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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5663 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2695/2025 RG. VG. promossa congiuntamente da
nato a [...] il [...] (C.F: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sciuto Anna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F: ), rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'avv. Sciuto Anna presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.06.2025, i coniugi e , premesso Parte_1 Parte_2
di essersi separati, giusta sentenza n. 432/2025 emessa dal Tribunale di Catania il 20.01.2025, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Catania, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nate le figlie (15.10.2002) e (11.12.2008), la prima maggiorenne ma Per_1 Per_2
non ancora del tutto economicamente autosufficiente e la seconda minorenne.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del 20.01.2025 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“Si conferma per la figlia minore affido ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale con tutti i mobili che la arredavano;
La figlia , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_1
continuerà ad abitare presso la madre;
-Entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole secondo le sue inclinazioni e desideri. Le decisioni che la riguarderanno e relative all'istruzione, alla salute, dovranno essere condivise da entrambi i genitori.
Il signor intratterrà con la figlia ancora minore, rapporti regolari e potrà e dovrà tenerla Pt_1
con sé, ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e di relazione 2 della stessa. Resta fermo che le parti, previo avviso di almeno tre giorni, potranno variare i tempi e le modalità in cui la figlia starà con il proprio padre, sempre nell'interesse della minore, e in considerazione altresì degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e dell'attuale percorso di studi della minore, oggi fuori sede, in assenza di accordi, secondo il seguente calendario: nei giorni di martedì e giovedì fino alle ore 20:30, nei periodi in cui è in Sicilia, nonché a Per_2
settimane alterne, il weekend dalle 19:00 del venerdì alle 19:00 della domenica. Inoltre le parti concordano che, durante la settimana nel corso della quale la figlia non trascorrerà il fine settimana con il padre, starà con quest'ultimo anziché il martedì e il giovedì, come sopra regolamentato, dalle h 19:00 del mercoledì fino alle h. 19:00 del giovedì, in modo da consentire alla stessa almeno un pernottamento settimanale con il papà.
Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà rispettivamente con ciascuno dei genitori la veglia di Natale, con pernottamento fino alle ore 11:00 del 25 dicembre o il giorno di Natale;
la vigilia di Capodanno con pernottamento fino alle ore 11 del giorno 1 gennaio o il giorno di
Capodanno, includendo, ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno.
La minore trascorrerà, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. La minore, inoltre, trascorrerà tutte le altre festività civili e religiose (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre), alternando l'un con un genitore e quella successiva con l'altro. I compleanni della minore saranno festeggiati separatamente con ciascun genitore, alternando di anno in anno, il pranzo e la cena, fatta salva la decisione concorde di festeggiare congiuntamente. In deroga ai superiori accordi, i genitori avranno diritto di stare con la figlia minore in occasione della Festa della Mamma e del Papà, anche se ricadente in giorno destinato al diritto di permanenza con l'altro genitore che, conseguentemente, starà con la figlia in altro giorno da concordare. Lo stesso dicasi per il compleanno di ciascun genitore, che trascorreranno con la minore anche se di pertinenza dell'altro genitore.
I genitori si impegnano a fornire reciprocamente informazioni in ordine alla località di vacanza ove, eventualmente si recheranno con la minore.
Il sig. continuerà a versare alla sig.ra la somma di € 300,00, di cui quanto ad Pt_1 Pt_2
€ 200,00 come contributo per il mantenimento della figlia minore , ed € 100,00 come Per_2
contributo per il mantenimento della figlia , la quale benché maggiorenne e percettore di Per_1
3 reddito non è ancora del tutto economicamente indipendente;
l'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat.
Inoltre, i genitori, per entrambe le figlie, divideranno al 50 % le spese straordinarie, per la cui individuazione si rimettono alle linee guida del tribunale di Catania. Nello specifico, nell'interesse della figlia , e relativamente alle spese scolastiche, in misura del 50% le spese per il Per_2
soggiorno della stessa presso la scuola dalla minore frequentata, la retta scolastica, il materiale scolastico, le spese di viaggio.
L'assegno unico relativo alla minore sarà richiesto e riscosso interamente dalla madre.
I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico.
In merito alla casa coniugale, già assegnata alla sig.ra di cui il sig. è Pt_2 Pt_1
proprietario nella misura del 25 %, facente parte del compendio immobiliare di cui al Rogito notarile in allegato, quest'ultimo, essendo tale accordo funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione congiunta dell'accordo, si impegna entro e non oltre mesi due a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, a cedere alla sig.ra che accetta, il 25 % degli Pt_2
immobili siti nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), aventi accesso dalla via Giubileo 2000,
n. 8, ed altro accesso da un viottolo intertemporale su via Giubileo 2000 sns, e precisamente: 1) appezzamento di terreno agricolo, ricadente in Zona “E” (E 1 – Zona Agricola Consolidata), con entrostante fabbricato con propria pertinenza in proprietà esclusiva, della superficie complessiva, coperta e scoperta dal fabbricato, di mq 1754 (millesettecentocinquantaquattro) circa;
il fabbricato è graficamente rappresentato nelle planimetrie depositate presso il Catasto
Fabbricati, in data 4 marzo 2016, prot. C. CT0043193 quanto all'appartamento, che la parte acquirente dichiara di avere esaminato e accettare;
2) appezzamento di terreno agricolo contiguo al suddetto, ricadente in Zona “E” (E1 – Zona Agricola Consolidata), della superfice di mq 128 circa;
3) stacco di terreno agricolo, ricadente in Zona “E” (E1 Zona Agricola consolidata) della superficie di mq 1.100 circa. Detti immobili sono così censiti al catasto terreni del Comune di Aci
Sant'Antoni: Foglio 3: Particella n. 756 (porzione dell'originaria particella n. 134), are 13.26, col r.d. di € 8,90 ed r.a di € 6,16, quanto all'appezzamento di terreno con entrostante fabbricato descritto all punto 1); Particella n.754, (porzione dell'originaria particella n. 134), are 01.28,
4 col. R.d. di € 0,46 ed il r.a. di € 0,10, quanto all'appezzamento di terreno contiguo, descritto al punto 2; Particella n. 753, (porzione dell'originaria particella n. 134), are 11.00, col r.d. di € 3,98 ed il r.a di € 0,85, quanto allo stacco di terreno sopra descritto al punto 3; Catasto Fabbricati
Comune Di Motta Sant'Anastasia foglio n. 3: Particella n. 153, via Giubileo 2000 n. 8, piano S 1, categoria C/2, classe 3, mq 71, superficie catastale totale mq 87, rendita catastale e 102,67, quanto al locale deposito, sopradescritto al punto 1; Particella n. 153 sub 2, via Giubileo 2000
n.8, piano S1, categoria C/2, classe 3, mq 71, superfice catastale totale m 87, rendita catastale €
102,67, quanto al locale deposito, sopra descritto al punto 1; Particella n. 153 sub 3, via Giubileo
2000 n. 8, piano T, cat. A/6, classe 3, vani 4,5, superficie catastale totale mq 89, escluse aree scoperte mq 87, rendita catastale € 127,82, quanto all'appartamento sopra descritto al punto 1
(doc. 8).
La sig.ra procederà all'accollo del mutuo residuo, contratto per l'acquisto del Pt_2
compendio in narrativa giusto atto di accettazione e proposta contrattuale di mutuo e concessione di ipoteca volontaria, registrato a Catania il 17.06.2016, n. 11900, Dott. , Persona_3
Notaio in Catania, tra i sigg.ri , e , , Parte_2 Parte_1 CP_1 Per_4
questi ultimi comproprietari del compendio in narrativa nella misura del 25 % pro capite, e garanti e datori di ipoteca, e la , liberando il sig. del pagamento delle Controparte_2 Pt_1
rate residue (doc. 9).
I costi dell'operazione saranno interamente a carico della sig.ra Pt_2
Il sig. si assume invece l'obbligo di pagare il residuo del prestito personale, n. 2798055, Pt_1
contratto con Sella Personal Credit, in data 28.06.2019, liberando così la sig.ra Pt_2
cointestataria (doc. 10).
Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, salvo quanto pattuito nei punti precedenti. Il tutto dal deposito del presente ricorso. Ai fini di legge le parti dichiarano: che non sono pendenti ulteriori procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minorenne,
l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico,
5 evidenziandosi l'efficacia meramente obbligatoria delle pattuizioni relative ai trasferimenti immobiliari, dovendosi poi ritenere che i coniugi abbiano fatto consapevole governo dei diritti disponibili (come le obbligazioni nascenti dai contratti di mutuo ivi specificati), nell'esercizio della loro autonomia negoziale.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il
13.06.2001 tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 300, parte II, serie A, anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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