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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/09/2025, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13201/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. Marcello Recluta, presso il C.F._2 cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino, corso Re Umberto n. 12
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
Emanuela Moglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cafasse (TO), via
Barra n. 1
CONVENUTA contro
(C.F. ) residente Torino, via Giacinto Gallina Controparte_2 C.F._4
n. 2 int. 8
(C.F. ) residente in [...], ON C.F._5 corso Lecce n. 33 int. 33
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per gli attori: - Accertare che gli attori hanno esercitato sopra l'immobile sito in Torino via della Pervinche 5, censito al N.C.E.U. al foglio 1070, particella 26, subalterno 27, un
pagina 1 di 7 possesso esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, conforme al contenuto del diritto di proprietà, quanto meno dal 23.9.1997 e sino alla data odierna;
- per l'effetto, dichiarare acquistato per usucapione in capo agli attori , Parte_1
c.f. , e , c.f. , il diritto di C.F._1 Parte_2 C.F._2 piena proprietà sulla quota di 2/6 dell'anzidetto immobile intestata a Parte_3
(in alcuni documenti anche o ), c.f. Parte_4 Parte_5
; C.F._6
-ordinare al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Torino 1, con esonero di responsabilità, di trascrivere l'emananda sentenza a favore degli attori e contro l'intestatario;
-dichiarare tenuti e condannare i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite, con
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali.
Per la convenuta : Nulla oppone all'accoglimento della domanda di Controparte_1 parte attrice;
spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Sintesi degli atti di causa
Con atto di citazione regolarmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 ON
, esponendo che:
[...]
- con atto di compravendita del 16.11.1971 i fratelli , Parte_1 CP_4
e acquistarono la proprietà dell'alloggio sito in Torino,
[...] Parte_3 via delle Pervinche n. 5, meglio identificato in atti, con usufrutto in favore della madre
; Persona_1
- morì in data 21.11.1987 senza lasciare figli;
Parte_3
- i chiamati all'eredità di (la moglie, la madre, i fratelli, i nipoti ex Parte_3 fratre) rinunciarono tutti all'eredità, fatta eccezione per la PO ON
; la PO risultava aver sottoscritto atto di rinuncia all'eredità,
[...] Controparte_2 ma nel medesimo atto veniva identificata come “ , nome sconosciuto agli attori, Per_2 pertanto nel dubbio è stata convenuta in giudizio;
infine, la PO , figlia degli CP_1 attori, era stata nel possesso di bene ereditario, avendo vissuto nell'immobile di via delle
Pervinche n. 5 assieme ai genitori sino all'anno 2000;
- con atto di compravendita del 26.2.1990 i coniugi – acquistarono in Parte_3 Pt_2 comunione legale da la quota di 1/3 dell'immobile; Controparte_4
pagina 2 di 7 - gli attori si trasferirono quindi a vivere nell'alloggio di via Delle Pervinche assieme alla figlia , in allora minorenne, ed alla madre di , CP_1 Parte_1 Persona_1 deceduta in data 23.9.1997; da allora, gli attori si comportarono come unici ed esclusivi proprietari dell'immobile, detenendo le chiavi dello stesso nella loro esclusiva disponibilità, pagando per intero le tasse gravanti sul cespite e le spese condominiali e svolgendo lavori di ristrutturazione, senza che nessuno dei possibili successori di avesse avanzato alcuna pretesa sulla quota di 1/3 intestata allo Parte_3 stesso.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale di accertare che gli stessi avevano acquistato per usucapione la quota di 1/3 della proprietà dell'immobile intestata a . Parte_3
si è costituita in giudizio, confermando la narrativa attorea e Controparte_1 dichiarando di nulla opporre all'accoglimento della domanda.
e sono state dichiarate contumaci. Controparte_2 ON
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 4 settembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2) In punto contradittorio
Dal doc. 3 (nota di trascrizione) si desume che con atto di compravendita del 16.11.1971
(dunque si tratta di titolo ultraventennale) i fratelli , e CP_4 Pt_3 [...]
acquistarono la proprietà dell'immobile in Torino, via delle Pervinche n. 5, in Parte_1 allora censito al N.C.E.U. al foglio 62 numero 283 sub 27 (oggi foglio 1070 part. 26 sub
27, come attesta la visura catastale doc. 1) con usufrutto in favore della madre Per_1
[...]
Al doc. 10 è prodotto l'atto di compravendita di quote del 26.2.1990, con cui CP_4
ha ceduto ai coniugi ed in comunione
[...] Parte_1 Parte_2 legale di beni, la quota di 1/3 del predetto immobile.
Dalla visura catastale (doc. 1) risulta che l'immobile sito in Torino, via delle Pervinche n.
5, censito al N.C.E.U. al foglio 1070 part. 26 sub 27, è attualmente intestato (in coerenza con i citati atti di compravendita) a per 1/3, per Parte_3 Parte_1
1/3 come bene personale e per 1/6 in comunione legale con ad Parte_2 per 1/6 in comunione legale con . Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 7 Dal doc. 4 (certificato di morte) risulta che è deceduto in data Parte_3
21.11.1987; l'usufruttuaria è deceduta in data 23.9.1997 (cfr. certificato di Persona_1 morte prodotto in udienza).
Dalla morte di sono trascorsi ben oltre dieci anni senza che sia Parte_3 stato trascritto alcun atto di accettazione dell'eredità (cfr. ispezione ipotecaria sub doc.
59) ed il relativo diritto si è pertanto sicuramente prescritto.
Ad ogni modo, dall'albero genealogico prodotto come doc. 9 si desume che i chiamati all'eredità di erano: la moglie, la madre, Parte_3 Persona_3 Per_1
i fratelli , , e;
i figli dei fratelli,
[...] Pt_1 CP_4 Per_4 Persona_5 [...]
CP_
figlia di , (detto , e , figli di CP_1 Pt_1 CP_4 Per_6 ON
; figlia di Per_4 Persona_7 Per_2
In atti sono state prodotte le rinunce all'eredità della moglie del de cuius Persona_3
(doc. 5), dei fratelli , e (doc. 6), della madre Pt_1 Per_2 Per_4 CP_4 Per_1
e della PO figlia di (doc. 7), dei nipoti e
[...] Persona_7 Per_2 CP_4
CP_
figli di (doc. 8). Per_4
Per quest'ultima la rinuncia è dubbia in quanto l'atto è sottoscritto da , Controparte_2 ma la stessa nel corpo dell'atto viene identificata come Per_2
Il contraddittorio è stato dunque correttamente instaurato nei confronti dei nipoti chiamati all'eredità che non hanno rinunciato: (che è stata nel possesso dei Controparte_1 beni ereditari e quindi potenziale erede ex art. 458 c.c.), e, ON nel dubbio, anche nei confronti di . Controparte_2
3) Nel merito
Deve premettersi che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass. 24781/2017); negli stessi termini: “In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché pagina 4 di 7 eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa” (Cass. n. 35067/2022).
Gli attori hanno dato prova di aver esercitato sull'intero immobile di via delle Pervinche
n. 5, e quindi anche sulla quota di 1/3 intestata a , un possesso Parte_3 ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto.
I certificati storici di residenza (docc. 11 e 12) mostrano che i coniugi – Parte_3 risiedono presso l'immobile di via delle Pervinche n. 5 dal 17.12.1990 ed Pt_2 entrambi i testi escussi hanno confermato la circostanza, dichiarando di non aver mai visto nessun altro abitare nell'alloggio (ad eccezione della figlia e della madre CP_1 dell'attore, finché in vita). I testi hanno inoltre dichiarato che i due coniugi si sono sempre comportati come esclusivi proprietari, partecipando alle assemblee condominiali e provvedendo alla ristrutturazione dell'immobile nel 1999.
Le dichiarazioni testimoniali collimano con i documenti prodotti in giudizio dagli attori, che dimostrano il pagamento, nel corso degli anni, delle imposte sull'immobile da parte degli attori in via esclusiva (si vedano in particolare le dichiarazioni dei redditi sub docc.
29, 30 e 31 in cui i coniugi si dichiarano proprietari dell'immobile al 50% ciascuno), la partecipazione alle assemblee condominiali e il pagamento delle relative spese, la ristrutturazione del 1999, con modifiche della distribuzione interna dei locali, eseguita a nome di ed indicati come proprietari (doc. 51). Rileva Parte_1 Parte_2 anche la dichiarazione dell'amministratore del condominio (doc. 50), il quale ha sottoscritto che gli odierni attori si sono dichiarati esclusivi proprietari dell'immobile, sono sempre stati unici destinatari della corrispondenza con l'amministratore, hanno pagato per intero le spese e partecipato alle assemblee.
E' emerso, dunque, che gli attori hanno esercitato sull'immobile, per oltre vent'anni (il possesso è ultraventennale anche volendo far decorrere il dies a quo dalla morte dell'usufruttuaria in data 23.9.1997), un possesso esclusivo uti dominus e non più uti condominus, un possesso che esclude completamente ed è inconciliabile con un compossesso da parte di potenziali aventi diritto (chiamati all'eredità di
[...]
). Per questi ultimi, d'altra parte, le risultanze istruttorie hanno messo in Parte_3 evidenza ben più di una mera astensione dall'uso della cosa comune, ma un completo pagina 5 di 7 disinteresse e mancanza di esercizio, in qualunque forma, dei poteri e degli oneri tipici del proprietario.
Ad ulteriore conferma del quadro istruttorio vi è la condotta processuale assunta dalle parti convenute. si è costituita in giudizio dichiarando di nulla opporre Controparte_1
CP_ all'accoglimento della domanda di usucapione della quota;
e ON
sono rimaste contumaci, assumendo in tal modo ancora una volta un
[...] atteggiamento inerte e disinteressato rispetto alla proprietà dell'immobile. Le due convenute contumaci, inoltre, seppure regolarmente intimate, non sono comparse a rendere l'interrogatorio formale sui capi di prova dedotti dagli attori, diretti a provare il possesso esclusivo dell'immobile. In virtù degli altri elementi di prova già raccolti e sopra esaminati, la mancata comparizione può essere valutata come ammissione dei fatti dedotti dagli attori ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
In conclusione, la domanda merita accoglimento. Deve dunque dichiararsi che
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ed Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. ), già proprietari il primo C.F._2 della quota di 3/6 e la seconda della quota di 1/6, hanno acquistato per usucapione, contro l'intestatario catastale , nato a [...] il [...], (in alcuni Parte_3 documenti anche o , c.f. ) ed Parte_4 Parte_5 C.F._6 eventuali eredi, la residua quota di 2/6 dell'immobile sito in Torino, via delle Pervinche n.
5, censito al N.C.E.U. al foglio 1070 part. 26 sub 27.
Non va, peraltro, ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza. Come affermato, infatti, da Cass. n. 10434/1993: “l'ordine in questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc”.
Le spese di lite non vengono poste a carico delle convenute contumaci, trattandosi di giudizio necessario svolto nell'esclusivo interesse degli attori e senza opposizione alcuna delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, pagina 6 di 7 dichiara che , nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. ), già Parte_2 C.F._2 proprietari il primo della quota di 2/6 come bene personale e di 1/6 in comunione legale con la moglie e la seconda della quota di 1/6 in comunione legale con il Parte_2 marito , hanno acquistato per usucapione, contro l'intestatario Parte_1 catastale , nato a [...] il [...], (in alcuni documenti anche Parte_3
o , c.f. ) ed eventuali eredi, Parte_4 Parte_5 C.F._6 la residua quota di 2/6 dell'immobile sito in Torino, via delle Pervinche n. 5, censito al
N.C.E.U. al foglio 1070 part. 26 sub 27; nulla in punto spese.
Così deciso in Torino, in data 4 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13201/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. Marcello Recluta, presso il C.F._2 cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino, corso Re Umberto n. 12
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
Emanuela Moglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cafasse (TO), via
Barra n. 1
CONVENUTA contro
(C.F. ) residente Torino, via Giacinto Gallina Controparte_2 C.F._4
n. 2 int. 8
(C.F. ) residente in [...], ON C.F._5 corso Lecce n. 33 int. 33
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per gli attori: - Accertare che gli attori hanno esercitato sopra l'immobile sito in Torino via della Pervinche 5, censito al N.C.E.U. al foglio 1070, particella 26, subalterno 27, un
pagina 1 di 7 possesso esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, conforme al contenuto del diritto di proprietà, quanto meno dal 23.9.1997 e sino alla data odierna;
- per l'effetto, dichiarare acquistato per usucapione in capo agli attori , Parte_1
c.f. , e , c.f. , il diritto di C.F._1 Parte_2 C.F._2 piena proprietà sulla quota di 2/6 dell'anzidetto immobile intestata a Parte_3
(in alcuni documenti anche o ), c.f. Parte_4 Parte_5
; C.F._6
-ordinare al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Torino 1, con esonero di responsabilità, di trascrivere l'emananda sentenza a favore degli attori e contro l'intestatario;
-dichiarare tenuti e condannare i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite, con
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali.
Per la convenuta : Nulla oppone all'accoglimento della domanda di Controparte_1 parte attrice;
spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Sintesi degli atti di causa
Con atto di citazione regolarmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 ON
, esponendo che:
[...]
- con atto di compravendita del 16.11.1971 i fratelli , Parte_1 CP_4
e acquistarono la proprietà dell'alloggio sito in Torino,
[...] Parte_3 via delle Pervinche n. 5, meglio identificato in atti, con usufrutto in favore della madre
; Persona_1
- morì in data 21.11.1987 senza lasciare figli;
Parte_3
- i chiamati all'eredità di (la moglie, la madre, i fratelli, i nipoti ex Parte_3 fratre) rinunciarono tutti all'eredità, fatta eccezione per la PO ON
; la PO risultava aver sottoscritto atto di rinuncia all'eredità,
[...] Controparte_2 ma nel medesimo atto veniva identificata come “ , nome sconosciuto agli attori, Per_2 pertanto nel dubbio è stata convenuta in giudizio;
infine, la PO , figlia degli CP_1 attori, era stata nel possesso di bene ereditario, avendo vissuto nell'immobile di via delle
Pervinche n. 5 assieme ai genitori sino all'anno 2000;
- con atto di compravendita del 26.2.1990 i coniugi – acquistarono in Parte_3 Pt_2 comunione legale da la quota di 1/3 dell'immobile; Controparte_4
pagina 2 di 7 - gli attori si trasferirono quindi a vivere nell'alloggio di via Delle Pervinche assieme alla figlia , in allora minorenne, ed alla madre di , CP_1 Parte_1 Persona_1 deceduta in data 23.9.1997; da allora, gli attori si comportarono come unici ed esclusivi proprietari dell'immobile, detenendo le chiavi dello stesso nella loro esclusiva disponibilità, pagando per intero le tasse gravanti sul cespite e le spese condominiali e svolgendo lavori di ristrutturazione, senza che nessuno dei possibili successori di avesse avanzato alcuna pretesa sulla quota di 1/3 intestata allo Parte_3 stesso.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale di accertare che gli stessi avevano acquistato per usucapione la quota di 1/3 della proprietà dell'immobile intestata a . Parte_3
si è costituita in giudizio, confermando la narrativa attorea e Controparte_1 dichiarando di nulla opporre all'accoglimento della domanda.
e sono state dichiarate contumaci. Controparte_2 ON
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 4 settembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2) In punto contradittorio
Dal doc. 3 (nota di trascrizione) si desume che con atto di compravendita del 16.11.1971
(dunque si tratta di titolo ultraventennale) i fratelli , e CP_4 Pt_3 [...]
acquistarono la proprietà dell'immobile in Torino, via delle Pervinche n. 5, in Parte_1 allora censito al N.C.E.U. al foglio 62 numero 283 sub 27 (oggi foglio 1070 part. 26 sub
27, come attesta la visura catastale doc. 1) con usufrutto in favore della madre Per_1
[...]
Al doc. 10 è prodotto l'atto di compravendita di quote del 26.2.1990, con cui CP_4
ha ceduto ai coniugi ed in comunione
[...] Parte_1 Parte_2 legale di beni, la quota di 1/3 del predetto immobile.
Dalla visura catastale (doc. 1) risulta che l'immobile sito in Torino, via delle Pervinche n.
5, censito al N.C.E.U. al foglio 1070 part. 26 sub 27, è attualmente intestato (in coerenza con i citati atti di compravendita) a per 1/3, per Parte_3 Parte_1
1/3 come bene personale e per 1/6 in comunione legale con ad Parte_2 per 1/6 in comunione legale con . Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 7 Dal doc. 4 (certificato di morte) risulta che è deceduto in data Parte_3
21.11.1987; l'usufruttuaria è deceduta in data 23.9.1997 (cfr. certificato di Persona_1 morte prodotto in udienza).
Dalla morte di sono trascorsi ben oltre dieci anni senza che sia Parte_3 stato trascritto alcun atto di accettazione dell'eredità (cfr. ispezione ipotecaria sub doc.
59) ed il relativo diritto si è pertanto sicuramente prescritto.
Ad ogni modo, dall'albero genealogico prodotto come doc. 9 si desume che i chiamati all'eredità di erano: la moglie, la madre, Parte_3 Persona_3 Per_1
i fratelli , , e;
i figli dei fratelli,
[...] Pt_1 CP_4 Per_4 Persona_5 [...]
CP_
figlia di , (detto , e , figli di CP_1 Pt_1 CP_4 Per_6 ON
; figlia di Per_4 Persona_7 Per_2
In atti sono state prodotte le rinunce all'eredità della moglie del de cuius Persona_3
(doc. 5), dei fratelli , e (doc. 6), della madre Pt_1 Per_2 Per_4 CP_4 Per_1
e della PO figlia di (doc. 7), dei nipoti e
[...] Persona_7 Per_2 CP_4
CP_
figli di (doc. 8). Per_4
Per quest'ultima la rinuncia è dubbia in quanto l'atto è sottoscritto da , Controparte_2 ma la stessa nel corpo dell'atto viene identificata come Per_2
Il contraddittorio è stato dunque correttamente instaurato nei confronti dei nipoti chiamati all'eredità che non hanno rinunciato: (che è stata nel possesso dei Controparte_1 beni ereditari e quindi potenziale erede ex art. 458 c.c.), e, ON nel dubbio, anche nei confronti di . Controparte_2
3) Nel merito
Deve premettersi che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass. 24781/2017); negli stessi termini: “In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché pagina 4 di 7 eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa” (Cass. n. 35067/2022).
Gli attori hanno dato prova di aver esercitato sull'intero immobile di via delle Pervinche
n. 5, e quindi anche sulla quota di 1/3 intestata a , un possesso Parte_3 ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto.
I certificati storici di residenza (docc. 11 e 12) mostrano che i coniugi – Parte_3 risiedono presso l'immobile di via delle Pervinche n. 5 dal 17.12.1990 ed Pt_2 entrambi i testi escussi hanno confermato la circostanza, dichiarando di non aver mai visto nessun altro abitare nell'alloggio (ad eccezione della figlia e della madre CP_1 dell'attore, finché in vita). I testi hanno inoltre dichiarato che i due coniugi si sono sempre comportati come esclusivi proprietari, partecipando alle assemblee condominiali e provvedendo alla ristrutturazione dell'immobile nel 1999.
Le dichiarazioni testimoniali collimano con i documenti prodotti in giudizio dagli attori, che dimostrano il pagamento, nel corso degli anni, delle imposte sull'immobile da parte degli attori in via esclusiva (si vedano in particolare le dichiarazioni dei redditi sub docc.
29, 30 e 31 in cui i coniugi si dichiarano proprietari dell'immobile al 50% ciascuno), la partecipazione alle assemblee condominiali e il pagamento delle relative spese, la ristrutturazione del 1999, con modifiche della distribuzione interna dei locali, eseguita a nome di ed indicati come proprietari (doc. 51). Rileva Parte_1 Parte_2 anche la dichiarazione dell'amministratore del condominio (doc. 50), il quale ha sottoscritto che gli odierni attori si sono dichiarati esclusivi proprietari dell'immobile, sono sempre stati unici destinatari della corrispondenza con l'amministratore, hanno pagato per intero le spese e partecipato alle assemblee.
E' emerso, dunque, che gli attori hanno esercitato sull'immobile, per oltre vent'anni (il possesso è ultraventennale anche volendo far decorrere il dies a quo dalla morte dell'usufruttuaria in data 23.9.1997), un possesso esclusivo uti dominus e non più uti condominus, un possesso che esclude completamente ed è inconciliabile con un compossesso da parte di potenziali aventi diritto (chiamati all'eredità di
[...]
). Per questi ultimi, d'altra parte, le risultanze istruttorie hanno messo in Parte_3 evidenza ben più di una mera astensione dall'uso della cosa comune, ma un completo pagina 5 di 7 disinteresse e mancanza di esercizio, in qualunque forma, dei poteri e degli oneri tipici del proprietario.
Ad ulteriore conferma del quadro istruttorio vi è la condotta processuale assunta dalle parti convenute. si è costituita in giudizio dichiarando di nulla opporre Controparte_1
CP_ all'accoglimento della domanda di usucapione della quota;
e ON
sono rimaste contumaci, assumendo in tal modo ancora una volta un
[...] atteggiamento inerte e disinteressato rispetto alla proprietà dell'immobile. Le due convenute contumaci, inoltre, seppure regolarmente intimate, non sono comparse a rendere l'interrogatorio formale sui capi di prova dedotti dagli attori, diretti a provare il possesso esclusivo dell'immobile. In virtù degli altri elementi di prova già raccolti e sopra esaminati, la mancata comparizione può essere valutata come ammissione dei fatti dedotti dagli attori ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
In conclusione, la domanda merita accoglimento. Deve dunque dichiararsi che
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ed Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. ), già proprietari il primo C.F._2 della quota di 3/6 e la seconda della quota di 1/6, hanno acquistato per usucapione, contro l'intestatario catastale , nato a [...] il [...], (in alcuni Parte_3 documenti anche o , c.f. ) ed Parte_4 Parte_5 C.F._6 eventuali eredi, la residua quota di 2/6 dell'immobile sito in Torino, via delle Pervinche n.
5, censito al N.C.E.U. al foglio 1070 part. 26 sub 27.
Non va, peraltro, ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza. Come affermato, infatti, da Cass. n. 10434/1993: “l'ordine in questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc”.
Le spese di lite non vengono poste a carico delle convenute contumaci, trattandosi di giudizio necessario svolto nell'esclusivo interesse degli attori e senza opposizione alcuna delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, pagina 6 di 7 dichiara che , nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. ), già Parte_2 C.F._2 proprietari il primo della quota di 2/6 come bene personale e di 1/6 in comunione legale con la moglie e la seconda della quota di 1/6 in comunione legale con il Parte_2 marito , hanno acquistato per usucapione, contro l'intestatario Parte_1 catastale , nato a [...] il [...], (in alcuni documenti anche Parte_3
o , c.f. ) ed eventuali eredi, Parte_4 Parte_5 C.F._6 la residua quota di 2/6 dell'immobile sito in Torino, via delle Pervinche n. 5, censito al
N.C.E.U. al foglio 1070 part. 26 sub 27; nulla in punto spese.
Così deciso in Torino, in data 4 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
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