Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
RG N. 11922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 11922/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo De Fabritiis Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Rombolà CP_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 26.02.2025 come segue: per la ricorrente: “si riporta al ricorso e alla proposta conciliativa sopra indicata”; per il resistente: “si riporta ai propri atti difensivi e alla proposta conciliativa sopra indicata”;
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1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale disporsi Parte_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , nato il Per_1
25.08.2021 dalla relazione avuta con con collocamento e residenza CP_1
anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre ove continuerà a vivere stabilmente, la regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni contenute nel ricorso, nonché porsi a carico del padre il versamento di un contributo per il mantenimento del figlio dell'importo di € 450,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e statuire che l'assegno unico venga interamente percepito da lei. La ricorrente ha esposto che la relazione affettiva con il si sarebbe interrotta CP_1
definitivamente nel mese di novembre 2022 e che il resistente si sarebbe trasferito altrove, da ultimo a Schignano (Vaiano) quindi distante dai centri di interesse del minore. Ha aggiunto di abitare a Firenze con il figlio in una casa di proprietà acquistata, con Per_1
relativo mutuo, nel 2018, già casa familiare, di aver sempre provveduto da sola alla gestione e cura del figlio anche in considerazione del fatto che il padre, di Per_1
professione chef, avrebbe lavorato, seppur in modo non continuativo, fuori Firenze e che, per tale motivo, ella sarebbe stata impossibilitata a mantenere una posizione lavorativa stabile. Ha rappresentato che il padre avrebbe contribuito al mantenimento del figlio minore in maniera discontinua e lo avrebbe frequentato prevalentemente nel finesettimana.
2. Con memoria di costituzione si è costituito nel presente giudizio il quale CP_1
associandosi alla richiesta di affidamento condiviso del figlio minore ha però integralmente contestato la domanda della madre sia in riferimento all'asserita mancata contribuzione del padre al mantenimento del figlio, sia alla situazione economica della ricorrente, che più che impossibilitata semmai sarebbe non interessata a reperire un'attività lavorativa. Ha rappresentato, poi, di aver dato le dimissioni dalla propria attività di cuoco ad Arezzo e reperito un'attività lavorativa che si conciliasse con il proprio ruolo di padre, ovvero avrebbe deciso di aprire una propria partita iva ed iniziare una collaborazione come agente di commercio di food e beverage per locali e ristoranti, attività questa professionale in proprio con massima flessibilità di orario. Ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento paritario presso entrambi i genitori, il Per_1
pagina 2 di 5 mantenimento diretto del minore a carico di ciascun genitore nei periodi di collocazione del figlio presso ciascuno di essi e la ripartizione tra il padre e la madre nella misura del 50% ciascuno sia delle spese straordinarie necessarie per il minore che dell'assegno unico.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 26.02.2025, sono comparse le parti che, assistite dai rispettivi difensori, hanno avanzato rispettive proposte conciliative, non accettate. Hanno quindi precisato le conclusioni come sopra riportato ed il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Non essendo emerse circostanze che impongano di discostarsi dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, il Collegio dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
, come richiesto peraltro concordemente dalle parti, con collocamento paritetico Per_1
dello stesso presso entrambi i genitori secondo uno schema da ripetersi di quattro giorni consecutivi con il padre e i successivi quattro giorni consecutivi con la madre. Il Collegio ritiene, infatti, che nel caso di specie tale modalità di collocamento, oltre che rispondente alle esigenze lavorative dei genitori (il padre può organizzare la propria giornata lavorativa con flessibilità potendo così portare il figlio a scuola la mattina) sia opportuna per mantenere l'equilibrio emotivo e psicologico di , che così potrà mantenere un Per_1
rapporto stretto e continuo con entrambi i genitori e per favorire il coinvolgimento attivo del padre e della madre nella vita quotidiana del figlio, nell'ottica di riduzione del conflitto.
Stante il collocamento paritario, trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali metà Per_1
con il padre e metà con la madre ed in estate 15 giorni non consecutivi (almeno fino ai 5 anni di età) con ciascun genitore.
5. Quanto ai profili di natura economica, il Collegio rileva che la madre ha dichiarato di aver accettato una proposta lavorativa come cameriera in un albergo per la mattina sino alle ore 15.30 da aprile ad ottobre 2025 con uno stipendio di € 1.300,00 al mese, di abitare da sola con il figlio in una casa di sua esclusiva proprietà e di pagare da questo mese (febbraio
2025) il mutuo con rateo mensile di € 584,41 (prima il mutuo veniva pagato dai genitori).
Ha allegato la dichiarazione dei redditi 2024 (anno 2023) da cui si rileva un reddito imponibile di € 8.643,00. Il padre, invece, ha dichiarato di abitare nella casa di proprietà della compagna del padre e dell'ex marito di questa dietro pagamento di un canone di locazione di € 400,00 a Vaiano (Prato), di non essere proprietario di immobili, di possedere pagina 3 di 5 una macchina Seat Ibiza e di essere subagente dal mese di gennaio 2025 con rimborso spese mensile di € 500,00 sino a giugno 2025, oltre provvigioni al momento non ancora maturate. Preso atto di quanto sopra dichiarato ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, premesso che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando collocato presso di sé, ravvisandosi però disparità economiche e sperequazione tra oneri e risorse tra i genitori tali da non far presumere la paritarietà del contributo che ciascun genitore offre in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore, il Collegio dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio mediante il versamento alla madre entro il giorno 05 del mese della Per_1 somma di € 150,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che, in ragione del collocamento paritetico, venga percepito per metà da ciascun genitore.
4. Stante l'esito del giudizio le relative spese dovranno essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio nato a [...] il 25 Persona_2
agosto 2021, ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento paritetico dello stesso presso entrambi i genitori secondo uno schema da ripetersi di quattro giorni consecutivi con il padre ed i successivi quattro giorni consecutivi con la madre. trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali metà con il padre e Per_1
metà con la madre e 15 giorni non consecutivi (almeno fino ai 5 anni di età del minore) con ciascun genitore durante l'estate;
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando collocato presso di sé;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla madre della somma di € 150,00 da Per_1
pagina 4 di 5 corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate secondo le linee guida del
Protocollo del CNF del 2017;
- dispone che l'assegno unico per il minore venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Monica Tarchi
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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