 Controparte_2
(legale rappresentante della B) l'opportunità di un investimento Controparte_1 consistente nell'acquisto da parte della Cooperativa di una serie di beni mobili, mediante partecipazione all'asta fallimentare del Fallimento della Avio San Michele S.r.l., società della quale lo stesso BE era stato Presidente del CDA e legale rappresentante.
Deduceva che secondo gli originari accordi:
- l'acquisto avrebbe avuto ad oggetto il pallone aerostatico situato in Torino “Borgo Dora”, c.d.
Turin Eye;
- una volta acquisiti, si sarebbe occupato del deposito dei beni e della loro Parte_2
ricollocazione sul mercato, garantendo alla Cooperativa un margine di guadagno sull'investimento.
pagina 3 di 19 La B si era poi aggiudicata il lotto al prezzo di € 2.000,00 ed in Controparte_1
attesa del reperimento di potenziali acquirenti, aveva proposto alla Parte_2 CP_1
di depositare a titolo gratuito i beni acquistati in due siti che si trovavano nella sua disponibilità: il primo in Alpignano (TO), via Collegno, 108, sede dell'unità locale della società Tiny S.r.l.; il secondo in Torino, Strada Castello di Mirafiori, sede dell'Impresa sociale agricola “Parco
Piemonte S.r.l.”.
Con mail in data 27/01/2020 aveva poi invitato BE a contattare i soggetti CP_2 interessati all'acquisto, preannunciando che gli avrebbe riconosciuto una provvigione del 5% sul prezzo di vendita.
BE aveva nel frattempo iniziato le trattative per la vendita dei beni alla società inglese
RA TE LT che, complice l'emergenza sanitaria, erano state interrotte e poi riprese soltanto nel giugno 2020.
Deduceva che, del tutto inaspettatamente, il 31/07/2020 la aveva Controparte_1 ricevuto da una comunicazione a mezzo PEC con la quale quest'ultimo, Parte_2
noncurante dei pregressi accordi e di quanto accaduto nel corso degli ultimi mesi, aveva dato atto che il deposito dei beni della Cooperativa beni di su terreni di società dal medesimo CP_1 amministrate era stato accordato quale mero favore, aveva diffidato l'attrice a rimuovere a proprie spese tutti i beni dai siti di Alpignano (TO) e di Torino Strada Castello di Mirafiori, entro il termine di 10 giorni, preannunciando che all'esito di tale termine il deposito avrebbe assunto carattere oneroso nella misura di € 100,00 al giorno oltre IVA.
Parte attrice deduceva di avere contestato predetta diffida e che, a seguito di diverse mail scambiate fra le parti, la si era determinata in data 12 - 13/11/2020 a liberare i siti a CP_1
proprie spese.
Aggiungeva che, in data 18/11/2020 la aveva ricevuto fattura Controparte_1
n. 8/2020 emessa da con richiesta di pagamento della somma di € 19.520,00 per Parte_1
i servizi di deposito di beni e materiali presso i siti di Alpignano e di Torino.
Precisava di non aver mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con la Parte_1
rappresentata ed amministrata da ragione per la quale agiva in giudizio per Parte_2
l'accertamento negativo del credito.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto delle domande attoree ed in via Parte_1
pagina 4 di 19 riconvenzionale la condanna della al pagamento in suo favore di Controparte_1
€ 19.520,00 di cui alla fattura n. 8/2020 ed in via subordinata che fosse riconosciuto che la era debitrice nei suoi confronti della somma pari al valore Controparte_1
locativo delle porzioni di immobili indebitamente occupate dalla CP_1
La convenuta deduceva che:
- in data 27/12/2019 era stato stipulato un contratto di locazione tra la Parte_3
e la riguardante gli immobili siti in Torino, Strada
[...] Parte_1
Castello di Mirafiori 22;
- nel maggio 2019 legale rappresentante della Cooperativa, aveva manifestato a CP_2
Amministratore Unico della l'interesse ad entrare a far parte Parte_2 Parte_1 della compagine sociale di quest'ultima;
- l'interesse alla collaborazione societaria derivava anche dalla possibilità di sviluppare sinergie con la Cooperativa amministrata dal;
CP_2
- uno dei primi progetti ipotizzati da consisteva nella valorizzazione del pallone Parte_1 frenato di Borgo Dora in Torino, così detto Turin Eye, per cui nell'ottobre 2019 aveva provveduto a prendere contatti con la società inglese RA, produttrice dell'aerostato “Turin
Eye”, per l'ipotesi in cui i beni fossero stati acquistati all'asta;
- in data 31/07/2019 era stato stipulato un contratto di comodato gratuito per i terreni di Via
Collegno 108 ad Alpignano, tra Tiny S.r.l. e;
Parte_1
- la B in data 19/12/2019 aveva acquistato dal Fallimento della Avio San Controparte_1
Michele S.r.l. i beni relativi all'ex Turin Eye;
- a seguito dell'acquisto, la Cooperativa aveva provveduto alla rimozione delle attrezzature presso il sito dove erano originariamente installate trasferendole dal 01/03/2020 presso i due terreni nelle disponibilità di Parte_1
- il deposito era avvenuto per esigenze logistiche della la quale perseguiva Controparte_1
lo scopo di alienare i beni alla società inglese RA ad un prezzo assai vantaggioso;
- aveva chiesto a la disponibilità al deposito gratuito presso i siti CP_2 Parte_1
messi a disposizione dalla società stessa e aveva risposto che, per un breve periodo e Parte_1 per via dell'affare con gli inglesi, avrebbe stoccato i beni, ma che i termini del deposito avrebbero dovuto essere rivisti a fine marzo 2020, per cui era evidente che tale deposito fosse, nelle intenzioni dei richiedenti e del concedente, del tutto temporaneo;
pagina 5 di 19 - BE si era limitato a condividere informazioni commerciali con non CP_2
corrispondendo al vero che BE avesse assunto un qualche incarico in merito alla finalizzazione della trattativa con potenziali compratori;
- per lunghi mesi si era negato alle richieste di contatto di BE e non avendo altri CP_2
canali di comunicazione il 31/07/2020 BE aveva inviato una PEC alla Controparte_1
B rappresentando che la disponibilità al deposito in via bonaria era venuta meno, essendo venuti
[...]
meno i presupposti da cui era derivata, assegnando un congruo preavviso di 10 giorni per il ritiro delle attrezzature da entrambi i siti di Alpignano e di Torino ed informando che dopo tale termine il servizio di deposito avrebbe assunto carattere di onerosità, comunicando in anticipo anche l'importo giornaliero richiesto (€ 100 al giorno per ciascun sito a fronte di oltre 21 tonnellate di materiale in deposito);
- erano quindi seguite diverse comunicazioni fra le parti con vari tentativi d'intesa ed offerte transattive formulate da BE, sempre rigettate da;
CP_2
- solo in data 12.11.2020 i beni erano stati rimossi e aveva quindi emesso la Parte_1
fattura elettronica n. 008 del 13/11/2020 avente per oggetto il “Servizio di deposito senza obbligo di custodia di Vs. attrezzature e beni”.
Chiariva che parte attrice era consapevole di aver trattato la questione del deposito con
[...]
deduceva in proposito che aveva versato € 10.000,00 di acconto per il Parte_1 CP_2
futuro aumento capitale in vista della propria entrata nella compagine sociale della stessa
[...]
e che era stato a mettere in contatto la (di cui era Parte_1 CP_2 Controparte_1
legale rappresentante) con la in persona di proprio per Parte_1 Parte_2 concludere l'affare della vendita dei beni acquistati dal Fallimento.
Precisava che il deposito era a tempo determinato ed era collegato all'affare relativo alla vendita dei beni acquistati da un Fallimento che avrebbero dovuto essere rivenduti ad una società inglese.
Allo sfumare dell'affare era venuta meno la causa del contratto e BE, previa diffida e con congruo preavviso, aveva riferito il voler mutare i presupposti oggettivi dell'accordo, recedendo dallo stesso come previsto dall'art. 1771 c.c. e legittimando la successiva richiesta di pagamento.
Deduceva che la B avrebbe potuto rimuovere entro 10 giorni dalla diffida i Controparte_1
beni e che in tale ipotesi non avrebbe chiesto il pagamento del deposito. Invece Parte_1
dalla diffida al prelievo dei beni erano passati ulteriori 4 mesi, durante i quali la natura del rapporto era mutata: era stata estromessa dall'affare “inglesi” ed aveva visto Parte_1
pagina 6 di 19 diminuita la disponibilità degli immobili da essa gestiti ed occupati sine titulo dalla CP_1
[...]
Precisava di aver quantificato il valore della suddetta diminuzione di godimento in € 100 al giorno ed in via di subordine chiedeva che il Giudice determinasse il valore della diminuzione di godimento sulla base dei valori locativi medi dei beni immobili occupati, condannando l'attrice al risarcimento del danno così individuato.
Sulla sentenza di primo grado.
Istruita la causa solo documentalmente, il Tribunale di Torino con sentenza n. 1240/2024, pubblicata il 26/02/2024:
- accoglieva la domanda attorea;
- rigettava le domande riconvenzionali della convenuta;
- condannava al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
Il Tribunale evidenziava che l'art. 1767 c.c. prevedeva una presunzione relativa di gratuità del contratto di deposito per cui sarebbe stato onere di vincere tale presunzione e Parte_1
dimostrare che le parti avevano stipulato un contratto di deposito oneroso.
Riteneva altresì che tra la e la non era stato Controparte_1 Parte_1
stipulato alcun contratto di deposito, tantomeno a titolo oneroso.
Dagli atti di causa risultava in particolare che i beni che la B aveva Controparte_1
acquistato dal Fallimento della Avio San Michele S.r.l. erano stati depositati presso i siti di
Alpignano, via Collegno, 108 e Torino, Strada Castello di Mirafiori, 22 nell'ambito di una più ampia operazione economica posta in essere tra e BE. CP_2
Il deposito di tali beni presso i suddetti siti doveva essere un passaggio intermedio tra l'acquisto dal Fallimento della Avio San Michele S.r.l. e la vendita a degli acquirenti inglesi individuati da
BE, il quale avrebbe poi ottenuto una percentuale a titolo di provvigione per la riuscita dell'operazione, sicché era evidente che il deposito nella prima fase non potesse che essere gratuito rientrando nell'ambito di una più ampia operazione economica.
pagina 7 di 19 Il Tribunale riteneva infondata la tesi di parte convenuta secondo la quale la PEC del 31.07.2020
(con la quale BE aveva invitato la a rimuovere, a proprie Controparte_1
spese, i beni depositati nei siti di Alpignano e di Torino entro il termine di 10 giorni) costituisse prova dell'avvenuta stipulazione del contratto di deposito oneroso.
In primo luogo, rilevava che la PEC del 31.07.2020 era stata inviata da Parte_2
personalmente e in essa non vi era alcun riferimento alla società la quale Parte_1
secondo la ricostruzione di parte convenuta sarebbe stata la depositaria.
In nessuna delle comunicazioni avvenute fra le parti era stata menzionata la Parte_1
L'unica eccezione era rappresentata dalla mail del 27.01.2020 prodotta da parte convenuta ma tale documento era stato espressamente contestato dall'attrice e non era stata fornita prova dell'effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario.
In secondo luogo, il Tribunale affermava che la PEC del 31.07.2020 avrebbe potuto rilevare quale esercizio del diritto di recesso unilaterale da parte del depositario, tuttavia, la circostanza che fosse stato esercitato il diritto di recesso non significava che in seguito fosse sorto un diverso contratto a titolo oneroso: l'esercizio del diritto di recesso poneva fine al contratto in essere ma non determinava la stipulazione di un nuovo diverso contratto.
In definitiva mancava la prova che fosse stato stipulato un contratto di deposito a titolo oneroso.
Rigettava infine la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione sine titulo, non avendo fornito alcuna allegazione del danno Parte_1
asseritamente subito.
Il Tribunale precisava che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, aveva escluso che in caso di occupazione sine titulo di un bene immobile il danno fosse in re ipsa. Evidenziava che
[...] non aveva allegato la “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è Parte_1
andata persa” per cui la domanda non poteva trovare accoglimento.
Il Tribunale, inoltre, in forza del principio della ragione più liquida, non si esprimeva in ordine alla effettiva detenzione da parte di dei terreni su cui i beni erano stati Parte_1
depositati.
pagina 8 di 19 Sul giudizio di appello. proponeva tempestivo gravame instando per la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
La B si opponeva all'istanza di sospensiva, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. ed insisteva per il suo rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensiva, disattesa l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 13.03.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 14.03.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza laddove il Tribunale non ha ritenuto Parte_1
sussistente un contratto di deposito oneroso.
Ritiene che la pec del 31.07.2020 esprima la volontà della di far assumere al Parte_1
rapporto di deposito natura onerosa ed osserva che a tale comunicazione sono seguite trattative nelle quali non si controverteva sulla natura onerosa del deposito ma solamente sul quantum del prezzo e sulla modalità di pagamento.
Aggiunge inoltre che il contratto di deposito è un contratto reale e sostiene che nel caso di specie il perfezionamento del deposito oneroso sia avvenuto con la “rinnovazione” della consegna da parte della che ha deciso di continuare a lasciare i propri beni in deposito Controparte_1
presso i siti nella disponibilità di Parte_1
Ritiene che tale circostanza sia dimostrata dai documenti prodotti in atti e richiama sul punto il suo doc. 08 ed la produzione attorea doc 21 (mail inviata da BE a del Controparte_2
03.11.2020) da cui risulterebbe che tra le parti vi fosse un contratto di deposito e che vi fossero trattive in merito al quantum.
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto che non sia stata superata la presunzione di gratuità.
pagina 9 di 19 Rileva in proposito che:
- con la mail del 27/01/2020 aveva chiesto di firmare una scrittura per il deposito a CP_2
titolo gratuito dei beni, a fronte della promessa di rimuovere i materiali depositati “a breve”:
- BE aveva rifiutato di firmare tale scrittura chiarendo di aver accettato di mettere a disposizione i terreni a fronte della garanzia che questi sarebbero stati liberati in tempi brevi.
Osserva quindi che fin dall'inizio, aveva chiesto di confermare la natura gratuita del CP_2
deposito, dando per scontato che, senza tale garanzia, esso avrebbe avuto natura onerosa.
Richiama poi ulteriori documenti dai quali risulterebbe che il fulcro della questione non fosse l'onerosità del deposito, quanto la natura del pagamento, pagamento che voleva CP_1
effettuare in natura al mero fine di evitare esborsi diretti di denaro (doc. 18, 19 e 21 prodotti da
). CP_1
A parere di parte appellante quindi non vi sarebbero dubbi sull'onerosità del deposito a far data dalla PEC del 31/07/2020, ma solo trattative sul quantum.
Con il terzo motivo censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che difetti l'allegazione del danno subito da Parte_1
Osserva di avere allegato con il danno la domanda principale sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado e precisa che la domanda subordinata (di valutazione del prezzo dell'occupazione sulla base dei valori locativi medi degli immobili occupati) sia stata proposta solo nell'eventualità che non fosse stata ritenuta corretta la determinazione unilaterale di Pt_1
con la pec del 31/07/2020 (di 100 €/giorno).
[...]
Dopo aver rilevato che in forza del principio della ragione più liquida, il Tribunale non si è espresso in merito alla contestata titolarità dei terreni, ribadisce di essere Parte_1
conduttrice e comodataria dei terreni sui quali erano stati depositati i beni oggetto di causa.
II) Difese della B. Controparte_1
In relazione al primo motivo, la evidenzia anzitutto che, nell'ambito Controparte_1 dell'operazione preordinata alla vendita del pallone aerostatico, la Cooperativa non aveva mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con e ribadisce che al momento del deposito Parte_1
dei beni essa non aveva neppure notizia che si trattasse di siti nella detenzione di tale società.
pagina 10 di 19 Ribadisce quindi di essersi interfacciata solo con BE persona fisica e che quest'ultimo non aveva mai riferito di agire per conto della Parte_1
Evidenzia inoltre che da tutti i documenti prodotti risulta che BE non abbia mai firmato la corrispondenza quale legale rappresentante della Parte_1
Sottolinea quindi la correttezza della decisone del Tribunale che ha ritenuto assente la prova di un rapporto diretto tra e e che tra le stesse non sia mai Controparte_1 Parte_1
occorso un contratto di deposito.
Ritiene che la mail del 3.11.2020 richiamata dall'appellante (con cui rivolgendosi a CP_2
BE, aveva concordato sull'opportunità di “liberare assolutamente gli spazi di Alpignano”) nulla provi rispetto all'instaurazione di un rapporto di deposito tra Cooperativa Barbara B e Pt_1
.
[...]
Con riguardo al secondo motivo ribadisce che alcun contratto di deposito è stato stipulato tra le e Parte_1 Controparte_1
In ogni caso, pur volendo ritenere dimostrata la stipulazione di un contratto di deposito tra le predette parti, ritiene che lo stesso sia stato stipulato a titolo gratuito nel quadro di una più ampia operazione speculativa condivisa dai contraenti.
In relazione poi alla mail del 27.01.2020 ribadisce che il suo contenuto è stato specificamente contestato da , la quale, ne ha disconosciuto l'esistenza trattandosi di comunicazione CP_1
dalla Cooperativa mai ricevuta e non conforme ai fatti.
Evidenzia che BE non ha mai speso il nome della nella gestione Pt_1 Parte_1 dell'operazione di investimento rappresentata dall'acquisto e dalla rivendita del Lotto 1 del
Fallimento della Avio San Michele e rileva che sia stato lo stesso BE ad organizzare il trasferimento nei siti di Strada Castello di Mirafiori e di Alpignano a titolo gratuito.
Deduce che la B non avrebbe mai acconsentito ad un deposito oneroso Controparte_1
perché un simile deposito si sarebbe tradotto per la non soltanto in una riduzione del CP_1
proprio margine di guadagno, ma addirittura in una perdita economica.
Osserva che, anche laddove un rapporto di deposito fosse davvero intercorso tra e CP_1
, le comunicazioni in atti potrebbero dimostrare soltanto l'avvenuta conclusione tra le Parte_1
parti di un deposito gratuito, non risultando indici esteriori di una volontà incompatibile con la gratuità della prestazione.
pagina 11 di 19 Aggiunge poi che quand'anche una modifica del deposito, da gratuito a oneroso, fosse effettivamente intervenuta, alcun corrispettivo sarebbe comunque esigibile da , posto Parte_1
che la Società appellante non aveva la legittima disponibilità dei siti in questione, non era in possesso, rispetto agli stessi, della indispensabile all'esercizio dell'attività di deposito CP_3
merci, e, dunque, non risultava autorizzata a svolgere in tali fabbricati la suddetta attività.
Quanto alle mail indicate da parte appellante per sostenere la tesi secondo la quale non fosse in discussione la natura onerosa del compenso ma solo la sua misura, rileva che da tale corrispondenza sia evidente l'esatto contrario ovverosia che l'intento di non fosse CP_2
quello di stabilire la misura del corrispettivo da versare a quanto di addivenire, senza Parte_1
riconoscimento alcuno, a una definizione in senso transattivo della controversia insorta.
Aggiunge che lo stesso BE, nella mail del 3 novembre 2020, di riscontro a quella di
[...]
aveva dato atto che quelle formulate da non erano richieste di pagamento ma CP_2 Parte_1
proposte ispirate da un intento transattivo.
Sul terzo motivo ritiene corretta la statuizione del Tribunale, non avendo Parte_1
richiamato alcun elemento atto a provare la perdita subita per effetto della presunta occupazione sine titulo dei magazzini.
Sostiene che non abbia provato un possibile impiego alternativo degli spazi di Parte_1
Strada Castello di Mirafiori e/o di quelli di Alpignano, né l'eventuale profitto ritraibile da tale destinazione alternativa.
Quanto al titolo in virtù del quale asseriva di avere il possesso dei siti di Alpignano e Parte_1
Torino dal BE messi a disposizione per il deposito, richiama tutte le difese già spiegate in primo grado.
III) Decisione della Corte.
1) E' bene premettere che costituendosi nel giudizio di primo grado aveva Parte_1
allegato in fatto che:
- presso due siti riferibili alla stessa erano stati depositati circa 45 elementi per Parte_1
un volume di oltre 200 mc ed un peso di oltre 21 tonnellate;
pagina 12 di 19 - la B sapeva benissimo che, interloquendo con , Controparte_1 Parte_2
stava in realtà trattando con Parte_1
- il contratto di deposito era stato quindi stipulato con la società e non con Parte_1
in proprio;
Parte_2
- la temporanea gratuità del deposito era venuta meno con la mail del 31.07.2020 (con cui era stato richiesto il ritiro di tutta la merce in deposito entro il termine di gg. 10 e l'applicazione, per il periodo successivo, di una tariffa giornaliera di € 100,00 oltre accessori di legge);
- a seguito di vari ed inutili incontri e scambi epistolari tra le parti, la merce in deposito era stata infine ritirata il 12.11.2020;
- ne era seguita l'emissione da parte di della fattura n. 8 del 13.11.2020 con cui Parte_1
era stato richiesto il pagamento del deposito per la durata di gg. 80 (dall'11.08.2020 al
30.10.2020) per complessivi € 16.000,00 oltre accessori di legge.
Su tali presupposti in fatto ha esperito in via principale un'azione contrattuale Parte_1 basata sull'assunto che secondo le originarie intenzioni delle parti il deposito dovesse essere temporaneo (fino a fine marzo 2020), che allo sfumare dell'affare fosse venuta meno la causa del contratto con conseguente recesso del depositario ex art. 1771 c.c. legittimante la successiva richiesta di pagamento di un compenso per il deposito.
In via subordinata ha proposto un'azione extracontrattuale di risarcimento Parte_1
danni, in ragione della diminuzione di godimento dei beni nella sua disponibilità, da liquidarsi sulla base dei valori locativi medi di beni immobili.
In estrema sintesi il Tribunale:
- quanto all'azione contrattuale, ha ritenuto che non sia stata documentata la stipulazione di alcun contratto di deposito tra le due società atteso che (fatta eccezione della mail del 27.01.2020 prodotta sub doc 2 da parte convenuta la cui ricezione è stata contestata dall'attrice) in nessuna delle mail prodotte in atti ha speso il nome della Parte_2 Parte_1
- in particolare, alcuna spendita del nome è contenuta nella PEC del 31.07.2020 (doc. 4 convenuta) sulla base della quale ha preteso di fondare la prova della Parte_1
stipulazione di un contratto di deposito oneroso:
pagina 13 di 19 - l'eventuale recesso in ipotesi esercitato con la PEC del 31.07.2020 non potrebbe comportare automaticamente la stipula di un nuovo contratto a titolo oneroso;
- la domanda risarcitoria subordinata è infondata in difetto di allegazione del danno.
2) Ciò premesso, si osserva che il primo ed il secondo motivo riguardano l'azione contrattuale.
Con il primo motivo si contesta che non sia stata fornita prova documentale dell'onerosità del rapporto contrattuale e con il secondo viene contestata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione di gratuità.
L'appellante ha quindi omesso di impugnare la prima ratio decidendi illustrata dal Tribunale ovverosia che “in nessuna delle molteplici comunicazioni avvenute tra il sig. ed il CP_2
sig. BE viene menzionata la . Parte_1
In altri termini l'appellante non ha impugnato la parte della sentenza con cui il Tribunale ha escluso che vi sia prova che abbia agito in rappresentanza della Parte_2 Parte_1
essendovi piuttosto prova che lo stesso abbia agito in proprio.
[...]
Sono nuove e quindi inammissibili le argomentazioni sviluppate dalla in sede di Parte_1
memorie conclusionali ex art. 352 c.p.c. ove è stato sostenuto che il Tribunale ha errato nella parte in cui ha escluso che abbia mai speso il nome della Parte_2 Parte_1
Non è neanche corretto quanto assunto in sede di comparsa conclusionale, col sostenere che la censura afferente all'individuazione della parte contrattuale (se in proprio Parte_2
oppure sia stata sviluppata già con il gravame. Parte_1
Basti solo considerare che con il primo ed il secondo motivo l'appellante non ha nemmeno dichiarato di voler impugnare ex art. 342 c.p.c. tale specifica parte della sentenza.
Il mero fatto che in vari punti del gravame sia stato dato atto che alcuni documenti sono stati redatti da “in evidente rappresentanza” di e/o ancora che i Parte_2 Parte_1 terreni fossero nella disponibilità di non integra un'impugnazione avente Parte_1
carattere di specificità rispetto alla più ampia motivazione illustrata dal Tribunale.
3) Ad ogni modo, pur volendo scrutinare nel merito la questione della spendita del nome, si rileva in diritto che la c.d. contemplatio domini assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato e di pagina 14 di 19 consentire l'imputazione al rappresentato degli effetti del contratto concluso in suo nome dal rappresentante.
Tale contemplatio domini “Deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige l'impiego di formule solenni o l'osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Pertanto, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante
è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, come se l'affare gestito fosse suo proprio, e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante, e l'altro contraente non ignori l'esistenza di quest'ultimo. L'accertare poi, in concreto, se vi sia stata o meno la contemplatio domini, involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto, è compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o errori di diritto” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 18441 del 17/09/2005 in un caso di mandato con rappresentanza).
Ancora, “Nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente […]” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 22616 del 10/09/2019).
Tornando al caso sub iudice, come già rilevato dal Tribunale, in nessuna delle mail prodotte in atti ha speso espressamente il nome di Fa eccezione la mail Parte_2 Parte_1
del 27.01.2020 prodotta da sub doc. 2, la cui ricezione è stata contestata dalla Cooperativa Pt_1
e che il Tribunale ha correttamente ritenuto inutilizzabile ai fini della decisione in difetto di prova dell'avvenuto recapito.
La corrispondenza via mail è stata intrattenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica pagina 15 di 19 riferibile alla persona fisica di e non alla società Parte_2 Parte_1
E' chiaro che nelle iniziali intenzioni della e di , Controparte_1 Parte_2 la provvigione per il procacciamento “dell'affare pallone” dovesse andare a beneficio di Parte_2
, non invece della società (vedasi mail di del
[...] Parte_1 Parte_2
13.01.2020).
Non vi sono elementi di sorta per poter sostenere che vi sia stata una qualche implicita spendita del nome.
In effetti è innanzitutto documentato in atti (doc. 29 B) che alla Controparte_1
persona di fossero a vario titolo riferibili una pluralità di società Parte_2
Nella mail del 31.07.2020 (doc. 15 B) ha riferito Controparte_1 Parte_2
genericamente di avere messo a disposizione in forma bonaria e senza alcun obbligo di custodia due siti (dove sistemare provvisoriamente la merce) “entrambi nelle mie disponibilità mediante società che amministro”, senza indicare la specifica società coinvolta.
Non vi poi prova che l'operazione economica portata avanti da involgesse Parte_2
esclusivamente interessi della e che società Cooperativa Sociale Parte_1 CP_1
fosse consapevole di tutto ciò.
In senso contrario si rileva che l'operazione economica, per come inizialmente impostata, interessava esclusivamente il quale avrebbe dovuto essere remunerato mediante Parte_2
provvigione.
Deve pertanto ritenersi corretta la parte della sentenza afferente al difetto di contemplatio domini.
4) Il primo ed secondo motivo sono comunque in parte inammissibili ed in parte infondati.
La tesi secondo la quale per effetto della PEC del 31.07.2020 (doc. 4 convenuta) si sia perfezionato un nuovo contratto reale deposito mediante la “rinnovata dazione” dei beni da parte della (che ha deciso di lasciare i propri beni in deposito presso i Controparte_1
siti della società ., non si confronta con la motivazione della sentenza ove il Parte_1
Tribunale ha espressamente dato atto che in tale mail non compare affatto il nome della
[...]
Parte_1
Si ribadisce in proposito che tale mail (doc. 4 convenuta) è stata spedita dall'indirizzo di posta elettronica personale di , nella mail non viene speso il nome della Parte_2 Parte_1
pagina 16 di 19 s.r.l. (che non viene neanche menzionata) e lo stesso BE ha dato atto di essere stato lui a mettere a disposizione i siti dove stoccare la merce (per quanto tramite società che da lui amministrate e non meglio specificate).
Ad ogni modo deve escludersi che possa operarsi un qualche parallelismo tra mancato ritiro della merce sollecitato da (in proprio) e sua “rinnovata dazione” (in deposito Parte_2
oneroso) alla della medesima merce, essendo in proposito chiara la motivazione Parte_1
già illustrata dal Tribunale.
Infine, deve darsi atto che, per come impostata la causa, esula dall'oggetto del presente giudizio la verifica dell'eventuale costituzione in mora del depositante in conseguenza del mancato ritiro della merce entro il congruo termine assegnato dal depositario (ex art. 1771, 2° comma c.c.).
5) Quanto al terzo motivo ed alla domanda subordinata di risarcimento del danno è decettiva e generica la tesi secondo la quale il danno “non solo è stato allegato, ma costituiva, anzi, la domanda principale dell'atto di costituzione di ”. Parte_1
La domanda principale aveva ed ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto per un contratto di deposito che si assume oneroso.
Tale domanda è stata rigettata perché il Tribunale ha ritenuto non solo che non sia stata superata la presunzione di gratuità ma anche che alcun contratto di deposito sia intervenuto tra le odierne parti contrattuali, ragione per la quale alcun corrispettivo ed alcuna somma a titolo risarcitorio fondata su tale titolo contrattuale potrebbe essere liquidata in favore di Parte_1
E' del tutto generica e meramente ripropositiva (mediante rimando a quanto già illustrato a pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado) la deduzione, secondo la quale
“il danno è stato allegato”.
Come già rilevato dal Tribunale, entro il maturare delle preclusioni assertive ha Parte_1
omesso di specificare quali siano stati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria in relazione alla “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”, il tutto in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 33645/2022 espressamente richiamata dal Tribunale) secondo cui “In tema di risarcimento del pagina 17 di 19 danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene […])”.
Il Tribunale ha correttamente preso atto della mancata allegazione in fatto degli elementi costitutivi della pretesa azionata da mentre il motivo di gravame si concentra Parte_1
sul merito della prova dell'occupazione di siti alla stessa riferibili e sulle trattative intercorse tra la e ai fini della rimozione della merce. Controparte_1 Parte_2
Sono nuovamente tardive le argomentazioni difensive sviluppate in sede di memorie ex art. 352 c.p.c. ove ha dedotto che il pregiudizio subito è stato rappresentato Parte_1 dall'aver dovuto corrispondere un canone di locazione in favore del proprietario per la detenzione di immobili parzialmente occupati a causa del deposito della , Controparte_1
circostanza comunque non provata nel giudizio.
6) L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore della Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
pagina 18 di 19 2) Condanna a rimborsare alla le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
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