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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3843/2019 R.G.A.C. vertente tra
(p.i.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Scalfari (c.f.:
) e Kristian Cosmi (c.f.: ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Viale di Porta
Tiburtina n. 36, giusta procura in atti;
-attrice -
e
(già Controparte_1 [...]
) (c.f.: ) ed in Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici, in
Catanzaro alla Via G. Da Fiore n. 34, elettivamente domiciliano;
-convenuti –
Oggetto: revoca agevolazioni finanziarie
Conclusioni delle parti: all'udienza del 25.10.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., ha citato in giudizio il Controparte_1
(già ) e l
[...] Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al fine di fare
[...]
accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto del MISE n.158936 del
13.11.2008 con cui è stata disposta la revoca del decreto di concessione provvisoria n. 124994 del 23/06/2003, avente ad oggetto “agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 488/92 e successive modificazioni – Prog.
67105/12”, e della conseguente cartella di pagamento n. 03420100021439231 emessa da QU per il recupero delle somme erogate. CP_4
A fondamento della domanda ha esposto di aver beneficiato di un contributo in conto impianti di € 6.236.049,00 pari al 42% della misura massima consentita, giusta decreto n.124994 del 23.06.2003, finalizzato all'acquisto dello stabilimento, all'esecuzione di opere edili e all'acquisto di impianti per la produzione di birra nel Comune di Mendicino (CS).
Ha evidenziato che il decreto di concessione ha previsto l'erogazione della prima quota, pari ad euro 2.078.683,00 entro il trentunesimo giorno dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. per il tramite della Banca Concessionaria Centro
Banca – Banca di Credito Finanziario e Immobiliare S.p.A.; che la somma è stata erogata con valuta 31.05.2004 presso la Banca di Credito Cooperativo
San Vincenzo La Costa, (oggi Sviluppo S.p.A.); che, successivamente, con note inviate alla ex BCC di San Vincenzo la Costa, mai ricevute dalla società attrice, la Banca concessionaria ha richiesto documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori;
che, inviata la documentazione richiesta, con nota del 26.02.2007, la Banca concessionaria ha comunicato al
[...]
il venir meno del rapporto di fiducia con la società Controparte_2
Pagina 2 di 15 beneficiaria con conseguente avvio, da parte del convenuto, del CP_2
procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.
Ha dedotto la mancata presa in esame, da parte del MISE, di tutte le osservazioni formulate nell'ambito dell'avviato procedimento amministrativo di revoca, nonché la mancata ricezione della notifica del provvedimento n.158936 del 13/11/2008 con cui è stata disposta la revoca del precedente decreto di concessione delle agevolazioni, emesso anche sulla base di ordinanza interdittiva resa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza e degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Cosenza e, infine, di non aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 034 2010 00214392 31 emessa da QU ET S.p.A. per il recupero della somma complessiva di € 2.743.817,61.
Ha evidenziato, altresì, di aver impugnato il decreto di revoca e la conseguente cartella esattoriale dinanzi al TAR Calabria – sede di Catanzaro, che con sentenza n. 1724/2014, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.O..
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvedere: In via principale A. Sulla base di quanto sopra esposto, accertare
e dichiarare l'inefficacia, l'inesistenza, la nullità e/o l'illegittimità del decreto di revoca del MISE n. 158936 del 13/11/2008 (all. n. 2) e della conseguente cartella di pagamento QU ET S.P.A. n. 034 2010 00214392 31 (all. n.
3), per l'effetto disapplicando tali atti ex artt.4 e 5 della Legge 1865, n. 2248, all. E. B. Accertare e dichiarare la violazione dei canoni della buona fede e della correttezza da parte delle amministrazioni convenute ex artt.1175, 1375 e il loro grave inadempimento ex art. 1218 cod. civ., attesa la mancata attività istruttoria e la mancata autonoma valutazione dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti censurati, nonché per la mancata considerazione delle ragioni addotte dall'attrice, con apposita memoria, nella fase endoprocedimentale (cfr. all. n. 4). C. Per l'effetto, condannare le parti
Pagina 3 di 15 convenute, in via solidale o ciascuna per quanto di ragione, a provvedere all'immediato pagamento, in favore della della somma di € Parte_1
6.236.049,00, come riconosciuta ed approvata con decreto n. 124994 del
23/06/2003 (all. n. 1), avente ad oggetto “agevolazioni finanziarie ai sensi della Legge 48/1992 e successive modificazioni – Prog. 67105/12”, ovvero della diversa maggiore o minore somma che sarà determinata di giustizia, anche in via equitativa. D. Condannare le parti convenute, in solido tra loro, o ciascuna per quanto di ragione, a risarcire i danni patiti dall'attrice a titolo di lucro cessante, nella misura pari perlomeno alla metà del danno emergente o in quella eventualmente diversa che sarà stimata anche equitativamente. In subordine E. Sempre previo accertamento e declaratoria dell'inefficacia, inesistenza, nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati, nonché della violazione dei canoni di buona fede da parte delle amministrazioni convenute e del loro inadempimento, condannare le medesime convenute, in solido tra loro
o ciascuna per quanto di ragione, a corrispondere in favore della Società attrice l'indennizzo ex art. 21quinquies, comma 1-bis,della Legge n.241/1990, pari al danno emergente ammontante a complessivi € 5.746.000,00, o nella eventualmente diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. In ogni caso F. Condannare la parti convenute, in via solidale o ciascuna per quanto di ragione, all'integrale pagamento degli onorari e spese legali, oltre accessori di legge.”.
Si sono costituiti, con unico atto, il Controparte_2
e l eccependo, preliminarmente, la prescrizione Controparte_3
decennale del diritto azionato dalla società attrice, essendo lo stesso fondato sul decreto di concessione datato 23/06/2003 e, nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “si chiede che il
Tribunale adito voglia rigettare tutte le domande di parte attrice siccome inammissibili e/o improponibili, prescritte ed infondate;
con il favore delle spese.”.
Pagina 4 di 15 La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/10/2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, giova rilevare che parte attrice ha preliminarmente dedotto l'inefficacia dei provvedimenti censurati in quanto mai notificati presso la propria sede legale.
Al riguardo giova premettere che “È principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo” (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674: Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416;
19 dicembre 2014, n. 27089).
Nel caso in esame la stessa parte attrice nel ricorso proposto davanti al
Tar ha ammesso che il decreto di revoca n. 15836 del 13.11.2008 è stato notificato in data 3.12.2008 (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte attrice) e con ricorso per motivi aggiunti ha dato atto dell'avvenuta notifica in data
10.05.2010 della cartella di pagamento n. 03420100021439231 emessa da
QU ET S.p.A. (cfr. doc. n. 6 fascicolo di parte attrice).
Posto che non può parlarsi di inesistenza della notifica, va rilevato che le stesse ammissioni di parte attrice sono sufficienti a far ritenere sanata, per raggiungimento dello scopo, la supposta nullità.
3. Tanto chiarito, si osserva come oggetto del presente contenzioso è la sussistenza o meno del diritto della a percepire l'agevolazione Parte_1
finanziaria concessa in via provvisoria con decreto n. 124994 del 23.06.2003.
Pagina 5 di 15 Parte attrice fonda la sua azione sull'assunto che il convenuto CP_2
non avrebbe provato quanto posto a motivo del provvedimento di revoca
Ciò premesso, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, a prescindere dalle eccezioni formulate dai convenuti, deve ritenersi che la domanda attorea sia infondata nel merito, ritenendosi quindi questo
Tribunale esonerato dall'esame dalle eccezioni preliminari.
Dalla documentazione ritualmente depositata dall'attore e dal CP_2
convenuto risulta che con decreto n. 124994 del 23.06.2003, avente ad oggetto
“agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 488/92 e successive modificazioni – Prog. 67105/12” è stato concesso alla società Parte_1
un contributo in conto impianti di € 6.236,049,00, pari al 42% della misura massima consentita, per la realizzazione del programma d'investimenti n.
67105/12, presentato dall'impresa, relativo al settore manifatturiero da ubicare nell'area di Mendicino (CS), finalizzato alla produzione di birra, che prevedeva l'acquisto dello stabilimento, l'esecuzione di opere edili di adeguamento e l'acquisto degli impianti per la produzione.
Nel suddetto decreto è previsto, all'art. 3 comma 2, che “le agevolazioni sono in tutto o in parte revocate nel caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, agli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g),
h) ed l) del comma 1, oltre che nei casi in cui siano accertate gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria stessa ad ulteriori obblighi imposti da regolamento, fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da causa di forza maggiore”.
Orbene, come rappresentato dalla società attrice e non contestato dal convenuto, con nota del 26.02.2007 la Centro Banca- Banca di CP_2
Credito Finanziario e Immobiliare S.p.A., nella qualità di banca concessionaria, ha comunicato al Ministero il venir meno del rapporto di fiducia con la
[...]
deducendo il mutamento dell'ubicazione dell'unità produttiva dal Parte_1
comune di Mendicino al Comune di Rende;
l'appalto della fornitura dell'impianto, con le modalità del contratto “chiavi in mano”, alla ditta Munich
Pagina 6 di 15 Octoberfest Consulting;
la stipula di un contratto di appalto con la
[...]
di un contratto di appalto per € 1.030.000,00, prima della data Controparte_5
di acquisto dell'immobile; la discordanza tra l'ammontare delle opere eseguite e quelle fatturate e quietanzate alla e, infine, la Controparte_5
presentazione di un falso contratto tra la Munich Octoberfest Consulting e la
Esau 6 Hueber GMBH per la fornitura di impianti.
Sulla base di tali risultanze, anche tenendo conto delle controdeduzioni della ditta beneficiaria, il ha proceduto con decreto del 13.11.2008 a CP_2
revocare le agevolazioni, evidenziando che “vista la nota del 26/02/2007 con la quale la banca concessionaria ha esaustivamente illustrato le motivazioni che hanno determinato il venir meno del rapporto fiduciario sulla base del quale è stato concesso in via provvisoria il contributo alla Parte_2
consiste, tra l'altro:
a) nell'aver variato l'ubicazione dell'unità produttiva di
Mendicino al Comune di Rende senza aver preventivamente comunicato alla
Banca concessionaria tale avvenuta variazione;
contravvenendo agli obblighi assunti all'atto di sottoscrizione della domanda di agevolazioni;
b) nell'aver appaltato, con le modalità del così detto “contratto chiavi in mano”, peraltro senza rispettare le condizioni nel merito stabilite dalla circolare ministeriale n. 900315 del 14/07/2000, la fornitura dell'impianto di produzione alla ditta Controparte_6
, che avrebbe a sua volta commissionato le forniture
[...]
oggetto del contratto ad altre imprese tedesche operanti ne settore della progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di birra, tra le quali la;
Parte_3
c) nell'aver esibito un falso contratto tra la
[...]
, e la per Controparte_6 Parte_3 la fornitura di impianti alla . Parte_2
Oltre alle suddette contestazioni, segnalate al MISE dalla banca concessionaria, la revoca è stata disposta, altresì, alla luce di ulteriori
Pagina 7 di 15 sopravvenute circostanze e, segnatamente: dell'ordinanza di misura cautelare interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di anni uno disposta dal G.I.P. con provvedimento n.
6116/07/R.G. I.P. nell'ambito del procedimento penale n. 4353/06 instaurato nei confronti della ditta e altri soggetti e della nota n. 3597 del 02/05/08 con la quale il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cosenza ha comunicato le risultanze dell'attività investigativa svolta nei confronti della acquisite in sede penale dalle quali è risultato che “la stessa Parte_2
ha potuto accedere alle agevolazioni ed ai contributi di cui alla normativa in argomento mediante: a) con artefici ed operazioni fraudolente consistite tra
l'altro nell'aver simulato pagamenti in favore di fornitori;
b) nell'aver falsificato la maggior parte dei titoli di credito esibiti alla Banca concessionaria;
c) nell'aver esibito contratti di fornitura non corrispondenti al vero” (cfr. all. 2 fascicolo parte attrice).
A fronte di tale ricostruzione, la società attrice ha impugnato i richiamati provvedimenti deducendo la sussistenza di vizi procedimentali, nonché
l'insussistenza delle ragioni di revoca.
In particolare, ha dedotto la violazione dell'art. 10 bis della L. n.
241/1990, sul presupposto che l'amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni endoprocedimentali formulate dalla beneficiaria.
Ha inoltre dedotto l'illegittimità del decreto di revoca, laddove si basa sull'ordinanza di custodia cautelare disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di
Cosenza e sulla comunicazione del Nucleo di Polizia Tributaria del 2/5/2008, ciò in quanto la determinazione finale di revoca non potrebbe tenere conto di circostanze sopravvenute e, comunque, in quanto il richiamo a tali vicende penali devono ritenersi ormai “tamquam non esset”, alla luce della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, in riforma della sentenza emessa dalla
Corte di Appello di Catanzaro, ha dichiarato il reato di cui all'art. 640 bis c.p. per cui era imputato il legale rappresentante della società attrice, estinto per prescrizione.
Pagina 8 di 15 Infine, ha dedotto l'infondatezza delle ulteriori ragioni poste a fondamento del decreto di revoca.
3.1. Orbene, con riferimento al lamentato vizio di motivazione del decreto di revoca, per non avere l'Amministrazione tenuto conto, nelle sue determinazioni finali, delle osservazioni difensive svolte in sede endoprocedimentale, in violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 se ne rileva la genericità e l'infondatezza.
Ed invero dall'esame del decreto di revoca risulta che l'Amministrazione ha valutato le osservazioni formulate dalla società beneficiaria, comunicando l'impossibilità di superare, sulla base delle suddette osservazioni, le condizioni che avevano determinato l'avvio della procedura di revoca.
In ogni caso, giova chiarire che il presente giudizio - proprio perché dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria - si svolge non sull'atto, bensì sul rapporto, e cioè sull'accertamento della sussistenza della pretesa creditoria dell'Amministrazione. Il sindacato del Giudice ordinario, con riferimento all'agire della P.A., attiene esclusivamente alla validità sostanziale del provvedimento amministrativo impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della decisione assunta dall'Amministrazione. Ne consegue che, nella presente sede, di nessun rilievo, ai fini del decidere, appaiono eventuali vizi del provvedimento amministrativo, atteso che è devoluta al Giudice la cognizione piena dell'intero rapporto.
3.2. Tanto premesso, come detto, parte attrice ha fondato la sua pretesa sull'insussistenza dei motivi di revoca posti a fondamento dei provvedimenti in questa sede impugnati.
E tuttavia osserva il Tribunale che la decisione adottata dal CP_2
convenuto appare in linea con la previsione contenuta nel decreto di concessione dell'agevolazione,
In punto di diritto, va osservato che la revoca del beneficio fondata su un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, si innesta nell'ambito di un rapporto privatistico tra ente pubblico e
Pagina 9 di 15 soggetto privato che ha chiesto l'ammissione al beneficio, con la conseguenza che l'atto di revoca non può che equivalere ad un atto di risoluzione, per clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto. Applicando, quindi, le coordinate ermeneutiche in materia di inadempimento, colui che assuma l'inadempimento della controparte ad un rapporto contrattuale è noto debba provare soltanto il contratto e allegare l'inadempimento, restando in capo al debitore l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 13533 del 2001).
Oggetto del presente contenzioso è, pertanto, la sussistenza o meno del diritto della società attrice a percepire il contributo, da indagarsi mediante la verifica della sussistenza o meno degli inadempimenti dedotti da parte convenuta.
L'onere, allora, di provare l'assenza dei lamentati inadempimenti, in forza del consolidato principio sopra espresso, grava su parte attrice.
Al fine di effettuare le verifiche richieste dalla legge è infatti necessario specificare che, nel caso in esame, ci si trova di fronte a due procedimenti amministrativi connessi tra loro: il primo, relativo all'approvazione della concessione finanziaria e, il secondo, relativo alla sua revoca;
ciò significa che la legittimità del provvedimento di revoca discende dalla inosservanza da parte del beneficiario degli obblighi prescritti nel decreto di concessione e nelle normative dallo stesso richiamate. Si tratta, invero, di esaminare le questioni concernenti il fondamento o meno, dal punto di vista sostanziale, della revoca delle agevolazioni disposta dal convenuto con decreto n. 158936 del CP_2
13/11/2008.
Nel caso in esame, parte attrice si è limitata a contestare genericamente la valenza probatoria dell'accertamento compiuto dal Ministero - che si sarebbe limitato a recepire le valutazioni contenute nella relazione della Banca concessionaria, nonché gli accertamenti contenuti nell'informativa contenuta nella nota della Guardia di Finanza di Cosenza -, senza nulla dimostrare in ordine all'insussistenza delle condotte addebitata ai propri organi sociali.
Pagina 10 di 15 Come anticipato, infatti, parte attrice ha dedotto che non sarebbe stata fornita prova degli inadempimenti da parte della società beneficiaria agli obblighi assunti, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte di cassazione che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 640 bis c.p., di cui era imputato il legale rappresentante della società, sede italiana.
Ciò posto, giova rilevare che nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni n. 124994 del 23.06.2003, all'art. 3 comma 2, è prevista espressamente la revoca totale o parziale delle agevolazioni nel caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, agli obblighi di cui al comma precedente, tra i quali, alla lett. g) è stabilito l'obbligo di osservare le specifiche norme settoriali, anche comunitarie.
Nel decreto di revoca si fa riferimento all'esistenza di irregolarità emerse in sede penale e, principalmente, nella richiamata nota della Guardia di Finanza di Cosenza dalla quale è emerso che la società beneficiaria ha potuto accedere alle agevolazioni ed ai contributi di cui alla normativa in argomento mediante:
a) con artifici ed operazioni fraudolente consistite tra l'altro nell'aver simulato pagamenti in favore di fornitori;
b) nell'aver falsificato la maggior parte dei titoli di credito esibiti alla Banca concessionaria;
c) nell'aver esibito contratti di fornitura non corrispondenti al vero.
Si tratta di gravi violazioni, esattamente individuate nel provvedimento di revoca, idonee a giustificare, ad avviso del Tribunale, la revoca del finanziamento.
Ed invero, contrariamente all'assunto di parte attrice, deve sicuramente riconoscersi valore di fonte di prova alla nota informativa della Guardia di finanza del 2.5.2008, che ha esattamente individuato le condotte fraudolente poste in essere dagli organi sociali della come riportate nel Parte_1
decreto di revoca.
Le suddette condotte, inoltre, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte attrice che si è limitata ad invocarne l'irrilevanza alla luce della sentenza n. 3012, R.G. n. 5985/2013, con la quale la Suprema Corte
Pagina 11 di 15 di Cassazione, in riforma della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 22 giugno 2012, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 640 bis c.p., di cui era imputato , già presidente del Controparte_7
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società attrice, proprio in relazione alla vicenda del finanziamento erogato dal Ministero dello
Sviluppo Economico alla Parte_1
E tuttavia, ciò non determina, contrariamente a quanto sembra ritenere parte attrice, alcun accertamento favorevole alla stessa, atto ad escludere che le gravi irregolarità accertate dalla Guardia di Finanza non siano state effettivamente commesse, non essendo stata pronunciata sentenza di assoluzione. Ed infatti, se è pur vero che la sentenza di prescrizione non contiene l'accertamento della colpevolezza, ciò non esclude che il giudice civile investito della domanda possa procedere ad un'autonoma valutazione dei fatti con pienezza di cognizione.
Sul punto, si osserva che le risultanze probatorie emerse nel giudizio penale, contabile o tributario, sebbene non siano vincolanti in ragione del principio di separazione delle giurisdizioni, costituiscono comunque elementi liberamente e autonomamente valutabili nel presente giudizio.
In effetti, la circostanza che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, non esclude che, in caso di proscioglimento per prescrizione del reato, il giudice civile possa tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, salvo dovere autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (cfr. Cass., sezioni unite, n. 1768/2011).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che i fatti accertati dalla Guardia di
Finanza e richiamati nel decreto di revoca, siano idonei a giustificare la revoca
Pagina 12 di 15 della agevolazione. A tale esito si giunge valorizzando l'attività istruttoria e gli accertamenti effettuati nei primi due gradi di giudizio penale, non disconosciuti dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, in cui sono state ritenute sussistenti condotte dolosamente preordinate ad indurre in errore l'ente erogatore.
In particolare, le condotte contestate, come si evince dalla lettura della sentenza allegata in atti, sono consistite nel presentare nell'ambito della procedura di finanziamento fatture false o, comunque, notevolmente gonfiate nell'indicazione dell'importo, relative all'acquisto dell'impianto industriale volto alla produzione di birra, del capannone, dei relativi brevetti industriali nonché delle opere di progettazione ammesse al finanziamento;
nel presentare nell'ambito della procedura di finanziamento documentazione bancaria falsificata nonché in contratto falso apparentemente concluso, in data 3.12.01, tra la e la ditta Controparte_6 Parte_3
nell'asportare, dai beni e macchinari oggetto del finanziamento, te targhette identificative originarie del costruttore o, comunque, nel tentare di occultarle;
nel dichiarare falsamente (in apposite autocertificazioni) di aver sostenuto, per l'acquisto dei beni, macchinari, opere murarie e servizi di progettazione, oggetto dell'investimento, costi e spese per importi superiori a quelli effettivamente sopportati e che i beni ed i macchinari acquistati erano nuovi di fabbrica (cfr. doc. n. allegato al fascicolo di parte attrice).
Deve inoltre ribadirsi che parte attrice nell'odierno giudizio non ha preso specifica posizione sulle circostanze risultanti dai documenti sopra indicati, limitandosi, senza alcuna previa allegazione in fatto, a richiedere l'esibizione in giudizio di tutti gli atti e i provvedimenti assunti nel corso dei procedimenti conclusisi con l'adozione dei provvedimenti censurati (decreto ministeriale di revoca n. 158936 del 13/11/2008, sub all. n. “2” alla citazione;
cartella di pagamento della QU ET S.p.A. n. 034 2010 00214392 31, sub all. n. “3” alla citazione).
Pagina 13 di 15 Inoltre, a fortiori rispetto ciò, deve aggiungersi che, in merito all'inadempimento di senza che ciò comporti inversione Parte_1
dell'onere della prova – gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. sulla suddetta società, in quanto debitrice – i presupposti del provvedimento di revoca sono stati comunque accertati nell'ambito di un processo penale ancorché non coperti da giudicato. Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione non contiene alcuna confutazione degli accertamenti eseguiti dal Tribunale e dalla Corte
d'Appello, dando atto che dagli atti non risultano in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.
In definitiva, dall'esame dei motivi di revoca contenuti nel decreto n.
158936 del 13/11/2008 nel quale sono riportate le risultanze dell'attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di
Cosenza, nonché dagli accertamenti svolti in sede penale e richiamati nella sentenza n. 3012/2013 si evince la sussistenza della condotta fraudolenta posta in essere dal legale rappresentante della - quali la Parte_1
simulazione di pagamenti nei confronti di fornitori;
la falsificazione di titoli di credito esibiti alla banca concessionaria e l'esibizione di falsi contratti di fornitura – tutte condotte funzionali allo scopo di ottenere indebitamente le agevolazioni in oggetto.
Si tratta di elementi non specificamente contestati da parte attrice e, ad avviso di questo Giudice, ampiamente idonei a giustificare il venire meno del rapporto fiduciario tra amministrazione e il soggetto privato agevolato, che è il presupposto fondamentale su cui si basa l'intero procedimento di concessione della agevolazione ex legge n. 488/1992, che legittima quindi la revoca del finanziamento.
Ai fini dell'efficacia probatoria delle circostanze riferite nella nota informativa della Guardia di Finanza è irrilevante, poi, che la stessa non sia stata depositata dalle parti nel presente giudizio, in quanto la Parte_1
non ha in alcun modo contestato la veridicità delle circostanze accertate dalla
Guardia di Finanza, limitandosi a rivendicare, per quanto concerne il contratto
Pagina 14 di 15 falso apparentemente concluso, in data 3.12.01, tra la Controparte_6
e la ditta la propria estraneità ai Controparte_6 Parte_3
rapporti fra le due società e, comunque, l'estinzione del reato di cui all'art. 640 bis c.p. per prescrizione.
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, il decreto di revoca n.
158936 del 13.11.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico è legittimo e le domande della devono essere rigettate. Parte_1
Si ritiene assorbita ogni ulteriore questione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ex DM n.
147/2022, così come in dispositivo, con riferimento al valore della causa, tenendo conto del carattere interamente documentale dell'istruttoria e con esclusione della fase decisionale, non avendo parte convenuta depositato le comparse conclusionali ed applicando agli importi così determinati l'aumento del 30% per la difesa di più parti effettuata dall'Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte e assorbite, così provvede:
- rigetta ogni domanda di parte attrice;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite nei confronti delle convenute, che liquida in complessivi € 10.920,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge.
Catanzaro, 8 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
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