Articolo 10 della Legge 18 marzo 1958, n. 240
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 aprile 1958
Art. 10.
L' art. 8 della legge 12 luglio 1956, n. 735 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora, entro l'esercizio finanziario, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati alle opere pubbliche non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalita' dei fondi inscritti nei capitoli di bilancio affidati alla loro gestione, i fondi non impegnati sono portati in aumento alla disponibilita' dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo".
Entrata in vigore il 18 aprile 1958