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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9144 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9144/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE VENERE ANTONIO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
Oggetto: Indennizzo cessazione attività commerciale;
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.07.2024, l'istante in epigrafe indicato ha premesso di avere vanamente inoltrato all' in data 17.12.2021 domanda amministrativa avente ad oggetto il CP_1 riconoscimento della spettanza dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale ai sensi della legge n. 145/2018; di aver trasmesso unitamente alla domanda la documentazione attestante la cessazione dell'attività commerciale di cui era stato titolare;
vantando il requisito anagrafico e l'iscrizione dell'attività nel Registro delle Imprese, come prescritto dalla legge, ha rivendicato la corresponsione dell'indennizzo suindicato, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha pregiudizialmente eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 47 d.p.r. 639 del 1970; ha contestato, comunque, anche nel merito la fondatezza delle avverse pretese, insistendo, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
CP_ Va esaminata l'eccezione di decadenza formulata dall' ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.
In termini generali, in materia di decadenza, la Corte di Cass. Sez. Lav., con la pronuncia n. 7527/2010 ha affermato il seguente principio: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del
d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”; cfr, altresì, Cass. Sez. Lav. n. 8926/2011, così massimata: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che
l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi”).
L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 così stabilisce: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_2 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute”.
Orbene, il richiamato art. 24 della l. n. 88/1989, rubricato “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, stabilisce che «1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n.
943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". ».
Dall'esame della normativa sopra riportata emerge in maniera chiara che essa riguarda prestazioni previdenziali attinenti comunque al rapporto di lavoro dipendente e che, quindi, ha un ambito di applicazione diverso da quello del rapporto di lavoro degli esercenti attività commerciali.
Non pare che l'inciso “ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni” possa, pertanto, essere interpretato in maniera tale da includere anche le forme di previdenza che sono sì a carattere temporaneo, ma riguardano tuttavia il lavoro autonomo.
Si tratterebbe, infatti, di un'interpretazione analogica, o comunque estensiva, di una norma a carattere eccezionale (qual è quella sulla decadenza) che si porrebbe in violazione del divieto di cui all'art. 14 disp. prel. c.c..
L'eccezione di decadenza appare, dunque, infondata.
Venendo al merito, l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale fu introdotto nel 1996 (decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207).
Per finanziare tale indennizzo fu istituito presso l' il «Fondo degli interventi per la CP_1 razionalizzazione della rete commerciale» che opera mediante contabilità separata nell'ambito della
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Inizialmente previsto per il triennio 1996-1997, con successivi interventi normativi ne è stata, più volte, prorogata la scadenza.
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 283) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda".
Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 1) che "Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2017 e il 31 dicembre 2018". Sono potenziali destinatari di tale beneficio (art. 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e articolo
59, comma 58 della legge 449/1997):
- i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
-i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
-gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
-gli agenti e rappresentanti di commercio (art.59, comma 58, della legge 449/1997).
L'indennizzo spetta ai soggetti suindicati che: nel periodo compreso tra il 1.1.2009 e il 31.12.2016 abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale riconsegnando al Comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
al momento della domanda, abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomo, almeno 57, se donna;
risultino iscritti, al momento della cessazione, per almeno 5 anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione speciale commercianti.
L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma (compresi i c.d. voucher) e con la titolarità di un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico di qualsiasi fondo erogato.
Elemento costitutivo fondamentale del diritto è, dunque, che il soggetto abbia cessato definitivamente l'attività commerciale riconsegnando al comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
CP_ Con messaggio n. 4832 del 21 maggio 2014 l' ha comunicato che -in seguito alle modifiche apportate al comma 1, dell'art. 19-ter, del d.l. n. 185/2008, dall'art. 1 comma 490, lettera a) della l. n. 147/2013 -gli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale di cui al d.lgs. n. 207/1996, sospesi per raggiungimento da parte dei titolari dell'età pensionabile (61 anni e 6 mesi per le donne e 66 anni e 6 mesi per gli uomini), sono prorogati fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili adeguate agli incrementi della speranza di vita introdotte dall'1 gennaio 2012 dalla l. n. 214/2011.
Come specificato dall' , infatti, la proroga ha la finalità precipua di offrire un sostegno CP_2 economico ai soggetti destinatari dell'indennizzo che, in seguito all'introduzione delle più elevate età pensionabili introdotte dalla citata l. n. 214/2011, siano rimasti senza indennizzo e senza pensione.
Le sedi dell' , prosegue il messaggio, devono procedere d'ufficio al riesame delle posizioni CP_2 sospese, anche se gli interessati possono presentare domanda per la proroga in oggetto, la quale assume finalità meramente ricognitiva.
Nel caso che qui occupa, parte ricorrente, come dedotto dallo stesso ente previdenziale, risulta iscritta alla Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali come titolare dal 01/1986 al 04/1989
e dal 03/2000 al 12/2021 per l'attività esercitata dalla ditta individuale;
iscritta Parte_1 nel Registro delle Imprese fino al 21.12.2021 per l'attività di “Noleggio auto senza conducente”; cancellata in data 21.12.2021, con cessazione dell'attività dal 15.12.2021. CP_ L' ha, tuttavia, obiettato come la “attività di noleggio auto senza conducente, ma l'attività di noleggio auto senza conducente non rientra tra le attività commerciali al minuto cui si riferisce l'articolo 1 del predetto D. lgs. n. 207/96” (cfr. memoria difensiva).
Ebbene, il richiamato art. 1 del D. Lgs. 207/1996, nel prevedere con ampia formulazione che “1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”, pare ricomprendere anche l'attività commerciale quale quella di specie.
In assenza di ulteriori specifiche contestazioni, dunque, la parte ricorrente presenta i requisiti per godere dell'indennizzo richiesto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al D. Lgs. 207/1996, con la decorrenza di legge, con condanna dell' al pagamento di quanto a tal CP_1 titolo dovuto, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 12.07.2024, così CP_1 provvede:
1. Accoglie il ricorso, dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al D. Lgs. 207/1996, con la decorrenza di legge e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto a tal titolo dovuto, oltre ad accessori come per legge sino CP_1 all'effettivo soddisfo.
2. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali CP_1 sostenute che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 13.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9144/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE VENERE ANTONIO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
Oggetto: Indennizzo cessazione attività commerciale;
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.07.2024, l'istante in epigrafe indicato ha premesso di avere vanamente inoltrato all' in data 17.12.2021 domanda amministrativa avente ad oggetto il CP_1 riconoscimento della spettanza dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale ai sensi della legge n. 145/2018; di aver trasmesso unitamente alla domanda la documentazione attestante la cessazione dell'attività commerciale di cui era stato titolare;
vantando il requisito anagrafico e l'iscrizione dell'attività nel Registro delle Imprese, come prescritto dalla legge, ha rivendicato la corresponsione dell'indennizzo suindicato, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha pregiudizialmente eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 47 d.p.r. 639 del 1970; ha contestato, comunque, anche nel merito la fondatezza delle avverse pretese, insistendo, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
CP_ Va esaminata l'eccezione di decadenza formulata dall' ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.
In termini generali, in materia di decadenza, la Corte di Cass. Sez. Lav., con la pronuncia n. 7527/2010 ha affermato il seguente principio: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del
d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”; cfr, altresì, Cass. Sez. Lav. n. 8926/2011, così massimata: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che
l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi”).
L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 così stabilisce: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_2 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute”.
Orbene, il richiamato art. 24 della l. n. 88/1989, rubricato “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, stabilisce che «1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n.
943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". ».
Dall'esame della normativa sopra riportata emerge in maniera chiara che essa riguarda prestazioni previdenziali attinenti comunque al rapporto di lavoro dipendente e che, quindi, ha un ambito di applicazione diverso da quello del rapporto di lavoro degli esercenti attività commerciali.
Non pare che l'inciso “ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni” possa, pertanto, essere interpretato in maniera tale da includere anche le forme di previdenza che sono sì a carattere temporaneo, ma riguardano tuttavia il lavoro autonomo.
Si tratterebbe, infatti, di un'interpretazione analogica, o comunque estensiva, di una norma a carattere eccezionale (qual è quella sulla decadenza) che si porrebbe in violazione del divieto di cui all'art. 14 disp. prel. c.c..
L'eccezione di decadenza appare, dunque, infondata.
Venendo al merito, l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale fu introdotto nel 1996 (decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207).
Per finanziare tale indennizzo fu istituito presso l' il «Fondo degli interventi per la CP_1 razionalizzazione della rete commerciale» che opera mediante contabilità separata nell'ambito della
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Inizialmente previsto per il triennio 1996-1997, con successivi interventi normativi ne è stata, più volte, prorogata la scadenza.
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 283) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda".
Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 1) che "Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2017 e il 31 dicembre 2018". Sono potenziali destinatari di tale beneficio (art. 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e articolo
59, comma 58 della legge 449/1997):
- i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
-i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
-gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
-gli agenti e rappresentanti di commercio (art.59, comma 58, della legge 449/1997).
L'indennizzo spetta ai soggetti suindicati che: nel periodo compreso tra il 1.1.2009 e il 31.12.2016 abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale riconsegnando al Comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
al momento della domanda, abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomo, almeno 57, se donna;
risultino iscritti, al momento della cessazione, per almeno 5 anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione speciale commercianti.
L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma (compresi i c.d. voucher) e con la titolarità di un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico di qualsiasi fondo erogato.
Elemento costitutivo fondamentale del diritto è, dunque, che il soggetto abbia cessato definitivamente l'attività commerciale riconsegnando al comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
CP_ Con messaggio n. 4832 del 21 maggio 2014 l' ha comunicato che -in seguito alle modifiche apportate al comma 1, dell'art. 19-ter, del d.l. n. 185/2008, dall'art. 1 comma 490, lettera a) della l. n. 147/2013 -gli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale di cui al d.lgs. n. 207/1996, sospesi per raggiungimento da parte dei titolari dell'età pensionabile (61 anni e 6 mesi per le donne e 66 anni e 6 mesi per gli uomini), sono prorogati fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili adeguate agli incrementi della speranza di vita introdotte dall'1 gennaio 2012 dalla l. n. 214/2011.
Come specificato dall' , infatti, la proroga ha la finalità precipua di offrire un sostegno CP_2 economico ai soggetti destinatari dell'indennizzo che, in seguito all'introduzione delle più elevate età pensionabili introdotte dalla citata l. n. 214/2011, siano rimasti senza indennizzo e senza pensione.
Le sedi dell' , prosegue il messaggio, devono procedere d'ufficio al riesame delle posizioni CP_2 sospese, anche se gli interessati possono presentare domanda per la proroga in oggetto, la quale assume finalità meramente ricognitiva.
Nel caso che qui occupa, parte ricorrente, come dedotto dallo stesso ente previdenziale, risulta iscritta alla Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali come titolare dal 01/1986 al 04/1989
e dal 03/2000 al 12/2021 per l'attività esercitata dalla ditta individuale;
iscritta Parte_1 nel Registro delle Imprese fino al 21.12.2021 per l'attività di “Noleggio auto senza conducente”; cancellata in data 21.12.2021, con cessazione dell'attività dal 15.12.2021. CP_ L' ha, tuttavia, obiettato come la “attività di noleggio auto senza conducente, ma l'attività di noleggio auto senza conducente non rientra tra le attività commerciali al minuto cui si riferisce l'articolo 1 del predetto D. lgs. n. 207/96” (cfr. memoria difensiva).
Ebbene, il richiamato art. 1 del D. Lgs. 207/1996, nel prevedere con ampia formulazione che “1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”, pare ricomprendere anche l'attività commerciale quale quella di specie.
In assenza di ulteriori specifiche contestazioni, dunque, la parte ricorrente presenta i requisiti per godere dell'indennizzo richiesto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al D. Lgs. 207/1996, con la decorrenza di legge, con condanna dell' al pagamento di quanto a tal CP_1 titolo dovuto, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 12.07.2024, così CP_1 provvede:
1. Accoglie il ricorso, dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al D. Lgs. 207/1996, con la decorrenza di legge e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto a tal titolo dovuto, oltre ad accessori come per legge sino CP_1 all'effettivo soddisfo.
2. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali CP_1 sostenute che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 13.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella