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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. ssa Giovanna Gioia Presidente
dott. ssa Adele Foresta Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 304/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carnovale, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Trento n. 3 Lamezia Terme (CZ).
Appellante E
quale titolare dell'omonima ditta individuale, C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Cozzolino, come da C.F._1 procura rilasciata nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Martiri 16 Marzo n. 16 Scalea (CS).
Appellato
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Fiorona e dall'Avv. Pasquale Pellegrino, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pellegrino sito in via Vittorio Emanuele n. 33 Diamante (CS).
Appellata
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Controparte_3 C.F._2
Corapi, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Aldo Moro 6/A Lamezia Terme (CZ).
Parte_2
Appellato contumace
di Paola Controparte_4
sulle seguenti
Conclusioni
Per l'appellante:< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, Sezioni Civili adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente e per l'effetto accertata e dichiarata l'illegittima e/o l'erroneità della sentenza n. 672/2021 Tribunale di Paola, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Simona Scovotto, nel giudizio n. 21 / 2010 RG.A.C. Tribunale di Paola, pubblicata in data 07.10.2021, non notificata, pronunciata tra la la il Sig. , il Sig. Parte_3 Parte_4 CP_1
contumace, il Sig. contumace: 1) in via preliminare Parte_2 Controparte_3 in accoglimento dell'istanza di inibitoria sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 672/2021 Tribunale di Paola, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Simona Scovotto, nel giudizio n. 21 / 2010 R.G.A.C. Tribunale di Paola, pubblicata in data 07.10.2021, non notificata;
2) in via preliminare qualora l'On.Le Corte lo ritenga opportuno disporre il rinnovo della Consulenza tecnica d'ufficio per accertare ogni ragionevole dubbio la coincidenza del mezzo meccanico sottratto alla Società CP_2 con quello dato in permuta dalla TT TO LF alla Società
[...] Parte_1
e da questa ceduto alla 3) nel merito sempre in accoglimento Parte_5 degli spiegati motivi di gravame in riforma della impugnata sentenza n. 672/2021 Tribunale di Paola, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Simona Scovotto, nel giudizio n. 21/2010 R.G.A.C. Tribunale di Paola, pubblicata in data 07.10.2021, non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione: a) accertare e dichiarare che la Società è l'unica ed esclusiva proprietaria Parte_1 del miniescavatore descritto in narrativa;
b) in conseguenza di tanto condannare la Società attrice ( ), al pagamento, a titolo di danni, in favore della istante CP_2 società della complessiva somma di € 36.000,00 oltre iva di legge, ovvero a quella maggiore e/o minore ritenuta più giusta ed equa, avendone parte attrice (soc. CP_5 dato luogo a seguito della proposizione delle infondate, inammissibili e temerarie
[...] istanze, domande e richieste, con il riconoscimento della rivalutazione monetaria e gli interessi di legge a decorrere dalla data di indisponibilità della predetta somma e fino all'effettivo soddisfo. Condannare, inoltre, la soc. attrice ( ) al risarcimento CP_5 del danno per evidentissima ed incontestabile lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi e quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. In via gradata ed alternativa: e, in via subordinata, nella inverosimile e dannata ipotesi la domanda formulata da parte attrice ( ) dovesse trovare un qualche sia CP_5 pure parziale ingresso condannate la ditta TO LF, a manlevare ovvero a risponderne direttamente con estromissione da giudizio dell'odierna parte agente, da ritenersi assolutamente estranea al rapporto dedotto in giudizio, da ogni pregiudizio o derivatole e/ derivante dalla domanda attorea, e, nel contempo condannare l'odierno chiamato (ditta ) al pagamento della somma di € 26.000,00, oltre iva di CP_1 legge, corrispondente al valore di permuta attribuito al miniescavatore di cui si controverte - ovvero a quella somma maggiore e/o minore ma pur sempre nei limiti di valore del giudice adito, da rivalutarsi e maggiorarsi degli interessi di legge da farsi decorrere dalla data di indisponibilità della predetta somma e fono all'effettivo soddisfo. Anche in questo caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto difensore antistatario. Con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi di giudizio da maggiorarsi del rimborso forfetario ex art.2 DM 55 / 2014 oltre a CAP ed Iva come per legge da distrarsi a favore del procuratore costituito>>.
Per l'appellata <<in via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione CP_2 della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in forza delle suesposte ragioni;
in via principale e nel merito: rigettarsi per tutti i motivi dedotti l'appello proposto ex adverso e ogni domanda, anche in via istruttoria, in quanto assolutamente infondati e, conseguentemente, confermarsi in toto la sentenza n. 672/2021, emessa dal Tribunale di Paola il 06.10.2021 e pubblicata il 07.10.2021; condannarsi Parte_1 al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96, commi primo e secondo, cpc da liquidarsi in via equitativa;
condannarsi la stessa appellante anche ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cpc. Spese e competenze del presente grado di giudizio, determinate anche ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 10.03.2014 n. 55 e s.m.i., integralmente rifuse>>. Per l'appellato :< Voglia Voglia l'On.le Corte di Appello adita, in via CP_1 istruttoria rigettare la richiesta di "rinnovazione della CTU atteso che perizia espletata è basata su un'attenta disamina del miniescavatore oggetto di causa e della documentazione prodotta in atti, esaustiva e scevra da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità; nel merito rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza di primo grado;
in via subordinata in caso di non creduta riforma, previa ammissione delle richieste istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc del 23.11.2013, voglia accertare e dichiarare che il Sig. è CP_1 divenuto proprietario, a titolo originario, ex art. 1153 cc, del miniescavatore Marca Yanmar modello V1055 numero di serie FA2B601764 e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso lo ha legittimamente alienato alla e di conseguenza, rigettare la
Parte_1 domanda proposta dalla nei confronti della TT TO LF perchè
Parte_1 inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in via ulteriore subordinata nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla nei confronti dell'esponente, Voglia: condannare il Sig. ,
Parte_1 Parte_2 titolare dell'omonima TT, alla restituzione in favore del Sig. della CP_1 somma di € 28.800,00 oltre interessi legali dal 30.9.2007 al soddisfo;
dichiarare il medesimo , titolare dell'omonima TT, tenuto a manlevare, garantire e CP_6 tenere indenne il Sig. da ogni pregiudizio eventualmente derivatigli dalla CP_1 domanda attorea e da quella proposta dalla nei suoi confronti e, in
Parte_1 particolare, contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e di quella proposta dalla e, per l'effetto, condannare il medesimo al
Parte_1 pagamento in favore della o di chi di ragione di quelle somme che
Parte_1 verranno accertate e liquidate in corso di causa, comprese le spese e competenze legali;
in via ulteriore subordinata dichiarare il Sig. , titolare dell'omonima TT, CP_7 obbligato a garantire e tenere indenne il convenuto contro gli effetti CP_1 dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e di quella proposta dalla
Parte_1
[... e, in particolare, di quanto questi, in conseguenza del fatto dedotto in citazione, dovrà pagare alla terza chiamata o a chi di ragione e, per l'effetto, Parte_1 condannare il medesimo al pagamento in favore di , a titolo Parte_2 CP_1 di indennizzo, di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa comprese le spese e competenze legali. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore antistatario>>. Per l'appellato < Controparte_3 dalla appellante. Con vittoria di spese e competenze rimborso forfettario ex art.2 DM 55/2014 oltre a CPA ed iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
Con comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa CP_8 di terzo ex art. 269 c.p.c. depositata il 19.11.2010 la ha rilevato: di aver CP_2 acquistato il 9.07.2007 dalla a fronte del pagamento di un Controparte_9 corrispettivo pari ad e 57.000,00, Iva inclusa, il miniescavatore cingolato marca Yanmar, modello V1055 VCR, di colore giallo, consegnato al rivenditore direttamente dal produttore in data 27.06.2007; - che, nella notte tra il Controparte_10
27.08.2008 ed il 28.08.2008, tale miniscavatore è stato oggetto di un furto avvenuto presso il cantiere della medesima società sito in Osio Sotto, come da denuncia prodotta in atti;
che il 20.02.2009 la stessa società è stata contattata telefonicamente da un soggetto, identificatosi come , che le ha riferito di aver sottoscritto con Parte_5
, quale legale rappresentante p.t. della un contratto Controparte_3 Parte_1 di acquisto "salvo prova" di un miniescavatore identico a quello sopra descritto e di averla contattata (dopo aver rinvenuto sulla fiancata del mezzo meccanico un suo logo) per far chiarezza in merito alla provenienza del medesimo mezzo meccanico;
che , dopo aver appreso del furto subito dalla ha sporto Parte_5 CP_2 denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Ceffaro Marina, sicché, apertesi le relative indagini, si è proceduto al sequestro del miniescavatore ed al suo affidamento in custodia in favore dello stesso;
- che, nel frattempo, la Parte_5 CP_2 con istanza depositata il 24.02.2009 presso la Stazione dei Carabinieri di Sarnico, ha richiesto la restituzione del miniescavatore di sua proprietà, venendo, tuttavia, a conoscenza, in data 30.08.2009, il dissequestro dello stesso mezzo meccanico disposto con decreto del 21.07.2009 a dal P.M. presso il Tribunale di Paola su istanza della e della sua avvenuta consegna il 13.08.2009 in favore della medesima Parte_1 società; - che, quindi, la con atto di opposizione alla restituzione dei beni CP_2 in sequestro ex art. 263 c.p.p. depositato il 5.09.2009 presso l'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Paola, ha richiesto l'annullamento del predetto decreto e la restituzione del miniescavatore;
- quindi, con ordinanza del
15.12.2009 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al RG. n. 650/2009, il G.I.P. ha rimesso gli atti a questo Tribunale ex art. 263, comma 3, c.p.p. per la risoluzione della controversia in ordine alla proprietà del predetto miniescavatore, disponendo il ripristino del suo sequestro. Dunque, rappresentata la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti della la ha rilevato di essere Parte_1 CP_2 la legittima proprietaria dell'escavatore oggetto di causa e di aver subito, a causa della condotta tenuta da e/o dalla danni sia per il mancato Controparte_3 Parte_1 uso di tale mezzo meccanico, sia ex art. 96 cpc. Pertanto, ha richiesto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della l'accertamento della Parte_1 proprietà in capo alla stessa del miniscavatore oggetto di sequestro, ordinandone la restituzione in suo favore, nonché la condanna di e/o della Controparte_3
eventualmente in solido, a risarcire i danni da essa subiti tanto per il Parte_1 mancato utilizzo del medesimo mezzo meccanico (quantificati nella somma di € 20.000,00, poi modificata nell'importo di € 57.000,00 nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., o in quella diversa accertata in corso di causa), quanto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese e competenze di lite. Autorizzata la chiamata in causa della essa si è costituita in giudizio con comparsa Parte_1 di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata di terzo depositata il 15.04.2011. Nel contestare ed impugnare quanto dedotto dalla CP_2
la ha rilevato di aver ricevuto in permuta e per il parziale
[...] Parte_1 pagamento del prezzo relativo all'acquisto di un mezzo meccanico di maggior valore (ovvero l'escavatore cingolato Komatsu PC 210NLC-8 matricola n. K51586) dalla ditta individuale il miniescavatore YANMAR modello VII 055 serie n. CP_1
FA2B601764, sottoposto a sequestro (come da fattura n. 82 del 6.11.2008 emessa per il l'importo complessivo di € 31200,00, Iva inclusa); tale miniescavatore è stato successivamente consegnato dalla stessa a (come da Parte_1 Parte_5
DDT n. 047/01) affinché venisse provato ed eventualmente acquistato al prezzo, già concordato, pari ad e 36.000,00, oltre Iva come per legge;
cessione quest'ultima legittimamente avvenuta anche in virtù di quanto disposto dall'art. 1153 c.c.. Quindi, ha rilevato l'equivoco in cui sarebbe incorsa la identificando il mezzo CP_2 meccanico sottoposto a sequestro in quello sottrattole nella notte tra il 27.08.2008 ed il 28.08.2008 ed oggetto della denuncia di furto sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Osio Sotto, trattandosi di macchinari diversi;
nonché ha dedotto l'infondatezza della domanda di risarcimento danni spiegata dalla avendo, piuttosto, la stessa CP_2 subito dei danni in conseguenza della condotta tenuta dalla medesima Parte_1 società, non avendo potuto disporre sin dal 17.02.2009 della somma di € 36.000,00 pari al prezzo di vendita del miniscavatore sottoposto a sequestro concordato con Pt_5
Pertanto, ha richiesto il rigetto delle domande proposte dalla e,
[...] CP_2 comunque, la condanna di tale società sia al pagamento in suo favore, come risarcimento danni, della somma di € 36.000,00 (o di quella diversa ritenuta dovuta), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sia al risarcimento dei danni (da liquidare in via equitativa) da essa subiti ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pure parziale, delle domande avanzate dalla la condanna di (stante la richiesta CP_2 CP_1 di autorizzazione alla sua chiamata in causa) tanto a manlevare la stessa Parte_1 da ogni pregiudizio derivatole, quanto al pagamento, in suo favore, della somma
[...] di € 26.000,00, oltre Iva, pari al valore di permuta attribuito al miniescavatore oggetto di causa, o di quella diversa ritenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di lite da distrarre ex art. 93 cpc in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo. Autorizzata la chiamata in causa di , quale titolare dell'omonima ditta individuale, lo stesso si è CP_1 costituito in giudizio con comparsa con istanza di chiamata in causa di terzo depositata il 16.01.2012. Egli ha rilevato la diversità del miniescavatore sottoposto a sequestro ed oggetto del furto perpetrato in danno della rispetto a quello da lui ceduto CP_2 in permuta alla e, prima ancora, legittimamente acquistato, anche ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1153 c.c., al prezzo di € 28.800,00, Iva inclusa, dal precedente proprietario, tale , quale titolare dell'omonima ditta Parte_2 individuale (come da fattura n. 25 del 30.09.2008 e bonifico bancario n. 658330093). Quindi, richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa di , , Parte_2 CP_1 nell'anzidetta qualità, ha richiesto il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti;
l'accertamento dell'intervenuto acquisto, in suo favore, a titolo originario ex art. 1153 c.c. della proprietà del miniescavatore Yanmar modello VII 055 serie n. FA2B601764 e, per l'effetto, la declaratoria della legittima alienazione del medesimo mezzo meccanico in favore della con il conseguente rigetto della domanda Parte_1 proposta da quest'ultima nei suoi confronti;
nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate nei suoi confronti, la condanna di
, quale titolare della omonima ditta individuale, sia alla restituzione, in Parte_2 favore dello stesso , della somma di € 28.800,00, oltre interessi legali, sia CP_1
a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni pregiudizio derivante dall'accoglimento delle avverse domande, condannandolo, per l'effetto, al pagamento, in favore della o di chi di ragione o del medesimo , a titolo di indennizzo, CP_11 CP_1 delle somme accertate e liquidate in corso di causa, comprese le spese e competenze legali;
con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo. Autorizzata la chiamata in causa di
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, lo stesso non si è Parte_2 costituito in giudizio;
sicché all'udienza del 24.09.2013 è stata dichiarata la sua contumacia. Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, acquisito detto elaborato peritale, all'udienza del 18.05.2021 (tenuta secondo le modalità a trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020) le parti, mediante il deposito di note scritte, hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
in particolare, la CP_2 ha insistito nell'accoglimento della domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per il mancato utilizzo del miniscavatore oggetto di causa come quantificati nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli atti conclusionali>>. Il Tribunale civile di Paola all'esito del procedimento avente R.G. n.21/2010, con sentenza n. 672 del 7.10/7.10.2021, così statuiva:
<<1) dichiara la contumacia di , in proprio;
Controparte_3
2) accerta la proprietà in capo alla del miniescavatore cingolato marca CP_2
Yanmar, modello V1055VCR, di colore giallo, oggetto di sequestro;
3) condanna la al pagamento, in favore della come Parte_1 CP_2 risarcimento danni della complessiva somma di € 75.500,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
4) non accoglie la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla
[...] nei confronti della CP_2 Parte_1
5) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dalla nei confronti CP_2 di in proprio, stante la carenza della sua legittimazione passiva;
Controparte_3
6) rigetta le domande proposte dalla nei confronti della e Parte_1 CP_2 di , quale titolare dell'omonima ditta individuale;
CP_1
7) condanna la alla rifusione, in favore della delle spese Parte_1 CP_2 di lite, liquidate nella complessiva somma di € 9.401,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge;
8) condanna la alla rifusione, in favore di , quale titolare Parte_1 CP_1 dell'omonima ditta individuale, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 3.384,50 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giorgio
Cozzolino per dichiarato anticipo;
9) nulla dispone per le spese di lite afferenti la posizione processuale di
[...] in proprio e , quale titolare dell'omonima ditta individuale, CP_3 Parte_2 non costituiti in giudizio;
10) pone definitivamente a carico della le spese della consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio liquidate nella complessiva somma di e 1.829,26, oltre Iva e Cassa Previdenza come per legge, se dovuti>>. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ritualmente appello la società Parte_6 con cinque motivi.
[...]
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 263, comma 3, c.p.p., per violazione dell'art. 2697 c.c., in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla società nonché per violazione CP_2 delle norme sul risarcimento del danno. Adduce l'appellante che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata dal Tribunale inammissibile, improponibile e/o improcedibile in quanto il giudizio introdotto verteva unicamente sull'accertamento della proprietà senza la possibilità di introdurre altre domande (richiama al riguardo Cass. Penale n. 23333/2014). Adduce ancora che la società non avrebbe offerto alcuna prova in ordine al CP_2 quantum liquidato dal Tribunale. Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato accertamento della responsabilità in capo a , esclusa dal Tribunale in quanto il CTU non era CP_1 stato in grado di accertare la coincidenza del mezzo trasmesso allo stesso da CP_1 parte di . CP_12
Sotto tale profilo l'appellante invoca il rinnovo della CTU anche al fine di escludere la propria responsabilità. In ogni caso l'appellante evidenzia come il bene fosse stato acquistato in buona fede. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata disposta dal Tribunale l'integrazione della ctu o il suo rinnovo. Secondo l'appellante l'elaborato tecnico d'ufficio “sconta una indagine peritale deficitaria che ne inficia chiaramente gli esiti” Il quarto motivo ha ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Con il quinto motivo viene censurata anche la statuizione di condanna alle spese di lite che, secondo gli assunti dell'appellante, andrebbero poste a carico delle parti appellate in ragione del comportamento processuale e della fondatezza dei motivi di appello. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la società CP_13
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, nel contestare gli assunti
[...] di controparte, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. Si costituiva, altresì, nella presente fase, con comparsa di costituzione e risposta CP_1
il quale, principalmente, nel contestare gli assunti di controparte, chiedeva il
[...] rigetto dell'appello in quanto infondato. In via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento dell'appello la condanna di
, titolare dell'omonima TT, alla restituzione in favore di. Parte_2 CP_1 della somma di € 28.800,00 oltre interessi legali dal 30.9.2007 al soddisfo, dichiarando il medesimo , titolare dell'omonima TT, tenuto a manlevare, garantire Parte_2
e tenere indenne da ogni pregiudizio eventualmente derivatigli dalla CP_1 domanda attorea e da quella proposta dalla nei suoi confronti. Parte_1
Con ordinanza del 30.09.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza. All'udienza del 6.06.2023 svolta trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza, la Corte rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire alla parte appellante la notifica dell'atto di appello nei confronti di e Controparte_3 Pt_2
.
[...] Successivamente si costituiva, nella presente fase, con comparsa di costituzione e risposta, il quale aderiva alle conclusioni dell'appellante. Controparte_3
Rimaneva contumace . Parte_2
All'udienza del 4.03.2025 svolta a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale, benché Parte_2 regolarmente citato, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio. Passando all'esame dei motivi di appello con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 263, comma 3, c.p.p., per violazione dell'art. 2697 c.c., in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla società nonché per violazione delle norme sul risarcimento del danno. CP_2
Adduce l'appellante che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata dal Tribunale inammissibile, improponibile e/o improcedibile, in quanto il giudizio introdotto verteva unicamente sull'accertamento della proprietà senza, quindi, la possibilità di introdurre altre domande (viene richiamata al riguardo Cass. Sezione Penale n. 23333/2014). Il motivo è infondato nella parte cui si censura la mancata declaratoria di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 263, comma 3, c.p.p. poiché, secondo gli assunti dell'appellante, il giudizio di primo grado verteva unicamente sull'accertamento della proprietà senza, dunque, la possibilità di introdurre altre domande. Premesso che il giudizio in primo grado è stato instaurato su impulso dell'Ufficio GIP del Tribunale di Paola che ha rimesso le parti davanti al Tribunale civile per l'accertamento della proprietà del miniescavatore, la sentenza della Suprema Corte, richiamata dall'appellante (Cassazione Sezione Penale, n. 23333/2014), si limita a prevedere nelle sue massime che “La disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., richiamato in sede esecutiva dall'art. 676, comma secondo, cod.proc.pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, mantenendo il sequestro, trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest'ultimo, purchè in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia”; e che “È impugnabile con ricorso per Cassazione il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., dal giudice penale quale giudice dell'esecuzione quando, in relazione ad un procedimento ormai definito (nella specie, per archiviazione), rigetta la richiesta di restituzione di beni sequestrati e rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in assenza di lite pendente davanti a quest'ultimo, atteso che, in tale ipotesi, in ragione dell'impossibilità per l'interessato di ricevere "aliunde" tutela da parte dell'autorità giudiziaria, deve escludersi la natura interlocutoria della decisione”. Deve escludersi pertanto la ricorrenza della denunciata causa di inammissibilità e/o improcedibilità. È parimenti infondato il motivo anche nella parte in cui l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla società nonché per violazione delle norme sul risarcimento del danno. CP_2
Ed invero, nel giudizio di primo grado, la società ha richiesto l'accertamento CP_14 della proprietà del mezzo e il risarcimento del danno. Dal tenore dell'atto introduttivo di costituzione in giudizio della (cfr. CP_15 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado pag. 12 e nelle conclusioni) si legge, infatti, testualmente < e/o CO.M.E. Controparte_3 CP_16 eventualmente in via tra loro solidale, a risarcire i danni subiti dalla per il CP_2 mancato utilizzo del miniescavatore cingolato marca Yanmar, modello VIo55VCR, quantificati in complessivi euro 20.000,00 ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa>>, salvo poi, con la memoria n. 1, ex art. 183 c.p.c., comma 6°, quantificarli in € 57.000,00.
Nella concreta fattispecie i danni subiti dal danneggiato ( sono stati CP_2 quantificati dalla CTU espletata nel precedente giudizio (la cui ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice) e sul cui ammontare non vi è stata contestazione alcuna Anche il secondo e il terzo motivo sono infondati e devono essere disattesi risultando condivisibile il percorso logico argomentativo del Tribunale laddove, attraverso l'ausilio del CTU, ha evidenziato la mancanza di prova della coincidenza del mezzo meccanico ceduto a e di quello concesso in permuta alla Parte_7 Parte_1 circostanza questa che comporta l'infondatezza della domanda di manleva proposta nei confronti di ed esclude l'invocato acquisto in buona fede da parte CP_1 dell'appellante. Né, per altro verso, la prova incombente sulla CO.M.E.G. può essere fornita attraverso l'invocata rinnovazione della CTU. Il quarto motivo, come detto, aveva invece ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Lo scrutinio del quinto motivo, avente ad oggetto la censura sulla regolamentazione delle spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado, rimane assorbito dal rigetto dell'appello. L'esame della domanda subordinata formulata da << tenere indenne il CP_1 convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda CP_1 attorea e di quella proposta dalla e, in particolare, di quanto questi, in Parte_1 conseguenza del fatto dedotto in citazione, dovrà pagare alla terza chiamata Parte_1
[...
o a chi di ragione>> rimane anch'essa assorbita dal mancato accoglimento della domanda di ei suoi confronti. Parte_1
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri minimi, in ragione della non particolarità delle questioni trattate (valore della causa entro € 260.000,00) previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in € 1.489,00 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 la fase trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e € 2.552,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 7.160,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, in favore di ogni parte costituita.
Nulla sulle spese tra la parte appellante soccombente e avendo Controparte_3 quest'ultimo aderito alle conclusioni dell'atto di appello. In ragione del rigetto dell'appello va dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. n.115/2002.
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nei confronti della Procura della Repubblica di Paola, in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore, TT TO LF, e di Controparte_3
, avverso la sentenza n. 672 del Tribunale civile di Paola del Parte_2
6.10/7.10.2021 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Parte_2
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado quantificate in € 7.160,00, oltre spese generali e accessori previsti per legge, in favore di ogni parte costituita;
-compensa le spese di lite del presente grado tra la parte appellante e
[...]
CP_3
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 16.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Giovanna Gioia
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. ssa Giovanna Gioia Presidente
dott. ssa Adele Foresta Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 304/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carnovale, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Trento n. 3 Lamezia Terme (CZ).
Appellante E
quale titolare dell'omonima ditta individuale, C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Cozzolino, come da C.F._1 procura rilasciata nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Martiri 16 Marzo n. 16 Scalea (CS).
Appellato
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Fiorona e dall'Avv. Pasquale Pellegrino, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pellegrino sito in via Vittorio Emanuele n. 33 Diamante (CS).
Appellata
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Controparte_3 C.F._2
Corapi, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Aldo Moro 6/A Lamezia Terme (CZ).
Parte_2
Appellato contumace
di Paola Controparte_4
sulle seguenti
Conclusioni
Per l'appellante:< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, Sezioni Civili adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente e per l'effetto accertata e dichiarata l'illegittima e/o l'erroneità della sentenza n. 672/2021 Tribunale di Paola, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Simona Scovotto, nel giudizio n. 21 / 2010 RG.A.C. Tribunale di Paola, pubblicata in data 07.10.2021, non notificata, pronunciata tra la la il Sig. , il Sig. Parte_3 Parte_4 CP_1
contumace, il Sig. contumace: 1) in via preliminare Parte_2 Controparte_3 in accoglimento dell'istanza di inibitoria sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 672/2021 Tribunale di Paola, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Simona Scovotto, nel giudizio n. 21 / 2010 R.G.A.C. Tribunale di Paola, pubblicata in data 07.10.2021, non notificata;
2) in via preliminare qualora l'On.Le Corte lo ritenga opportuno disporre il rinnovo della Consulenza tecnica d'ufficio per accertare ogni ragionevole dubbio la coincidenza del mezzo meccanico sottratto alla Società CP_2 con quello dato in permuta dalla TT TO LF alla Società
[...] Parte_1
e da questa ceduto alla 3) nel merito sempre in accoglimento Parte_5 degli spiegati motivi di gravame in riforma della impugnata sentenza n. 672/2021 Tribunale di Paola, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Simona Scovotto, nel giudizio n. 21/2010 R.G.A.C. Tribunale di Paola, pubblicata in data 07.10.2021, non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione: a) accertare e dichiarare che la Società è l'unica ed esclusiva proprietaria Parte_1 del miniescavatore descritto in narrativa;
b) in conseguenza di tanto condannare la Società attrice ( ), al pagamento, a titolo di danni, in favore della istante CP_2 società della complessiva somma di € 36.000,00 oltre iva di legge, ovvero a quella maggiore e/o minore ritenuta più giusta ed equa, avendone parte attrice (soc. CP_5 dato luogo a seguito della proposizione delle infondate, inammissibili e temerarie
[...] istanze, domande e richieste, con il riconoscimento della rivalutazione monetaria e gli interessi di legge a decorrere dalla data di indisponibilità della predetta somma e fino all'effettivo soddisfo. Condannare, inoltre, la soc. attrice ( ) al risarcimento CP_5 del danno per evidentissima ed incontestabile lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi e quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. In via gradata ed alternativa: e, in via subordinata, nella inverosimile e dannata ipotesi la domanda formulata da parte attrice ( ) dovesse trovare un qualche sia CP_5 pure parziale ingresso condannate la ditta TO LF, a manlevare ovvero a risponderne direttamente con estromissione da giudizio dell'odierna parte agente, da ritenersi assolutamente estranea al rapporto dedotto in giudizio, da ogni pregiudizio o derivatole e/ derivante dalla domanda attorea, e, nel contempo condannare l'odierno chiamato (ditta ) al pagamento della somma di € 26.000,00, oltre iva di CP_1 legge, corrispondente al valore di permuta attribuito al miniescavatore di cui si controverte - ovvero a quella somma maggiore e/o minore ma pur sempre nei limiti di valore del giudice adito, da rivalutarsi e maggiorarsi degli interessi di legge da farsi decorrere dalla data di indisponibilità della predetta somma e fono all'effettivo soddisfo. Anche in questo caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto difensore antistatario. Con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi di giudizio da maggiorarsi del rimborso forfetario ex art.2 DM 55 / 2014 oltre a CAP ed Iva come per legge da distrarsi a favore del procuratore costituito>>.
Per l'appellata <<in via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione CP_2 della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in forza delle suesposte ragioni;
in via principale e nel merito: rigettarsi per tutti i motivi dedotti l'appello proposto ex adverso e ogni domanda, anche in via istruttoria, in quanto assolutamente infondati e, conseguentemente, confermarsi in toto la sentenza n. 672/2021, emessa dal Tribunale di Paola il 06.10.2021 e pubblicata il 07.10.2021; condannarsi Parte_1 al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96, commi primo e secondo, cpc da liquidarsi in via equitativa;
condannarsi la stessa appellante anche ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cpc. Spese e competenze del presente grado di giudizio, determinate anche ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 10.03.2014 n. 55 e s.m.i., integralmente rifuse>>. Per l'appellato :< Voglia Voglia l'On.le Corte di Appello adita, in via CP_1 istruttoria rigettare la richiesta di "rinnovazione della CTU atteso che perizia espletata è basata su un'attenta disamina del miniescavatore oggetto di causa e della documentazione prodotta in atti, esaustiva e scevra da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità; nel merito rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza di primo grado;
in via subordinata in caso di non creduta riforma, previa ammissione delle richieste istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc del 23.11.2013, voglia accertare e dichiarare che il Sig. è CP_1 divenuto proprietario, a titolo originario, ex art. 1153 cc, del miniescavatore Marca Yanmar modello V1055 numero di serie FA2B601764 e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso lo ha legittimamente alienato alla e di conseguenza, rigettare la
Parte_1 domanda proposta dalla nei confronti della TT TO LF perchè
Parte_1 inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in via ulteriore subordinata nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla nei confronti dell'esponente, Voglia: condannare il Sig. ,
Parte_1 Parte_2 titolare dell'omonima TT, alla restituzione in favore del Sig. della CP_1 somma di € 28.800,00 oltre interessi legali dal 30.9.2007 al soddisfo;
dichiarare il medesimo , titolare dell'omonima TT, tenuto a manlevare, garantire e CP_6 tenere indenne il Sig. da ogni pregiudizio eventualmente derivatigli dalla CP_1 domanda attorea e da quella proposta dalla nei suoi confronti e, in
Parte_1 particolare, contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e di quella proposta dalla e, per l'effetto, condannare il medesimo al
Parte_1 pagamento in favore della o di chi di ragione di quelle somme che
Parte_1 verranno accertate e liquidate in corso di causa, comprese le spese e competenze legali;
in via ulteriore subordinata dichiarare il Sig. , titolare dell'omonima TT, CP_7 obbligato a garantire e tenere indenne il convenuto contro gli effetti CP_1 dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e di quella proposta dalla
Parte_1
[... e, in particolare, di quanto questi, in conseguenza del fatto dedotto in citazione, dovrà pagare alla terza chiamata o a chi di ragione e, per l'effetto, Parte_1 condannare il medesimo al pagamento in favore di , a titolo Parte_2 CP_1 di indennizzo, di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa comprese le spese e competenze legali. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore antistatario>>. Per l'appellato < Controparte_3 dalla appellante. Con vittoria di spese e competenze rimborso forfettario ex art.2 DM 55/2014 oltre a CPA ed iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
Con comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa CP_8 di terzo ex art. 269 c.p.c. depositata il 19.11.2010 la ha rilevato: di aver CP_2 acquistato il 9.07.2007 dalla a fronte del pagamento di un Controparte_9 corrispettivo pari ad e 57.000,00, Iva inclusa, il miniescavatore cingolato marca Yanmar, modello V1055 VCR, di colore giallo, consegnato al rivenditore direttamente dal produttore in data 27.06.2007; - che, nella notte tra il Controparte_10
27.08.2008 ed il 28.08.2008, tale miniscavatore è stato oggetto di un furto avvenuto presso il cantiere della medesima società sito in Osio Sotto, come da denuncia prodotta in atti;
che il 20.02.2009 la stessa società è stata contattata telefonicamente da un soggetto, identificatosi come , che le ha riferito di aver sottoscritto con Parte_5
, quale legale rappresentante p.t. della un contratto Controparte_3 Parte_1 di acquisto "salvo prova" di un miniescavatore identico a quello sopra descritto e di averla contattata (dopo aver rinvenuto sulla fiancata del mezzo meccanico un suo logo) per far chiarezza in merito alla provenienza del medesimo mezzo meccanico;
che , dopo aver appreso del furto subito dalla ha sporto Parte_5 CP_2 denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Ceffaro Marina, sicché, apertesi le relative indagini, si è proceduto al sequestro del miniescavatore ed al suo affidamento in custodia in favore dello stesso;
- che, nel frattempo, la Parte_5 CP_2 con istanza depositata il 24.02.2009 presso la Stazione dei Carabinieri di Sarnico, ha richiesto la restituzione del miniescavatore di sua proprietà, venendo, tuttavia, a conoscenza, in data 30.08.2009, il dissequestro dello stesso mezzo meccanico disposto con decreto del 21.07.2009 a dal P.M. presso il Tribunale di Paola su istanza della e della sua avvenuta consegna il 13.08.2009 in favore della medesima Parte_1 società; - che, quindi, la con atto di opposizione alla restituzione dei beni CP_2 in sequestro ex art. 263 c.p.p. depositato il 5.09.2009 presso l'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Paola, ha richiesto l'annullamento del predetto decreto e la restituzione del miniescavatore;
- quindi, con ordinanza del
15.12.2009 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al RG. n. 650/2009, il G.I.P. ha rimesso gli atti a questo Tribunale ex art. 263, comma 3, c.p.p. per la risoluzione della controversia in ordine alla proprietà del predetto miniescavatore, disponendo il ripristino del suo sequestro. Dunque, rappresentata la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti della la ha rilevato di essere Parte_1 CP_2 la legittima proprietaria dell'escavatore oggetto di causa e di aver subito, a causa della condotta tenuta da e/o dalla danni sia per il mancato Controparte_3 Parte_1 uso di tale mezzo meccanico, sia ex art. 96 cpc. Pertanto, ha richiesto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della l'accertamento della Parte_1 proprietà in capo alla stessa del miniscavatore oggetto di sequestro, ordinandone la restituzione in suo favore, nonché la condanna di e/o della Controparte_3
eventualmente in solido, a risarcire i danni da essa subiti tanto per il Parte_1 mancato utilizzo del medesimo mezzo meccanico (quantificati nella somma di € 20.000,00, poi modificata nell'importo di € 57.000,00 nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., o in quella diversa accertata in corso di causa), quanto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese e competenze di lite. Autorizzata la chiamata in causa della essa si è costituita in giudizio con comparsa Parte_1 di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata di terzo depositata il 15.04.2011. Nel contestare ed impugnare quanto dedotto dalla CP_2
la ha rilevato di aver ricevuto in permuta e per il parziale
[...] Parte_1 pagamento del prezzo relativo all'acquisto di un mezzo meccanico di maggior valore (ovvero l'escavatore cingolato Komatsu PC 210NLC-8 matricola n. K51586) dalla ditta individuale il miniescavatore YANMAR modello VII 055 serie n. CP_1
FA2B601764, sottoposto a sequestro (come da fattura n. 82 del 6.11.2008 emessa per il l'importo complessivo di € 31200,00, Iva inclusa); tale miniescavatore è stato successivamente consegnato dalla stessa a (come da Parte_1 Parte_5
DDT n. 047/01) affinché venisse provato ed eventualmente acquistato al prezzo, già concordato, pari ad e 36.000,00, oltre Iva come per legge;
cessione quest'ultima legittimamente avvenuta anche in virtù di quanto disposto dall'art. 1153 c.c.. Quindi, ha rilevato l'equivoco in cui sarebbe incorsa la identificando il mezzo CP_2 meccanico sottoposto a sequestro in quello sottrattole nella notte tra il 27.08.2008 ed il 28.08.2008 ed oggetto della denuncia di furto sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Osio Sotto, trattandosi di macchinari diversi;
nonché ha dedotto l'infondatezza della domanda di risarcimento danni spiegata dalla avendo, piuttosto, la stessa CP_2 subito dei danni in conseguenza della condotta tenuta dalla medesima Parte_1 società, non avendo potuto disporre sin dal 17.02.2009 della somma di € 36.000,00 pari al prezzo di vendita del miniscavatore sottoposto a sequestro concordato con Pt_5
Pertanto, ha richiesto il rigetto delle domande proposte dalla e,
[...] CP_2 comunque, la condanna di tale società sia al pagamento in suo favore, come risarcimento danni, della somma di € 36.000,00 (o di quella diversa ritenuta dovuta), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sia al risarcimento dei danni (da liquidare in via equitativa) da essa subiti ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pure parziale, delle domande avanzate dalla la condanna di (stante la richiesta CP_2 CP_1 di autorizzazione alla sua chiamata in causa) tanto a manlevare la stessa Parte_1 da ogni pregiudizio derivatole, quanto al pagamento, in suo favore, della somma
[...] di € 26.000,00, oltre Iva, pari al valore di permuta attribuito al miniescavatore oggetto di causa, o di quella diversa ritenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di lite da distrarre ex art. 93 cpc in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo. Autorizzata la chiamata in causa di , quale titolare dell'omonima ditta individuale, lo stesso si è CP_1 costituito in giudizio con comparsa con istanza di chiamata in causa di terzo depositata il 16.01.2012. Egli ha rilevato la diversità del miniescavatore sottoposto a sequestro ed oggetto del furto perpetrato in danno della rispetto a quello da lui ceduto CP_2 in permuta alla e, prima ancora, legittimamente acquistato, anche ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1153 c.c., al prezzo di € 28.800,00, Iva inclusa, dal precedente proprietario, tale , quale titolare dell'omonima ditta Parte_2 individuale (come da fattura n. 25 del 30.09.2008 e bonifico bancario n. 658330093). Quindi, richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa di , , Parte_2 CP_1 nell'anzidetta qualità, ha richiesto il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti;
l'accertamento dell'intervenuto acquisto, in suo favore, a titolo originario ex art. 1153 c.c. della proprietà del miniescavatore Yanmar modello VII 055 serie n. FA2B601764 e, per l'effetto, la declaratoria della legittima alienazione del medesimo mezzo meccanico in favore della con il conseguente rigetto della domanda Parte_1 proposta da quest'ultima nei suoi confronti;
nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate nei suoi confronti, la condanna di
, quale titolare della omonima ditta individuale, sia alla restituzione, in Parte_2 favore dello stesso , della somma di € 28.800,00, oltre interessi legali, sia CP_1
a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni pregiudizio derivante dall'accoglimento delle avverse domande, condannandolo, per l'effetto, al pagamento, in favore della o di chi di ragione o del medesimo , a titolo di indennizzo, CP_11 CP_1 delle somme accertate e liquidate in corso di causa, comprese le spese e competenze legali;
con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo. Autorizzata la chiamata in causa di
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, lo stesso non si è Parte_2 costituito in giudizio;
sicché all'udienza del 24.09.2013 è stata dichiarata la sua contumacia. Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, acquisito detto elaborato peritale, all'udienza del 18.05.2021 (tenuta secondo le modalità a trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020) le parti, mediante il deposito di note scritte, hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
in particolare, la CP_2 ha insistito nell'accoglimento della domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per il mancato utilizzo del miniscavatore oggetto di causa come quantificati nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli atti conclusionali>>. Il Tribunale civile di Paola all'esito del procedimento avente R.G. n.21/2010, con sentenza n. 672 del 7.10/7.10.2021, così statuiva:
<<1) dichiara la contumacia di , in proprio;
Controparte_3
2) accerta la proprietà in capo alla del miniescavatore cingolato marca CP_2
Yanmar, modello V1055VCR, di colore giallo, oggetto di sequestro;
3) condanna la al pagamento, in favore della come Parte_1 CP_2 risarcimento danni della complessiva somma di € 75.500,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
4) non accoglie la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla
[...] nei confronti della CP_2 Parte_1
5) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dalla nei confronti CP_2 di in proprio, stante la carenza della sua legittimazione passiva;
Controparte_3
6) rigetta le domande proposte dalla nei confronti della e Parte_1 CP_2 di , quale titolare dell'omonima ditta individuale;
CP_1
7) condanna la alla rifusione, in favore della delle spese Parte_1 CP_2 di lite, liquidate nella complessiva somma di € 9.401,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge;
8) condanna la alla rifusione, in favore di , quale titolare Parte_1 CP_1 dell'omonima ditta individuale, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 3.384,50 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giorgio
Cozzolino per dichiarato anticipo;
9) nulla dispone per le spese di lite afferenti la posizione processuale di
[...] in proprio e , quale titolare dell'omonima ditta individuale, CP_3 Parte_2 non costituiti in giudizio;
10) pone definitivamente a carico della le spese della consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio liquidate nella complessiva somma di e 1.829,26, oltre Iva e Cassa Previdenza come per legge, se dovuti>>. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ritualmente appello la società Parte_6 con cinque motivi.
[...]
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 263, comma 3, c.p.p., per violazione dell'art. 2697 c.c., in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla società nonché per violazione CP_2 delle norme sul risarcimento del danno. Adduce l'appellante che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata dal Tribunale inammissibile, improponibile e/o improcedibile in quanto il giudizio introdotto verteva unicamente sull'accertamento della proprietà senza la possibilità di introdurre altre domande (richiama al riguardo Cass. Penale n. 23333/2014). Adduce ancora che la società non avrebbe offerto alcuna prova in ordine al CP_2 quantum liquidato dal Tribunale. Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato accertamento della responsabilità in capo a , esclusa dal Tribunale in quanto il CTU non era CP_1 stato in grado di accertare la coincidenza del mezzo trasmesso allo stesso da CP_1 parte di . CP_12
Sotto tale profilo l'appellante invoca il rinnovo della CTU anche al fine di escludere la propria responsabilità. In ogni caso l'appellante evidenzia come il bene fosse stato acquistato in buona fede. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata disposta dal Tribunale l'integrazione della ctu o il suo rinnovo. Secondo l'appellante l'elaborato tecnico d'ufficio “sconta una indagine peritale deficitaria che ne inficia chiaramente gli esiti” Il quarto motivo ha ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Con il quinto motivo viene censurata anche la statuizione di condanna alle spese di lite che, secondo gli assunti dell'appellante, andrebbero poste a carico delle parti appellate in ragione del comportamento processuale e della fondatezza dei motivi di appello. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la società CP_13
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, nel contestare gli assunti
[...] di controparte, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. Si costituiva, altresì, nella presente fase, con comparsa di costituzione e risposta CP_1
il quale, principalmente, nel contestare gli assunti di controparte, chiedeva il
[...] rigetto dell'appello in quanto infondato. In via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento dell'appello la condanna di
, titolare dell'omonima TT, alla restituzione in favore di. Parte_2 CP_1 della somma di € 28.800,00 oltre interessi legali dal 30.9.2007 al soddisfo, dichiarando il medesimo , titolare dell'omonima TT, tenuto a manlevare, garantire Parte_2
e tenere indenne da ogni pregiudizio eventualmente derivatigli dalla CP_1 domanda attorea e da quella proposta dalla nei suoi confronti. Parte_1
Con ordinanza del 30.09.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza. All'udienza del 6.06.2023 svolta trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza, la Corte rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire alla parte appellante la notifica dell'atto di appello nei confronti di e Controparte_3 Pt_2
.
[...] Successivamente si costituiva, nella presente fase, con comparsa di costituzione e risposta, il quale aderiva alle conclusioni dell'appellante. Controparte_3
Rimaneva contumace . Parte_2
All'udienza del 4.03.2025 svolta a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale, benché Parte_2 regolarmente citato, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio. Passando all'esame dei motivi di appello con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 263, comma 3, c.p.p., per violazione dell'art. 2697 c.c., in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla società nonché per violazione delle norme sul risarcimento del danno. CP_2
Adduce l'appellante che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata dal Tribunale inammissibile, improponibile e/o improcedibile, in quanto il giudizio introdotto verteva unicamente sull'accertamento della proprietà senza, quindi, la possibilità di introdurre altre domande (viene richiamata al riguardo Cass. Sezione Penale n. 23333/2014). Il motivo è infondato nella parte cui si censura la mancata declaratoria di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 263, comma 3, c.p.p. poiché, secondo gli assunti dell'appellante, il giudizio di primo grado verteva unicamente sull'accertamento della proprietà senza, dunque, la possibilità di introdurre altre domande. Premesso che il giudizio in primo grado è stato instaurato su impulso dell'Ufficio GIP del Tribunale di Paola che ha rimesso le parti davanti al Tribunale civile per l'accertamento della proprietà del miniescavatore, la sentenza della Suprema Corte, richiamata dall'appellante (Cassazione Sezione Penale, n. 23333/2014), si limita a prevedere nelle sue massime che “La disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., richiamato in sede esecutiva dall'art. 676, comma secondo, cod.proc.pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, mantenendo il sequestro, trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest'ultimo, purchè in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia”; e che “È impugnabile con ricorso per Cassazione il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., dal giudice penale quale giudice dell'esecuzione quando, in relazione ad un procedimento ormai definito (nella specie, per archiviazione), rigetta la richiesta di restituzione di beni sequestrati e rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in assenza di lite pendente davanti a quest'ultimo, atteso che, in tale ipotesi, in ragione dell'impossibilità per l'interessato di ricevere "aliunde" tutela da parte dell'autorità giudiziaria, deve escludersi la natura interlocutoria della decisione”. Deve escludersi pertanto la ricorrenza della denunciata causa di inammissibilità e/o improcedibilità. È parimenti infondato il motivo anche nella parte in cui l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla società nonché per violazione delle norme sul risarcimento del danno. CP_2
Ed invero, nel giudizio di primo grado, la società ha richiesto l'accertamento CP_14 della proprietà del mezzo e il risarcimento del danno. Dal tenore dell'atto introduttivo di costituzione in giudizio della (cfr. CP_15 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado pag. 12 e nelle conclusioni) si legge, infatti, testualmente < e/o CO.M.E. Controparte_3 CP_16 eventualmente in via tra loro solidale, a risarcire i danni subiti dalla per il CP_2 mancato utilizzo del miniescavatore cingolato marca Yanmar, modello VIo55VCR, quantificati in complessivi euro 20.000,00 ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa>>, salvo poi, con la memoria n. 1, ex art. 183 c.p.c., comma 6°, quantificarli in € 57.000,00.
Nella concreta fattispecie i danni subiti dal danneggiato ( sono stati CP_2 quantificati dalla CTU espletata nel precedente giudizio (la cui ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice) e sul cui ammontare non vi è stata contestazione alcuna Anche il secondo e il terzo motivo sono infondati e devono essere disattesi risultando condivisibile il percorso logico argomentativo del Tribunale laddove, attraverso l'ausilio del CTU, ha evidenziato la mancanza di prova della coincidenza del mezzo meccanico ceduto a e di quello concesso in permuta alla Parte_7 Parte_1 circostanza questa che comporta l'infondatezza della domanda di manleva proposta nei confronti di ed esclude l'invocato acquisto in buona fede da parte CP_1 dell'appellante. Né, per altro verso, la prova incombente sulla CO.M.E.G. può essere fornita attraverso l'invocata rinnovazione della CTU. Il quarto motivo, come detto, aveva invece ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Lo scrutinio del quinto motivo, avente ad oggetto la censura sulla regolamentazione delle spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado, rimane assorbito dal rigetto dell'appello. L'esame della domanda subordinata formulata da << tenere indenne il CP_1 convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda CP_1 attorea e di quella proposta dalla e, in particolare, di quanto questi, in Parte_1 conseguenza del fatto dedotto in citazione, dovrà pagare alla terza chiamata Parte_1
[...
o a chi di ragione>> rimane anch'essa assorbita dal mancato accoglimento della domanda di ei suoi confronti. Parte_1
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri minimi, in ragione della non particolarità delle questioni trattate (valore della causa entro € 260.000,00) previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in € 1.489,00 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 la fase trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e € 2.552,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 7.160,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, in favore di ogni parte costituita.
Nulla sulle spese tra la parte appellante soccombente e avendo Controparte_3 quest'ultimo aderito alle conclusioni dell'atto di appello. In ragione del rigetto dell'appello va dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. n.115/2002.
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nei confronti della Procura della Repubblica di Paola, in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore, TT TO LF, e di Controparte_3
, avverso la sentenza n. 672 del Tribunale civile di Paola del Parte_2
6.10/7.10.2021 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Parte_2
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado quantificate in € 7.160,00, oltre spese generali e accessori previsti per legge, in favore di ogni parte costituita;
-compensa le spese di lite del presente grado tra la parte appellante e
[...]
CP_3
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 16.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Giovanna Gioia