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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2195/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUGINI TIZIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3084/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231443959000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/01/25 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.09720240231443959000 dell'Agenzia Entrate Riscossione per omesso versamento di tributi coattivi di un ammontare totale di € 386,88, riferentesi a tasse per gli anni 2019-2020 relative a concessione regionale di attività agrituristica esercitata dal ricorrente in agro di Corigliano-Rossano, c.da
Trapesimi-Lacuna.
In data 18/11/2024 depositava controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto nel merito.
In data 17/2/2025 si costituiva la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.09720240231443959000 dell'Agenzia Entrate Riscossione per omesso versamento di tributi coattivi di un ammontare totale di
€ 386,88, riferentesi a tasse per gli anni 2019-2020 relative a concessione regionale di attività agrituristica esercitata dal ricorrente in agro di Corigliano-Rossano, c.da Trapesimi-Lacuna.
Sostiene il ricorrente l'illegittimità della cartella esattoriale per difetto di motivazione nonché per violazione della normativa di settore (19/11/2020 n. 19, Burc n. 109 del 19/11/2020 Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole e sostenendo l'inapplicabilità della disciplina specialistica all'attività di ristorazione gestita dal ricorrente.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per deposito del medesimo in Corte di Giustizia
Tributaria oltre il termine perentorio di 30 gg. dalla notifica del ricorso al resistente. Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha notificato il ricorso a mezzo pec alla resistente Agenzia delle
Entrate Riscossione il 4.10.2024 provvedendo invece al deposito in Corte di Giustizia Tributaria di I^
Grado solo in data 30.01.2025 tant'è che le controdeduzioni di parte resistente risultano depositate in data 18.11.2024.
Considerato che la parte ha effettuato la costituzione in giudizio soltanto in data 30.01.2025 ben oltre il termine perentorio di trenta giorni il ricorso deve dichiararsi inammissibile ex art. 22 D.Lgv. 546/92.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n.
3084/2024):
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione
Calabria delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 300,00 (trecento) ciascuna, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA se dovuti.
Così deciso in Roma, lì 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
Dott.ssa AN IN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUGINI TIZIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3084/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231443959000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/01/25 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.09720240231443959000 dell'Agenzia Entrate Riscossione per omesso versamento di tributi coattivi di un ammontare totale di € 386,88, riferentesi a tasse per gli anni 2019-2020 relative a concessione regionale di attività agrituristica esercitata dal ricorrente in agro di Corigliano-Rossano, c.da
Trapesimi-Lacuna.
In data 18/11/2024 depositava controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto nel merito.
In data 17/2/2025 si costituiva la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.09720240231443959000 dell'Agenzia Entrate Riscossione per omesso versamento di tributi coattivi di un ammontare totale di
€ 386,88, riferentesi a tasse per gli anni 2019-2020 relative a concessione regionale di attività agrituristica esercitata dal ricorrente in agro di Corigliano-Rossano, c.da Trapesimi-Lacuna.
Sostiene il ricorrente l'illegittimità della cartella esattoriale per difetto di motivazione nonché per violazione della normativa di settore (19/11/2020 n. 19, Burc n. 109 del 19/11/2020 Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole e sostenendo l'inapplicabilità della disciplina specialistica all'attività di ristorazione gestita dal ricorrente.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per deposito del medesimo in Corte di Giustizia
Tributaria oltre il termine perentorio di 30 gg. dalla notifica del ricorso al resistente. Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha notificato il ricorso a mezzo pec alla resistente Agenzia delle
Entrate Riscossione il 4.10.2024 provvedendo invece al deposito in Corte di Giustizia Tributaria di I^
Grado solo in data 30.01.2025 tant'è che le controdeduzioni di parte resistente risultano depositate in data 18.11.2024.
Considerato che la parte ha effettuato la costituzione in giudizio soltanto in data 30.01.2025 ben oltre il termine perentorio di trenta giorni il ricorso deve dichiararsi inammissibile ex art. 22 D.Lgv. 546/92.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n.
3084/2024):
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione
Calabria delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 300,00 (trecento) ciascuna, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA se dovuti.
Così deciso in Roma, lì 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
Dott.ssa AN IN