Articolo 1 del Decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207
Articolo 2
Versione
9 maggio 1996
>
Versione
1 gennaio 2002
>
Versione
1 gennaio 2005
>
Versione
29 gennaio 2009
>
Versione
24 novembre 2010
>
Versione
1 gennaio 2014
>
Versione
1 gennaio 2019
>
Versione
3 novembre 2019
Art. 1. Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall' art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "L'indennizzo di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004." -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "L'indennizzo di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007." -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 , ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011." -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 , come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 , ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che" L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima." -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 , come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 , ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima". -------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 283) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda". -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101 , convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 , ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 1) che "Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attivita' commerciale, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , l'indennizzo di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , e' riconosciuto, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018".
Entrata in vigore il 3 novembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente