Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4588 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Marenaci, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Cristian Mulino, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 20/12/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 13/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Lecce (LE) il 21/05/2010;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Lecce (LE), il Controparte_1
21/05/2010 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 76, parte
II, serie A, anno 2010), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati;
b) la casa coniugale in comproprietà dei rispettivi coniugi, sita in Lecce alla Via
Antonio dell'Abate n.37, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del
Sig. ; Controparte_1
2 c) la Sig.ra stabilirà la propria residenza presso altro Parte_1 immobile;
d) entrambi i coniugi dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
e) i coniugi, quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non avere nulla a pretendere, per tale titolo,
l'uno dall'altro;
f) i coniugi dichiarano che col presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/01/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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