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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11715/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Maurizio Cannizzo, rappresentante e difensore;
- ricorrente -
e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, non rappresentato né difeso;
C.F._2
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: risarcimento del danno endofamiliare.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE: come da note scritte depositate il 20/2/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/9/2023, ha esposto: di essere nata in Parte_1
costanza della convivenza more uxorio intrattenuta dalla madre, , con CP_2 [...]
; che, mentre il fratello (nato nel 2001) è stato riconosciuto dal resistente, CP_1 Per_1
per il di lei riconoscimento è stato necessario instaurare apposito procedimento;
che il rapporto di paternità, in particolare, è stato accertato con la sentenza n. 3453/2022 del
1 10/8/2022, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 14090/2019
R.G.; che vive in Polonia e di non conoscere la di lui posizione lavorativa;
Controparte_1
che il resistente si è sempre disinteressato della stessa, in termini sia economici sia affettivi, nonostante la consapevolezza della paternità; che la totale assenza del padre le ha cagionato un danno endofamiliare.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1
in proprio favore della somma di € 150.000,00 a titolo di danno endofamiliare.
, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è Controparte_1 costituito in giudizio, rimanendo, dunque, contumace.
Scaduto il termine del 28/2/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
2. Come dianzi esposto, ha instaurato il presente procedimento al fine Parte_1
di ottenere il risarcimento del danno endofamiliare derivante per la totale assenza della figura paterna.
Com'è noto, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine familiare. In detta categoria rientra, indubbiamente, l'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse protratto nel tempo del genitore nei confronti del figlio, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole.
Al ricorrere di tali circostanze, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, sussistono gli estremi dell'illecito civile, ove la condotta del genitore cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Difatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori nei confronti dei figli non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, consentendo l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.” (Cass. n. 5652 del 10/04/2012, Cass. n. 375 dell'8/1/2025). Inoltre, “il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio, infatti, integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione e
2 educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 Cost. (oltre che nelle Convenzioni internazionali e, in particolare, nella
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989), un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima
l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass. n. 3079 del 16/02/2015; Cass. n. 375/2025 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che al diritto del figlio di essere educato e mantenuto non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo, ma deve intendersi come il diritto dello stesso di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo, posto che la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere, nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata con L. n. 176 del 1991) come sopra delineato.
Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore (Cass. 22 novembre 2013 n. 26205).
Nel caso di specie, deve ritenersi provato l'abbandono morale e materiale della ricorrente da parte del padre.
Invero, nel corso dell'istruttoria del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità,
3 promosso dalla madre dell'odierna ricorrente, è stato dato corso all'assunzione della prova orale ed i testi escussi all'udienza del 22/4/2021 hanno pienamente confermato le allegazioni di Parte_1
In particolare, i testi , e hanno rappresentato Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che i genitori della ricorrente hanno posto fine alla convivenza more uxorio appena dopo la sua nascita e da allora il rapporto con il padre è stato inesistente.
Pertanto, può ritenersi che l'assenza del padre, nella fattispecie in esame, sia stata assoluta, e che la figlia, in assenza della figura paterna, sia stata privata di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica.
La ricorrente ha subito, conseguentemente, un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. di tipo esistenziale da privazione della figura genitoriale paterna, a causa del comportamento consapevole e colposo del padre (Cass. 28/11/2022 n. 34950).
In particolare, il danno subito a causa della privazione della figura paterna è consistito nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stata accolta come figlia ed il diritto al risarcimento sorge proprio dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna fin dalla nascita nella vita della ricorrente.
La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
La particolare tipologia del danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000), può, in particolare, incontrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza. In merito alla quantificazione in concreto, questo Tribunale reputa di aderire all'orientamento giurisprudenziale che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano, indirizzo che ha trovato conferma da parte della Suprema Corte (v. Cass. Civ., sez.
I, 22 luglio 2014 n. 16657).
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, com'è noto, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano costituiscono parametro utilizzabile, attesa la loro diffusione sul territorio nazionale e l'esigenza di garantire uguaglianza nel 4 momento risarcitorio (Cass. 19 luglio 2012 n. 12549; Cass. 30 giugno 2011 n. 14402; Cass. 7 giugno 2011 n. 12408).
Orbene, le suddette tabelle, aggiornate al 2024, stabiliscono un “valore punto” di € 3.911,00; partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia risarcitoria non superabile, salvo eccezionali circostanze, di € 391.103,18.
Si tratta, tuttavia, di voce calcolata sulla "perdita definitiva" del genitore, a causa di decesso.
Nella diversa ipotesi di privazione del rapporto genitoriale per abbandono morale,
l'importo base deve essere, dunque, significativamente ridimensionato, atteso che difetta in siffatte vicende quello “sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita”, ossia il danno esistenziale (cfr. ad esempio Cass. n.
16992/2015), proprio di chi, perdendo per fatto illecito una delle figure più care della propria esistenza, subisce in conseguenza lo sconquasso della stessa mercè il sovvertimento delle attività quotidiane fino a quel momento compiute, situazione tipica della perdita di un figlio di giovane età o di un genitore quando è il figlio sopravvissuto a trovarsi in giovane età.
Nel caso di specie, tenuto conto del lasso di tempo trascorso (circa 21 anni), delle condizioni di totale abbandono morale e materiale, dell'età della figlia e del padre, nonché delle aspettative di vita di entrambi, il risarcimento va quantificato in € 52.500,00, già considerati congrui all'attualità.
3. Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse si liquidano in dispositivo, alla luce dei parametri vigenti, in considerazione del valore della causa e della natura delle questioni trattate, e, in base al criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto contumace.
Risultando la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Palermo del 16/3/2023, il pagamento delle spese di lite deve essere disposto in favore dell'Erario, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
Giustizia 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M.
37/2018), avuto riguardo alla richiesta di liquidazione formulata dal legale della parte ammessa, Avv. Maurizio Cannizzo, e facendo applicazione dei principi affermati da Cass.
n. 22017/2018 (“in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 5 quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto
[...]
, così provvede: CP_1
a) condanna al pagamento in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 52.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_1
da che si liquidano in € 3.400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge, il cui pagamento viene disposto a vantaggio dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11715/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Maurizio Cannizzo, rappresentante e difensore;
- ricorrente -
e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, non rappresentato né difeso;
C.F._2
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: risarcimento del danno endofamiliare.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE: come da note scritte depositate il 20/2/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/9/2023, ha esposto: di essere nata in Parte_1
costanza della convivenza more uxorio intrattenuta dalla madre, , con CP_2 [...]
; che, mentre il fratello (nato nel 2001) è stato riconosciuto dal resistente, CP_1 Per_1
per il di lei riconoscimento è stato necessario instaurare apposito procedimento;
che il rapporto di paternità, in particolare, è stato accertato con la sentenza n. 3453/2022 del
1 10/8/2022, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 14090/2019
R.G.; che vive in Polonia e di non conoscere la di lui posizione lavorativa;
Controparte_1
che il resistente si è sempre disinteressato della stessa, in termini sia economici sia affettivi, nonostante la consapevolezza della paternità; che la totale assenza del padre le ha cagionato un danno endofamiliare.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1
in proprio favore della somma di € 150.000,00 a titolo di danno endofamiliare.
, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è Controparte_1 costituito in giudizio, rimanendo, dunque, contumace.
Scaduto il termine del 28/2/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
2. Come dianzi esposto, ha instaurato il presente procedimento al fine Parte_1
di ottenere il risarcimento del danno endofamiliare derivante per la totale assenza della figura paterna.
Com'è noto, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine familiare. In detta categoria rientra, indubbiamente, l'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse protratto nel tempo del genitore nei confronti del figlio, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole.
Al ricorrere di tali circostanze, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, sussistono gli estremi dell'illecito civile, ove la condotta del genitore cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Difatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori nei confronti dei figli non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, consentendo l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.” (Cass. n. 5652 del 10/04/2012, Cass. n. 375 dell'8/1/2025). Inoltre, “il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio, infatti, integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione e
2 educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 Cost. (oltre che nelle Convenzioni internazionali e, in particolare, nella
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989), un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima
l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass. n. 3079 del 16/02/2015; Cass. n. 375/2025 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che al diritto del figlio di essere educato e mantenuto non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo, ma deve intendersi come il diritto dello stesso di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo, posto che la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere, nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata con L. n. 176 del 1991) come sopra delineato.
Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore (Cass. 22 novembre 2013 n. 26205).
Nel caso di specie, deve ritenersi provato l'abbandono morale e materiale della ricorrente da parte del padre.
Invero, nel corso dell'istruttoria del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità,
3 promosso dalla madre dell'odierna ricorrente, è stato dato corso all'assunzione della prova orale ed i testi escussi all'udienza del 22/4/2021 hanno pienamente confermato le allegazioni di Parte_1
In particolare, i testi , e hanno rappresentato Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che i genitori della ricorrente hanno posto fine alla convivenza more uxorio appena dopo la sua nascita e da allora il rapporto con il padre è stato inesistente.
Pertanto, può ritenersi che l'assenza del padre, nella fattispecie in esame, sia stata assoluta, e che la figlia, in assenza della figura paterna, sia stata privata di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica.
La ricorrente ha subito, conseguentemente, un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. di tipo esistenziale da privazione della figura genitoriale paterna, a causa del comportamento consapevole e colposo del padre (Cass. 28/11/2022 n. 34950).
In particolare, il danno subito a causa della privazione della figura paterna è consistito nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stata accolta come figlia ed il diritto al risarcimento sorge proprio dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna fin dalla nascita nella vita della ricorrente.
La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
La particolare tipologia del danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000), può, in particolare, incontrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza. In merito alla quantificazione in concreto, questo Tribunale reputa di aderire all'orientamento giurisprudenziale che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano, indirizzo che ha trovato conferma da parte della Suprema Corte (v. Cass. Civ., sez.
I, 22 luglio 2014 n. 16657).
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, com'è noto, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano costituiscono parametro utilizzabile, attesa la loro diffusione sul territorio nazionale e l'esigenza di garantire uguaglianza nel 4 momento risarcitorio (Cass. 19 luglio 2012 n. 12549; Cass. 30 giugno 2011 n. 14402; Cass. 7 giugno 2011 n. 12408).
Orbene, le suddette tabelle, aggiornate al 2024, stabiliscono un “valore punto” di € 3.911,00; partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia risarcitoria non superabile, salvo eccezionali circostanze, di € 391.103,18.
Si tratta, tuttavia, di voce calcolata sulla "perdita definitiva" del genitore, a causa di decesso.
Nella diversa ipotesi di privazione del rapporto genitoriale per abbandono morale,
l'importo base deve essere, dunque, significativamente ridimensionato, atteso che difetta in siffatte vicende quello “sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita”, ossia il danno esistenziale (cfr. ad esempio Cass. n.
16992/2015), proprio di chi, perdendo per fatto illecito una delle figure più care della propria esistenza, subisce in conseguenza lo sconquasso della stessa mercè il sovvertimento delle attività quotidiane fino a quel momento compiute, situazione tipica della perdita di un figlio di giovane età o di un genitore quando è il figlio sopravvissuto a trovarsi in giovane età.
Nel caso di specie, tenuto conto del lasso di tempo trascorso (circa 21 anni), delle condizioni di totale abbandono morale e materiale, dell'età della figlia e del padre, nonché delle aspettative di vita di entrambi, il risarcimento va quantificato in € 52.500,00, già considerati congrui all'attualità.
3. Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse si liquidano in dispositivo, alla luce dei parametri vigenti, in considerazione del valore della causa e della natura delle questioni trattate, e, in base al criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto contumace.
Risultando la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Palermo del 16/3/2023, il pagamento delle spese di lite deve essere disposto in favore dell'Erario, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
Giustizia 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M.
37/2018), avuto riguardo alla richiesta di liquidazione formulata dal legale della parte ammessa, Avv. Maurizio Cannizzo, e facendo applicazione dei principi affermati da Cass.
n. 22017/2018 (“in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 5 quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto
[...]
, così provvede: CP_1
a) condanna al pagamento in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 52.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_1
da che si liquidano in € 3.400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge, il cui pagamento viene disposto a vantaggio dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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