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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5167 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
VIA PIETRO NENNI 26/A 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.VINCENZO PISCITELLI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in Controparte_1 atti dall'Avv. RETTORE STEFANIA, ed elettivamente domiciliato\a in DOM.C/O AVVOCATURA INAIL DI CASERTA - PIAZZALE MAIORANA
KOS Care s.r.l. (P.I. e C.F. , in persona del legale rapp. P.IVA_1
p.t., con sede legale in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Franco Di Teodoro, ( ) del C.F._1 foro di Teramo, elettivamente domiciliato nello studio di questi in Teramo al Corso de' Michetti n. 64,
in persona del legale rapp. p.t., con sede Controparte_3 legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, (codice fiscale , in persona dei rappresentanti legali pro P.IVA_2 tempore, Dott. (C.F. ) Controparte_4 C.F._2 nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della stessa, e del Dott. (C.F. ), Controparte_5 C.F._3 nella sua qualità di Dirigente della stessa, rappresentata e difesa, in
1 virtù di procura generale alle liti (Notaio Persona_1
Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del 18.12.2014) e relativo allegato A che si produce in atti, dall'Avv. Renato Magaldi (C.F.
), con domicilio fisico eletto in in Napoli alla C.F._4
Piazza Carità 32 e domicilio digitale eletto
Resistenti
in persona del Controparte_6 legale rapp. p.t. Resistente contumace CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/12/2023 conveniva in Parte_1 giudizio , KOS Care s.r.l. e CP_1 Controparte_3 esponendo di aver prestato, dal 01/12/1998, attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze di Controparte_7
[...
assorbita e fusa nella società a decorrere dal CP_8
01/11/2022; che si occupava, tra l'altro, del trasporto di pazienti deceduti;
che il 10 Marzo 2020, arrivava presso la struttura un paziente proveniente dalla clinica Vista Esther di Avellino affetto da COVID-19, che determinava il cluster epidemico;
che in data 23/03/2020, detto paziente veniva trasferito per infezione da SARS- COV2 ed il giorno successivo, cominciava ad avvertire forti dolori alla schiena, malessere generale e colpi di tosse ripetuti;
che in data 07/04/2020, risultava positivo al tampone oro-faringeo; che il periodo di malattia si protraeva dal 24 marzo 2020 al 25/05/2020, ciò nonostante l' apriva il sinistro solo a far data dal 04/04/2020; CP_1 che il datore di lavoro non aveva predisposto tutte le misure idonee ad evitare l'nsorgere della malattia infatti svolgeva le sue mansioni lavorative senza avere nessuno tipo di dpi ovvero guanti , mascherine, disinfettante, ecc., pur avendone il personale fatto richiesta a mezzo dei sindacati;
che dall'infezione residuavano postumi permanenti ovvero, come accertato in data 06/12/2022, a seguito di visita ed esameaudiometrico e confermato nella successiva visita in data 12/01/2023, risultava affetto da 'insorgenza diipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità medio-grave soprattutto sulle frequenze acute'; che il danno era quantificabile in danno biologico temporaneo per complessivi giorni 180 (centottanta), di cui 51 giorni di Inabilità temporanea assoluta già riconosciuti dall e postumi CP_1 nela misura del 26-28% per complessivi €.154.658,00 oltre alle spese mediche;
che doveva essergli riconosciuto sia l'indennizzo per CP_1 infortunio sul lavoro e/o malattia professionale che il cd. danno
2 differenziale, dovuto dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno;
che per tali fatti era stato instaurato un giudizio penale e, nella richiesta di archiviazione, venivano elencate numerose negligenze ed omissioni;
che dagli accertamenti effettuati dai consulenti della Procura, emergeva che il cluster epidemico era iniziato il 16 marzo, e che erano state adottate le misure emergenziali in modo tardivo. Concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare che il ricorrente, per le motivazioni di cui in narrativa, subiva uninfortunio lavorativo, con le modalità descritte nel presente ricorso;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta,un grado di inabilità permanente pari almeno al 26-28% (ventisei-ventotto per cento), od unapercentuale, maggiore o minore, che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cuisi chiede, sin d'ora, l'ammissione;
- in considerazione di quanto innanzi, condannare le parti resistenti, anche in solido tra loro, in favore del ricorrente, alla corresponsione della complessiva somma di €.154.658,00, a titolo di danno differenziale e/o nella maggiore o minore somma che risulterà a seguito di consulenzaTecnica d'Ufficio;
- per tutti i motivi di cui innanzi si chiede il riconoscimento della malattia dal 26/03/2020 al 24/05/2020, con ogni ulteriore CP_1 conseguenza di legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventiavvocati quali antistatari”. Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso CP_1 rielvando che le lesioni lamentate non erano eziologicamente dipendenti dal contagio da COVID-19 ma dipendevano da fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività; che non vi erano evidenze scentifiche di dipendenza dell'ipoacusia bilaterale dall'infezione da COVID;
che, peraltro, il ricorrente presentava una sintomatologia molto sfumata, come emerso dal certificato medico pervenuto all' e redatto dal Dott. che all' non CP_1 Per_2 CP_1 potevano trovare applicazione i criteri del risarcimento danni civilistico. Concludeva chiedendo il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Regolarmente costituita la KOS CARE srl rilevava di aver adottato sin dal mese di febbraio 2020, tutte le misure di prevenzione e di tutela della salute per prevenire e o evitare il rischio da infezione da SARS- COV-2, rispettando le indicazioni fornite dal “Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni” con il primo Rapporto ISS COVID-19, n. 1 del 7 marzo 2020 e con i rapporti successivi, e
3 fornendo a tutti gli operatori socio-sanitari le mascherine chirurgiche, i camici monouso, i guanti e gli occhiali di protezione;
che in data 12\13 marzo 2020 venivano consegnate ai dipendenti delle mascherine apponendo firma per ricevuta e tra i firmatari c'era anche il che il 23 marzo 2020, a seguito della identificazione del Pt_1 primo caso sospetto da infezione Covid-19 tra i pazienti, veniva interrotta la possibilità di ricovero;
che in data 24 marzo 2020
[...]
veniva sottoposta al primo di numerosi controlli e CP_6
[... sopralluoghi effettuati da parte dei Carabinieri Nas e dalla Asl
, all'esito dei quali non veniva accertata alcuna violazione Parte_2 delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, confermata dall'ispezione in data 16 aprile 2020; Parte_3 che da quest'ultima emergeva che tutti gli operatori indossavano i DPI (mascherine, guanti, camice) e che, all'uscita dalla “zona Covid” si procedeva alla disinfezione degli indumenti protettivi e al loro corretto smaltimento, che venivano effettuate quotidianamente operazioni di sanificazione e pulizia della struttura, che tutto il personale aveva ricevuto una “formazione specifica” in ordine alle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (DPI), come le mascherine;
che anche i successivi controlli non evidenziavano alcuna criticità; che il ricorrente non aveva offerto alcuna prova di aver contratto il COVID-19, ovvero l'esito del tampone antigenico, avendo il depositato solo le Pt_1 ricevute degli esiti dei tamponi effettuati nelle occasioni in cui aveva contratto il covid negli anni 2022 e 2023; che non era opponibile al datore il riconoscimento;
che nel primo certificato, la malattia CP_1 risultava aver avuto inizio il 26 marzo (e non il 24 marzo) con diagnosi di lombalgia acuta con prognosi fino al 31 marzo;
che nel successivo certificato del 1 aprile 2020 veniva indicato un “probabile” contatto con persona affetta da Covid-19, mentre solo con il terzo certificato dell'11 aprile 2020 il medico menzionava la “positività al tampone per Covid-19 del 9 aprile 2020” e non del 07.04.2020; che in sede di visita dall' il 23 aprile 2020 il dichiarava CP_1 Pt_1 falsamente che l'infortunio - e quindi il contagio – era avvenuto il 1 aprile 2020 e che nella stessa data aveva abbandonato il lavoro;
che, in realtà, si era allontanato del lavoro per lombalgia acuta ed aveva contratto la patologia all'esterno del luogo di lavoro, in quanto non era più rientrato al lavoro prima del contagio;
che mancava la prova dell'esistenza dei presupposti di fatto da cui sarebbero derivati i danni non indennizzati dall' ossia il pregiudizio morale e il danno CP_1 biologico esistenziale;
che non vi era colpa del datore in quanto aveva posto in essere tutti i comportamenti idonei a tutelare il personale né,
4 in ragione della imprevedibilità e della inesperienza della comunità scientifica, si poteva pretendere, all'alba della pandemia nel marzo 2020, che i datori di lavoro approntassero misure di tutela della salute nei luoghi di lavoro diverse o ulteriori da quelle suggerite convulsamente dal Governo e dal legislatore. Concludeva chiedendo “2.- In via principale e nel merito: respingere il ricorso introduttivo del presente giudizio e in ogni caso assolvere Kos Care S.r.l. da tutte le domande, nessuna esclusa, formulate dalla ricorrente nei confronti della stessa, con il ricorso introduttivo del giudizio. 2.1. - In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata la sussistenza della responsabilità di KOS Care per l'infortunio subito dalla ricorrente, limitare la quantificazione del risarcimento del danno dovuto al ricorrente nella misura accertata all'esito del giudizio, escludendo in ogni caso la “personalizzazione” del danno biologico richiesta dallo stesso, nonché escludere la sussistenza del danno patrimoniale (per difetto di allegazioni), e, in ogni caso, utilizzare per la determinazione dell'eventuale risarcimento del danno un metodo di deduzione per sommatoria complessiva dell'indennizzo , e, dunque ai fini del calcolo del danno CP_1 differenziale dedurre interamente l'indennizzo percepito e percependo dalla ricorrente dall'importo del danno complessivo, come accertato in giudizio. 2.2. - In via subordinata: per il caso in cui dovesse essere accertata la sussistenza della responsabilità di Kos Care S.r.l. per l'infortunio subito dal ricorrente e disposta la condanna della medesima al risarcimento del danno, condannare Controparte_3
a manlevare e tenere indenne la convenuta e/o comunque condannare la suddetta compagnia assicurativa a risarcire i danni patrimoniali, nessuno escluso, subiti e subendi da KOS Care S.r.l. in conseguenza di una eventuale sentenza di condanna al risarcimento del danno differenziale eventualmente patito dal ricorrente o di qualunque altra somma, a qualunque titolo dovuta al ricorrente, dunque condannare a pagare quanto eventualmente Kos Care S.r.l. Controparte_3 sarà a sua volta tenuta a pagare al ricorrente in forza di una eventuale sentenza di accertamento della responsabilità nell'infortunio e di condanna al risarcimento del danno.
3- Con vittoria di spese diritti e onorari”. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Controparte_3 riconoscendo l'esistenza di un rapporto assicurativo tra le parti in forza del contratto n. 361253833, con decorrenza 31.12.2016, ma subordinando la garanzia al verificarsi dei rischi assicurati, nei modi e nei limiti economici previsti dal contratto, in particolare, con riferimento alle malattie professionali, la risarcibilità solo nella
5 ipotesi in cui fosse derivata al lavoratore una invalidità permanente superiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D. Lgs. 38/2000, art. 13, comma 2, lettera a) e nei limiti di massimale e franchigia. Aderiva, nel merito, alle argomentazioni esposte dalla KOS CARE srl. Concludeva chiedendo “- rigettare il ricorso perché infondato e non provato;
- dichiarare in ogni caso che la KOS CARE SRL è esente da qualsivoglia profilo di colpa in relazione ai fatti dedotti in giudizio e per l'effetto respingere la domanda avanzata dal ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti. - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso accertare, riconoscere e dichiarare che la copertura assicurativa sarà operante nei limiti del massimale di € 1.500.000,00 per sinistro e prestatore di lavoro e tenendo conto della franchigia contrattuale frontale di € 10.000,00. Con vittoria di spese del presente giudizio”. La , pur avendo Controparte_6 ricevuto regolare notifica a mezzo PEC in data 09.01.2024, non si costituiva. Disposta ed espletata CTU, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della
[...]
che, pur se regolarmente Controparte_6 convenuta in giudizio, non si è costituita. In virtù del principio della ragione liquida, appare opportuno incentrare la motivazione sugli esiti della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto decisiva e dirimente. Il CTU, la cui relazione questo Giudice ritiene fare propria in quanto convincente, corretta e scevra da vizi, sulla scorta della documentazione in atti, ha ricostruito i tempi e l'evoluzione dell'infezione da SARS-COVID patita dal Pt_1
Ha evidenziato che, dall'attestato di malattia inoltrato all dal CP_9 dott. del 26.3.2020, emergeva che il ricorrente Persona_3 dichiarava di avere completato la propria attività lavorativa alla data della visita e di essersi ammalato dal giorno 26.3.2020 con prognosi a tutto il 31.3.2020. Successivamente, con la certificazione medica di infortunio lavorativo del 23.4.2020 e prognosi fino al 3.5.2020, lo stesso dott. Per_3 attestava che il ricorrente, operatore socio sanitario presso la
[...]
di Benevento era affetto da “ Positività Controparte_6 al tampone naso faringeo per Covid 19… ” a far data 1.4.2020.
6 La prima positività al TOF, come emerso dall'attestato regionale di registrazione sulla piattaforma SINFONIA, era datata 6 Aprile 2020, cioè 15 giorni dall'ultimo turno lavorativo. Sulla base di tali evidenze il CTU concludeva che l'infezione da Covid 19, si verificava a decorrere dal 04/04/2020 e non già a decorrere dal 26/03/2020 e fino al 24/05/2020 Quanto ai postumi, il risultava guarito senza postumi, come Pt_1 attestato sia nel certificato di guarigione redatto dal medico curante, che da quello redatto in sede . CP_1
Solo a distanza di oltre due anni dall'infezione da Covid-19, si manifestava l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, attestata dall'esame audiometrico del 6.12.2022. Il CTU, stante dette premesse, esclude che detta patologia possa essere messa in possibile relazione con l'infezione da Covid-19 patita nel marzo 2020 e tanto sia in forza di un criterio cronologico, sia anche tenuto conto del criterio “clinico della continuità fenomenologica, stante da un lato l'assenza di certificazioni specialistiche circa lo stato anteriore e dall'altro l'assenza di certificazione specialistica riferita all'insorgenza di acufeni e/o vertigini a provare il momento iniziale della perdita uditiva legato allo stato infiammatorio, vascolare e/o legato al precitato neurotropismo” Da tali conclusioni, che questo Giudice ritiene di condividere in quanto coerenti e convincenti, emerge che alcuna delle domande formulate in ricorso può essere accolta, dovendosi condividere la misura della temporanea già riconosciuta dall' e dovendosi CP_1 escludere l'esistenza di postumi permanenti indennizzabili dall' CP_1 né tampoco l'esistenza di un danno differenziale risarcibile. Da quanto premesso consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono gravi motivi, attesa la natura della controversia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di e Controparte_10 Controparte_6
, con la chiamata in causa di
[...] [...] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_3 disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 22/10/2025
7 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
8
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5167 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
VIA PIETRO NENNI 26/A 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.VINCENZO PISCITELLI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in Controparte_1 atti dall'Avv. RETTORE STEFANIA, ed elettivamente domiciliato\a in DOM.C/O AVVOCATURA INAIL DI CASERTA - PIAZZALE MAIORANA
KOS Care s.r.l. (P.I. e C.F. , in persona del legale rapp. P.IVA_1
p.t., con sede legale in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Franco Di Teodoro, ( ) del C.F._1 foro di Teramo, elettivamente domiciliato nello studio di questi in Teramo al Corso de' Michetti n. 64,
in persona del legale rapp. p.t., con sede Controparte_3 legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, (codice fiscale , in persona dei rappresentanti legali pro P.IVA_2 tempore, Dott. (C.F. ) Controparte_4 C.F._2 nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della stessa, e del Dott. (C.F. ), Controparte_5 C.F._3 nella sua qualità di Dirigente della stessa, rappresentata e difesa, in
1 virtù di procura generale alle liti (Notaio Persona_1
Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del 18.12.2014) e relativo allegato A che si produce in atti, dall'Avv. Renato Magaldi (C.F.
), con domicilio fisico eletto in in Napoli alla C.F._4
Piazza Carità 32 e domicilio digitale eletto
Resistenti
in persona del Controparte_6 legale rapp. p.t. Resistente contumace CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/12/2023 conveniva in Parte_1 giudizio , KOS Care s.r.l. e CP_1 Controparte_3 esponendo di aver prestato, dal 01/12/1998, attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze di Controparte_7
[...
assorbita e fusa nella società a decorrere dal CP_8
01/11/2022; che si occupava, tra l'altro, del trasporto di pazienti deceduti;
che il 10 Marzo 2020, arrivava presso la struttura un paziente proveniente dalla clinica Vista Esther di Avellino affetto da COVID-19, che determinava il cluster epidemico;
che in data 23/03/2020, detto paziente veniva trasferito per infezione da SARS- COV2 ed il giorno successivo, cominciava ad avvertire forti dolori alla schiena, malessere generale e colpi di tosse ripetuti;
che in data 07/04/2020, risultava positivo al tampone oro-faringeo; che il periodo di malattia si protraeva dal 24 marzo 2020 al 25/05/2020, ciò nonostante l' apriva il sinistro solo a far data dal 04/04/2020; CP_1 che il datore di lavoro non aveva predisposto tutte le misure idonee ad evitare l'nsorgere della malattia infatti svolgeva le sue mansioni lavorative senza avere nessuno tipo di dpi ovvero guanti , mascherine, disinfettante, ecc., pur avendone il personale fatto richiesta a mezzo dei sindacati;
che dall'infezione residuavano postumi permanenti ovvero, come accertato in data 06/12/2022, a seguito di visita ed esameaudiometrico e confermato nella successiva visita in data 12/01/2023, risultava affetto da 'insorgenza diipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità medio-grave soprattutto sulle frequenze acute'; che il danno era quantificabile in danno biologico temporaneo per complessivi giorni 180 (centottanta), di cui 51 giorni di Inabilità temporanea assoluta già riconosciuti dall e postumi CP_1 nela misura del 26-28% per complessivi €.154.658,00 oltre alle spese mediche;
che doveva essergli riconosciuto sia l'indennizzo per CP_1 infortunio sul lavoro e/o malattia professionale che il cd. danno
2 differenziale, dovuto dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno;
che per tali fatti era stato instaurato un giudizio penale e, nella richiesta di archiviazione, venivano elencate numerose negligenze ed omissioni;
che dagli accertamenti effettuati dai consulenti della Procura, emergeva che il cluster epidemico era iniziato il 16 marzo, e che erano state adottate le misure emergenziali in modo tardivo. Concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare che il ricorrente, per le motivazioni di cui in narrativa, subiva uninfortunio lavorativo, con le modalità descritte nel presente ricorso;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta,un grado di inabilità permanente pari almeno al 26-28% (ventisei-ventotto per cento), od unapercentuale, maggiore o minore, che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cuisi chiede, sin d'ora, l'ammissione;
- in considerazione di quanto innanzi, condannare le parti resistenti, anche in solido tra loro, in favore del ricorrente, alla corresponsione della complessiva somma di €.154.658,00, a titolo di danno differenziale e/o nella maggiore o minore somma che risulterà a seguito di consulenzaTecnica d'Ufficio;
- per tutti i motivi di cui innanzi si chiede il riconoscimento della malattia dal 26/03/2020 al 24/05/2020, con ogni ulteriore CP_1 conseguenza di legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventiavvocati quali antistatari”. Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso CP_1 rielvando che le lesioni lamentate non erano eziologicamente dipendenti dal contagio da COVID-19 ma dipendevano da fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività; che non vi erano evidenze scentifiche di dipendenza dell'ipoacusia bilaterale dall'infezione da COVID;
che, peraltro, il ricorrente presentava una sintomatologia molto sfumata, come emerso dal certificato medico pervenuto all' e redatto dal Dott. che all' non CP_1 Per_2 CP_1 potevano trovare applicazione i criteri del risarcimento danni civilistico. Concludeva chiedendo il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Regolarmente costituita la KOS CARE srl rilevava di aver adottato sin dal mese di febbraio 2020, tutte le misure di prevenzione e di tutela della salute per prevenire e o evitare il rischio da infezione da SARS- COV-2, rispettando le indicazioni fornite dal “Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni” con il primo Rapporto ISS COVID-19, n. 1 del 7 marzo 2020 e con i rapporti successivi, e
3 fornendo a tutti gli operatori socio-sanitari le mascherine chirurgiche, i camici monouso, i guanti e gli occhiali di protezione;
che in data 12\13 marzo 2020 venivano consegnate ai dipendenti delle mascherine apponendo firma per ricevuta e tra i firmatari c'era anche il che il 23 marzo 2020, a seguito della identificazione del Pt_1 primo caso sospetto da infezione Covid-19 tra i pazienti, veniva interrotta la possibilità di ricovero;
che in data 24 marzo 2020
[...]
veniva sottoposta al primo di numerosi controlli e CP_6
[... sopralluoghi effettuati da parte dei Carabinieri Nas e dalla Asl
, all'esito dei quali non veniva accertata alcuna violazione Parte_2 delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, confermata dall'ispezione in data 16 aprile 2020; Parte_3 che da quest'ultima emergeva che tutti gli operatori indossavano i DPI (mascherine, guanti, camice) e che, all'uscita dalla “zona Covid” si procedeva alla disinfezione degli indumenti protettivi e al loro corretto smaltimento, che venivano effettuate quotidianamente operazioni di sanificazione e pulizia della struttura, che tutto il personale aveva ricevuto una “formazione specifica” in ordine alle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (DPI), come le mascherine;
che anche i successivi controlli non evidenziavano alcuna criticità; che il ricorrente non aveva offerto alcuna prova di aver contratto il COVID-19, ovvero l'esito del tampone antigenico, avendo il depositato solo le Pt_1 ricevute degli esiti dei tamponi effettuati nelle occasioni in cui aveva contratto il covid negli anni 2022 e 2023; che non era opponibile al datore il riconoscimento;
che nel primo certificato, la malattia CP_1 risultava aver avuto inizio il 26 marzo (e non il 24 marzo) con diagnosi di lombalgia acuta con prognosi fino al 31 marzo;
che nel successivo certificato del 1 aprile 2020 veniva indicato un “probabile” contatto con persona affetta da Covid-19, mentre solo con il terzo certificato dell'11 aprile 2020 il medico menzionava la “positività al tampone per Covid-19 del 9 aprile 2020” e non del 07.04.2020; che in sede di visita dall' il 23 aprile 2020 il dichiarava CP_1 Pt_1 falsamente che l'infortunio - e quindi il contagio – era avvenuto il 1 aprile 2020 e che nella stessa data aveva abbandonato il lavoro;
che, in realtà, si era allontanato del lavoro per lombalgia acuta ed aveva contratto la patologia all'esterno del luogo di lavoro, in quanto non era più rientrato al lavoro prima del contagio;
che mancava la prova dell'esistenza dei presupposti di fatto da cui sarebbero derivati i danni non indennizzati dall' ossia il pregiudizio morale e il danno CP_1 biologico esistenziale;
che non vi era colpa del datore in quanto aveva posto in essere tutti i comportamenti idonei a tutelare il personale né,
4 in ragione della imprevedibilità e della inesperienza della comunità scientifica, si poteva pretendere, all'alba della pandemia nel marzo 2020, che i datori di lavoro approntassero misure di tutela della salute nei luoghi di lavoro diverse o ulteriori da quelle suggerite convulsamente dal Governo e dal legislatore. Concludeva chiedendo “2.- In via principale e nel merito: respingere il ricorso introduttivo del presente giudizio e in ogni caso assolvere Kos Care S.r.l. da tutte le domande, nessuna esclusa, formulate dalla ricorrente nei confronti della stessa, con il ricorso introduttivo del giudizio. 2.1. - In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata la sussistenza della responsabilità di KOS Care per l'infortunio subito dalla ricorrente, limitare la quantificazione del risarcimento del danno dovuto al ricorrente nella misura accertata all'esito del giudizio, escludendo in ogni caso la “personalizzazione” del danno biologico richiesta dallo stesso, nonché escludere la sussistenza del danno patrimoniale (per difetto di allegazioni), e, in ogni caso, utilizzare per la determinazione dell'eventuale risarcimento del danno un metodo di deduzione per sommatoria complessiva dell'indennizzo , e, dunque ai fini del calcolo del danno CP_1 differenziale dedurre interamente l'indennizzo percepito e percependo dalla ricorrente dall'importo del danno complessivo, come accertato in giudizio. 2.2. - In via subordinata: per il caso in cui dovesse essere accertata la sussistenza della responsabilità di Kos Care S.r.l. per l'infortunio subito dal ricorrente e disposta la condanna della medesima al risarcimento del danno, condannare Controparte_3
a manlevare e tenere indenne la convenuta e/o comunque condannare la suddetta compagnia assicurativa a risarcire i danni patrimoniali, nessuno escluso, subiti e subendi da KOS Care S.r.l. in conseguenza di una eventuale sentenza di condanna al risarcimento del danno differenziale eventualmente patito dal ricorrente o di qualunque altra somma, a qualunque titolo dovuta al ricorrente, dunque condannare a pagare quanto eventualmente Kos Care S.r.l. Controparte_3 sarà a sua volta tenuta a pagare al ricorrente in forza di una eventuale sentenza di accertamento della responsabilità nell'infortunio e di condanna al risarcimento del danno.
3- Con vittoria di spese diritti e onorari”. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Controparte_3 riconoscendo l'esistenza di un rapporto assicurativo tra le parti in forza del contratto n. 361253833, con decorrenza 31.12.2016, ma subordinando la garanzia al verificarsi dei rischi assicurati, nei modi e nei limiti economici previsti dal contratto, in particolare, con riferimento alle malattie professionali, la risarcibilità solo nella
5 ipotesi in cui fosse derivata al lavoratore una invalidità permanente superiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D. Lgs. 38/2000, art. 13, comma 2, lettera a) e nei limiti di massimale e franchigia. Aderiva, nel merito, alle argomentazioni esposte dalla KOS CARE srl. Concludeva chiedendo “- rigettare il ricorso perché infondato e non provato;
- dichiarare in ogni caso che la KOS CARE SRL è esente da qualsivoglia profilo di colpa in relazione ai fatti dedotti in giudizio e per l'effetto respingere la domanda avanzata dal ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti. - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso accertare, riconoscere e dichiarare che la copertura assicurativa sarà operante nei limiti del massimale di € 1.500.000,00 per sinistro e prestatore di lavoro e tenendo conto della franchigia contrattuale frontale di € 10.000,00. Con vittoria di spese del presente giudizio”. La , pur avendo Controparte_6 ricevuto regolare notifica a mezzo PEC in data 09.01.2024, non si costituiva. Disposta ed espletata CTU, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della
[...]
che, pur se regolarmente Controparte_6 convenuta in giudizio, non si è costituita. In virtù del principio della ragione liquida, appare opportuno incentrare la motivazione sugli esiti della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto decisiva e dirimente. Il CTU, la cui relazione questo Giudice ritiene fare propria in quanto convincente, corretta e scevra da vizi, sulla scorta della documentazione in atti, ha ricostruito i tempi e l'evoluzione dell'infezione da SARS-COVID patita dal Pt_1
Ha evidenziato che, dall'attestato di malattia inoltrato all dal CP_9 dott. del 26.3.2020, emergeva che il ricorrente Persona_3 dichiarava di avere completato la propria attività lavorativa alla data della visita e di essersi ammalato dal giorno 26.3.2020 con prognosi a tutto il 31.3.2020. Successivamente, con la certificazione medica di infortunio lavorativo del 23.4.2020 e prognosi fino al 3.5.2020, lo stesso dott. Per_3 attestava che il ricorrente, operatore socio sanitario presso la
[...]
di Benevento era affetto da “ Positività Controparte_6 al tampone naso faringeo per Covid 19… ” a far data 1.4.2020.
6 La prima positività al TOF, come emerso dall'attestato regionale di registrazione sulla piattaforma SINFONIA, era datata 6 Aprile 2020, cioè 15 giorni dall'ultimo turno lavorativo. Sulla base di tali evidenze il CTU concludeva che l'infezione da Covid 19, si verificava a decorrere dal 04/04/2020 e non già a decorrere dal 26/03/2020 e fino al 24/05/2020 Quanto ai postumi, il risultava guarito senza postumi, come Pt_1 attestato sia nel certificato di guarigione redatto dal medico curante, che da quello redatto in sede . CP_1
Solo a distanza di oltre due anni dall'infezione da Covid-19, si manifestava l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, attestata dall'esame audiometrico del 6.12.2022. Il CTU, stante dette premesse, esclude che detta patologia possa essere messa in possibile relazione con l'infezione da Covid-19 patita nel marzo 2020 e tanto sia in forza di un criterio cronologico, sia anche tenuto conto del criterio “clinico della continuità fenomenologica, stante da un lato l'assenza di certificazioni specialistiche circa lo stato anteriore e dall'altro l'assenza di certificazione specialistica riferita all'insorgenza di acufeni e/o vertigini a provare il momento iniziale della perdita uditiva legato allo stato infiammatorio, vascolare e/o legato al precitato neurotropismo” Da tali conclusioni, che questo Giudice ritiene di condividere in quanto coerenti e convincenti, emerge che alcuna delle domande formulate in ricorso può essere accolta, dovendosi condividere la misura della temporanea già riconosciuta dall' e dovendosi CP_1 escludere l'esistenza di postumi permanenti indennizzabili dall' CP_1 né tampoco l'esistenza di un danno differenziale risarcibile. Da quanto premesso consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono gravi motivi, attesa la natura della controversia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di e Controparte_10 Controparte_6
, con la chiamata in causa di
[...] [...] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_3 disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 22/10/2025
7 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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