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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 243 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata Civitavecchia (RM) in data 16.07.1970 ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Solaro, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in Controparte_1
Civitavecchia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Coltellacci e Rosalba
Padroni, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 30 gennaio 2025, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Parte_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata Per_1
a Civitavecchia il 05.02.2010 e riconosciuta da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" dall'anno 2008 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
In merito alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere Parte_1 occupata part-time con uno stipendio di € 600,00, mentre il di lavorare in CP_1 qualità di dipendente dell'Istituto di credito “MPS” con sede in Civitavecchia, percependo una retribuzione mensile di circa € 2.000,00.
Letto il ricorso e la documentazione depositata, il Giudice delegato con ordinanza del 31.03.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 15 ottobre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 iscritto al n. 243 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
[...]
2025, per l'effetto dispone:
A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni su1l'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e della salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei
2 genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, come di seguito disciplinati;
La Sig.ra Parte_1 avrà la facoltà- ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita Per_1 del padre. Lo stesso dicasi per il Sig. . In caso di trasferimento Controparte_1 della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con Parte_1 CP_1 congruo preavviso e viceversa.
B) L' affidamento della minore prevederà che la stessa trascorrerà Persona_2 tre giorni a settimana con il padre e quattro con la madre a settimane alternate.
La sig.ra si occuperà a propria cura e spese, degli spostamenti Parte_1 per prendere camilla a scuola e della preparazione del pranzo, a casa della madre, anche quando nei giorni lavorativi la figlia minore starà con il padre.
Ulteriori periodi di frequentazione/visita potranno essere concordati tra i ge nitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni il Per_1
Natale con la madre ed il Capodanno con il padre. Relativamente alle vacanze pasquali, la figlia minore trascorrerà alternativamente un anno la Per_1
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, salvo diversi accordi tra le parti. In ordine alle vacanze estive, sia la madre che il padre avranno entrambi la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo tra le parti, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la sig.ra decida di trscorrere dei periodi di vacanza con Parte_1 la figlia dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la CP_1 località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno e viceversa.
D) Il Sig. decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso, e ogni 23 del Parte_2 mese, si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 200,00 (euro duecento/00),
3 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
E) Al compimento della maggiore età della figlia l'importo corrisposto a Per_1 titolo di mantenimento verrà versato direttamente alla figlia su un conto corrente bancario / postale intestato esclusivamente alla medesima.
F) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta CP_1 Parte_1 percento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia dietro semplice presentazione del documento fiscale Per_1 comprovante la relativa spesa, previo accordo tra i genitori. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni salvo per queste ultime valutare congiuntamente la relativa spesa, preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nel1'assegno di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese: - Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco) terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresmoto)
del SSN;
per quanto concerne le spese inerenti le creme a scopo CP_2 dermatologico che vengono utilizzate dalla figlia saranno a carico dei Per_1 genitori allorquando la medesima si troverà con l'uno o con l'altro genitore;
-
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola),tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi,artistici,formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car,
4 macchina, motorino, moto)oltre relative spese di bollo e assicurazione, previo accordo tra i genitori;
per quanto concerne le spese afferenti il vestiario della figlia le stesse dovranno essere preventivamente concordate tra i Per_1 genitori.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Spese compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 29 ottobre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 243 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata Civitavecchia (RM) in data 16.07.1970 ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Solaro, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in Controparte_1
Civitavecchia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Coltellacci e Rosalba
Padroni, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 30 gennaio 2025, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Parte_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata Per_1
a Civitavecchia il 05.02.2010 e riconosciuta da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" dall'anno 2008 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
In merito alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere Parte_1 occupata part-time con uno stipendio di € 600,00, mentre il di lavorare in CP_1 qualità di dipendente dell'Istituto di credito “MPS” con sede in Civitavecchia, percependo una retribuzione mensile di circa € 2.000,00.
Letto il ricorso e la documentazione depositata, il Giudice delegato con ordinanza del 31.03.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 15 ottobre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 iscritto al n. 243 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
[...]
2025, per l'effetto dispone:
A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni su1l'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e della salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei
2 genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, come di seguito disciplinati;
La Sig.ra Parte_1 avrà la facoltà- ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita Per_1 del padre. Lo stesso dicasi per il Sig. . In caso di trasferimento Controparte_1 della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con Parte_1 CP_1 congruo preavviso e viceversa.
B) L' affidamento della minore prevederà che la stessa trascorrerà Persona_2 tre giorni a settimana con il padre e quattro con la madre a settimane alternate.
La sig.ra si occuperà a propria cura e spese, degli spostamenti Parte_1 per prendere camilla a scuola e della preparazione del pranzo, a casa della madre, anche quando nei giorni lavorativi la figlia minore starà con il padre.
Ulteriori periodi di frequentazione/visita potranno essere concordati tra i ge nitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni il Per_1
Natale con la madre ed il Capodanno con il padre. Relativamente alle vacanze pasquali, la figlia minore trascorrerà alternativamente un anno la Per_1
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, salvo diversi accordi tra le parti. In ordine alle vacanze estive, sia la madre che il padre avranno entrambi la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo tra le parti, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la sig.ra decida di trscorrere dei periodi di vacanza con Parte_1 la figlia dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la CP_1 località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno e viceversa.
D) Il Sig. decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso, e ogni 23 del Parte_2 mese, si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 200,00 (euro duecento/00),
3 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
E) Al compimento della maggiore età della figlia l'importo corrisposto a Per_1 titolo di mantenimento verrà versato direttamente alla figlia su un conto corrente bancario / postale intestato esclusivamente alla medesima.
F) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta CP_1 Parte_1 percento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia dietro semplice presentazione del documento fiscale Per_1 comprovante la relativa spesa, previo accordo tra i genitori. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni salvo per queste ultime valutare congiuntamente la relativa spesa, preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nel1'assegno di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese: - Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco) terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresmoto)
del SSN;
per quanto concerne le spese inerenti le creme a scopo CP_2 dermatologico che vengono utilizzate dalla figlia saranno a carico dei Per_1 genitori allorquando la medesima si troverà con l'uno o con l'altro genitore;
-
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola),tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi,artistici,formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car,
4 macchina, motorino, moto)oltre relative spese di bollo e assicurazione, previo accordo tra i genitori;
per quanto concerne le spese afferenti il vestiario della figlia le stesse dovranno essere preventivamente concordate tra i Per_1 genitori.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Spese compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 29 ottobre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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