Art. 3.
Per la riscossione della addizionale o dell'aumento della addizionale dovuta sui tributi esigibili nell'anno 1961, che siano stati gia' iscritti a ruolo o versati alle tesorerie provinciali alla data di entrata, in vigore della presente legge, si provvede a mezzo di ruoli speciali, riscuotibili in tre rate bimestrali uguali.
Per la riscossione della addizionale o dell'aumento della addizionale dovuta sui tributi esigibili nell'anno 1961, che siano stati gia' iscritti a ruolo o versati alle tesorerie provinciali alla data di entrata, in vigore della presente legge, si provvede a mezzo di ruoli speciali, riscuotibili in tre rate bimestrali uguali.