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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/05/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4153/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4153/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara al Viale Parte_1 C.F._1
Vespucci n.19 presso lo studio dell'Avv. D'INCECCO PASQUALE che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Via Controparte_1 C.F._2
Venezia n. 7 presso lo studio dell'Avv. CIAFARDINI ANTONINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
AVV. LAURA MARCHESE, in qualità di CURATORE SPECILAE elettivamente CP_2
domiciliata in Pescara, Via Trieste n. 125.
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE pagina 1 di 8 INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.02.2014 la sig.ra contraeva matrimonio civile con il sig. Parte_1 CP_1
, matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del comune di
[...]
Montesilvano al n. 5, Parte I, anno 2014, unione dalla quale nasceva la figlia il Persona_1
12.05.2011.
2. Con ricorso depositato il 4 novembre 2022 agiva in giudizio nei confronti Parte_1 dell'odierno resistente affinché venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi, chiedendo disporsi l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé, nonché porsi a carico del resistente un assegno mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno mensile a titolo di mantenimento in suo favore di € 200,00.
3. La ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva che la relazione con il coniuge, per ragioni legate non solo ad una profonda incompatibilità caratteriale, ma, anche e soprattutto, a causa dell'indole violenta di quest'ultimo, si era progressivamente deteriorata, tanto che, in forza della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, il resistente si allontanava definitivamente dalla casa coniugale, senza più farvi ritorno. La ricorrente riferiva inoltre che, in conseguenza di reiterate condotte violente, consistenti in maltrattamenti fisici e psicologici protratti nel tempo, il resistente veniva condannato per i reati di cui agli artt. 572, 61 n. 11 c.p. e 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1, 577 n.
1, 61 n. 2 c.p. (cfr. all. 4).
4. All'udienza di prima comparizione delle parti, il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non compariva. La ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva per l'accoglimento del ricorso. All'esito, il Presidente, rilevata la situazione di pregiudizio per la minore e ritenuta la necessità di un approfondimento in ordine alla sussistenza dei presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., disponeva la trasmissione degli atti al P.M., nominava il GI per l'istruzione della causa e, contestualmente, assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti statuendo, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, come segue: “preso atto che il padre si è totalmente disinteressato sia materialmente che affettivamente della figlia Persona_1 dispone l'affido esclusivo della figlia alla madre con libero diritto di visita paterno, compatibilmente pagina 2 di 8 con le esigenze di studio della minore;
rilevato che la non può essere ritenuta Pt_1
economicamente autosufficiente attesi i suoi modesti guadagni;
preso atto che il resistente dovrebbe svolgere regolare attività lavorativa dipendente inserito nel settore agricolo, dispone che il CP_1
versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla , per il mantenimento della
[...] Parte_1
figlia minore, euro 200,00 e per la moglie euro 100,00 con decorrenza novembre 2022 e rivalutazione
Istat novembre 2023 oltre le spese straordinarie al 50% sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive;
assegno Unico interamente a favore della ”. Parte_1
5. Nelle more del giudizio il resistente si costituiva con apposita comparsa aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, non opponendosi all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, né alla quantificazione del contributo al mantenimento della figlia minore disposto in sede
Presidenziale, chiedendo tuttavia la reiezione della domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente e la revoca di quanto disposto in merito in sede Presidenziale. Rappresentava inoltre, a conferma di quanto dedotto dalla ricorrente che, a seguito dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, non avesse più avuto contatti diretti con la figlia. Riferiva, infatti, di aver volutamente evitato ogni incontro personale al fine di non alimentare ulteriori tensioni, limitandosi, da allora, a mantenere con la minore esclusivamente contatti telefonici.
6. All'udienza del 15 giugno 2023, stante la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre avanzata dal P.M., il giudice istruttore nominava la curatrice speciale del minore, la quale, costituitasi, evidenziava la condizione di inadeguatezza genitoriale del padre e di come il comportamento contraddistinto da condotte violente dello stesso, oltre che caratterizzato da disinteresse e da un'assenza concreta nella vita della figlia, avesse avuto un impatto negativo sul suo percorso di crescita. Riferiva, altresì, di come la minore non manifestasse il desiderio di incontrarlo né nutrisse particolari aspettative nei confronti del padre, confermando di mantenere con lo stesso solo contatti telefonici saltuari. Nonostante le evidenti criticità e al fine di verificare l'eventuale volontà del padre di recuperare un ruolo educativo e relazionale nella vita della figlia e nella prospettiva di garantire alla minore un rapporto per quanto possibile continuativo con entrambi i genitori, pur ritenendo l'affido esclusivo necessario, la curatrice considerava indispensabile l'ascolto della minore e un approfondito monitoraggio della realtà socio-familiare da parte dei Servizi Sociali, unitamente alla regolazione del diritto di visita, suggerendolo con cadenza mensile e alla presenza di un educatore in luogo idoneo stabilito dai Servizi Sociali.
pagina 3 di 8 7. Preso atto delle istanze delle parti e di quanto emerso dagli atti di causa, all'udienza del 14 settembre
2023 il Giudice disponeva l'intervento dei Servizi Sociali competenti al fine di effettuare un monitoraggio della situazione socio-familiare in cui viveva la minore.
8. All'udienza del 7 febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, letta la documentazione dei Servizi Sociali dalla quale non emergevano criticità tali da richiedere specifici interventi in favore del nucleo familiare, in considerazione della stabilità abitativa, della serena condizione della minore e del positivo andamento scolastico della stessa, preso atto che il resistente avesse ammesso di non avere rapporti con la figlia minore sin dal lontano 2019 e che non si fosse opposto all'affidamento esclusivo della medesima, ritenendo per tali ragioni superflua ogni attività istruttoria richiesta dalle parti, così come l'ascolto della minore alla luce delle dichiarazioni del padre, rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
9. All'udienza del 13 marzo 2025 le parti, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione. La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini (ridotti) ex art. 190 cpc.
10. La domanda di separazione personale richiesta da entrambi i contendenti merita di essere accolta ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
11. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse ed il fallimento del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
12. Ugualmente la domanda di affido esclusivo e collocamento presso la madre merita di essere accolta, in aderenza alle disposizioni dettate dal Presidente del Tribunale laddove disponeva l'affido esclusivo della figlia alla madre.
13. Come noto, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 28244 del 04.11.2019) dovendo considerare che l'affidamento esclusivo dei figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., costituisce un regime eccezionale di esercizio della responsabilità genitoriale, consentito nei casi in cui risulta, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di inidoneità tale da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse esclusivo del minore.
pagina 4 di 8 14. Ebbene, nel caso di specie va, innanzitutto, rilevato che il convenuto non ha abbia proposto opposizione alla domanda di affidamento esclusivo della minore e, anzi, abbia confermato di essersi allontanato dalla casa coniugale a seguito dell'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie. Tale allontanamento ha determinato l'assenza di contatti diretti tra il padre e la figlia fin dall'anno 2019, limitatisi, da allora, a sporadiche comunicazioni telefoniche.
15. L'opportunità di disporre l'affidamento esclusivo in favore della madre trova ulteriore fondamento nel comportamento del padre, caratterizzato da ripetute condotte violente nei confronti della moglie, poste in essere anche alla presenza della minore. Tali condotte sono state, infatti, oggetto di accertamento nel corso del procedimento penale a carico del resistente, conclusosi con sentenza di condanna. In tale contesto, è evidente come tali comportamenti abbiano determinato un progressivo disinteresse del padre nei confronti delle esigenze affettive, educative e di crescita della figlia, privando la minore di un riferimento genitoriale stabile e affidabile. Come affermato dalla Corte di Cassazione,
l'affidamento esclusivo si giustifica nei casi in cui, come quello in esame, emerge una totale anaffettività di uno dei genitori nei confronti del figlio, a causa di comportamenti del genitore, disinteressato alle esigenze del figlio, tali da pregiudicare il suo corretto sviluppo, come nel caso di assenza di incontri tra il genitore e il figlio nel lungo periodo (Cass. civ. sez. I, sent. 17 gennaio 2017,
n. 977). Meritano considerazione le relazioni dei Servizi Sociali, dalle quali emerge che la minore si presenta come una ragazza serena, ben educata, con un buon rendimento scolastico e inserita in un contesto familiare equilibrato e idoneo a garantire la necessaria stabilità affettiva e educativa. Tali elementi, valutati nel loro complesso, giustificano l'affidamento esclusivo della minore alla madre, risultando pienamente rispondente al superiore interesse psico-fisico della minore
16. Quanto al diritto di visita, il disinteresse del padre ai bisogni della figlia impone la necessità di aderire alle conclusioni verate agli atti dal Curatore Speciale, laddove individua la necessità che il diritto di visita paterno si esplichi alla presenza di un educatore in un luogo stabilito dal Servizio
Sociale competente, nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della ragazza, con cadenza mensile.
17. La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. avanzata dal dal P.M. CP_1
merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
18. Il Codice civile, ex art. 330 cod. civ., prevede che il giudice possa pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Dalla narrativa in atti è evidente come il resistente abbia posto in essere condotte gravemente pregiudizievoli per la minore. è stata indubbiamente Persona_1
pagina 5 di 8 vittima di “violenza assistita” posta in essere nei suoi confronti dal padre, il quale ha violato con gravi e pregiudizievoli condotte i doveri riconducibili al suo ruolo genitoriale Tali comportamenti non solo hanno minato la serenità e la sicurezza dell'ambiente familiare ma hanno anche esposto la minore a un clima di paura, incompatibile con i doveri che derivano dalla responsabilità genitoriale. A ciò si aggiunge un prolungato disinteresse del padre nei confronti della figlia, dimostrato dall'assenza di rapporti diretti con la minore dal 2019 e dalla totale mancanza di un coinvolgimento attivo nelle decisioni afferenti alla sua cura, educazione e istruzione. La Suprema Corte ha chiarito che la decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordati (Cass. civ. sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24708).
19. Non è inutile osservare come i diversi episodi di violenza verificatisi alla presenza della figlia minore integrino una forma di violenza c.d. assistita, connotata da gravi e ripetute violazioni dei doveri coniugali, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. pen. Sez. V, 4 gennaio
2021, n. 74) la quale, interpretando estensivamente l'oggetto di tutela di cui all'art. 572 c.p. ritiene integrato il reato di maltrattamenti anche nei confronti dei figli, seppure la condotta violenta sia stata tenuta solo nei confronti della madre. Per quanto innanzi esposto, deve ritenersi che il comportamento del padre abbia determinato un pregiudizio attuale e concreto per la minore ed evidenziato l'incapacità dello stesso di assumere il proprio ruolo genitoriale, tale da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.
20. Alla declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale consegue la concentrazione della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore in capo alla sig.ra che rappresenta una madre adeguata e accorta alle esigenze della figlia minore, circostanza Pt_1
ampiamente riscontrata dal Curatore Speciale e dai Servizi Sociali
21. Per tutte le ragioni sovraesposte, veniva anche ritenuta superflua l'audizione della minore, atteso che ai sensi dell'art. 337 octies c.c. l'ascolto del minore può essere omesso quando è in contrasto con il suo interesse, come nel caso di specie, in cui la documentazione in atti, nonché le ammissioni rese dallo stesso resistente, veniva fornito un quadro chiaro e completo della situazione familiare. In tale contesto,
l'audizione della minore non avrebbe apportato elementi ulteriori utili alla decisione, risultando dunque non solo superflua ma anche potenzialmente dannosa per l'equilibrio psicologico della minore, in ossequio al principio del superiore interesse del minore.
22. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli occorre ricordare che incombe su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole in proporzione ai propri redditi, alla valenza pagina 6 di 8 economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario e alle esigenze dei figli. Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori.
23. Tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti, così come emerso nel corso del giudizio, il Collegio ritiene congruo porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1 assegno per il contributo al mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di € 250,00, oltre all'AUF, ed € 100,00 in favore della moglie rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive , considerato che entrambe le parti risultano prive di stabile occupazione, nonché la collocazione esclusiva della minore presso la madre. Considerate, infatti, le esigenze della ragazza, aumentate nelle more del giudizio in ragione della sua crescita, i tempi di permanenza con la madre ed i compiti educativi e di cura svolti esclusivamente da quest'ultima, appare congruo l'aumento rispetto alla disposizione provvisoria disposta dal Presidente, pari ad appena €200.00.
24. Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_3
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi e Parte_1 Controparte_3
coniugati in Montesilvano il 21.02.2014 (matrimonio trascritto negli atti di matrimonio del comune di
Montesilvano al n. 5, Parte I, anno 2014);
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre , quale genitore Persona_1 Parte_1 collocatario e con la quale stabilmente vivrà nell'abitazione sita in Pescara, Via Gran Sasso 15, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per la minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale;
d) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore Controparte_1 [...]
Per_1
e) dispone che l'esercizio del diritto di visita tra padre e figlia, da svolgersi con cadenza mensile,
pagina 7 di 8 avvenga alla presenza di un educatore in luogo stabilito dal Servizio Sociale del Comune di Pescara, nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della ragazza;
f) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della minore la somma di € 250,00 ed € 100,00 in favore della moglie, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna l'assegno unico familiare alla madre . Parte_1
f) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4153/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara al Viale Parte_1 C.F._1
Vespucci n.19 presso lo studio dell'Avv. D'INCECCO PASQUALE che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Via Controparte_1 C.F._2
Venezia n. 7 presso lo studio dell'Avv. CIAFARDINI ANTONINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
AVV. LAURA MARCHESE, in qualità di CURATORE SPECILAE elettivamente CP_2
domiciliata in Pescara, Via Trieste n. 125.
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE pagina 1 di 8 INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.02.2014 la sig.ra contraeva matrimonio civile con il sig. Parte_1 CP_1
, matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del comune di
[...]
Montesilvano al n. 5, Parte I, anno 2014, unione dalla quale nasceva la figlia il Persona_1
12.05.2011.
2. Con ricorso depositato il 4 novembre 2022 agiva in giudizio nei confronti Parte_1 dell'odierno resistente affinché venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi, chiedendo disporsi l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé, nonché porsi a carico del resistente un assegno mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno mensile a titolo di mantenimento in suo favore di € 200,00.
3. La ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva che la relazione con il coniuge, per ragioni legate non solo ad una profonda incompatibilità caratteriale, ma, anche e soprattutto, a causa dell'indole violenta di quest'ultimo, si era progressivamente deteriorata, tanto che, in forza della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, il resistente si allontanava definitivamente dalla casa coniugale, senza più farvi ritorno. La ricorrente riferiva inoltre che, in conseguenza di reiterate condotte violente, consistenti in maltrattamenti fisici e psicologici protratti nel tempo, il resistente veniva condannato per i reati di cui agli artt. 572, 61 n. 11 c.p. e 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1, 577 n.
1, 61 n. 2 c.p. (cfr. all. 4).
4. All'udienza di prima comparizione delle parti, il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non compariva. La ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva per l'accoglimento del ricorso. All'esito, il Presidente, rilevata la situazione di pregiudizio per la minore e ritenuta la necessità di un approfondimento in ordine alla sussistenza dei presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., disponeva la trasmissione degli atti al P.M., nominava il GI per l'istruzione della causa e, contestualmente, assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti statuendo, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, come segue: “preso atto che il padre si è totalmente disinteressato sia materialmente che affettivamente della figlia Persona_1 dispone l'affido esclusivo della figlia alla madre con libero diritto di visita paterno, compatibilmente pagina 2 di 8 con le esigenze di studio della minore;
rilevato che la non può essere ritenuta Pt_1
economicamente autosufficiente attesi i suoi modesti guadagni;
preso atto che il resistente dovrebbe svolgere regolare attività lavorativa dipendente inserito nel settore agricolo, dispone che il CP_1
versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla , per il mantenimento della
[...] Parte_1
figlia minore, euro 200,00 e per la moglie euro 100,00 con decorrenza novembre 2022 e rivalutazione
Istat novembre 2023 oltre le spese straordinarie al 50% sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive;
assegno Unico interamente a favore della ”. Parte_1
5. Nelle more del giudizio il resistente si costituiva con apposita comparsa aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, non opponendosi all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, né alla quantificazione del contributo al mantenimento della figlia minore disposto in sede
Presidenziale, chiedendo tuttavia la reiezione della domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente e la revoca di quanto disposto in merito in sede Presidenziale. Rappresentava inoltre, a conferma di quanto dedotto dalla ricorrente che, a seguito dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, non avesse più avuto contatti diretti con la figlia. Riferiva, infatti, di aver volutamente evitato ogni incontro personale al fine di non alimentare ulteriori tensioni, limitandosi, da allora, a mantenere con la minore esclusivamente contatti telefonici.
6. All'udienza del 15 giugno 2023, stante la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre avanzata dal P.M., il giudice istruttore nominava la curatrice speciale del minore, la quale, costituitasi, evidenziava la condizione di inadeguatezza genitoriale del padre e di come il comportamento contraddistinto da condotte violente dello stesso, oltre che caratterizzato da disinteresse e da un'assenza concreta nella vita della figlia, avesse avuto un impatto negativo sul suo percorso di crescita. Riferiva, altresì, di come la minore non manifestasse il desiderio di incontrarlo né nutrisse particolari aspettative nei confronti del padre, confermando di mantenere con lo stesso solo contatti telefonici saltuari. Nonostante le evidenti criticità e al fine di verificare l'eventuale volontà del padre di recuperare un ruolo educativo e relazionale nella vita della figlia e nella prospettiva di garantire alla minore un rapporto per quanto possibile continuativo con entrambi i genitori, pur ritenendo l'affido esclusivo necessario, la curatrice considerava indispensabile l'ascolto della minore e un approfondito monitoraggio della realtà socio-familiare da parte dei Servizi Sociali, unitamente alla regolazione del diritto di visita, suggerendolo con cadenza mensile e alla presenza di un educatore in luogo idoneo stabilito dai Servizi Sociali.
pagina 3 di 8 7. Preso atto delle istanze delle parti e di quanto emerso dagli atti di causa, all'udienza del 14 settembre
2023 il Giudice disponeva l'intervento dei Servizi Sociali competenti al fine di effettuare un monitoraggio della situazione socio-familiare in cui viveva la minore.
8. All'udienza del 7 febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, letta la documentazione dei Servizi Sociali dalla quale non emergevano criticità tali da richiedere specifici interventi in favore del nucleo familiare, in considerazione della stabilità abitativa, della serena condizione della minore e del positivo andamento scolastico della stessa, preso atto che il resistente avesse ammesso di non avere rapporti con la figlia minore sin dal lontano 2019 e che non si fosse opposto all'affidamento esclusivo della medesima, ritenendo per tali ragioni superflua ogni attività istruttoria richiesta dalle parti, così come l'ascolto della minore alla luce delle dichiarazioni del padre, rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
9. All'udienza del 13 marzo 2025 le parti, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione. La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini (ridotti) ex art. 190 cpc.
10. La domanda di separazione personale richiesta da entrambi i contendenti merita di essere accolta ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
11. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse ed il fallimento del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
12. Ugualmente la domanda di affido esclusivo e collocamento presso la madre merita di essere accolta, in aderenza alle disposizioni dettate dal Presidente del Tribunale laddove disponeva l'affido esclusivo della figlia alla madre.
13. Come noto, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 28244 del 04.11.2019) dovendo considerare che l'affidamento esclusivo dei figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., costituisce un regime eccezionale di esercizio della responsabilità genitoriale, consentito nei casi in cui risulta, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di inidoneità tale da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse esclusivo del minore.
pagina 4 di 8 14. Ebbene, nel caso di specie va, innanzitutto, rilevato che il convenuto non ha abbia proposto opposizione alla domanda di affidamento esclusivo della minore e, anzi, abbia confermato di essersi allontanato dalla casa coniugale a seguito dell'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie. Tale allontanamento ha determinato l'assenza di contatti diretti tra il padre e la figlia fin dall'anno 2019, limitatisi, da allora, a sporadiche comunicazioni telefoniche.
15. L'opportunità di disporre l'affidamento esclusivo in favore della madre trova ulteriore fondamento nel comportamento del padre, caratterizzato da ripetute condotte violente nei confronti della moglie, poste in essere anche alla presenza della minore. Tali condotte sono state, infatti, oggetto di accertamento nel corso del procedimento penale a carico del resistente, conclusosi con sentenza di condanna. In tale contesto, è evidente come tali comportamenti abbiano determinato un progressivo disinteresse del padre nei confronti delle esigenze affettive, educative e di crescita della figlia, privando la minore di un riferimento genitoriale stabile e affidabile. Come affermato dalla Corte di Cassazione,
l'affidamento esclusivo si giustifica nei casi in cui, come quello in esame, emerge una totale anaffettività di uno dei genitori nei confronti del figlio, a causa di comportamenti del genitore, disinteressato alle esigenze del figlio, tali da pregiudicare il suo corretto sviluppo, come nel caso di assenza di incontri tra il genitore e il figlio nel lungo periodo (Cass. civ. sez. I, sent. 17 gennaio 2017,
n. 977). Meritano considerazione le relazioni dei Servizi Sociali, dalle quali emerge che la minore si presenta come una ragazza serena, ben educata, con un buon rendimento scolastico e inserita in un contesto familiare equilibrato e idoneo a garantire la necessaria stabilità affettiva e educativa. Tali elementi, valutati nel loro complesso, giustificano l'affidamento esclusivo della minore alla madre, risultando pienamente rispondente al superiore interesse psico-fisico della minore
16. Quanto al diritto di visita, il disinteresse del padre ai bisogni della figlia impone la necessità di aderire alle conclusioni verate agli atti dal Curatore Speciale, laddove individua la necessità che il diritto di visita paterno si esplichi alla presenza di un educatore in un luogo stabilito dal Servizio
Sociale competente, nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della ragazza, con cadenza mensile.
17. La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. avanzata dal dal P.M. CP_1
merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
18. Il Codice civile, ex art. 330 cod. civ., prevede che il giudice possa pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Dalla narrativa in atti è evidente come il resistente abbia posto in essere condotte gravemente pregiudizievoli per la minore. è stata indubbiamente Persona_1
pagina 5 di 8 vittima di “violenza assistita” posta in essere nei suoi confronti dal padre, il quale ha violato con gravi e pregiudizievoli condotte i doveri riconducibili al suo ruolo genitoriale Tali comportamenti non solo hanno minato la serenità e la sicurezza dell'ambiente familiare ma hanno anche esposto la minore a un clima di paura, incompatibile con i doveri che derivano dalla responsabilità genitoriale. A ciò si aggiunge un prolungato disinteresse del padre nei confronti della figlia, dimostrato dall'assenza di rapporti diretti con la minore dal 2019 e dalla totale mancanza di un coinvolgimento attivo nelle decisioni afferenti alla sua cura, educazione e istruzione. La Suprema Corte ha chiarito che la decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordati (Cass. civ. sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24708).
19. Non è inutile osservare come i diversi episodi di violenza verificatisi alla presenza della figlia minore integrino una forma di violenza c.d. assistita, connotata da gravi e ripetute violazioni dei doveri coniugali, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. pen. Sez. V, 4 gennaio
2021, n. 74) la quale, interpretando estensivamente l'oggetto di tutela di cui all'art. 572 c.p. ritiene integrato il reato di maltrattamenti anche nei confronti dei figli, seppure la condotta violenta sia stata tenuta solo nei confronti della madre. Per quanto innanzi esposto, deve ritenersi che il comportamento del padre abbia determinato un pregiudizio attuale e concreto per la minore ed evidenziato l'incapacità dello stesso di assumere il proprio ruolo genitoriale, tale da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.
20. Alla declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale consegue la concentrazione della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore in capo alla sig.ra che rappresenta una madre adeguata e accorta alle esigenze della figlia minore, circostanza Pt_1
ampiamente riscontrata dal Curatore Speciale e dai Servizi Sociali
21. Per tutte le ragioni sovraesposte, veniva anche ritenuta superflua l'audizione della minore, atteso che ai sensi dell'art. 337 octies c.c. l'ascolto del minore può essere omesso quando è in contrasto con il suo interesse, come nel caso di specie, in cui la documentazione in atti, nonché le ammissioni rese dallo stesso resistente, veniva fornito un quadro chiaro e completo della situazione familiare. In tale contesto,
l'audizione della minore non avrebbe apportato elementi ulteriori utili alla decisione, risultando dunque non solo superflua ma anche potenzialmente dannosa per l'equilibrio psicologico della minore, in ossequio al principio del superiore interesse del minore.
22. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli occorre ricordare che incombe su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole in proporzione ai propri redditi, alla valenza pagina 6 di 8 economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario e alle esigenze dei figli. Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori.
23. Tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti, così come emerso nel corso del giudizio, il Collegio ritiene congruo porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1 assegno per il contributo al mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di € 250,00, oltre all'AUF, ed € 100,00 in favore della moglie rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive , considerato che entrambe le parti risultano prive di stabile occupazione, nonché la collocazione esclusiva della minore presso la madre. Considerate, infatti, le esigenze della ragazza, aumentate nelle more del giudizio in ragione della sua crescita, i tempi di permanenza con la madre ed i compiti educativi e di cura svolti esclusivamente da quest'ultima, appare congruo l'aumento rispetto alla disposizione provvisoria disposta dal Presidente, pari ad appena €200.00.
24. Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_3
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi e Parte_1 Controparte_3
coniugati in Montesilvano il 21.02.2014 (matrimonio trascritto negli atti di matrimonio del comune di
Montesilvano al n. 5, Parte I, anno 2014);
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre , quale genitore Persona_1 Parte_1 collocatario e con la quale stabilmente vivrà nell'abitazione sita in Pescara, Via Gran Sasso 15, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per la minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale;
d) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore Controparte_1 [...]
Per_1
e) dispone che l'esercizio del diritto di visita tra padre e figlia, da svolgersi con cadenza mensile,
pagina 7 di 8 avvenga alla presenza di un educatore in luogo stabilito dal Servizio Sociale del Comune di Pescara, nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della ragazza;
f) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della minore la somma di € 250,00 ed € 100,00 in favore della moglie, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna l'assegno unico familiare alla madre . Parte_1
f) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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