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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dott. Michele VIDETTA - Presidente
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in appello n.379/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(rappresentata e difesa dagli Avv.ti F.C. Glinni e R. Foggetta) Parte_1
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avv. M. . . Controparte_1 CP_2
Appellato
NONCHÉ
, rappresentato e difeso dall'Avv. R.L. Ditaranto Controparte_3
Appellata
***§***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.401/2018 del 20.04.2018 il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda avanzata dalla sig.ra volta ad ottenere il risarcimento di Parte_1
danni fisici conseguenti ad una caduta imputata alle precarie condizioni di manutenzione della strada, in lungo la quale stava camminando. CP_1
Inquadrata la fattispecie nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c., il Tribunale rilevava la mancanza di prova circa la “ricostruzione dinamica dell'evento lesivo prospettato dall'attrice” e quindi circa le “modalità di verificazione e il rapporto di derivazione causale tra la caduta e la strada incustodita dal convenuto CP_1
”.
[...]
2. Ha proposto appello lamentando, per un verso, la mancanza Parte_1
di motivazione del provvedimento con il quale il Tribunale aveva rigettato la sua richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, articolati al fine di dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria proposta;
per altro verso la mancata valorizzazione, a fini probatori, della documentazione depositata che, ad avviso dell'appellante, poteva rappresentare le c.d. presunzioni semplici dalle quali il Giudice di primo grado avrebbe potuto ritrarre elementi di prova.
Ha concluso chiedendo, previa ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori riproposti, per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
3. Si sono costituiti il e la contestando il gravame Controparte_1 CP_3
proposto e chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
4. All'udienza del 05.12.2023, tenutasi in forma cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione, con termine per il deposito di conclusionali e repliche.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Nell'unico motivo di gravame proposto, l'appellante contesta la mancanza di motivazione della ordinanza con la quale il G.I. del Tribunale aveva respinto la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati dall'attrice, volti a provare il verificarsi dell'evento e la dinamica dello stesso.
Sotto altro profilo, la censura investe anche la mancata considerazione dell'assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere della prova a suo carico, “attraverso le cd. Presunzioni semplici” che il Giudice di prime cure poteva trarre dalla documentazione versata in atti (id est: documentazione fotografica versata in atti dal di . CP_1 CP_1
Il motivo è infondato in entrambe le declinazioni attraverso le quali è stato proposto.
La richiesta istruttoria dell'attrice, contenuta in atto di citazione e ribadita con la seconda memoria di cui all'art.183, VI co., cpc, era la prova per testi da svolgersi a mezzo dell'unico teste indicato e verteva sui seguenti capitoli:
_______________
pag. 2 << 1) “vero che il giorno 06.11.08, il servizio 118, con ambulanza, alle ore 12.00 circa,
intervenne in via dell'Edera nell'abitato di , per il soccorso della sig.ra CP_1
, per l'infortunio occorsole in seguito a caduta sul lastrico stradale Parte_1
nei pressi della sua abitazione proprio davanti il portone di casa”
2) “Vero che la suddetta sig.ra era impossibilitata a muoversi per i Parte_1
lancinanti dolori alla gamba destra”.
3) “Vero che lì dove in via dell'Edera la sig.ra è caduta, il lastrico stradale si Pt_1
presentava liscio, sdrucciolevole e senza alcuna ringhiera o passamano di appoggio e in forte pendenza”>>
In riferimento a tale ultima circostanza, inoltre, l'appellante sostiene che essa era “volta
a dimostrare il nesso di causalità tra evento e lesioni lamentate, nonché chiaramente descrittive del fatto che la sig.ra a causa di uno stato di cattiva manutenzione Pt_1 del lastrico stradale di via dell'Edera in , rimaneva vittima di un infortunio”. CP_1
Orbene, se è vero che nell'ordinanza del 31.3.2011 con la quale aveva ritenuto la causa matura per la decisione, e quindi aveva implicitamente rigettato le richieste istruttorie di parte attrice, il G.I. non aveva motivato tale rigetto, è altrettanto vero che i motivi della non ammissione della prova per testi, di cui si duole l'appellante, sono stati ampiamente esplicitati nella impugnata sentenza ove si legge:
“Orbene, nel corso del procedimento non è stato possibile ricostruire la dinamica dell'evento lesivo prospettato dall'attrice, la quale non ha formulato istanze istruttorie ammissibili e rilevanti ai fini della presente decisione. Ed infatti, le richieste istruttorie avanzate non sono state accolte, in quanto aventi per oggetto mezzi istruttori tendenti a provare circostanze incontestate, quali quelle relative all'impossibilità di movimento dell'attrice in seguito all'infortunio; provate in via documentale, quali quelle afferenti
l'intervento dei sanitari del pronto soccorso, ovvero afferenti a valutazioni. In particolare, sotto tale ultimo profilo, vengono in rilievo le circostanze articolate in relazione alla morfologia e allo stato manutentivo della strada.”
Anche con riferimento all'ultimo capitolo di prova articolato in primo grado, ovvero l'unico volto -nella prospettazione della parte attrice in primo grado- a dimostrare la causa della caduta, lungi dall'accertare uno stato di cattiva manutenzione della strada, come affermato nell'atto di appello, esso era articolato in guisa tale da far affermare alla teste una propria valutazione circa il fatto che “il lastrico stradale si presentava liscio,
_______________
pag. 3 sdrucciolevole” circostanze che non derivano da mancata o errata manutenzione, ma da situazioni contingenti e soggettive sulle quali il teste non avrebbe potuto che esprimere valutazioni personali.
In sostanza la prova richiesta non era rivolta a dimostrare una irregolarità della strada
CP_ derivante da una mancata o errata manutenzione della stessa da parte dell' che ne è il custode, ma si incentrava su un particolare aspetto della dinamica che implica valutazioni soggettive e non integra un difetto di manutenzione, difetto che la parte attrice ha genericamente denunciato, senza specificare in cosa sia consistita la condotta illecita – mancata manutenzione – del CP_1
Ciò esclude anche la fondatezza della seconda declinazione del motivo di appello proposto, vale a dire far derivare dalla produzione fotografica riproducente lo stato dei luoghi, la presunzione semplice dello stato sdrucciolevole e liscio della strada percorsa dall'attrice, che non è fattispecie imputabile al custode in quanto non deriva -in assenza di altre deduzioni- da una mancata o errata manutenzione del bene in custodia.
6. Le spese del presente grado di giudizio in conseguenza del rigetto dell'appello e della conferma della sentenza di primo grado sono liquidate come da dispositivo con applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 ed in considerazione del valore della causa (scaglione indeterminato), nonché dell'attività difensiva espletata (fase di studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori minimi, essendovi i requisiti di cui all'art.4, co.1 del citato DM 55/2014.
7. Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115 del 30 maggio 2002.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n.
379/2018 di cui in epigrafe, avverso la sentenza n. 401/2018 del Tribunale di Potenza, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore del e di Parte_1 Controparte_1
, delle competenze del presente grado di giudizio, Controparte_3
complessivamente quantificate ai minimi in € 3.473,00, oltre spese generali,
IVA e CAP come per legge, per ciascuno;
_______________
pag. 4 c) dichiara l'obbligo dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art.13 comma, 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso, nella Camera di Consiglio telematica del 5.3.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott. Michele Videtta
_______________
pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dott. Michele VIDETTA - Presidente
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in appello n.379/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(rappresentata e difesa dagli Avv.ti F.C. Glinni e R. Foggetta) Parte_1
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avv. M. . . Controparte_1 CP_2
Appellato
NONCHÉ
, rappresentato e difeso dall'Avv. R.L. Ditaranto Controparte_3
Appellata
***§***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.401/2018 del 20.04.2018 il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda avanzata dalla sig.ra volta ad ottenere il risarcimento di Parte_1
danni fisici conseguenti ad una caduta imputata alle precarie condizioni di manutenzione della strada, in lungo la quale stava camminando. CP_1
Inquadrata la fattispecie nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c., il Tribunale rilevava la mancanza di prova circa la “ricostruzione dinamica dell'evento lesivo prospettato dall'attrice” e quindi circa le “modalità di verificazione e il rapporto di derivazione causale tra la caduta e la strada incustodita dal convenuto CP_1
”.
[...]
2. Ha proposto appello lamentando, per un verso, la mancanza Parte_1
di motivazione del provvedimento con il quale il Tribunale aveva rigettato la sua richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, articolati al fine di dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria proposta;
per altro verso la mancata valorizzazione, a fini probatori, della documentazione depositata che, ad avviso dell'appellante, poteva rappresentare le c.d. presunzioni semplici dalle quali il Giudice di primo grado avrebbe potuto ritrarre elementi di prova.
Ha concluso chiedendo, previa ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori riproposti, per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
3. Si sono costituiti il e la contestando il gravame Controparte_1 CP_3
proposto e chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
4. All'udienza del 05.12.2023, tenutasi in forma cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione, con termine per il deposito di conclusionali e repliche.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Nell'unico motivo di gravame proposto, l'appellante contesta la mancanza di motivazione della ordinanza con la quale il G.I. del Tribunale aveva respinto la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati dall'attrice, volti a provare il verificarsi dell'evento e la dinamica dello stesso.
Sotto altro profilo, la censura investe anche la mancata considerazione dell'assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere della prova a suo carico, “attraverso le cd. Presunzioni semplici” che il Giudice di prime cure poteva trarre dalla documentazione versata in atti (id est: documentazione fotografica versata in atti dal di . CP_1 CP_1
Il motivo è infondato in entrambe le declinazioni attraverso le quali è stato proposto.
La richiesta istruttoria dell'attrice, contenuta in atto di citazione e ribadita con la seconda memoria di cui all'art.183, VI co., cpc, era la prova per testi da svolgersi a mezzo dell'unico teste indicato e verteva sui seguenti capitoli:
_______________
pag. 2 << 1) “vero che il giorno 06.11.08, il servizio 118, con ambulanza, alle ore 12.00 circa,
intervenne in via dell'Edera nell'abitato di , per il soccorso della sig.ra CP_1
, per l'infortunio occorsole in seguito a caduta sul lastrico stradale Parte_1
nei pressi della sua abitazione proprio davanti il portone di casa”
2) “Vero che la suddetta sig.ra era impossibilitata a muoversi per i Parte_1
lancinanti dolori alla gamba destra”.
3) “Vero che lì dove in via dell'Edera la sig.ra è caduta, il lastrico stradale si Pt_1
presentava liscio, sdrucciolevole e senza alcuna ringhiera o passamano di appoggio e in forte pendenza”>>
In riferimento a tale ultima circostanza, inoltre, l'appellante sostiene che essa era “volta
a dimostrare il nesso di causalità tra evento e lesioni lamentate, nonché chiaramente descrittive del fatto che la sig.ra a causa di uno stato di cattiva manutenzione Pt_1 del lastrico stradale di via dell'Edera in , rimaneva vittima di un infortunio”. CP_1
Orbene, se è vero che nell'ordinanza del 31.3.2011 con la quale aveva ritenuto la causa matura per la decisione, e quindi aveva implicitamente rigettato le richieste istruttorie di parte attrice, il G.I. non aveva motivato tale rigetto, è altrettanto vero che i motivi della non ammissione della prova per testi, di cui si duole l'appellante, sono stati ampiamente esplicitati nella impugnata sentenza ove si legge:
“Orbene, nel corso del procedimento non è stato possibile ricostruire la dinamica dell'evento lesivo prospettato dall'attrice, la quale non ha formulato istanze istruttorie ammissibili e rilevanti ai fini della presente decisione. Ed infatti, le richieste istruttorie avanzate non sono state accolte, in quanto aventi per oggetto mezzi istruttori tendenti a provare circostanze incontestate, quali quelle relative all'impossibilità di movimento dell'attrice in seguito all'infortunio; provate in via documentale, quali quelle afferenti
l'intervento dei sanitari del pronto soccorso, ovvero afferenti a valutazioni. In particolare, sotto tale ultimo profilo, vengono in rilievo le circostanze articolate in relazione alla morfologia e allo stato manutentivo della strada.”
Anche con riferimento all'ultimo capitolo di prova articolato in primo grado, ovvero l'unico volto -nella prospettazione della parte attrice in primo grado- a dimostrare la causa della caduta, lungi dall'accertare uno stato di cattiva manutenzione della strada, come affermato nell'atto di appello, esso era articolato in guisa tale da far affermare alla teste una propria valutazione circa il fatto che “il lastrico stradale si presentava liscio,
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pag. 3 sdrucciolevole” circostanze che non derivano da mancata o errata manutenzione, ma da situazioni contingenti e soggettive sulle quali il teste non avrebbe potuto che esprimere valutazioni personali.
In sostanza la prova richiesta non era rivolta a dimostrare una irregolarità della strada
CP_ derivante da una mancata o errata manutenzione della stessa da parte dell' che ne è il custode, ma si incentrava su un particolare aspetto della dinamica che implica valutazioni soggettive e non integra un difetto di manutenzione, difetto che la parte attrice ha genericamente denunciato, senza specificare in cosa sia consistita la condotta illecita – mancata manutenzione – del CP_1
Ciò esclude anche la fondatezza della seconda declinazione del motivo di appello proposto, vale a dire far derivare dalla produzione fotografica riproducente lo stato dei luoghi, la presunzione semplice dello stato sdrucciolevole e liscio della strada percorsa dall'attrice, che non è fattispecie imputabile al custode in quanto non deriva -in assenza di altre deduzioni- da una mancata o errata manutenzione del bene in custodia.
6. Le spese del presente grado di giudizio in conseguenza del rigetto dell'appello e della conferma della sentenza di primo grado sono liquidate come da dispositivo con applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 ed in considerazione del valore della causa (scaglione indeterminato), nonché dell'attività difensiva espletata (fase di studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori minimi, essendovi i requisiti di cui all'art.4, co.1 del citato DM 55/2014.
7. Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115 del 30 maggio 2002.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n.
379/2018 di cui in epigrafe, avverso la sentenza n. 401/2018 del Tribunale di Potenza, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore del e di Parte_1 Controparte_1
, delle competenze del presente grado di giudizio, Controparte_3
complessivamente quantificate ai minimi in € 3.473,00, oltre spese generali,
IVA e CAP come per legge, per ciascuno;
_______________
pag. 4 c) dichiara l'obbligo dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art.13 comma, 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso, nella Camera di Consiglio telematica del 5.3.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott. Michele Videtta
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