Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2195
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per deposito tardivo del ricorso

    La Corte ha rilevato che il ricorso è stato notificato alla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione il 4.10.2024, ma depositato in Corte di Giustizia Tributaria solo il 30.01.2025, superando il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 D.Lgv. 546/92.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e violazione normativa di settore

    La Corte non ha esaminato nel merito questo motivo in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività del deposito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2195
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2195
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo