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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/08/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. 95/2023 R.G.A.C. P.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 95/2023 R.G.L avverso la sentenza n.
103/2023 emessa in data 19 febbraio 2023 dal Tribunale di Locri
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall' avv. Christian Lo Scalzo (pec:
t) Email_1
appellante
E
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Manuela Calautti
appellato
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Locri, premesso di essere un Controparte_1 lavoratore autonomo iscritto alla gestione ARTIGIANI ed esercita attività di parrucchiere mediante ditta individuale con sede in Gioiosa Ionica (RC) alla Piazza
Vittorio Veneto n°7/L (p. iva ), numero REA RC-165837, conveniva in P.IVA_2 giudizio l' , al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire Pt_1
l'indennità per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai sensi dell'art. 28 del D.L. 18/2020 di cui alla domanda del 2 aprile 2020 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, non corrisposta.
Si costituiva l' deducendo la titolarità in capo al ricorrente di una pensione Pt_1
VO/ART in quota 100 con decorrenza 04/2019, sicché venivano meno le condizioni per riconoscere l'indennità Covid e pertanto insisteva per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con sentenza n. 103/2023, il Tribunale di Locri ha accolto integralmente la domanda, condannando l' alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità Pt_1 richiesta.
Il primo giudice ha ritenuto che:
il fondo istituito con D.L. 18/2020 riguardava i lavoratori autonomi che avevano cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa a causa dell'epidemia da Covid 19; tra i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'indennità, pari a 600 euro al mese, vi era la condizione fondamentale, inserita successivamente all'art. 34 del d.l. 23/2020, di non essere titolari di trattamento pensionistico;
il ricorrente, seppur formalmente titolare di pensione con decorrenza dal 1° aprile
2019, non l'ha mai percepita, poichè ha continuato a lavorare e produrre reddito;
. poiché la ratio del Decreto Cura Italia era quello di fornire un sostegno reale e concreto a chi, a causa dell'epidemia, si fosse trovato in difficoltà economica per la sospensione dell'attività lavorativa, il rigetto della domanda determinerebbe una ingiustificata discriminazione del lavoratore ricorrente, che non aveva ancora il diritto alla liquidazione/erogazione della pensione e nel contempo neanche il diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'art. 28 cit.
Il Tribunale ha pertanto riconosciuto al l'anzidetta indennità per i mesi di CP_1 marzo e aprile 2020.
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello l' , reiterando la tesi Pt_1 dell'incompatibilità tra diritto all' indennità COVID-19 prevista dall'art. 28, comma
1, del decreto-legge n. 18/2020 e la sua posizione previdenziale, poiché l'art. 28 citato esclude dal beneficio i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO che siano titolari di pensione, mentre l'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede l'incumulabilità della pensione in “Quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a decorrere dalla data di decorrenza della pensione stessa e sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Secondo l'appellante il ricorrente, essendo titolare di pensione VO/ART in regime di “Quota 100”, non poteva in alcun modo beneficiare dell'indennità emergenziale,
a prescindere dal fatto che la prestazione pensionistica fosse effettivamente sospesa, poiché la titolarità della pensione – e non la sua materiale erogazione – è l'elemento giuridicamente rilevante ai fini dell'esclusione dal beneficio;
l' incompatibilità opererebbe ex lege sin dal momento della decorrenza della pensione, senza lasciare spazio a interpretazioni derogatorie fondate su considerazioni equitative o sulla ratio dell'intervento emergenziale.
L'appellante censura la sentenza ritenendo che il primo giudice , disattendendo le chiare previsioni normative, avrebbe arbitrariamente valorizzato una presunta disparità di trattamento in danno del ricorrente, fondando la decisione su una pretesa ratio legis dell'indennità.
Tale impostazione, oltre a risultare giuridicamente infondata, sarebbe smentita dal dato fattuale secondo cui il ricorrente, avendo prodotto redditi da lavoro autonomo sia nel 2019 che nel 2020, non versava nello stato di bisogno che è alla base dell'intervento emergenziale.
Si è costituito chiedendo il rigetto, con vittoria di spese. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11.10.2024;la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.5.2025..
Motivi della decisione
L'art. 28, D.L. n. 18/2020, rubricato "Indennità lavoratori autonomi iscritti alle
", dispone al primo comma che "ai lavoratori autonomi Parte_2 iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro"
Tale indennità è stata qualificata dalla giurisprudenza come misura di natura assistenziale, svincolata da qualsiasi requisito di tipo reddituale o contributivo.
Ai fini dell'accesso al beneficio, è richiesto esclusivamente il requisito formale dell'iscrizione ad una delle predette Gestioni speciali dell'AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), senza necessità di dimostrare l'effettiva contrazione dell'attività economica o la riduzione del volume d'affari; la finalità perseguita dal legislatore è, infatti, quella di offrire un sostegno economico straordinario ed urgente, in chiave solidaristica, a fronte della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa, conseguente alle misure restrittive adottate per contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In tale contesto, l' giustifica la legittimità del provvedimento di rigetto Pt_1 dell'indennità Covid-19 facendo leva sulla mera titolarità giuridica del trattamento pensionistico, ritenuta, di per sé sola, ostativa all'accesso al beneficio, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione. Secondo l' , infatti, la sola CP_2 sussistenza del diritto soggettivo alla pensione, anche in assenza della concreta corresponsione della prestazione, sarebbe sufficiente a escludere il lavoratore autonomo dal novero dei destinatari dell'indennità di cui all'art. 28 del D.L. n.
18/2020.
A sostegno di tale impostazione, viene richiamato l'art. 14, comma 3, del D.L. n.
4/2019, laddove si prevede l'incumulabilità della c.d. “pensione quota 100” con i redditi da lavoro (“La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo”); tale disposizione, secondo l' , confermerebbe l'orientamento per Pt_1 cui la pensione può venire ad esistenza pur senza essere erogata.
Tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto si fonda su un'estensione analogica di una norma, quella sulla non cumulabilità dei redditi da lavoro con
“quota 100”, a un'ipotesi assistenziale del tutto distinta sia per ratio legis, sia per ambito di applicazione soggettiva e oggettiva;
come correttamente osservato dal primo giudice, la funzione solidaristica e immediatamente compensativa dell'indennità in questione richiede un'interpretazione orientata alla effettiva fruizione di altri trattamenti assistenziali o previdenziali e non alla loro mera titolarità formale, pena una compressione irragionevole del diritto al sostegno riconosciuto ex lege.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato ed incontestato che il sig.
non abbia percepito alcun trattamento pensionistico, proprio in virtù CP_1 dell'applicazione del principio di non cumulabilità previsto dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, avendo egli continuato a svolgere attività lavorativa autonoma e a produrre reddito.
Tale circostanza, lungi dal poter costituire motivo ostativo all'erogazione dell'indennità prevista dall'art. 28 del D.L. n. 18/2020, ne rafforza, al contrario, la legittima spettanza: la produzione di reddito, determinando un'esclusione di fatto e di diritto dal trattamento pensionistico, integra il presupposto per accedere al beneficio assistenziale in questione.
Se la produzione di reddito esclude la pensione, allora – simmetricamente – l'assenza di percezione della pensione per effetto del reddito prodotto legittima il riconoscimento dell'indennità assistenziale.
La sentenza di primo grado va, dunque, confermata e l'appello rigettato;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo (II scaglione del DM n. 147/2022 , nei minimi stante la semplicità delle questioni) , con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dall'
contro
GI NA avverso la Pt_1 sentenza n. 103/2023 emessa in data 19 febbraio 2023 dal Tribunale di Locri –
Sezione Lavoro e Previdenza - nel procedimento R.G. n. 1669/2020 RG disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in € 961,5 Pt_1 oltre Iva, cpa e spese generali. con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Manuela Calautti
Viene dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025.
IL PRESIDENTE EST
(dott. Eugenio Scopelliti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 95/2023 R.G.L avverso la sentenza n.
103/2023 emessa in data 19 febbraio 2023 dal Tribunale di Locri
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall' avv. Christian Lo Scalzo (pec:
t) Email_1
appellante
E
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Manuela Calautti
appellato
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Locri, premesso di essere un Controparte_1 lavoratore autonomo iscritto alla gestione ARTIGIANI ed esercita attività di parrucchiere mediante ditta individuale con sede in Gioiosa Ionica (RC) alla Piazza
Vittorio Veneto n°7/L (p. iva ), numero REA RC-165837, conveniva in P.IVA_2 giudizio l' , al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire Pt_1
l'indennità per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai sensi dell'art. 28 del D.L. 18/2020 di cui alla domanda del 2 aprile 2020 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, non corrisposta.
Si costituiva l' deducendo la titolarità in capo al ricorrente di una pensione Pt_1
VO/ART in quota 100 con decorrenza 04/2019, sicché venivano meno le condizioni per riconoscere l'indennità Covid e pertanto insisteva per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con sentenza n. 103/2023, il Tribunale di Locri ha accolto integralmente la domanda, condannando l' alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità Pt_1 richiesta.
Il primo giudice ha ritenuto che:
il fondo istituito con D.L. 18/2020 riguardava i lavoratori autonomi che avevano cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa a causa dell'epidemia da Covid 19; tra i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'indennità, pari a 600 euro al mese, vi era la condizione fondamentale, inserita successivamente all'art. 34 del d.l. 23/2020, di non essere titolari di trattamento pensionistico;
il ricorrente, seppur formalmente titolare di pensione con decorrenza dal 1° aprile
2019, non l'ha mai percepita, poichè ha continuato a lavorare e produrre reddito;
. poiché la ratio del Decreto Cura Italia era quello di fornire un sostegno reale e concreto a chi, a causa dell'epidemia, si fosse trovato in difficoltà economica per la sospensione dell'attività lavorativa, il rigetto della domanda determinerebbe una ingiustificata discriminazione del lavoratore ricorrente, che non aveva ancora il diritto alla liquidazione/erogazione della pensione e nel contempo neanche il diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'art. 28 cit.
Il Tribunale ha pertanto riconosciuto al l'anzidetta indennità per i mesi di CP_1 marzo e aprile 2020.
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello l' , reiterando la tesi Pt_1 dell'incompatibilità tra diritto all' indennità COVID-19 prevista dall'art. 28, comma
1, del decreto-legge n. 18/2020 e la sua posizione previdenziale, poiché l'art. 28 citato esclude dal beneficio i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO che siano titolari di pensione, mentre l'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede l'incumulabilità della pensione in “Quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a decorrere dalla data di decorrenza della pensione stessa e sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Secondo l'appellante il ricorrente, essendo titolare di pensione VO/ART in regime di “Quota 100”, non poteva in alcun modo beneficiare dell'indennità emergenziale,
a prescindere dal fatto che la prestazione pensionistica fosse effettivamente sospesa, poiché la titolarità della pensione – e non la sua materiale erogazione – è l'elemento giuridicamente rilevante ai fini dell'esclusione dal beneficio;
l' incompatibilità opererebbe ex lege sin dal momento della decorrenza della pensione, senza lasciare spazio a interpretazioni derogatorie fondate su considerazioni equitative o sulla ratio dell'intervento emergenziale.
L'appellante censura la sentenza ritenendo che il primo giudice , disattendendo le chiare previsioni normative, avrebbe arbitrariamente valorizzato una presunta disparità di trattamento in danno del ricorrente, fondando la decisione su una pretesa ratio legis dell'indennità.
Tale impostazione, oltre a risultare giuridicamente infondata, sarebbe smentita dal dato fattuale secondo cui il ricorrente, avendo prodotto redditi da lavoro autonomo sia nel 2019 che nel 2020, non versava nello stato di bisogno che è alla base dell'intervento emergenziale.
Si è costituito chiedendo il rigetto, con vittoria di spese. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11.10.2024;la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.5.2025..
Motivi della decisione
L'art. 28, D.L. n. 18/2020, rubricato "Indennità lavoratori autonomi iscritti alle
", dispone al primo comma che "ai lavoratori autonomi Parte_2 iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro"
Tale indennità è stata qualificata dalla giurisprudenza come misura di natura assistenziale, svincolata da qualsiasi requisito di tipo reddituale o contributivo.
Ai fini dell'accesso al beneficio, è richiesto esclusivamente il requisito formale dell'iscrizione ad una delle predette Gestioni speciali dell'AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), senza necessità di dimostrare l'effettiva contrazione dell'attività economica o la riduzione del volume d'affari; la finalità perseguita dal legislatore è, infatti, quella di offrire un sostegno economico straordinario ed urgente, in chiave solidaristica, a fronte della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa, conseguente alle misure restrittive adottate per contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In tale contesto, l' giustifica la legittimità del provvedimento di rigetto Pt_1 dell'indennità Covid-19 facendo leva sulla mera titolarità giuridica del trattamento pensionistico, ritenuta, di per sé sola, ostativa all'accesso al beneficio, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione. Secondo l' , infatti, la sola CP_2 sussistenza del diritto soggettivo alla pensione, anche in assenza della concreta corresponsione della prestazione, sarebbe sufficiente a escludere il lavoratore autonomo dal novero dei destinatari dell'indennità di cui all'art. 28 del D.L. n.
18/2020.
A sostegno di tale impostazione, viene richiamato l'art. 14, comma 3, del D.L. n.
4/2019, laddove si prevede l'incumulabilità della c.d. “pensione quota 100” con i redditi da lavoro (“La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo”); tale disposizione, secondo l' , confermerebbe l'orientamento per Pt_1 cui la pensione può venire ad esistenza pur senza essere erogata.
Tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto si fonda su un'estensione analogica di una norma, quella sulla non cumulabilità dei redditi da lavoro con
“quota 100”, a un'ipotesi assistenziale del tutto distinta sia per ratio legis, sia per ambito di applicazione soggettiva e oggettiva;
come correttamente osservato dal primo giudice, la funzione solidaristica e immediatamente compensativa dell'indennità in questione richiede un'interpretazione orientata alla effettiva fruizione di altri trattamenti assistenziali o previdenziali e non alla loro mera titolarità formale, pena una compressione irragionevole del diritto al sostegno riconosciuto ex lege.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato ed incontestato che il sig.
non abbia percepito alcun trattamento pensionistico, proprio in virtù CP_1 dell'applicazione del principio di non cumulabilità previsto dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, avendo egli continuato a svolgere attività lavorativa autonoma e a produrre reddito.
Tale circostanza, lungi dal poter costituire motivo ostativo all'erogazione dell'indennità prevista dall'art. 28 del D.L. n. 18/2020, ne rafforza, al contrario, la legittima spettanza: la produzione di reddito, determinando un'esclusione di fatto e di diritto dal trattamento pensionistico, integra il presupposto per accedere al beneficio assistenziale in questione.
Se la produzione di reddito esclude la pensione, allora – simmetricamente – l'assenza di percezione della pensione per effetto del reddito prodotto legittima il riconoscimento dell'indennità assistenziale.
La sentenza di primo grado va, dunque, confermata e l'appello rigettato;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo (II scaglione del DM n. 147/2022 , nei minimi stante la semplicità delle questioni) , con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dall'
contro
GI NA avverso la Pt_1 sentenza n. 103/2023 emessa in data 19 febbraio 2023 dal Tribunale di Locri –
Sezione Lavoro e Previdenza - nel procedimento R.G. n. 1669/2020 RG disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in € 961,5 Pt_1 oltre Iva, cpa e spese generali. con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Manuela Calautti
Viene dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025.
IL PRESIDENTE EST
(dott. Eugenio Scopelliti)