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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10755 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°21623\2025 del ruolo generale lav.
TRA
C.F. rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
M. CA in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. NN QU
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione del periziato, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “ L'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali non ha messo in evidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e o periferico e o locomotore tali da far presupporre la perdita dell'autonomia personale per patologie di natura organica.
Il soggetto è in grado di programmarsi ed autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni che si presentano nella vita di tutti i giorni. Non ha i requisiti stabiliti dalla Legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. “
Si osserva, inoltre che dalla documentazione sopravvenuta
(certificato del 20.5.2025) al pure accertato “decadimento cognitivo significativo” non si accompagna l'accertamento della incapacità di attendere agli atti di vita quotidiana che costituisce presupposto per il riconoscimento della provvidenza in oggetto.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo del periziato. L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
In mancanza di dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta la domanda dell'opponente e condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase di a.t.p. e del presente giudizio liquidate nella somma di E.1500,00.
Roma 27.10.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°21623\2025 del ruolo generale lav.
TRA
C.F. rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
M. CA in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. NN QU
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione del periziato, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “ L'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali non ha messo in evidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e o periferico e o locomotore tali da far presupporre la perdita dell'autonomia personale per patologie di natura organica.
Il soggetto è in grado di programmarsi ed autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni che si presentano nella vita di tutti i giorni. Non ha i requisiti stabiliti dalla Legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. “
Si osserva, inoltre che dalla documentazione sopravvenuta
(certificato del 20.5.2025) al pure accertato “decadimento cognitivo significativo” non si accompagna l'accertamento della incapacità di attendere agli atti di vita quotidiana che costituisce presupposto per il riconoscimento della provvidenza in oggetto.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo del periziato. L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
In mancanza di dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta la domanda dell'opponente e condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase di a.t.p. e del presente giudizio liquidate nella somma di E.1500,00.
Roma 27.10.2025 Il Giudice