TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 577/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 04/04/2025, ad ore 10,00, innanzi al got RA DI sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. CLAUDIA CATINI, per parte convenuta opposta l'avv. DANILO MASCITTI, oggi sostituito dall'avv. Francesca Sorrentino
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, per le ragioni di cui in premessa:
IN VIA PRELIMINARE, ove richiesta, non concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di opposizione fondati su prova scritta.
IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nelle superiori premesse, l'infondatezza in fatto e diritto delle pretese azionate dalla società creditrice e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 112/2023 emesso dal Tribunale di Fermo in data 20.02.2023, in quanto nullo, illegittimo e/o inefficace;
IN VIA RICONVENZIONALE, accertato e dichiarato, in capo al il diritto al Parte_1 rimborso delle somme indebitamente richieste da parte opposta, come indicato nelle superiori premesse e nella misura che verrà accertata in corso di causa, operare la compensazione con le somme pretese da controparte, condannando eventualmente la stessa al pagamento delle somme che risulteranno eccedenti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Parte convenuta opposta eccepisce il tardivo deposito delle note conclusionali di parte opponente e precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare e pregiudiziale, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. n. 112/2023;
- Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie, compresa quella riconvenzionale e per gli effetti confermare integralmente il D.I. n. 112/2023 opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”.
Dopo breve discussione orale, alle ore 10,09, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 577/2023 promossa da:
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. CLAUDIA CATINI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. CP_1 P.IVA_2 con l'avv. DANILO MASCITTI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 21.3.23 in pers. leg. rappr.te p.t., ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 112/23 – emesso dal Tribunale di Fermo in data 19.1.23 nel procedimento n. 83/23 R.G. (cfr. doc. 2 di parte opposta) e notificatole in data 20.2.23 – con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 7.439,23 – a titolo di saldo fatture per forniture di merci effettuate nel periodo luglio/ottobre 2022 - oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze in fatture indicate sino al soddisfo, e spese del procedimento liquidate.
L'opponente ha dedotto:
A) che le fatture su cui l'opposta fonda il proprio credito recano prezzi maggiorati rispetto a quelli applicati con riferimento alle forniture del primo semestre 2022 (così come risulta dai doc.ti 2 e 3), sicché il preteso credito è inesigibile nei termini prospettati dall'ingiungente, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 112/23
B) che tutte le fatture emesse da nel 2002 – ossia anche quelle già saldate – riportano CP_1 prezzi maggiorati rispetto alle forniture degli stessi articoli effettuate e fatturate nel corso del
2021 (doc. 4), sicché per gli importi non dovuti vanta il diritto al rimborso delle somme indebitamente richieste da CP_1
pagina 2 di 4 C) che i DDT relativi alle consegne delle forniture effettuate nel 2021 indicavano per i singoli beni prezzi inferiori a quelli poi indicati in fatture (doc. 5), mentre i DDT relativi alle consegne delle forniture effettuate nel 2022 non riportano i prezzi.
Si è costituita in pers. leg. rappr.te p.t., per contrastare l'avversa opposizione e CP_1 chiederne il rigetto, deducendo e documentando:
- che le fatture su cui si fonda il credito ingiunto non sono mai state contestate in precedenza da neanche dopo la diffida 25.11.22 del proprio legale (doc. 8); Controparte_2
- che il era perfettamente conoscenza dell'aumento dei prezzi dei Parte_1 prodotti di cui alle fatture oggetto di causa, per esserne stata puntualmente informata verbalmente, stante il continuo incremento dei costi delle materie, molto tempo prima delle forniture della merce di che trattasi, senza aver mai nulla obiettato in merito;
- che l'aumento è stato, comunque, espressamente accettato dall'opponente, anche per fatti concludenti, con il pagamento senza riserve delle altre fatture, circostanza pacifica, ammessa anche dalla difesa di controparte, laddove alle pagine 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione, afferma che l'aumento dei prezzi era stato applicato anche in “tutte le altre fatture emesse dalla nell'anno 2022” che “sono state integralmente pagate”; CP_1
- che, in concreto, le fatture n. 1935 del 31.08.2022 di € 296,60 (cfr. doc. 3) e n. 2399 del 28.10.2022 di € 855,63 (cfr. doc. 5) non sono state contestate ex adverso, sotto alcun profilo, ma non sono state saldate, mentre la fattura n. 1656 del 29.07.2022 di € 4.331,41 (cfr. doc. 3) è stata contestata in relazione al prezzo di soli due articoli [“articoli n. 31261 (“Diamante e neutro”) e n. 32015 (“Spazzolato COP MR RO”)” (cfr. atto di citazione in opposizione a D.I., pag. 3)], e la fattura n. 2124 del 30.09.2022 di € 1.923,59 (cfr. doc. 5) è stata contestata quanto al prezzo di un solo articolo [“l'articolo n. 320117 (“Spazzolato COP MR OP”)”];
- che l'opponente aveva chiesto alla convenuta opposta di attendere per i pagamenti delle suddette fatture, in quanto stava attraversando un periodo di difficoltà economiche e finanziarie;
- che l'opponente nel corso degli anni aveva già fatto doversi insoluti per lo stesso motivo (doc. 9);
- di aver continuato infatti, nonostante fossero scaduti i pagamenti delle prime fatture, a fornire al la merce (cfr. doc. 6, ultima fattura è la n. 2399 del 28.10.2022 con Parte_1 scadenza al 10.01.2023);
- che purtroppo, però, nonostante le reiterate promesse di pagamento, l'opponente non ha provveduto al saldo, per cui si reso necessario il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo a fine gennaio 2023;
- che i DDT non riportano alcun prezzo (cfr. doc. 6 e atto citazione in opposizione, pag. 4, punto D, primo paragrafo) ma non esiste alcuna legge che preveda che nei documenti di trasporto vadano indicati i prezzi;
gli elementi obbligatori del menzionato documento sono: a) data della vendita o dell'invio; 2) dati del cliente fornitore (inclusa partita IVA); c) descrizione dei prodotti e numero di pezzi;
d) le informazioni del soggetto che deve effettuare il trasporto.
In esito all'udienza di prima comparizione, con ordinanza riservata 22.11.23 il GI designato ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnato i termini ex art. 183/6 cpc.
La causa è stata istruita mediante la acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'espletamento delle prove per interpello e per testi richieste da parte convenuta opposta, poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 12.2.26, poi rinviata d'ufficio al 2.4.26 ed infine anticipata all'udienza odierna dal got cui la decisione è stata delegata con provvedimento 12.3.25.
*
Come sin qui riassunto, l'opponente non ha contestato il rapporto né le forniture, ma ha contestato l'importo ingiunto, eccependo il mancato accordo sul prezzo di alcuni articoli fornitile pagina 3 di 4 nel corso del 2022 e del 2021, che afferma esser stato indebitamente maggiorato da . CP_1 Sul punto va osservato che l'opponente non ha documentato di aver effettuato gli ordinativi di merci indicando prezzi diversi né di aver mai contestato, prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, gli affermati aumenti inaspettati, ma anzi ha saldato interamente le fatture per le forniture ricevute nel 2021 e nel primo semestre 2022, così accettando di fatto i prezzi ivi indicati, e che parte opposta ha provato per testi di aver preavvertito tempestivamente l'opponente degli aumenti di prezzo a sua volta subiti dai propri fornitori.
Quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, così come la riconvenzionale spiegata.
Mette conto osservare comunque, volendo seguire la tesi dell'opponente, che – stando a quanto da questa indicato partitamente sulle copie prodotte delle singole fatture azionate (doc. 2 e 3) - la differenza eccepita per mancato accordo sul prezzo è di 45 euro circa su € 6.255,00 fatturate ed ingiunte nel secondo semestre 2022 ed analoga differenza, in termini di euro, è lamentata quanto alle fatture del primo semestre 2022 (doc. 4) ed alle fatture dell'intero anno 2021 (per differenza con quanto indicato nelle rispettive bolle di consegna) come da tabella riportata alle pagine 4 e 5 dell'atto di opposizione e fatture e bolle 2021, depositate quale doc. 5, sicché il
contro
-credito vantato dall'opponente sarebbe in concreto di soli € 135,00 circa, rispetto ad un credito ingiunto di € 7.439,23.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., e per l'effetto Parte_2 conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 112/23, emesso dal Tribunale di Fermo in data 19.1.23 nel procedimento n. 83/23 R.G.;
2) rigetta la riconvenzionale spiegata da in pers. leg. rappr.te p.t.; Parte_2
3) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,12 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 04/04/2025
Il got avv. RA DI
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 04/04/2025, ad ore 10,00, innanzi al got RA DI sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. CLAUDIA CATINI, per parte convenuta opposta l'avv. DANILO MASCITTI, oggi sostituito dall'avv. Francesca Sorrentino
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, per le ragioni di cui in premessa:
IN VIA PRELIMINARE, ove richiesta, non concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di opposizione fondati su prova scritta.
IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nelle superiori premesse, l'infondatezza in fatto e diritto delle pretese azionate dalla società creditrice e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 112/2023 emesso dal Tribunale di Fermo in data 20.02.2023, in quanto nullo, illegittimo e/o inefficace;
IN VIA RICONVENZIONALE, accertato e dichiarato, in capo al il diritto al Parte_1 rimborso delle somme indebitamente richieste da parte opposta, come indicato nelle superiori premesse e nella misura che verrà accertata in corso di causa, operare la compensazione con le somme pretese da controparte, condannando eventualmente la stessa al pagamento delle somme che risulteranno eccedenti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Parte convenuta opposta eccepisce il tardivo deposito delle note conclusionali di parte opponente e precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare e pregiudiziale, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. n. 112/2023;
- Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie, compresa quella riconvenzionale e per gli effetti confermare integralmente il D.I. n. 112/2023 opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”.
Dopo breve discussione orale, alle ore 10,09, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 577/2023 promossa da:
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. CLAUDIA CATINI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. CP_1 P.IVA_2 con l'avv. DANILO MASCITTI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 21.3.23 in pers. leg. rappr.te p.t., ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 112/23 – emesso dal Tribunale di Fermo in data 19.1.23 nel procedimento n. 83/23 R.G. (cfr. doc. 2 di parte opposta) e notificatole in data 20.2.23 – con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 7.439,23 – a titolo di saldo fatture per forniture di merci effettuate nel periodo luglio/ottobre 2022 - oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze in fatture indicate sino al soddisfo, e spese del procedimento liquidate.
L'opponente ha dedotto:
A) che le fatture su cui l'opposta fonda il proprio credito recano prezzi maggiorati rispetto a quelli applicati con riferimento alle forniture del primo semestre 2022 (così come risulta dai doc.ti 2 e 3), sicché il preteso credito è inesigibile nei termini prospettati dall'ingiungente, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 112/23
B) che tutte le fatture emesse da nel 2002 – ossia anche quelle già saldate – riportano CP_1 prezzi maggiorati rispetto alle forniture degli stessi articoli effettuate e fatturate nel corso del
2021 (doc. 4), sicché per gli importi non dovuti vanta il diritto al rimborso delle somme indebitamente richieste da CP_1
pagina 2 di 4 C) che i DDT relativi alle consegne delle forniture effettuate nel 2021 indicavano per i singoli beni prezzi inferiori a quelli poi indicati in fatture (doc. 5), mentre i DDT relativi alle consegne delle forniture effettuate nel 2022 non riportano i prezzi.
Si è costituita in pers. leg. rappr.te p.t., per contrastare l'avversa opposizione e CP_1 chiederne il rigetto, deducendo e documentando:
- che le fatture su cui si fonda il credito ingiunto non sono mai state contestate in precedenza da neanche dopo la diffida 25.11.22 del proprio legale (doc. 8); Controparte_2
- che il era perfettamente conoscenza dell'aumento dei prezzi dei Parte_1 prodotti di cui alle fatture oggetto di causa, per esserne stata puntualmente informata verbalmente, stante il continuo incremento dei costi delle materie, molto tempo prima delle forniture della merce di che trattasi, senza aver mai nulla obiettato in merito;
- che l'aumento è stato, comunque, espressamente accettato dall'opponente, anche per fatti concludenti, con il pagamento senza riserve delle altre fatture, circostanza pacifica, ammessa anche dalla difesa di controparte, laddove alle pagine 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione, afferma che l'aumento dei prezzi era stato applicato anche in “tutte le altre fatture emesse dalla nell'anno 2022” che “sono state integralmente pagate”; CP_1
- che, in concreto, le fatture n. 1935 del 31.08.2022 di € 296,60 (cfr. doc. 3) e n. 2399 del 28.10.2022 di € 855,63 (cfr. doc. 5) non sono state contestate ex adverso, sotto alcun profilo, ma non sono state saldate, mentre la fattura n. 1656 del 29.07.2022 di € 4.331,41 (cfr. doc. 3) è stata contestata in relazione al prezzo di soli due articoli [“articoli n. 31261 (“Diamante e neutro”) e n. 32015 (“Spazzolato COP MR RO”)” (cfr. atto di citazione in opposizione a D.I., pag. 3)], e la fattura n. 2124 del 30.09.2022 di € 1.923,59 (cfr. doc. 5) è stata contestata quanto al prezzo di un solo articolo [“l'articolo n. 320117 (“Spazzolato COP MR OP”)”];
- che l'opponente aveva chiesto alla convenuta opposta di attendere per i pagamenti delle suddette fatture, in quanto stava attraversando un periodo di difficoltà economiche e finanziarie;
- che l'opponente nel corso degli anni aveva già fatto doversi insoluti per lo stesso motivo (doc. 9);
- di aver continuato infatti, nonostante fossero scaduti i pagamenti delle prime fatture, a fornire al la merce (cfr. doc. 6, ultima fattura è la n. 2399 del 28.10.2022 con Parte_1 scadenza al 10.01.2023);
- che purtroppo, però, nonostante le reiterate promesse di pagamento, l'opponente non ha provveduto al saldo, per cui si reso necessario il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo a fine gennaio 2023;
- che i DDT non riportano alcun prezzo (cfr. doc. 6 e atto citazione in opposizione, pag. 4, punto D, primo paragrafo) ma non esiste alcuna legge che preveda che nei documenti di trasporto vadano indicati i prezzi;
gli elementi obbligatori del menzionato documento sono: a) data della vendita o dell'invio; 2) dati del cliente fornitore (inclusa partita IVA); c) descrizione dei prodotti e numero di pezzi;
d) le informazioni del soggetto che deve effettuare il trasporto.
In esito all'udienza di prima comparizione, con ordinanza riservata 22.11.23 il GI designato ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnato i termini ex art. 183/6 cpc.
La causa è stata istruita mediante la acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'espletamento delle prove per interpello e per testi richieste da parte convenuta opposta, poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 12.2.26, poi rinviata d'ufficio al 2.4.26 ed infine anticipata all'udienza odierna dal got cui la decisione è stata delegata con provvedimento 12.3.25.
*
Come sin qui riassunto, l'opponente non ha contestato il rapporto né le forniture, ma ha contestato l'importo ingiunto, eccependo il mancato accordo sul prezzo di alcuni articoli fornitile pagina 3 di 4 nel corso del 2022 e del 2021, che afferma esser stato indebitamente maggiorato da . CP_1 Sul punto va osservato che l'opponente non ha documentato di aver effettuato gli ordinativi di merci indicando prezzi diversi né di aver mai contestato, prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, gli affermati aumenti inaspettati, ma anzi ha saldato interamente le fatture per le forniture ricevute nel 2021 e nel primo semestre 2022, così accettando di fatto i prezzi ivi indicati, e che parte opposta ha provato per testi di aver preavvertito tempestivamente l'opponente degli aumenti di prezzo a sua volta subiti dai propri fornitori.
Quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, così come la riconvenzionale spiegata.
Mette conto osservare comunque, volendo seguire la tesi dell'opponente, che – stando a quanto da questa indicato partitamente sulle copie prodotte delle singole fatture azionate (doc. 2 e 3) - la differenza eccepita per mancato accordo sul prezzo è di 45 euro circa su € 6.255,00 fatturate ed ingiunte nel secondo semestre 2022 ed analoga differenza, in termini di euro, è lamentata quanto alle fatture del primo semestre 2022 (doc. 4) ed alle fatture dell'intero anno 2021 (per differenza con quanto indicato nelle rispettive bolle di consegna) come da tabella riportata alle pagine 4 e 5 dell'atto di opposizione e fatture e bolle 2021, depositate quale doc. 5, sicché il
contro
-credito vantato dall'opponente sarebbe in concreto di soli € 135,00 circa, rispetto ad un credito ingiunto di € 7.439,23.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., e per l'effetto Parte_2 conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 112/23, emesso dal Tribunale di Fermo in data 19.1.23 nel procedimento n. 83/23 R.G.;
2) rigetta la riconvenzionale spiegata da in pers. leg. rappr.te p.t.; Parte_2
3) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,12 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 04/04/2025
Il got avv. RA DI
pagina 4 di 4