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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1524/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
1524/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] (C.F. ), C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Chietera (CF:
),C.F._2
CONTRO
1 (C.F. Controparte_1
) in persona del , P.IVA_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t.,
[...]
rappresentato e difeso, dall'Avvocatura dello Stato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva dinnanzi al Giudice del Lavoro di Bari la parte in epigrafe menzionata per sentir accogliere le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese di lite.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_4 CP_5 CP_3 Per_2
, dott. -, la causa veniva decisa. Per_3 Per_4
Ebbene, il procuratore di parte ricorrente ha invocato una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo a questo giudice di pronunciare sentenza in tal senso.
La causa veniva quindi decisa.
2 Invero, è emerso inconfutabilmente il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ditalché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. Infatti, la questione relativa ai docenti destinatari di provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro in esecuzione di sentenze del Giudice
Amministrativo è stata normativamente risolta con l'emanazione del decreto legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.
L'art. 10 di detta legge prevede espressamente che: 1. “Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del
[...]
23 febbraio 2016, n. Controparte_6
106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del
23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.
Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025
3 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.
Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”.
In esecuzione del disposto normativo sopra riportato, il ricorrente, con decreto del 9.8.2024 (cfr. all. 1) è stato assegnato al Liceo “
[...]
”, ivi ottenendo un contratto annuale di supplenza (cfr. CP_3
all. 2), nella cui vigenza è obbligato ad acquisire i CFU o CFA normativamente previsti.
4 In forza di tali mutate circostanze di fatto, è stata invocata una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina
- con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000,
4918/98 delle Sezioni Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004,
16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale (si veda anche Cass. n. 6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, in relazione alla domanda formulata dal ricorrente, è emersa la circostanza dell'avvenuto integrale soddisfacimento delle pretese vantate nel presente giudizio e conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Tant'è che il procuratore della parte ricorrente ha invocato una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, richiedendo a questo giudice di emettere sentenza in tal
5 senso. Essendo venuta meno ogni posizione di contrasto, quindi, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti può affermarsi che nel corso del processo si è estinta la situazione giuridica posta a base della domanda, e quindi la domanda stessa, restando eliso, l'interesse ad agire;
“oggettivamente è venuta meno la materia rispetto alla quale si contendeva;
prende quindi essenziale rilievo il fatto sopravvenuto di cessazione che, estinguendo la situazione giuridica controversa, svuota di contenuto il tema della lite, determinando la chiusura del procedimento senza decisione di merito”(in questo senso Cass. n.
4630/1897; si vedano anche Cass. nn. 2843/55, 4381/57,
1997/58, 3083/63, 381/67, 2983/67, 1710/71, 2280/73,
1216/74, 1264/78, 1173/80).
Nessun dubbio sussiste sul fatto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere possa essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. n. 19568/2017). Del resto, per orientamento giurisprudenziale consolidato, la cessazione della materia del contendere - non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio - è rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass., Sez. 1, n.
4883 del 07/03/2006; Sez. 6 - 3, n. 8903 del 04/05/2016) “e,
d'altra parte, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i
6 fatti risultino documentati ex actis (Cass., Sez. U, n. 10531 del
07/05/2013)” (così Cass. n. 10728/2017).
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, si dispone la compensazione integrale in ragione dello ius superveniens che ha risolto il contenzioso in essere.
Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
1524/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] (C.F. ), C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Chietera (CF:
),C.F._2
CONTRO
1 (C.F. Controparte_1
) in persona del , P.IVA_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t.,
[...]
rappresentato e difeso, dall'Avvocatura dello Stato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva dinnanzi al Giudice del Lavoro di Bari la parte in epigrafe menzionata per sentir accogliere le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese di lite.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_4 CP_5 CP_3 Per_2
, dott. -, la causa veniva decisa. Per_3 Per_4
Ebbene, il procuratore di parte ricorrente ha invocato una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo a questo giudice di pronunciare sentenza in tal senso.
La causa veniva quindi decisa.
2 Invero, è emerso inconfutabilmente il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ditalché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. Infatti, la questione relativa ai docenti destinatari di provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro in esecuzione di sentenze del Giudice
Amministrativo è stata normativamente risolta con l'emanazione del decreto legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.
L'art. 10 di detta legge prevede espressamente che: 1. “Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del
[...]
23 febbraio 2016, n. Controparte_6
106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del
23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.
Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025
3 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.
Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”.
In esecuzione del disposto normativo sopra riportato, il ricorrente, con decreto del 9.8.2024 (cfr. all. 1) è stato assegnato al Liceo “
[...]
”, ivi ottenendo un contratto annuale di supplenza (cfr. CP_3
all. 2), nella cui vigenza è obbligato ad acquisire i CFU o CFA normativamente previsti.
4 In forza di tali mutate circostanze di fatto, è stata invocata una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina
- con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000,
4918/98 delle Sezioni Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004,
16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale (si veda anche Cass. n. 6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, in relazione alla domanda formulata dal ricorrente, è emersa la circostanza dell'avvenuto integrale soddisfacimento delle pretese vantate nel presente giudizio e conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Tant'è che il procuratore della parte ricorrente ha invocato una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, richiedendo a questo giudice di emettere sentenza in tal
5 senso. Essendo venuta meno ogni posizione di contrasto, quindi, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti può affermarsi che nel corso del processo si è estinta la situazione giuridica posta a base della domanda, e quindi la domanda stessa, restando eliso, l'interesse ad agire;
“oggettivamente è venuta meno la materia rispetto alla quale si contendeva;
prende quindi essenziale rilievo il fatto sopravvenuto di cessazione che, estinguendo la situazione giuridica controversa, svuota di contenuto il tema della lite, determinando la chiusura del procedimento senza decisione di merito”(in questo senso Cass. n.
4630/1897; si vedano anche Cass. nn. 2843/55, 4381/57,
1997/58, 3083/63, 381/67, 2983/67, 1710/71, 2280/73,
1216/74, 1264/78, 1173/80).
Nessun dubbio sussiste sul fatto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere possa essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. n. 19568/2017). Del resto, per orientamento giurisprudenziale consolidato, la cessazione della materia del contendere - non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio - è rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass., Sez. 1, n.
4883 del 07/03/2006; Sez. 6 - 3, n. 8903 del 04/05/2016) “e,
d'altra parte, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i
6 fatti risultino documentati ex actis (Cass., Sez. U, n. 10531 del
07/05/2013)” (così Cass. n. 10728/2017).
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, si dispone la compensazione integrale in ragione dello ius superveniens che ha risolto il contenzioso in essere.
Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
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