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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. –
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1010 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NESTA Parte_1
LIANA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, Controparte_1 dall'avv. FEOLA IVAN presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/01/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 03/03/2001, che il 09.03.2005 le parti avevano adito il Tribunale onde richiedere la separazione consensuale le cui condizioni venivano omologate con decreto cron. n.1981, che a tale separazione aveva fatto seguito una riconciliazione e, in data 26.08.2008, nasceva a Napoli il figlio , rappresentavano la volontà di Persona_1 separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più
1 tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati, liberi di fissare ovunque la propria residenza, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
- La casa coniugale sita in Napoli alla Via Benedetto De Falco n.14, resta nella piena disponibilità della sig.ra con tutti i mobili che corredano la CP_1 medesima abitazione. ; - il sig. si è giù di fatto allontanato dal domicilio coniugale, ed è Pt_1 attualmente ospite del fratello in un appartamento sito nello stesso stabile;
- A far data Pt_2 dal decreto di omologa il sig. è autorizzato a prelevare ulteriori effetti personali già Pt_1 presenti nell'abitazione; - Le parti concordano che la sig.ra sarà il genitore CP_1 collocatario del figlio;
- potendosi ritenere pressocchè similare la situazione economico Per_1 reddituale di entrambi i coniugi, le parti dichiarano di rinunciare, come effettivamente rinunciano, al reciproco mantenimento, mentre in favore della sig.ra in qualità di CP_1 genitore collocatario, verrà corrisposto dal sig. l'assegno di mantenimento del figlio Pt_1
per euro300,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese emesso, sul c.c. tratto sul Per_1
Credito Emiliano Spa Via Giovanni Manna 7 – Napoli IBAN [...], con rivalutazione ISTAT;
- La sig.ra in qualità di genitore collocatario sarà CP_1 beneficiaria dell'assegno unico al 100% cui espressamente il sig. rinuncia;
.- atteso che Pt_1 sono già a completo carico del sig. le spese relative alla frequenza della palestra Pt_1
SUPREME FITNESS con sede in Napoli alla Via Domenico Di Gravina 11- 80136 ( PARCO
SOAVE) per l'ammontare di 30,00€ ( trenta euro) mensili, l'abbonamento ad internet presso
l'abitazione coniugale per l'ammontare di 39,00€ mensili, oltre le spese relative alla playstation e
l'abbonamento Playstation network per l'ammontare di 60,00€ ( sessanta euro) mensili, con un esborso totale mensile pari a 129,00€ ( centoventinove euro) mensili le parti concordano che saranno divise al 50% le spese extra assegno di tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti privati;
tasse dell'università, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, ludiche come spese di viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio,
2 soggiorno di studio, spese per l'eventuale acquisto di mezzi di locomozione, - le parti, altresì, non esistendo utilità, beni mobili e/o immobili da dividere/distribuire, dichiarano di non avanzare alcuna rivendicazione di natura economico patrimoniale;
- con riferimento all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, rilevando il forte affiatamento padre/figlio, atteso che attualmente il sig. è ospite del fratello in un appartamento nello Pt_1 Pt_2 stesso stabile.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_3
(atto n.10 2001 ,parte II , S. A , reg. Atti Matrimonio anno;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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