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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5391 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 18548/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice NI CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18548/2019 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Guglielmo CARBONE
ATTORE contro nato a [...] il [...] (C.F. ), con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Maria Elena PARISI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 22.04.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
che fosse dichiarata la simulazione dell'atto pubblico di compravendita stipulato il 02.02.2016
e, per l'effetto, la nullità del trasferimento immobiliare, con trascrizione della proprietà dell'immobile in capo all'attore presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 02.02.2016 era stato stipulato un atto pubblico di vendita tra l'attore e il convenuto (proprio figlio), relativo a un immobile sito in Misterbianco, con riserva del diritto di abitazione in favore dell'attore. Tuttavia, l'operazione era simulata: il prezzo di vendita di €60.000,00 risultava versato tramite assegno bancario emesso dal convenuto, ma in realtà i fondi provenivano da un bonifico di €115.000,00 effettuato dallo stesso attore sul conto del figlio il precedente 09.01.2016. Successivamente, il convenuto restituiva €25.000,00 all'attore. Parte attrice rappresentava che l'atto era stato simulato per proteggere l'immobile da azioni esecutive della Banca Sant'Angelo, creditrice dell'attore.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l'atto di compravendita non aveva reale causa negoziale, mancava il pagamento effettivo del corrispettivo e non vi era volontà traslativa. L'attore aveva continuato a comportarsi come proprietario dell'immobile, sostenendo spese per la difesa contro la azione revocatoria promossa dalla banca, saldando debiti e liberando l'immobile da ipoteche. Il convenuto, invece, era rimasto contumace nel giudizio promosso dalla banca per la revocatoria della compravendita.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, Pt_1 CP_1
sostenendo la validità e l'efficacia del contratto di compravendita stipulato il 02.02.2016.
La difesa di esponeva che l'immobile oggetto di causa era stato Controparte_1
regolarmente acquistato dall'attore con atto pubblico del 02.02.2016 per il prezzo di
€60.000,00, corrisposto mediante assegno bancario. Il prezzo era stato determinato tenendo conto del valore catastale, del diritto di abitazione riservato al venditore, delle spese di ristrutturazione e delle somme versate per estinguere debiti verso la Banca Sant'Angelo. Il convenuto aveva provveduto alla regolarizzazione catastale, alla ristrutturazione dell'immobile,
pagina 2 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
alla stipula dei contratti di fornitura e al pagamento di €35.000,00 per chiudere l'esposizione debitoria del padre.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che non vi era stata alcuna simulazione, essendo il contratto valido ed efficace, come dimostrato dalle attività svolte dal convenuto in qualità di proprietario.
La somma di €115.000,00 versata dal padre non era collegata alla compravendita e la contumacia nel giudizio di revocatoria era stata una scelta difensiva condivisa, in quanto era già intervenuta la transazione con la banca. Le ipoteche sull'immobile risultavano di entità inferiore rispetto a quanto sostenuto da parte attrice e l'azione giudiziaria promossa dal padre doveva considerarsi temeraria e motivata da intenti ritorsivi legati a dissidi familiari.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c. con le quali parte attrice ribadiva le proprie difese, così come parte convenuta che eccepiva altresì la mancata produzione di 'alcun atto contente la volontà dissimulata, come dovuto, per legge' e, quindi, la mancanza di controdichiarazione scritta.
§§§§§
Con ordinanza dell'11.04.2022 venivano rigettate le richieste istruttorie in quanto irrilevanti.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 22.04.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
La azione proposta da è volta a fare valere la simulazione Parte_1
assoluta della compravendita stipulata il 02.02.2016 di cui egli stesso ed il convenuto erano state parti (venditrice il ed acquirente il Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Secondo consolidato orientamento interpretativo, la simulazione può essere provata pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
per presunzioni solo quando la domanda di accertamento della simulazione sia proposta da un terzo estraneo al negozio (Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2021 n.2619) e dunque non è ammissibile tra le stesse parti del negozio.
Più specificamente, 'nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, non può essere data per testimoni o per presunzioni, ma può essere fornita solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio' (Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2022 n.18049).
Nel caso specifico, parte attrice non ha allegato la esistenza di alcuna controdichiarazione redatta in forma scritta né tanto meno ha prodotto alcun documento in tal senso e, ancora, non ha inteso controdedurre rispetto alla specifica eccezione formulata dalla difesa di parte convenuta nei termini sopra riportati.
Coniugando i superiori principi interpretativi con la struttura, in concreto, della domanda, incentrata sullo sviluppo di prova per presunzioni dell'accordo simulatorio, deve affermarsi la inammissibilità della prova per presunzioni e, conseguentemente, la infondatezza della domanda.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo valore intermedio fra minimi e medi in dipendenza delle difese in concreto svolte e delle ragioni della decisione, per fasi studio, introduttiva e decisionale.
Non appaiono sussistenti, viceversa, i presupposti per ritenere la temerarietà della iniziativa e per pronunciare condanna ex art.96 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, RIGETTA la domanda proposta da e lo condanna al pagamento delle spese Parte_1
pagina 4 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
processuali in favore di che liquida in complessivi euro 6.000,00 Controparte_1 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 6 novembre 2025.
IL GIUDICE
NI CA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice NI CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18548/2019 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Guglielmo CARBONE
ATTORE contro nato a [...] il [...] (C.F. ), con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Maria Elena PARISI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 22.04.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
che fosse dichiarata la simulazione dell'atto pubblico di compravendita stipulato il 02.02.2016
e, per l'effetto, la nullità del trasferimento immobiliare, con trascrizione della proprietà dell'immobile in capo all'attore presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 02.02.2016 era stato stipulato un atto pubblico di vendita tra l'attore e il convenuto (proprio figlio), relativo a un immobile sito in Misterbianco, con riserva del diritto di abitazione in favore dell'attore. Tuttavia, l'operazione era simulata: il prezzo di vendita di €60.000,00 risultava versato tramite assegno bancario emesso dal convenuto, ma in realtà i fondi provenivano da un bonifico di €115.000,00 effettuato dallo stesso attore sul conto del figlio il precedente 09.01.2016. Successivamente, il convenuto restituiva €25.000,00 all'attore. Parte attrice rappresentava che l'atto era stato simulato per proteggere l'immobile da azioni esecutive della Banca Sant'Angelo, creditrice dell'attore.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l'atto di compravendita non aveva reale causa negoziale, mancava il pagamento effettivo del corrispettivo e non vi era volontà traslativa. L'attore aveva continuato a comportarsi come proprietario dell'immobile, sostenendo spese per la difesa contro la azione revocatoria promossa dalla banca, saldando debiti e liberando l'immobile da ipoteche. Il convenuto, invece, era rimasto contumace nel giudizio promosso dalla banca per la revocatoria della compravendita.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, Pt_1 CP_1
sostenendo la validità e l'efficacia del contratto di compravendita stipulato il 02.02.2016.
La difesa di esponeva che l'immobile oggetto di causa era stato Controparte_1
regolarmente acquistato dall'attore con atto pubblico del 02.02.2016 per il prezzo di
€60.000,00, corrisposto mediante assegno bancario. Il prezzo era stato determinato tenendo conto del valore catastale, del diritto di abitazione riservato al venditore, delle spese di ristrutturazione e delle somme versate per estinguere debiti verso la Banca Sant'Angelo. Il convenuto aveva provveduto alla regolarizzazione catastale, alla ristrutturazione dell'immobile,
pagina 2 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
alla stipula dei contratti di fornitura e al pagamento di €35.000,00 per chiudere l'esposizione debitoria del padre.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che non vi era stata alcuna simulazione, essendo il contratto valido ed efficace, come dimostrato dalle attività svolte dal convenuto in qualità di proprietario.
La somma di €115.000,00 versata dal padre non era collegata alla compravendita e la contumacia nel giudizio di revocatoria era stata una scelta difensiva condivisa, in quanto era già intervenuta la transazione con la banca. Le ipoteche sull'immobile risultavano di entità inferiore rispetto a quanto sostenuto da parte attrice e l'azione giudiziaria promossa dal padre doveva considerarsi temeraria e motivata da intenti ritorsivi legati a dissidi familiari.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c. con le quali parte attrice ribadiva le proprie difese, così come parte convenuta che eccepiva altresì la mancata produzione di 'alcun atto contente la volontà dissimulata, come dovuto, per legge' e, quindi, la mancanza di controdichiarazione scritta.
§§§§§
Con ordinanza dell'11.04.2022 venivano rigettate le richieste istruttorie in quanto irrilevanti.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 22.04.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
La azione proposta da è volta a fare valere la simulazione Parte_1
assoluta della compravendita stipulata il 02.02.2016 di cui egli stesso ed il convenuto erano state parti (venditrice il ed acquirente il Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Secondo consolidato orientamento interpretativo, la simulazione può essere provata pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
per presunzioni solo quando la domanda di accertamento della simulazione sia proposta da un terzo estraneo al negozio (Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2021 n.2619) e dunque non è ammissibile tra le stesse parti del negozio.
Più specificamente, 'nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, non può essere data per testimoni o per presunzioni, ma può essere fornita solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio' (Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2022 n.18049).
Nel caso specifico, parte attrice non ha allegato la esistenza di alcuna controdichiarazione redatta in forma scritta né tanto meno ha prodotto alcun documento in tal senso e, ancora, non ha inteso controdedurre rispetto alla specifica eccezione formulata dalla difesa di parte convenuta nei termini sopra riportati.
Coniugando i superiori principi interpretativi con la struttura, in concreto, della domanda, incentrata sullo sviluppo di prova per presunzioni dell'accordo simulatorio, deve affermarsi la inammissibilità della prova per presunzioni e, conseguentemente, la infondatezza della domanda.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo valore intermedio fra minimi e medi in dipendenza delle difese in concreto svolte e delle ragioni della decisione, per fasi studio, introduttiva e decisionale.
Non appaiono sussistenti, viceversa, i presupposti per ritenere la temerarietà della iniziativa e per pronunciare condanna ex art.96 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, RIGETTA la domanda proposta da e lo condanna al pagamento delle spese Parte_1
pagina 4 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
processuali in favore di che liquida in complessivi euro 6.000,00 Controparte_1 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 6 novembre 2025.
IL GIUDICE
NI CA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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