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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4197/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4197 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 145/2021 del Giudice di Pace di Montesarchio (Bn), pubblicata in data 7 luglio 2021, vertente
TRA
c.f. e p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia
Delli Carri, ed elettivamente domiciliata alla via delle Poste n.1, presso Parte_1
APPELLANTE
E
, c.f. , c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2 CP_1
, entrambi domiciliati in Atripalda (Av), alla contrada Novesoldi n. 6
[...]
APPELLATI
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 7.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 145/2021 con cui il Giudice di Pace di Montesarchio aveva accolto la domanda promossa da e per ottenere il pagamento della somma Controparte_1 Controparte_2
dovuta a titolo di rimborso del buono fruttifero postale, serie 18A, di € 1.000,00, emesso il
15.9.2005, ritenuto prescritto da Parte_1
- Pagina 1 - A sostegno del gravame promosso l'appellante eccepiva, in particolare, la prescrizione del buono fruttifero postale, la violazione del D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000 e dell'art. 2942
c.c., l'insussistenza di atto idoneo ad interrompere la prescrizione, nonché la legittimità e correttezza del comportamento di Parte_1
Per tali motivi chiedeva di riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e di condannare e Controparte_1 [...] alla restituzione dell'importo ottenuto in esecuzione della sentenza appellata. CP_2
Si costituivano in giudizio e i quali contestavano in Controparte_1 Controparte_2 toto l'atto di appello, instando per il rigetto dello stesso e per la conferma della sentenza di primo grado.
Senonché, riassegnato il fascicolo allo scrivente, la causa veniva rinviata per conclusioni e riassegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Nel merito, l'impugnazione è infondata.
Invero, è incontestato che il buono postale fruttifero oggetto di causa, emesso in data
15.9.2005, appartiene alla serie 18A ed ha durata di diciotto mesi, avendo, quindi, come scadenza naturale il 15.3.2007. Ne consegue che la prescrizione decennale sarebbe maturata, in assenza di validi atti interruttivi, in data 16.3.2017.
Orbene, gli odierni appellati deducono di aver interrotto il suindicato termine di prescrizione con atto di diffida e messa in mora del 30.6.2011, notificato presso la sede legale di
[...]
(Viale Europa 190 00144) in data 12.7.2011, con il quale ebbero a richiedere il Parte_1
rimborso del già menzionato titolo.
A tal riguardo, va rammentato che l'intimazione scritta, necessaria per costituire in mora il debitore ed interrompere la prescrizione (artt. 1219 e 2943 c.c.), deve essere diretta al suo legittimo destinatario ma non è soggetta a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, dovendo solamente verificarsi se essa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, ai fini dell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1334 e 1335 c.c. (Cass. nn. 7715/2003, 12264/2007, 26708/2013, 34212/2021).
Difatti, tanto l'atto giudiziale di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 c.c., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano – ai fini della
- Pagina 2 - produzione dell'effetto interruttivo – una conoscenza dell'atto da parte del destinatario non necessariamente effettiva, essendo sufficiente quella legale di cui agli artt. 1334, 1335 c.c. e
137 e segg. c.p.c. (Cass. n. 12480/2013).
Dunque, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa, costituendo la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione (Cass. nn. 13651/2006, 26708/2013,
12954/2007, 13488/2011, 34212/2021). Orbene, l'atto unilaterale recettizio si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione – da accertarsi caso per caso dal giudice di merito – possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza (Cass. n. 20784/2006).
Invero, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, sebbene non debba necessariamente coincidere con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), deve tuttavia identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato dal destinatario, in ragione di un collegamento di altra natura, e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo (Cass. n. 19524/2019).
Applicando i superiori principi al caso di specie, deve convenirsi che la raccomandata a/r di messa in mora del 30.6.2011, notificata a il 12.7.2011, è idonea ad Parte_1
interrompere la prescrizione decennale.
Nello specifico tale raccomandata risulta inviata alla sede legale della società in Roma, al viale Europa n. 190, conformemente a quanto stabilito dalla normativa sulle notifiche alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c.), per cui è entrata nella sfera di conoscibilità dell'appellante che, mediante l'ordinaria diligenza, poteva averne cognizione.
Tale circostanza emerge, difatti, dalla documentazione allegata in atti, con cui è stata data prova dell'effettivo invio della missiva presso la suindicata sede, corredata dai timbri di ricezione della destinataria Parte_1
Anche in relazione alla contestazione circa l'assenza degli estremi essenziali quali la sigla del portalettere che aveva curato la consegna e la firma del soggetto ricevente, va rilevato che dalla cartolina di risulta sul fronte della stessa il timbro rosso leggibile che Pt_1 Parte_1
- Pagina 3 - reca il numero e la data della raccomandata e, inoltre, la dicitura: “ consegnato Parte_1
ai sensi art. 33 D.M. 09.04.10 in data 12.07.11. UDR - Eur Roma, l'operatore Postale Russo
- invii multipli ad un unico destinatario”.
Passando, invece, al contenuto della missiva, va rammentato che affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cassazione civile sez. II, 18/03/2025, n.7188). Tenuto conto di quanto innanzi, anche il contenuto della diffida presenta tutti gli estremi necessari per l'identificazione del diritto che gli appellati intendevano esercitare quali la serie del buono, la data di emissione e i nominativi degli intestatari.
Pertanto, l'appello va rigettato senza che possano avere rilievo le altre argomentazioni addotte dall'appellante, a nulla rilevando la circostanza che non abbia previamente Parte_1
rifiutato il rimborso (atteso che tale circostanza risulta ininfluente ai fini del decorso della prescrizione) o che l'appellata non abbia richiesto lo stesso prima della scadenza, essendo la messa in mora diretta proprio ad interrompere i termini prescrizionali attraverso la dimostrazione dell'interesse del creditore all'esercizio del diritto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione fino ad € 1.100,00), ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA a corrispondere in favore di e Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, relative al grado d'appello, che liquida in € 462,00, oltre Controparte_2
- Pagina 4 - iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co.
17, L. 24.12.2012 n.228.
Benevento, 22.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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